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COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e le altre è principalmente sul piano

fiscale, le prime hanno infatti determinati benefici fiscali a fronte di rinunce del lucro

soggettivo dei soci. Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività in

prevalenza a favore dei soci, consumatori o utenti di servizi, oppure si avvalgono

principalmente delle prestazioni lavorative dei soci. Sono iscritte (assieme ai relativi

bilanci) in una specifica sezione dell’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello

Sviluppo Economico.

Per godere dei benefici fiscali devono essere rispettati alcuni criteri legali:

 i ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci devono essere superiori alla

metà totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

 il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo del lavoro

complessivo.

Devono essere inserite poi delle clausole statutarie antilucrative:

 divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni

fruttiferi postali;

 divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;

 divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori,

 obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale.

Il mancato rispetto dei suddetti criteri per due esercizi comporta la perdita della qualifica

di cooperativa a mutualità prevalente.

COSTITUZIONE E NULLITÀ

Il procedimento di costituzione è analogo a quello delle altre società di capitali. L’atto

costitutivo è redatto per atto pubblico e contiene:

 generalità dei soci e quota di capitale sottoscritta da ognuno, entro i limiti legali;

 denominazione sociale e indicazione di società cooperativa;

 specifica indicazione dell’oggetto sociale;

 requisiti, condizioni e procedura per l’ammissione dei soci, non discriminatori e

coerenti con lo scopo. Non è ammesso un socio che operi attività concorrente;

 condizioni di recesso ed esclusione;

 regole per la ripartizione degli utili e la distribuzione dei ristorni.

Il notaio che riceve l’atto lo deposita entro venti giorni al registro delle imprese per

l’iscrizione (allegando i documenti attestanti le condizioni di costituzione). L’iscrizione ha

efficacia costitutiva. I soci son obbligati a versare subito il 25% dei conferimenti.

modifiche all’atto costitutivo nullità

Si applicano le stesse cause ed effetti per le e la della

s.p.a. ma avendo capitale variabile, la sua modifica non costituisce modifica dell’altto

costitutivo.

Struttura finanziaria Deroghe statutarie alla disciplina sono

consentite solo laddove la legge le

preveda.

La cooperativa adotta la:

 disciplina sulle spa: partecipazioni in azioni

per scelta

o obbligatoriamente se ha più di 20 soci o un attivo pat. superiore a € 1 mln

o

 disciplina sulle srl partecipazioni in quote

per scelta

o obbligatoriamente se ha meno di 9 soci.

o limite massimo

La legge prevede un detenibile da un socio di 100.000€ (aumentabile sino

al 2% del capitale sociale se ci sono più di 500 soci).

Le cooperative che adottano la disciplina delle s.p.a. possono emettere strumenti

finanziari per reperire risorse finanziarie. L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali e

amministrativi di questi, con alcuni limiti per evitare la contaminazione dello scopo

mutualistico. Se questi strumenti sono privi di voto, i diritti dei possessori devono essere

tutelai da assemblee speciali. E rappresentanti comuni.

LE VICENDE DELLA PARTECIPAZIONE

Con il principio della “porta aperta”, l’ingresso di soci avviene con procedura semplificata

che non implica una modifica dell’atto costitutivo.

L’ammissione è deliberata dagli amministratori e, in caso di rigetto, deve essere motivata

entro 60 giorni. L’interessato potrà chiedere in questo tempo l’ammissione all’assemblea,

la cui decisione è vincolante per gli amministratori;

trasferimento

Il è unitario e deve essere autorizzato dagli amministratori: se non v’è la

loro autorizzazione è inefficace nei confronti della società.

 Se la quota trasferite non è interamente liberata, l’acquirente risponde per i

conferimenti ancora dovuti per un anno

 È possibile prevedere nell’atto costitutivo un divieto di circolazione; in questo caso il

socio ha diritto di recesso con preavviso di 90 giorni dopo due anni dall’ingresso in

società

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale:

a) per recesso

a. è vietato il recesso parziale, per evitare comportamenti opportunistici dei

soci che sarebbero incentivati dal voto per teste (che consente di

mantenere inalterato il proprio peso pur diminuendi la partecipazione)

b. l’unico recesso legale è quando c’è il divieto di cessione della quota

c. procedimento di recesso:

i. la dichiarazione di recesso inviata alla società

ii. gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni

iii. se ritengano che manchino dei presupposti di recesso devono

comunicarlo al socio

iv. il socio può proporre opposizione al tribunale

d. effetti del recesso: sono differiti alla chiusura dell’esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, se no l’anno successivo

b) per esclusione: possono esserci cause convenzionali (inadempimento di obblighi

statutari) o legali, le seconde sono:

a. inadempimento totale o parziale dei conferimenti dopo intimazione degli

amministratori;

b. gravi inadempienze;

c. mancanza o perdita dei requisiti soggettivi per la partecipazione;

d. interdizione, inabilitazione o condanna;

e. fallimento del socio.

c) Morte del socio: comporta la liquidazione della quota agli eredi, salvo diversa

previsione statutaria che consenta agli eredi di subentrare.

