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Diritto commerciale

L'imprenditore

Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale:

Definizione generale di imprenditore art. 2082 c.c.: "È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Il c.c. distingue diversi tipi di imprenditore e imprese in base a tre criteri di selezione:

  • L’oggetto dell’impresa, che distingue fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • La dimensione dell’impresa, che distingue fra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande.
  • La natura del soggetto che esercita l’impresa, che distingue fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Il c.c. detta un insieme di norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutti i tipi di impresa, è lo statuto generale dell’imprenditore.

Integrativo allo statuto generale è identificabile uno specifico statuto dell'imprenditore commerciale nel quale rientrano:

  • Iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale,
  • Disciplina della rappresentanza commerciale,
  • Le scritture contabili,
  • Il fallimento e
  • Le procedure concorsuali.

La definizione di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore serve solo per delineare l’ambito di applicazione dello statuto, ad esempio l’iscrizione al registro delle imprese è obbligatorio anche per questo tipo di imprese, invece sono esclusi dal tenere le scritture contabili e le procedure concorsuali.

La nozione generale di imprenditore

Gli economisti descrivono la figura dell’imprenditore come il soggetto che svolge nel processo economico la funzione intermediaria fra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda i prodotti o servizi, nello svolgere questa funzione organizza e coordina il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendosi il rischio relativo cioè se i costi supportati siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa).

Nell’art. 2082 troviamo i requisiti necessari per l’acquisto della qualità di imprenditore:

  • L’impresa è un’attività
  • Attività caratterizzata da uno specifico scopo e da una specifica modalità di svolgimento

Oltre a questi requisiti ne esistono altri non espressamente richiesti dall’art.2082:

  • Scopo di lucro
  • Destinazione al mercato dei beni o servizio prodotti
  • Liceità dell’attività svolta

L'attività produttiva

Non è impresa l’attività di mero godimento, cioè attività che non danno luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (es. il proprietario di immobili che li dà in locazione). Però non vi è incompatibilità tra attività di godimento e impresa in quanto la stessa attività può nel contempo costituire godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi.

Gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento possono dar vita ad impresa se ricorrono anche gli altri requisiti dell’organizzazione e della professionalità.

L'organizzazione

La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. L’organizzazione imprenditoriale può essere anche un’organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro senza “altri dipendenti”. Inoltre non è necessario che nell’attività organizzativa rientrino beni strumentali (es. macchinari, immobili) in quanto per far impresa basterebbero anche solo l’impiego mezzi finanziari propri o altrui.

Economicità dell'attività

L’attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, cioè con un metodo che permetta di coprire i costi con i ricavi percepiti. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente.

La professionalità

Significa esercizio abituale o non occasionale di una data attività produttiva. In alcuni casi è imprenditore anche chi opera il compimento di un unico affare come ad esempio chi costruisce un unico edificio per poi venderlo, o chi acquista un immobile per sistemarlo e rivenderlo. Anche il requisito della professionalità, come gli altri, va accertato in base a indici esteriori ed oggettivi.

Attività d’impresa e scopo di lucro

Lo scopo di lucro non è un requisito essenziale dell’attività di impresa se si intende come movente psicologico dell’imprenditore, lucro soggettivo. Invece è requisito essenziale se si ritiene che l’attività si svolta con modalità oggettive astrattamente lucrative, lucro oggettivo. È sufficiente che l’impresa si gestita con metodo economico e non è richiesto il metodo lucrativo anche perché questo requisito non andrebbe bene per tutte le imprese come ad esempio le imprese pubbliche. In particolare abbiamo che:

  • Le società: sono tenute ad operare anche con un metodo lucrativo in entrambi i sensi cioè lucro soggettivo ed oggettivo quindi conseguimento di utili e distribuzione ai soci.
  • Società cooperative: hanno uno scopo mutualistico, lo scopo di lucro è riferito al socio della cooperativa.
  • Imprese sociali: non possono distribuire utili ai soci ma sono comunque tenute ad operare con un metodo economico.

Il problema dell’impresa per conto proprio

Anche se la destinazione al mercato non è un requisito espressamente richiesto da nessun art. del c.c., si ritiene che l’impresa per conto proprio cioè che produce beni o servizi per non destinarli ad un mercato non è da considerare impresa. (Lo scambio della produzione è implicitamente richiesto nel requisito della professionalità).

