Diritto commerciale
Capitolo 1: La fattispecie impresa nelle sue varianti
La nozione di imprenditore nell'impianto originario del codice civile
L'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. I caratteri necessari affinché possa parlarsi di impresa sono:
- La professionalità, in quanto l’attività deve essere esercitata in modo abituale e non occasionale;
- L'organizzazione dei mezzi di produzione, ossia l’attività dev’essere organizzata prevalentemente con il lavoro altrui o con l’ausilio di beni strumentali di un certo valore;
- Esercizio di un’attività economica, cioè avente lo scopo di produrre ricchezza, e quindi sia capace di coprire i costi con i ricavi;
- Destinazione al mercato, riferita alla destinazione nonché allo sbocco esterno di un’attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi; per cui viene escluso dalla qualifica di imprenditori colui che produce per conto proprio, ossia per soddisfare i bisogni propri e quelli della sua famiglia.
Si possono poi aggiungere altri due caratteri non appartenenti ai requisiti espressi, come la liceità dell’attività, e il perseguimento dello scopo di lucro (essenziale solo nelle società lucrative).
Azienda
Il c.c. nel 1942 si occupò anche della definizione dell’azienda, ossia il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua attività (art. 2555), accompagnata dalla regolamentazione dei segni distintivi e dalla concorrenza sleale (art. 2598).
All’interno del codice, vengono individuate diverse categorie di imprenditori: il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale e gli enti pubblici economici (assoggettati all’iscrizione nel registro delle imprese ma esonerati dal fallimento). Restano fuori invece il professionista intellettuale, alla quale viene richiesta l’iscrizione in appositi albi, e il lavoratore autonomo.
Lo statuto generale dell’imprenditore
Lo statuto generale dell’imprenditore è un insieme di numerose disposizioni su diversi aspetti. Nella prima parte, si trovano una serie di disposizioni legate ai limiti e ai controlli posti dall’ordinamento all’attività d’impresa; nella seconda, disposizioni relative ai rapporti di lavoro nell’impresa. Si continua poi con disposizioni relative alla sicurezza sulla continuità del rapporto di lavoro del prestatore in caso di trasferimento, usufrutto o affitto dell’azienda; con norme in materia di contratti commerciali che giustificano l’applicazione di regole particolari; la nozione di azienda; la successione dell’acquirente, dell’usufruttario o dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio della relativa impresa; le norme relative all’affitto; le disposizioni relative alla concorrenza, in particolare il divieto di concorrenza sleale e la legge antitrust; gli artt. relativi ai consorzi; le controversie individuali regolate dal giudice nella cui giurisdizione si trova l’azienda; le disposizioni in tema di ditta, insegna e marchi; le prescrizioni contenute nella Carta Costituzionale; le prescrizioni per la tutela della libertà d’impresa.
L’imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle attività agricole cd. Essenziali, cioè la coltivazione del fondo, l’agricoltura, la selvicoltura e l’allevamento di animali (art. 21351 comma), o le attività connesse (art. 2135 3 comma). Nel 2001, la nozione venne ampliata ricomprendendo in tali attività anche quelle che si distaccano dallo sfruttamento della terra vero e proprio che tradizionalmente erano escluse dai benefici dell’impresa agricola (es. avicoltura, allevamenti industriali, colture artificiali). Proprio per questo, è imprenditore agricolo, chi esercita attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Coltivazione del fondo: attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali delle terre (semina, coltivazione e raccolta successiva);
- Allevamento di animali: allevamento non solo di animali allevati sul fondo, ma anche animali da cortile, allevati in batteria (polli e conigli), nonché l’acquacoltura.
- Selvicoltura: attività agricola diretta alla produzione del legname.
Accanto a queste 3 attività agricole definite principali, rientrano anche le attività agricole connesse, ossia attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo/bosco o dall’allevamento di animali, finalizzate alla fornitura di beni o servizi.
Perché un’attività possa considerarsi connessa, devono sussistere due tipi di collegamento:
- La connessione soggettiva che sussiste quando il soggetto che svolge tale attività è un imprenditore agricolo, quindi l’attività connessa presuppone l’esercizio di un’attività agricola essenziale. L’unica eccezione a questo requisito sono le cooperative di imprenditori agricoli, che agiscono per conto dei loro soci e associati, fornendo quindi prevalentemente prodotti dei soci.
- La connessione oggettiva sussiste se l’attività connessa sia sempre collegata all’attività agricola principale. ES. coltivazione di vigne, per utilizzare l’uva per produrre e vendere vino. Importante è la provenienza dell’oggetto prodotto, in quanto se la vendita e la produzione avvenisse con prodotti terzi, non si avrebbe più un’attività connessa.