Struttura organizzativa ASSEMBLEA

L’assemblea delle società cooperative è incentrata sul principio di democraticità grazie

al voto capitario, ogni socio ha infatti diritto a un solo voto indipendentemente dal

numero di azioni possedute o dal valore della propria quota. Vi è tuttavia una deroga:

 nelle cooperative consortili il diritto di voto può esser attribuito in ragione della

partecipazione allo scambio mutualistico

Il diritto di voto spetta in ogni caso ai soli soci iscritti da almeno 90 giorni al libro soci. Sono

possibili sia il voto per corrispondenza che quello telematico.

La legge prevede la possibilità delle assemblee separate per agevolare l’attività

partecipativa dei soci alla vita sociale. Si riuniscono diverse assemblee, generalmente nei

luoghi dove risiedono più soci, e deliberano sull’o.d.g. per eleggere i soci delegati.

L’assemblea generale è costituita dai socie delegati e delibera definitivamente sugli

argomenti dell’o.d.g. ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli amministratori devono avere requisiti soggettivi che garantiscono una efficiente

gestione manageriale e valorizzino gli apporti personal dei soci interessati all’attività

mutualistica. La maggioranza degli amministratori deve esser scelta tra i soci cooperatori

o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale è obbligatorio qualora lo sia la nomina del sindaco nelle srl nonché

quando la società ha emesso strumenti finanziari non partecipativi (titoli di debito e

obbligazioni). VIGILANZA AMMINISTRATIVA E CONTROLLO GIUDIZIARIO

Le società cooperative, date le agevolazioni fiscali di cui godono, sono soggette anche a

vigilanza amministrativa, volta a verificare l’effettivo e corretto perseguimento dello scopo

mutualistico.

É poi previsto il controllo giudiziario sulla gestione qualora i soci titolari di almeno 1/10 del

capitale abbiano il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi

irregolarità.

IL BILANCIO E LE RISERVE

La disciplina del bilancio non differisce da quella delle spa. Amministratori e sindaci però

nelle loro relazioni, dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento

dello scopo mutualistico. La legge prevede però stringenti norme per la destinazione degli

eventuali utili prodotti dalla società:

 il 30% degli utili netti annuali deve essere permanentemente destinato alla riserva

legale, a tutela dei creditori data la variabilità del capitale; che serve da

cuscinetto di protezione del capitale sociale molto variabile e come strumento di

tutela dei creditori.

DIVIDENDI E RISTORNI dividenti:

La legge prevede limiti sulla distribuzione dei Le cooperative non quotate

possono distribuire dividendi ai soci solo se il rapporto tra patrimonio netto e

indebitamento complessivo sia superiore ad 1/4. L’atto costitutivo stabilisce poi le regole e

i modi di distribuzione.

ristorni

I sono elementi delle società cooperative distribuiti ai soci annualmente e

rappresentano il vantaggio mutualistico (nelle coop. di consumo c’è il rimborso della

quota di prezzo eccedente il costo di produzione, nelle coop. di lavoro c’è l’integrazione

della retribuzione per la prestazione lavorativa…).

Possono essere distribuiti solo se risulta un avanzo di gestione e in modo da essere

proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La società cooperativa si scioglie, oltre per le cause previste per le altre società di capitali,

per:

 integrale perdita del capitale sociale;

 mancata reintegrazione del numero minimo di soci entro un anno;

 provvedimento dell’autorità amministrativa;

 insolvenza che può portare a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa

quota di liquidazione

Regime sulla nelle società cooperative: sono obbligate a destinare il

residuo attivo, detratto solo del capitale versato e rivalutato nonché dei dividendi

maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le mutue assicuratrici

Sono tipi di cooperative in cui la partecipazione del socio è subordinata alla stipula di un

contratto di assicurazione con la società stessa. I contributi dei soci hanno quindi funzione

sia di apporto al patrimonio che di premio assicurativo. Sono sottoposte, sin dall’iscrizione

dell’atto costitutivo, alla vigilanza dell’IVASS.

Operazioni straordinarie

LE TRASFORMAZIONI

La trasformazione è una modifica dell’atto costitutivo che cambia il tipo di società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.
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