Il problema dell’impresa illecita

Può capitare che chi esercita un’attività illecita stipuli dei contratti leciti con terzi ignari dell’illiceità e quindi essi sono meritevoli di tutela. Quindi anche chi esercita un'impresa illecita (nei casi meno gravi) assume la qualità di imprenditore ed è soggetto al fallimento.

Impresa e professioni intellettuali

Esistono attività produttive per le quali la qualifica di imprenditore è esclusa in via di principio dal legislatore come per le professioni intellettuali. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa.

Non è sempre facile individuare un’attività intellettuale, per questo esistono due criteri:

  • Criterio formale: iscrizione agli albi professionali
  • Criterio sostanziale: carattere intellettuale dei servizi prestati

Le categorie di imprenditore

Il ruolo della distinzione: l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale si distinguono in base all’oggetto dell’attività:

  • L’imprenditore commerciale è destinatario di un’ampia disciplina.
  • L’imprenditore agricolo ha valore negativo, cioè restringe l’ambito di applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale ed è sottoposto alla disciplina dell’imprenditore in generale.

L'imprenditore agricolo

Le attività agricole essenziali e connesse:

Le attività agricole possono essere distinte in:

  • Attività agricole essenziali:
    • Coltivazione del fondo
    • Silvicoltura
    • Allevamento bestiame

Attuale art. 2135 c.c.: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Questo articolo è stato rivisto rispetto a quello originale del 1942 in quanto anche l’agricoltura si è sempre più industrializzata. (Es. coltivazione fuori terra, allevamento in batteria, imprenditore ittico, sono tutte figure che prima con il vecchio art. non rientravano nella figura di imprenditore agricolo).

Attività agricole per connessione:

  • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Alcune attività, come chi produce olio e formaggi o chi ha un negozio di frutta o verdura, sono considerate attività agricole se quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Esistono due condizioni per cui un’attività possa definirsi agricola per connessione:

  • Connessione soggettiva: è necessario che il soggetto sia già un imprenditore agricolo in quanto esercita già una delle tre attività agricole essenziali
  • Connessione oggettiva: deve avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale.

L'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale chi esercita una delle seguenti attività:

  • Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi
  • Attività intermediari nella circolazione di beni
  • Attività di trasporto per terra, acqua o per aria
  • Attività bancaria o assicurativa
  • Altre attività ausiliari alle precedenti

Gli elementi che individuano e distinguono l’impresa commerciale rispetto all’impresa agricola sono il carattere industriale dell’attività di produzione di beni o servizi e nel carattere intermediario dell’attività di scambio.

Il problema dell'impresa civile

L’imprenditore civile non è né imprenditore commerciale né imprenditore agricolo quindi sottoposto solo allo statuto generale dell’imprenditore. Esistono due scuole di pensiero opposte, una favorevole alle imprese civili l’altra sfavorevole che le vedrebbe come imprese commerciali in quanto non possono rientrare in quelle agricole.

Il criterio dimensionale

La piccola impresa:

La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di classificazione per l’imprenditore, il c.c. distingue tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ed è esonerato (anche se esercita attività commerciale) dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento, dalle procedure concorsuali e l’iscrizione al registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità notizia. Anche la nozione di piccolo imprenditore ha funzione negativa cioè serve per restringere il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Individuare la figura del piccolo imprenditore in passato non era semplice in quanto era definito sia nel c.c. e sia nella legge fallimentare ma in modi non compatibili tra di loro.

Il piccolo imprenditore nel c.c.

La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori (criterio della prevalenza). La prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiare deve essere vista in senso qualitativo-funzionale non in senso quantitativo-aritmetico.

Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare

Inizialmente il piccolo imprenditore era individuato in base a parametri patrimoniali e cioè non coincideva con quello fissato dal c.c.. Con la riforma della legge fallimentare del 2006 e 2007 si è fissato un sistema basato su criteri quantitativi – monetari: non si parla più di piccolo imprenditore ma si sono fissati dei limiti sotto i quali l’imprenditore commerciale non può fallire, quindi chi ha i seguenti requisiti non può fallire:

  • Avere avuto nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento un attivo patrimoniale annuo non superiore a trecentomila euro.
  • Avere avuto nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento ricavi lordi annui non superiori a cinquecentomila euro.
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.

Basta aver superato anche uno solo di questi valori per essere esposti al fallimento.

