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Definizione di imprenditore secondo l'articolo 2082 cod. civile

L’articolo 2082 cod. civile stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Per attività d’impresa s’intende un’attività produttiva caratterizzata da una sequenza di atti funzionalmente collegati tra loro e finalizzati alla produzione o scambio di beni e servizi. L’articolo 2082 definisce implicitamente quali sono i criteri essenziali che deve rispettare l’attività d’impresa:

Criteri essenziali dell'attività d'impresa

  • Professionalità: stabilisce che l’attività deve essere svolta in modo stabile e abituale.
    • La professionalità non è sinonimo di esclusività: un soggetto può svolgere più attività (anche non tutte d’impresa);
    • Continuità: un’attività può prevedere delle interruzioni, purché legate a esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante e non all’arbitrio di chi svolge l’iniziativa (per esempio: attività sciistica);
    • Pluralità di risultati: un’attività d’impresa può prevedere la realizzazione di un unico affare, a patto che sia complesso: cioè che richieda una minima organizzazione dei fattori produttivi.
  • Economicità: l’attività deve essere svolta con metodo economico, cioè almeno in modo da coprire i costi con i ricavi; non è quindi necessario lo scopo di lucro per definire l’attività d’impresa.
  • Organizzazione: stabilisce che l’attività non deve basarsi solo sul lavoro personale di uno o più soggetti ma anche sull’organizzazione di fattori produttivi da parte del titolare dell’impresa. Infatti, è imprenditore anche chi esercita un’attività individuale, a patto che il capitale e il proprio lavoro personale siano impiegati in modo organizzato.

Non è imprenditore il lavoratore autonomo, cioè colui che svolge un’attività produttiva esclusivamente con il proprio personale lavoro. (Per esempio: idraulico o avvocato non sono imprenditori).

Completezza della nozione d’impresa

Spesso la dottrina si domanda se possa essere ritenuta impresa un’attività illecita, la quale cioè contravviene alle condizioni richieste dalla legge. L’impresa illecita può essere: illegale o immorale, la quale a sua volta può essere anche mafiosa.

  • L’impresa illegale indica un’azienda che inizia a svolgere un’attività senza chiedere o ottenere le autorizzazioni previste dall’autorità amministrativa.
  • L’impresa immorale indica un’azienda che produce o scambia beni e servizi contrari ai valori basilari dell’ordinamento giuridico (si pensi alle attività di produzione di stupefacenti). L’impresa immorale può essere mafiosa.
  • L’impresa mafiosa indica un’azienda che svolge un’attività, di per se lecita e regolare, finalizzata a sostenere la criminalità organizzata. Esempio: una discoteca che ricicla denaro sporco.

Categorie d’imprenditori

Oltre a definire l’imprenditore in generale (come visto nell’articolo 2082 cod. civ.), la legge distingue diverse categorie di impresa in base a tre fattispecie:

  • L’oggetto dell’attività svolta;
  • Le dimensioni dell’attività esercitata;
  • La natura del soggetto che esercita l’attività.

1) In base al primo criterio, si distingue l’impresa agricola da quella commerciale;
2) In base al secondo criterio, si distingue: il piccolo imprenditore e non piccolo;
3) In base al terzo criterio, si distingue: l’attività individuale da quella collettiva e l’attività pubblica da quella privata.

Imprenditore agricolo

L’articolo 2135 Cod. Civile stabilisce che “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”. Prima del 1942, chi esercitava un’attività agricola diretta al mercato non era considerato un vero e proprio imprenditore dall’ordinamento perché la coltivazione del fondo non era disciplinata dal codice commerciale. Oggi l’imprenditore agricolo ha l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese ma, a differenza di quello commerciale:

  • Non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
  • Non è assoggettato a fallimento e alle altre procedure concorsuali.

