Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE SOCIETA' PER AZIONI.
Un adeguato ed efficace sistema di vigilanza e monitoraggio rappresenta il caposaldo di qualsiasi modello di
governance di un'impresa in forma societaria. I soci della società per azioni non dispongono, se non in
misura limitata, di strumenti di verifica ed ispezione diretta. La sostanziale privazione in capo ai soci di
poteri di controllo è controbilanciata dalla presenza di una struttura organizzativa interna alla quale il
legislatore affida inderogabilmente la funzione di controllo. Quindi ogni società per azioni deve dotarsi di un
sistema di controllo interno costituito da regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire
l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi, che sia adeguato alle
proprie caratteristiche, dimensioni, tipologia di attività e struttura. Al vertice si pone il collegio sindacale.
Abbiamo inoltre diversi tipi di controllo:
di merito
– di legalità formale
– di legalità sostanziale
– di correttezza
– di adeguatezza
– di efficacia.
–
La revisione legale dei conti.
Le scritture contabili sono lo specchio finanziario della società e di ogni sua operazione e devono sempre
riflettere, in modo veritiero e corretto, lo stato di salute dell'impresa e l'andamento della gestione in quanto
sono il principale, se non unico, strumento conoscitivo e valutativo di cui dispongono i terzi.
La revisione dei conti spetta oggi, in tutte le società azionarie tenute a redigere il bilancio consolidato, ad un
revisore esterno. Le imprese medio-piccole a base ristretta o familiare possono chiedere che continui a
svolgere tale revisione il collegio sindacale.
L'attività di revisione può essere esercitata soltanto da chi sia iscritto nell'apposito registro. La designazione
del revisore nelle società per azioni spetta all'assemblea ordinaria su proposta motivata dell'organo di
controllo, ma se la società è di nuova costituzione il suo nome deve risultare nell'atto costitutivo. La società
stringe con il revisore un contratto d'opera intellettuale che è assistito da alcune regole:
il corrispettivo dell'attività di revisione deve essere deliberato dai soci e fissato per tutto il periodo
• della durata dell'incarico
l'incarico ha durata 3 anni
• le dimissioni del revisore e la risoluzione consensuale del contratto sono disciplinate da un
• regolamento ministeriale che ne fissa presupposti e modalità; in ogni caso, ove l'assemblea non
provveda immediatamente alla sostituzione, il precedente revisore conserva l'incarico in propogatio
per non oltre 6 mesi.
Il contratto può inoltre cessare oltre che per scadenza e per dimissioni anche per revoca purché assistita da
giusta causa. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea sentito l'organo di controllo.
Il revisore assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato; egli è dunque tenuto ad adottare elevati
standard di condotta e doveri di comportamento ma non garantisce la veridicità del bilancio e non ne
risponde civilmente.
Il collegio sindacale.
Il collegio sindacale è l'organo interno alla società per azioni posto al vertice della funzione di controllo.
Esso è sempre pluripersonale e dev'essere composto di 3 o 5 membri effettivi a scelta dello statuto o
dell'assemblea all'atto della nomina, nonché da 2 supplenti. Non può essere nominato sindaco, e se nominato
decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e colui che sia stato condannato ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a ricoprire uffici direttivi. Sussistono
inoltre le medesime condizioni di incompatibilità degli amministratori. Non è invece previsto per legge un
divieto o un limite nel cumulo di incarichi. Inoltre, come il revisore, la funzione di vigilanza alla quale
quest'organo è chiamato richiede che i suoi componenti:
siano dotati di adeguati requisiti professionali (almeno un membro effettivo ed un supplente devono
– avere la qualifica di revisore legale)
si trovino in posizione di indipendenza rispetto alla società o al gruppo cui essa appartenga. Non
– possono infatti essere nominati sindaci: i coniugi degli amministratori, gli amministratori ed i parenti
ed affini degli amministratori della società o di società controllate, controllanti o soggette a comune
controllo.
I sindaci sono nominati dall'assemblea ordinaria. Tale nomina non determina automaticamente l'assunzione
della carica ma occorre l'accettazione dell'incarico anche per fatti concludenti; a seguito dell'accettazione, la
nomina, accompagnata dalle generalità dei sindaci, dev'essere iscritta nel registro delle imprese entro 30
giorni. La durata è stabilità in 3 esercizi ma restano comunque in carica, in prorogatio, fino all'accettazione di
tutti i nuovi componenti. Oltre che per scadenza naturale i sindaci possono cessare dalla carica
anticipatamente per:
morte
• decadenza
• rinuncia
• revoca.