Lo statuto dell’imprenditore agricolo, presuppone l’iscrizione nel registro delle imprese in una apposita sezione speciale, per pubblicità dichiarativa, e cioè per renderne informati i terzi e opporsi a loro. Sono imposte anche numerose scritture finalizzate all’accertamento del reddito e quindi per fini fiscali. In particolare, gli imprenditori agricoli sono ammessi a stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali, e possono ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui possono avvalersi i debitori non fallibili. Questo quadro normativo è un regime di favore accordato per compensare i maggiori rischi che il tipo di attività agricola comporta (rischi meteorologici).
L’imprenditore commerciale
L’imprenditore commerciale è colui che esercita tutte le attività che non sono agricole (art. 2135), elencate nell’art. 2195. Ne fanno parte:
- L’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- L’attività intermediaria nella circolazione dei beni consistente nell’attività commerciale in senso stretto, diretta cioè alla distribuzione;
- L’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- L’attività bancaria o assicurativa riservata alle banche;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti (mediatori, agenti di commercio).
Per cui solo a chi viene attribuita questa qualifica, verrà applicata la normativa che ne disciplina l’attività, ossia il cosiddetto statuto dell’imprenditore commerciale. Lo statuto prevede l’iscrizione nel registro delle imprese, con la relativa tenuta delle scritture contabili e assoggettamento alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali da cui invece sono espressamente esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
Un’importante norma prevista dallo statuto riguarda la preposizione institoria in tema di rappresentanza. L’instore è colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, quale è tipicamente il direttore generale di una società o uno stabilimento d’impresa.
Il piccolo imprenditore
Secondo l’art. 2083 del c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Nonostante ciò è considerato piccolo imprenditore chi esercita un’attività commerciale con il proprio lavoro personale, anche se coadiuvato da familiari e da un numero ristretto di dipendenti e/o con un basso investimento di capitale. Viceversa, il ricorso al lavoro prevalentemente di dipendenti e un capitale elevato è considerato a tutti gli effetti un imprenditore commerciale.
In particolare, i coltivatori diretti del fondo sono coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, traendone un reddito secondario. L’artigiano invece, tutelato dalla legge quadro sull’artigiano n. 443 del 1985, qualifica le colui che esercita personalmente e professionalmente in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità degli oneri e della direzione svolgendo il proprio lavoro anche manualmente. L’impresa artigiana può essere esercitata anche ricorrendo a lavoratori dipendenti purché siano personalmente diretti dall’imprenditore artigiano e non superino determinati limiti numerici.
Con la riforma della legge fallimentare, non viene menzionato più il piccolo imprenditore come soggetto esonerato dal fallimento, ma vengono stabiliti dei parametri validi per tutti gli imprenditori che esercitino attività commerciali indipendentemente dalla natura dell’attività (artigiana o meno). L’esenzione alle disposizioni del fallimento è disposta per coloro che dimostrino il possesso congiunto di tre requisiti:
- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000;
- Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi annui non superiori a 200.000;
- L’esposizione debitoria non deve superare 500.000.
Analoghe conclusioni valgono per l’impresa artigiana, per cui il superamento dei requisiti dimensionali porterà al fallimento.
La nozione di microimpresa e di piccola media impresa nell'UE
Le PMI ossia le piccole medie imprese, sono delle piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10.000.000 di euro. La microimpresa è invece un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 2.000.000 di euro. Questi tipi di imprese vengono considerate in modo distinto rispetto alle altre, infatti grazie alla legge-quadro, sono previste per essere delle norme per la tutela della libertà d’impresa, nonché garanzie e norme per agevolarne la promozione, lo sviluppo e rimuovere gli ostacoli che lo impediscano.
In particolare, per le piccole e medie imprese, è pensata la disciplina per le cosiddette start up innovative (che devono costituirsi nelle forme di società di capitali o cooperative), il cui oggetto sociale deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti o servizi di alto valore tecnologico. Esse devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Investimenti in ricerca e sviluppo;
- Impiego come dipendenti e collaboratori di dottori di ricerca o laureati;
- Titolarità di almeno una privativa industriale.
A tali società vengono affiancate le cosiddette PMI innovative, si tratta di imprese con titoli non quotati costituite nella forma di società di capitali o cooperative che presentano almeno 2 dei requisiti esposti precedentemente. Le PMI innovative sono assoggettabili al fallimento ove superino le soglie fissate; inoltre ne è previsto il divieto di distribuire gli utili così come per le start up innovative.