L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento perché esso è esposto principalmente al rischio ambientale e non quello economico; tutto questo, nonostante l’avvento dei prodotti chimici e la meccanizzazione della produzione abbiano permesso di accrescere la produttività naturale della terra. Gli imprenditori agricoli possono svolgere due tipi di attività distinte: attività agricole essenziali e attività agricole di connessione.

  • Le attività agricole essenziali sono costituite da: selvicoltura (ossia la cura e la coltivazione del bosco), coltivazione del fondo e l’allevamento del bestiame.
  • Le attività agricole di connessione sono tutte quelle legate: o alla trasformazione e conservazione dei beni ricavati dall’allevamento e dalla coltivazione del fondo (produzione di formaggi e vini); o quelle legate alla fornitura di servizi. L’imprenditore agricolo può svolgere liberamente le attività di connessione, a condizione che esse mantengano sempre un ruolo marginale all’interno dell’attività d’impresa.

Imprenditore commerciale

L’art. 2195 stabilisce che è imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti attività (in conformità ai criteri essenziali dettati dal 2082):

  • Attività di produzione o scambio di beni e servizi;
  • Attività intermediarie nella circolazione di beni;
  • Attività di trasporto;
  • Attività bancarie o assicurative;
  • Attività ausiliarie alle precedenti.

Il nostro ordinamento associa la figura dell’imprenditore commerciale a tre soggetti giuridici: l’impresa individuale, le SAS e le SNC, le SAPA- le SPA e le SRL. Prima del 1942, l’ordinamento prevedeva l’esistenza dell’imprenditore civile. Questa figura oggi non esiste più perché il codice civile stabilisce che: chi non è imprenditore agricolo è imprenditore commerciale e viceversa; per l’imprenditore civile non c’è spazio. Questa scelta è stata fatta per ragioni di equità in termini fiscali e di responsabilità. L’imprenditore commerciale ha diversi obblighi:

  • È tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese, precisamente nella sezione ordinaria soggetta a pubblicità legale;
  • È tenuto a redigere le scritture contabili obbligatorie, quale il bilancio d’esercizio.

Inoltre, egli può essere soggetto a fallimento.

Imprenditore piccolo e non

Come già anticipato, l’attività d’impresa può essere classificata come “impresa piccola o non piccola” in base alle dimensioni dell’attività svolta. L’articolo 2083 stabilisce che: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale-organizzata principalmente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Per acquistare e mantenere la qualifica di piccolo imprenditore, è importante che il lavoro personale dell’imprenditore e dei suoi familiari assuma un valore esecutivo superiore rispetto a quello dei dipendenti e del capitale investito. Quando il ruolo esecutivo è soppiantato dall’organizzazione dei fattori produttivi, allora non si ha più il piccolo imprenditore. Esempio: Se un pasticcere acquista un macchinario adibito alla produzione dei dolci, allora il valore esecutivo del proprio personale lavoro viene meno e con esso anche la qualifica di piccolo imprenditore.

Il codice civile ha previsto che il piccolo imprenditore:

  • Di regola, in caso d’insolvenza, non è soggetto alla procedura di fallimento e a quella del concordato preventivo.
  • Non ha l’obbligo civilistico di tenere le scritture contabili.
  • Non ha l’obbligo d’iscrizione del registro delle imprese.

La normativa fallimentare ha previsto 3 soglie quantitative che, se superate, espongono il piccolo imprenditore al rischio di fallimento:

  • Soglia di indebitamento: il debito dell’impresa deve essere non superiore a 500 mila euro.
  • Gli attivi, risultanti dagli ultimi tre bilanci, non devono superare 300 mila euro per ciascun esercizio.
  • I ricavi lordi, risultanti dagli ultimi tre bilanci, non devono essere superiori a 200 mila euro per ciascun esercizio. Se solo una delle seguenti soglie viene superata, allora l’impresa è soggetta a fallimento.

Terzo criterio

In base al criterio della “natura del soggetto che svolge l’attività d’impresa” possiamo distinguere: l’impresa pubblica da quella privata e l’impresa individuale da quella sociale.

