DIRITTO COMMERCIALE
- Branca del diritto privato che disciplina produzione di beni o serv.
- 1832
- In Italia il codice di commercio è stato assorbito dal civile quindi diventa un tutto diritto privato unificato.
- Necessità dall'antichità circa 1200, per gli scambi mercantili.
- Disposizioni fondamentali → art. 41 e 42
- (Libera iniziativa economica e proprietà privata)
- Non creare danni allo Stato o ad altri cittadini.
Lezione 1 - Nozione giuridica di impresa
- Partiamo dall'imprenditore → ovvero soggetto che esercita l'attività
- Art. 2082 c.c.
- Esercita professionalmente un'attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi
- Limitazioni:
- Professionalità
- Organizzazione
- Fine, ovvero scambio di beni o servizi
- Effettività → c'è attività solo da quando essa è realmente esercitata
- Economicità e importante → ovvero guadagno ricavi > costi
- 2082 c.c. non cita il lucro → giuridicamente irrilevante
- Perché? → Perché è naturale che ci deve essere
- Il 2082 c.c. non cita la liceità
- Il soggetto che esercita la qualità di imprenditore è soggetto per natura al controllo delle norme giuridiche.
"Gerarchia" → tratto caratteristico dell'impresa
- Imprenditore capo e vertice dell’impresa
Distinzione di imprenditori
- Qualitativo
- Agricolo
- Commerciale
- Quantitativo
- Piccolo
- Grande
- Personale
- Individuale
- Società
- Oggetto dell’attività → art. 2195
DIRITTO COMMERCIALE
- Branca del diritto privato che disciplina produzione di beni o serv.
- In Italia il codice di commercio è stato assorbito dal civile quindi diventa il tutto diritto privato unificato 1882.
- Necessità all'antichità circa 1200, per gli scambi mercantili.
- Disposizioni fondamentali -> Art. 41 e 42
- Liberà iniziativa economica e proprietà privata
- Non creare danno allo stato o ad altri cittadini.
LEZIONE 1: NOZIONE GIURIDICA DI IMPRESA
- Partiamo dall'imprenditore, ovvero soggetto che esercita l'attività -> Art. 2082 CC.
- Esercita professionalmente un'attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.
- Limitazioni:
- Professionalità
- Organizzazione
- Fine, ovvero scambio di beni o servizi
- Effettività - C'è attività solo da quando essa è realmente esercitata.
- Economicità e importante - Ovvero guadagno ricavi > costi.
- 2082 CC. non cita il lucro - giuridicamente irrilevante
- Perché? - Perché è naturale che ci deve essere.
- Il 2082 CC. non cita la licenza
- Il soggetto che esercita la qualità di imprenditore è soggetto per natura al controllo delle norme giuridiche.
- "Gerarchia" - Tratto caratteristico dell'impresa
- Imprenditore capo e vertice dell'impresa
- Distinzione di imprenditori
- Qualitativo
- Agricolo
- Commerciale
- Oggetto dell'attività Art. 2135
- Quantitativo
- Piccolo
- Grande
- Personale
- Individuale
- Società
- Qualitativo
Lezione 2 - Imprenditore Agricolo
- Attività di coltivazione fondo, selvicoltura, allevamento bovini e attività connesse (art. 2135 cc)
- Attività correlate alle precedenti (es. produzione di)
- Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione
Nozione importante perché ha un trattamento di favore dei legislatore
- Perché ha doppio rischio
- Circostanze
- Imp
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Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Bocchiola
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Riassunto esame Diritto commerciale
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