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SOCI ACCOMANDATARI
Rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ma incompenso sono amministratori per legge ed hanno altri importanti poteri
SOCI ACCOMANDANTI
Rischiano solo della quota di capitale sottoscritta
Azioni
La società in accomandita per azioni è nel contempo un tipo di società che, come la Spa, si caratterizza per il fatto che le quote di partecipazione dei soci (accomandatati e accomandanti) sono rappresentate da azioni.
Disciplina
Alla SAPA sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della SPA
Differenze Sas – Saa
L'accomandita semplice è una società di persone: una società in nome collettivo modificata dalla presenza di soci a responsabilità limitata (accomandanti). L'accomandita per azioni è una società di capitali: una società per azioni modificata dalla presenza di socia a responsabilità illimitata (accomandatari) che
comecontropartita della più gravosa responsabilità, sono di diritto amministratori. L’azionista accomandatario è più importante e peculiare di questa società, infatti: - I soci accomandatari iscritti nell’atto costitutivo sono tutti amministratori di diritto e senza limiti di tempo (non esiste accomandatario non amministratore) - Il socio accomandatario risponde delle obbligazioni sociali dal momento dell’accettazione della nomina a quando viene iscritta la sua cessazione dall’ufficio nel registro delle imprese Riassunto: Per la costituzione della società, i conferimenti e le partecipazioni azionarie, trova piena applicazione la disciplina della Spa, con due sole differenze: Atto costitutivo: - le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari (i sociaccomandatari hanno quindi un potere di veto su ciò che modifica il patto sociale) Denominazione sociale - deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni. Azioni - nessuna disposizione specifica è dettata per le azioni intestate agli accomandatari. Gli organi sociali - si fonda sulla necessaria presenza di tre distinti organi: Assemblea - si applicano le regole di funzionamento dettate per la Spa. Norme particolari valgono tuttavia per l'adozione di talune delibere. Gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci. Le modificazioni dell'atto costitutivo non solo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le consuete maggioranze, ma devono essere approvate da tutti i soci accomandatari. Nella competenza della assemblea straordinaria rientra anche la nomina e la revoca degli amministratori. Gliamministratori:- Non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci
- Anche se hanno una carica permanente, possono essere revocati con le maggioranze prescritte o per l'assemblea straordinaria, anche senza giusta causa come nelle norme sul mandato
Collegio sindacale
- Lo scioglimento della società
- I soli soci accomandanti:
- Nominano e revocano i sindaci
- Nominano e revocano l'organo di revisione se la revisione è obbligatoria.
La SAPA gode beneficio di preventivo escussione prima dell'erosione del patrimonio dei singoli soci accomandatari.
Oltre alle normali cause di scioglimento, la SAPA si scioglie se vengono meno tutti gli amministratori
LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
La SRL è un tipo di società che ricalca le basi della SPA ma consente una articolazione più snella e una maggior partecipazione dei soci nella vita della società.
- Spazio particolarmente ampio alla autonomia privata
- Sivuole un modello funzionale e flessibile per le esigenze economiche di imprese di piccole/medie dimensioni. la POSIZIONE DEL SOCIO È CENTRALE La differenza principale con le SPA è che nelle SRL (simile dire che è come una società di persone a resp. limitata) Nozione: La Srl è una società di capitali nella quale: - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio - Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento Responsabilità limitata: come nella Spa e diversamente alla Sapa, qui tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata e nessuna pretesa possono perciò avanzare nei loro confronti i creditori della società. Il beneficio della responsabilità limitata inoltre permane anche in presenza di un unico socio Quote: di partecipazione dei soci non possono essererappresentate da azioni non possono cioè essere rappresentate da documenti destinati a circolare nelle più agili forme dei titoli di credito. - Criterio personalistico divisione in parti del capitale sociale La costituzione della società. La s.r.l. unipersonale è simile a quella delle SPA ma: - Il capitale sociale non dev'essere inferiore a 10.000 € - La denominazione sociale deve contenere l'indicazione SRL - Come nelle SPA, può essere costituita a tempo indeterminato ma il socio può recedere con un preavviso di 6 mesi che lo statuto può allungare fino ad un anno. L'atto costitutivo dev'essere redatto con atto pubblico. La SRL può anche essere costituita da parte di un singolo socio con la stessa disciplina per la costituzione di SPA unipersonali. I Conferimenti. Le forme di finanziamento Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (quindi anche
le prestazioni d'opera). Poi, come nelle SPA:
- Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale
- Se non è disposto diversamente i conferimenti vanno fatti in denaro
Condizioni dei singoli tipi di conferimenti:
DENARO:
- bisogna versarne in banca il 25% o stipulare per un importo corrispondente una polizza d'assicurazione o di una fideiussione bancaria con modalità stabilite (poco usate la polizza e le fideiussioni per i costi che comportano)
BENI IN NATURA E CREDITI:
- La stima può essere fatta da un esperto o da una società di revisione iscritti nell'albo dei revisori contabili
PRESTAZIONE D'OPERA/SERVIZI:
- l'intero valore assegnato a tale conferimento dev'essere garantito dalla stipula di una polizza d'assicurazione o da una fideiussione.
- Non sono conferibili beni futuri o cosa altrui
Il socio moroso: colui non conferisce:
- Viene escluso
Il trasferimento mortis causa è libero salvo vi siano clausole limitative nel testamento.
La SRL non può in nessun caso acquistare le proprie quote.
Recesso: ampia libertà autonomia statutaria. L'atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. È riconosciuto nei casi:
- Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere
- Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti e astenuti):
- Al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società
- Alla sua fusione o scissione
- Alla revoca dello stato di liquidazione
- Al trasferimento della sede sociale all'estero
Liquidazione della quota: i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
Esclusione: l'atto costitutivo può prevedere specifiche cause.