  • Impresa pubblica: attività commerciale, esercitata da un soggetto di diritto pubblico, che persegue il proprio fine istituzionale svolgendo attività di produzione o scambio di beni e servizi. Gli enti pubblici che svolgono attività commerciale hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (sezione ordinaria) e sono esclusi dalla procedura fallimentare.
  • Impresa privata: attività commerciale esercitata da un soggetto di diritto privato.

Professioni intellettuali

I professionisti intellettuali sono quei soggetti che svolgono un’attività di produzione ed erogazione di servizi di tipo professionale (avvocati, commercialisti, medici, notai ecc.). Esistono professioni protette e non protette; le prime prevedono il superamento di un esame per accedere all’albo; le seconde invece no. Le professioni intellettuali sono assoggettate alla disciplina dell’impresa solo quando l’attività svolta si basa su un’organizzazione complessa di fattori produttivi che rispetta tutti i criteri essenziali dettati dal 2082. Negli altri paesi europei, dove le leggi antitrust sono più severe, i liberi professionisti sono soggetti alla disciplina d’impresa.

Acquisto della qualità d’imprenditore

Per determinare il soggetto che si assume la qualifica d’imprenditore, la legge ricorre al principio della spendita del nome. Secondo questo principio: “è imprenditore il soggetto nel nome del quale viene esercitata l’attività d’impresa”.

Di conseguenza: non è imprenditore il rappresentante diretto che agisce in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con il quale ha stipulato un regolare contratto di rappresentanza. Il rappresentato si assume la qualifica d’imprenditore e su di lui ricadono gli effetti giuridici relativi agli atti compiuti dal rappresentante. Nel caso del contratto di mandato, per il principio della spendita del nome: ad assumere la qualifica d’imprenditore è il mandatario, ossia il soggetto che si obbliga ad agire in nome proprio, ma per conto di un altro soggetto (mandante).

Nel caso di un’impresa in forma societaria, invece, la qualifica d’imprenditore non è assunta né dai soci né dagli amministratori ma dalla società stessa; essendo essa un soggetto giuridico autonomo, nel cui nome sono compiuti tutti gli atti d’impresa. Anche nell’ipotesi di società individuale, la qualità d’imprenditore ricade esclusivamente sulla società.

Imprenditore occulto

Per individuare l’imputato dell’attività d’impresa, non si applica solo il principio della spendita del nome, ma anche quello dell’imprenditore occulto: è imprenditore il soggetto nel cui interesse esclusivo è esercitata l’attività d’impresa tramite un prestanome. Quest’ultimo è un semplice portavoce, un “nincius”: ossia un soggetto che non partecipa alla stipulazione degli atti giuridici con la propria volontà, ma con quella dell’imprenditore occulto, che gli fornisce i mezzi finanziari necessari e fa propri tutti i guadagni. Come conseguenza dell’applicazione dei due principi, sia il soggetto occulto sia quello apparente acquistano la qualità di imprenditore e diventano responsabili verso i terzi, per i debiti dell’impresa.

Il principio dell’imprenditore occulto si applica anche al caso di soci sovrani e soci tiranni. Il socio sovrano è colui che, pur osservando correttamente le regole della società, controlla l’impresa societaria in forza della propria partecipazione maggioritaria o totalitaria. Il socio tiranno è colui che, essendo il socio di maggioranza, usa la società come cosa propria e ne dispone a suo piacimento, con l’assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario. Socio sovrano o socio tiranno sono illimitatamente responsabili, nel caso delle società di persone; tuttavia, il problema si pone nel caso delle società di capitali che prevedono la responsabilità limitata dei propri soci.