L’impresa familiare e l’azienda coniugale
È definita impresa familiare quella alla quale collaborano i familiari dell’imprenditore, i quali prestano in modo continuativo il loro lavoro senza avere un contratto di lavoro con l’imprenditore stesso e senza neppure essere legati a quest’ultimo da altri tipi di rapporto (es. società). Per cui, per tutelare i familiari che collaborano con l’imprenditore (coniuge, parenti entro il 3 grado e gli affini entro il secondo), l’art. 230 bis c.c. introdusse la riforma del diritto di famiglia, riconoscendo loro una serie di diritti:
- Diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- Diritto di partecipare agli utili dell’impresa, e agli incrementi dell’azienda;
- Diritto di partecipare alle decisioni relative all’impiego degli utili e alla gestione straordinaria (mentre quella ordinaria spetta all’imprenditore).
L’impresa familiare rimane pur sempre un’impresa individuale, cioè colui che esercita tale attività in modo professionale ed organizzato è una persona fisica. Ne consegue che soltanto il titolare dell’impresa risponde nei confronti dei creditori, ed egli soltanto è assoggettato a fallimento.
L’azienda coniugale può consistere in due fattispecie. La prima è gestita da entrambi i coniugi che hanno stesso potere di gestione e rappresentanza, costituita dopo il matrimonio, che diventa oggetto della comunione fra di essi; la seconda invece è quella costituita da un solo coniuge che assume la veste di imprenditore prima del matrimonio, ma successivamente gestita da entrambi, per quest’ultima la comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi che essa abbia prodotto dal momento in cui inizia l’attività congiunta.
I patti di famiglia, sono quei contratti con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti.
L’impresa pubblica
Si definisce impresa pubblica quella gestita da un titolare soggetto di diritto pubblico. Se ne distinguono due tipi:
- Le imprese organo, che fanno direttamente capo ad un ente pubblico territoriale e allo Stato;
- Gli enti pubblici ed economici (Ente Tabacchi Italiani), obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ed esonerati dal fallimento e dal concordato preventivo.
Impresa collettiva e esercizio di impresa da parte di associazioni e fondazioni
L’impresa collettiva può essere un’impresa societaria o un’impresa di un’associazione. Nel primo caso ci troviamo nella stipula di un contratto di società, attraverso cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica allo scopo di ripartirne gli utili (art. 2247). L’impresa può anche essere gestita da un’associazione, nonché da un ente di diritto privato regolata da un contratto associativo. Ancora l’impresa può essere gestita da una fondazione, che diversamente non è un ente collettivo, per cui le sue vicende coinvolgono solo il suo patrimonio e chi lo ha gestito.
L’imputazione dell’attività di impresa
L’attività imprenditoriale normalmente imputabile al soggetto che la pone in essere, può essere imputata a un soggetto diverso. Si pensi ad esempio all’impresa di un incapace, i cui atti siano compiuti dal legale rappresentante. Nonostante ciò, il codice civile non regola l’ipotesi in cui l’esercizio dell’impresa sia dissociato dalla sua imputazione ove manchi la spendita del nome del soggetto del cui interesse venga compiuta l’attività. Ci troviamo nel caso dell’imprenditore occulto, ossia colui che non agisce direttamente nella propria attività ma tramite un prestanome sul cui patrimonio ricadono i rischi dell’impresa. Questa strategia viene adottata nei casi in cui il titolare sia vincolato da un patto di non concorrenza, oppure perché essendo un imprenditore intellettuale gli è precluso l’esercizio di un’impresa.
Per combattere questo abuso di potere da parte dell’imprenditore occulto, nei confronti dell’imprenditore palese la giurisprudenza adotta la tecnica dell’impresa fiancheggiatrice, che si ha quando un socio tiranno finanzia o concede prestiti a suo favore, ingerisce negli affari interni, dirige a suo piacimento, rientrando quindi nella possibilità di fallimento anch’esso (imprenditore occulto). In questo caso siamo di fronte ad una società di fatto per cui il socio risponderà lui stesso alle obbligazioni contratte.
Come noto, l’interdetto e il minore non possono compiere alcun atto di amministrazione, quelli generali vengono decisi dal tutore o dal genitore, mentre quelli straordinari devono essere autorizzati dal giudice tutelare. L’incapace parziale (minore emancipato o inabilitato) può invece gestire il proprio patrimonio, ma deve richiedere al giudice tutelare l’autorizzazione al compimento di atti straordinari. Nonostante questo, il codice civile riconosce una certa autonomia al minore emancipato che autorizzato dal Tribunale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Diversamente gli incapaci potranno solo essere autorizzati alla continuazione dell’impresa commerciale.
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