•
Ai sindaci spetta una retribuzione che, se non fissata dallo statuto, è determinata dall'assemblea all'atto della
nomina per l'intero periodo della carica e non può essere sottoposto a condizioni e/o avere carattere variabile.
Ai sindaci è dunque affidata una generale funzione di controllo e vigilanza all'interno della società. Essi
hanno innanzitutto il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e dunque svolgono un
controllo di legalità relativo a qualsiasi aspetto del funzionamento della società e della gestione dell'impresa,
sia nei rapporti interni che verso terzi. Essi inoltre devono vigilare sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione senza però entrare nel merito delle decisioni stesse. Al collegio sindacale può essere
demandato, per statuto, anche il controllo contabile ma soltanto se la società non sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e non rientri nel perimetro degli enti di interesse pubblico il cui controllo contabile è
affidato ad un soggetto esterno. L'esercizio delle funzioni di vigilanza esige che i sindaci siano posti in
condizione di disporre di adeguate informazioni e varie sono le norme che dispongono in questo senso. Essi
infatti hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
e del comitato esecutivo e la facoltà di assistere a quelle degli obbligazionisti. L'attività del collegio
sindacale può inoltre essere sollecitata dai soci che hanno facoltà di presentare denunce su fatti ritenuti
censurabili (ove la denuncia provenga da una quota qualificata dell'azionario:5% o meno, il collegio deve
indagare immediatamente). L'organo sindacale dispone inoltre di rilevanti poteri ispettivi ed istruttori
finalizzati all'assunzione di informazioni, alla raccolta di dati, alla verifica di fatti e circostanze. Qualora
accertino la presenza di irregolarità o fatti censurabili o vi sia fondato rischio che si verifichino, i sindaci
sono tenuti ad attivarsi per porvi rimedio ed eliminare o attenuare le conseguenze dannose di essi. Essi
possono:
manifestare, anche individualmente, il proprio dissenso nel corso della partecipazione alle riunioni
– degli organi sociali
informare gli amministratori affinché assumano le opportune iniziative
– convocare l'assemblea al fine di informare i soci dei fatti riscontrati e sollecitare l'assunzione di
– provvedimenti
impugnare le deliberazioni assembleari
– promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.
–
A differenza dei poteri ispettivi, quelli reattivi sono generalmente di competenza collegiale, pertanto possono
essere esercitati soltanto previa deliberazione dell'organo. La riunione dev'essere convocata dal presidente
quando vi è necessità o su richiesta di un sindaco. Il collegio sindacale ha inoltre compiti di natura
consultiva, di attestazione di verità, di rappresentanza della società in occasione dell'esercizio dell'azione di
responsabilità (art. 2393). I sindaci nell'esercizio delle loro funzioni devono rispettare i principi generali di
condotta. Essi sono responsabili per i danni cagionati dalla violazione dei loro obblighi (es. conflitto
d'interessi, negligenza, false attestazioni).
Controllo pubblico sulle società.
Il controllo giudiziario sulla gestione nelle società chiuse si attiva quando:
vi è sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri
– potenziale dannosità di tali condotte per la società o per società controllate.
–
Nelle società quotate e negli enti di interesse pubblico il sistema di controllo viene affidato ad un revisore
esterno che può essere o una persona fisica o una società.
I MODELLI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.
IL SISTEMA MONISTICO.
In questo caso la funzione di controllo di norma affidata ai sindaci è attribuita ad un comitato per il controllo
sulla gestione composto da amministratori indipendenti. Il modello di riferimento è quello anglosassone. La
scelta del modello monistico può essere effettuata al momento della costituzione della società o anche in
seguito ed in tal caso ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
dell'esercizio successivo. Alla data di efficacia della variazione del modello cessano automaticamente dalla
carica i componenti degli organi in funzione e l'assemblea deve provvedere alla nomina dei nuovi.
L'assemblea non subisce alcuna variazione rispetto al sistema tradizionale. L'organo amministrativo presenta
invece alcune differenze come:
dev'essere sempre pluripersonale
– almeno 1/3 dei componenti dev'essere in possesso dei requisiti di indipendenza (art. 2399)
– un sindaco dev'essere iscritto nel registro dei revisori
– al momento della nomina devono essere noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
– dai candidati.
Il controllo contabile è sempre riservato ad un revisore esterno. Al comitato per il controllo sulla gestione
sono affidate le funzioni del collegio sindacale di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e
del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'idoneità di esso a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, ma non il controllo di legalità e correttezza dell'amministrazione.
Il comitato &e