Inizio e fine dell’impresa

  • L’attività d’impresa ha inizio effettivo con l’esecuzione di un fenomeno produttivo; a tale scopo non è sufficiente: né la costituzione della società, la quale risulta essere una semplice dichiarazione di intendi, né l’iscrizione del registro delle imprese presso la camera di commercio (del comune presso il quale la società ha sede legale).
  • L’attività d’impresa si conclude con la cessazione di tutti i fenomeni produttivi; spesso, dopo questo evento, s’instaura una fase di liquidazione che serve a monetizzare ogni componente del patrimonio sociale per soddisfare i creditori.

Cancellazione dal registro delle imprese

La cancellazione della società dal registro delle imprese può avvenire solo dopo un anno dalla cessazione dell’attività; entro questo periodo, è possibile attivare la procedura fallimentare.

Registro delle imprese e pubblicità

Il registro delle imprese è un registro pubblico, collocato nella camera di commercio di ciascun comune, che raccoglie tutte le informazioni e gli atti d’impresa che hanno sede in una certa zona. In base alle dimensioni e l’oggetto dell’attività svolta, le imprese sono collocate in due diverse sezioni: Ordinaria e Speciale.

  • Sezione ordinaria: hanno l’obbligo di iscrizione gli imprenditori commerciali non piccoli, tutte le società tranne quelle semplici (anche se svolgono attività agricola), i consorzi, i gruppi europei, gli enti pubblici economici e le società straniere con sede in Italia.
  • Sezione speciale: hanno obbligo d’iscrizione i piccoli imprenditori commerciali, le imprese agricole, gli imprenditori artigiani, i professionisti intellettuali (se presentano i requisiti essenziali previsti dal 2082), le imprese sociali e le start-up.

Alle due sezioni si applicano diversi tipi di pubblicità:

  • Alla sezione ordinaria si applica:
    • La pubblicità dichiarativa (legale): serve a rendere opponibile ai terzi tutte le informazioni riguardanti l’attività svolta e la struttura organizzativa dell’azienda.
    • La pubblicità costitutiva: serve a rendere gli atti d’impresa produttivi di effetto giuridico verso i terzi attraverso l’iscrizione.
    • La pubblicità normativa: serve ad applicare la disciplina relativa a ciascun tipo d’impresa.
  • Alla sezione speciale si applica:
    • La pubblicità notizia: serve solo a fornire ai terzi le informazioni riguardanti la vita dell’impresa; la mancata iscrizione comporta sanzioni amministrative.

Nota bene: per le imprese agricole si applica anche la pubblicità dichiarativa (legale).

Collaboratori interni d’impresa

Nello svolgimento della propria attività, l’imprenditore si può avvalere di tre figure di collaboratori: institore, procuratore e commessi.

Institore

L’institore è un collaboratore interno d’impresa che occupa il livello più alto dell’organigramma aziendale perché possiede qualifiche direzionali che lo rendono un perfetto alter-ego dell’imprenditore. Per queste ragioni, l’institore può essere assegnato alla direzione dell’impresa, a una sede secondaria o a un ramo.

  • Obblighi: L’institore, al pari dell’imprenditore, è tenuto: a rispettare gli obblighi d’iscrizione nel registro delle imprese; a tenere le scritture contabili dell’impresa o della sede cui è assegnato. Inoltre, sull’institore ricadono tutte le sanzioni penali previste in caso di fallimento dell’impresa societaria.
  • Poteri: L’institore ha il potere della rappresentanza sostanziale: anche in assenza di mandato, può compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa in nome dell’imprenditore. L’institore ha poi il potere della rappresentanza processuale: cioè può rappresentare l’imprenditore in sede di giudizio.
  • Limiti: Il lavoro dell’institore è vincolato da alcuni limiti previsti per legge e dall’imprenditore, il quale li deve trascrivere sul registro delle imprese per renderli efficaci.
    • Limiti legali: l’institore ha il divieto di vendere in blocco l’impresa e di ipotecare o vendere immobili senza l’autorizzazione dell’imprenditore; in generale, egli non può compiere atti che superino l’esercizio dell’impresa.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PLANESET di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bazzani Matteo.
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