L'impresa artigiana

Vecchia normativa: legge 860 del 1956 affermava che il dato caratterizzante dell’impresa artigiana risiedeva nella natura artistica o usuale dei beni o servizi prodotti e non più sul criterio della prevalenza quindi anche se non erano rispettati i limiti del criterio di prevalenza l’impresa non era soggetta al fallimento.

La legge 860 del 1956 è stata abrogata dalla legge quadro per l’artigianato del 1985 la quale contiene una propria definizione di impresa artigiana basata su:

  • Oggetto dell’impresa
  • Ruolo dell’artigiano nell’impresa

Ulteriore modifica con la legge del 1997; la qualifica di impresa artigiana è stata estesa a:

  • Società a responsabilità limitata unipersonale
  • Società in accomandita semplice

In conclusione l’imprenditore artigiano individuale e le società artigiane saranno esonerate dal fallimento solo se ricorrono i presupposti previsti in generale per tutti gli imprenditori commerciali dalla legge fallimentare.

L'impresa familiare

È impresa familiare l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. Il legislatore ha voluto riconoscere alcuni diritti patrimoniali e amministrativi ai membri della famiglia che collaborano in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa:

  • Diritto al mantenimento.
  • Diritto di partecipazioni agli utili.
  • Diritto sui beni acquistati dall’impresa.
  • Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda stessa.
  • In materia di gestione straordinaria ogni membro della famiglia ha un solo voto, il diritto di partecipazione può essere trasferito solo ad altri membri della famiglia con il consenso unanime dei familiari.

Se l’impresa familiare è commerciale solo il capo famiglia/imprenditore sarà esposto al fallimento.

L'impresa societaria

Il terzo criterio per la distinzione delle imprese è rappresentato dalla natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa:

  • Impresa individuale
  • Impresa societaria
  • Impresa pubblica

Anche tale distinzione incide sull’applicazione o meno dello statuto dell’imprenditore commerciale. Esistono diversi tipi di società, la società semplice può essere utilizzata solo per attività non commerciali, invece gli altri tipi di società possono essere usati per attività agricole o commerciali indifferentemente.

Le società diverse da quella semplice si distinguono in:

  • Società commerciali con oggetto agricolo
  • Società commerciali con oggetto commerciale

Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si applica: alle società commerciali qualunque sia l’attività svolta, alle SNC a tutti i soci e alle SAS solo ai soci accomandatari.

Le imprese pubbliche

È possibile distinguere tre diverse forme di intervento di pubblici poteri nel settore dell’economia:

  • Lo stato o altro ente pubblico territoriale, possono svolgere direttamente attività di impresa. In questi casi l’attività d’impresa è secondaria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico, perciò si parla di “impresa organo”.
  • La pubblica amministrazione, può dar vita ad enti il cui compito principale o secondario è attività di impresa, perciò si parla di enti pubblici economici. Quasi tutti gli enti pubblici economici col tempo si sono trasformati in società per azioni a partecipazione statale.
  • Lo stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa avvalendosi di strutture di diritto privato, cioè partecipazioni in altre società, la quale può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza.

Gli enti pubblici economici sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore e se l’attività è commerciale allo statuto dell’imprenditore commerciale con una sola eccezione; l’esonero dal fallimento. Invece le imprese-organo sono esonerate dall’iscrizione nel registro delle imprese e inoltre sono esonerati dalle procedure concorsuali.

Attività commerciali delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali possono svolgere attività di impresa basta che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico. Se l’attività commerciale svolta dall’ente ne è l’oggetto principale o esclusivo questo assume la qualifica di imprenditore commerciale andando incontro a tutte le conseguenze compreso il fallimento in caso di insolvenza. Lo stesso vale quando l’attività commerciale è solo attività accessoria rispetto all’attività ideale che costituisce l’oggetto principale dell’ente, quindi anche in questo caso si acquista la qualifica di imprenditore commerciale. Il fallimento di un’impresa collettiva senza scopo di lucro non comporta il fallimento di chi risponde illimitatamente per le relative obbligazioni.

L'impresa sociale

Sono imprese gestiste senza scopo di lucro, ma che comunque essendo imprese devono operare con metodo economico. Nulla vieta a queste imprese di avere utili solo che essi non possono essere distribuiti ma devono essere destinati allo svolgimento dell’attività. In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo non può essere distribuito a coloro che fanno parte dell’organizzazione ma dovranno andare ad enti o imprese senza scopo lucrativo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.nespoli3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bocchiola Maurizio.
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