COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE
La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e le altre è principalmente sul piano
fiscale, le prime hanno infatti determinati benefici fiscali a fronte di rinunce del lucro
soggettivo dei soci. Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività in
prevalenza a favore dei soci, consumatori o utenti di servizi, oppure si avvalgono
principalmente delle prestazioni lavorative dei soci. Sono iscritte (assieme ai relativi
bilanci) in una specifica sezione dell’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Per godere dei benefici fiscali devono essere rispettati alcuni criteri legali:
i ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci devono essere superiori alla
metà totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo del lavoro
complessivo.
Devono essere inserite poi delle clausole statutarie antilucrative:
divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni
fruttiferi postali;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori,
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale.
Il mancato rispetto dei suddetti criteri per due esercizi comporta la perdita della qualifica
di cooperativa a mutualità prevalente.
COSTITUZIONE E NULLITÀ
Il procedimento di costituzione è analogo a quello delle altre società di capitali. L’atto
costitutivo è redatto per atto pubblico e contiene:
generalità dei soci e quota di capitale sottoscritta da ognuno, entro i limiti legali;
denominazione sociale e indicazione di società cooperativa;
specifica indicazione dell’oggetto sociale;
requisiti, condizioni e procedura per l’ammissione dei soci, non discriminatori e
coerenti con lo scopo. Non è ammesso un socio che operi attività concorrente;
condizioni di recesso ed esclusione;
regole per la ripartizione degli utili e la distribuzione dei ristorni.
Il notaio che riceve l’atto lo deposita entro venti giorni al registro delle imprese per
l’iscrizione (allegando i documenti attestanti le condizioni di costituzione). L’iscrizione ha
efficacia costitutiva. I soci son obbligati a versare subito il 25% dei conferimenti.
modifiche all’atto costitutivo nullità
Si applicano le stesse cause ed effetti per le e la della
s.p.a. ma avendo capitale variabile, la sua modifica non costituisce modifica dell’altto
costitutivo.
Struttura finanziaria Deroghe statutarie alla disciplina sono
consentite solo laddove la legge le
preveda.
La cooperativa adotta la:
disciplina sulle spa: partecipazioni in azioni
per scelta
o obbligatoriamente se ha più di 20 soci o un attivo pat. superiore a € 1 mln
o
disciplina sulle srl partecipazioni in quote
per scelta
o obbligatoriamente se ha meno di 9 soci.
o limite massimo
La legge prevede un detenibile da un socio di 100.000€ (aumentabile sino
al 2% del capitale sociale se ci sono più di 500 soci).
Le cooperative che adottano la disciplina delle s.p.a. possono emettere strumenti
finanziari per reperire risorse finanziarie. L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali e
amministrativi di questi, con alcuni limiti per evitare la contaminazione dello scopo
mutualistico. Se questi strumenti sono privi di voto, i diritti dei possessori devono essere
tutelai da assemblee speciali. E rappresentanti comuni.
LE VICENDE DELLA PARTECIPAZIONE
Con il principio della “porta aperta”, l’ingresso di soci avviene con procedura semplificata
che non implica una modifica dell’atto costitutivo.
L’ammissione è deliberata dagli amministratori e, in caso di rigetto, deve essere motivata
entro 60 giorni. L’interessato potrà chiedere in questo tempo l’ammissione all’assemblea,
la cui decisione è vincolante per gli amministratori;
trasferimento
Il è unitario e deve essere autorizzato dagli amministratori: se non v’è la
loro autorizzazione è inefficace nei confronti della società.
Se la quota trasferite non è interamente liberata, l’acquirente risponde per i
conferimenti ancora dovuti per un anno
È possibile prevedere nell’atto costitutivo un divieto di circolazione; in questo caso il
socio ha diritto di recesso con preavviso di 90 giorni dopo due anni dall’ingresso in
società
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale:
a) per recesso
a. è vietato il recesso parziale, per evitare comportamenti opportunistici dei
soci che sarebbero incentivati dal voto per teste (che consente di
mantenere inalterato il proprio peso pur diminuendi la partecipazione)
b. l’unico recesso legale è quando c’è il divieto di cessione della quota
c. procedimento di recesso:
i. la dichiarazione di recesso inviata alla società
ii. gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni
iii. se ritengano che manchino dei presupposti di recesso devono
comunicarlo al socio
iv. il socio può proporre opposizione al tribunale
d. effetti del recesso: sono differiti alla chiusura dell’esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, se no l’anno successivo
b) per esclusione: possono esserci cause convenzionali (inadempimento di obblighi
statutari) o legali, le seconde sono:
a. inadempimento totale o parziale dei conferimenti dopo intimazione degli
amministratori;
b. gravi inadempienze;
c. mancanza o perdita dei requisiti soggettivi per la partecipazione;
d. interdizione, inabilitazione o condanna;
e. fallimento del socio.
c) Morte del socio: comporta la liquidazione della quota agli eredi, salvo diversa
previsione statutaria che consenta agli eredi di subentrare.
Struttura organizzativa ASSEMBLEA
L’assemblea delle società cooperative è incentrata sul principio di democraticità grazie
al voto capitario, ogni socio ha infatti diritto a un solo voto indipendentemente dal
numero di azioni possedute o dal valore della propria quota. Vi è tuttavia una deroga:
nelle cooperative consortili il diritto di voto può esser attribuito in ragione della
partecipazione allo scambio mutualistico
Il diritto di voto spetta in ogni caso ai soli soci iscritti da almeno 90 giorni al libro soci. Sono
possibili sia il voto per corrispondenza che quello telematico.
La legge prevede la possibilità delle assemblee separate per agevolare l’attività
partecipativa dei soci alla vita sociale. Si riuniscono diverse assemblee, generalmente nei
luoghi dove risiedono più soci, e deliberano sull’o.d.g. per eleggere i soci delegati.
L’assemblea generale è costituita dai socie delegati e delibera definitivamente sugli
argomenti dell’o.d.g. ORGANO AMMINISTRATIVO
Gli amministratori devono avere requisiti soggettivi che garantiscono una efficiente
gestione manageriale e valorizzino gli apporti personal dei soci interessati all’attività
mutualistica. La maggioranza degli amministratori deve esser scelta tra i soci cooperatori
o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.
ORGANO DI CONTROLLO
Il collegio sindacale è obbligatorio qualora lo sia la nomina del sindaco nelle srl nonché
quando la società ha emesso strumenti finanziari non partecipativi (titoli di debito e
obbligazioni). VIGILANZA AMMINISTRATIVA E CONTROLLO GIUDIZIARIO
Le società cooperative, date le agevolazioni fiscali di cui godono, sono soggette anche a
vigilanza amministrativa, volta a verificare l’effettivo e corretto perseguimento dello scopo
mutualistico.
É poi previsto il controllo giudiziario sulla gestione qualora i soci titolari di almeno 1/10 del
capitale abbiano il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi
irregolarità.
IL BILANCIO E LE RISERVE
La disciplina del bilancio non differisce da quella delle spa. Amministratori e sindaci però
nelle loro relazioni, dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento
dello scopo mutualistico. La legge prevede però stringenti norme per la destinazione degli
eventuali utili prodotti dalla società:
il 30% degli utili netti annuali deve essere permanentemente destinato alla riserva
legale, a tutela dei creditori data la variabilità del capitale; che serve da
cuscinetto di protezione del capitale sociale molto variabile e come strumento di
tutela dei creditori.
DIVIDENDI E RISTORNI dividenti:
La legge prevede limiti sulla distribuzione dei Le cooperative non quotate
possono distribuire dividendi ai soci solo se il rapporto tra patrimonio netto e
indebitamento complessivo sia superiore ad 1/4. L’atto costitutivo stabilisce poi le regole e
i modi di distribuzione.
ristorni
I sono elementi delle società cooperative distribuiti ai soci annualmente e
rappresentano il vantaggio mutualistico (nelle coop. di consumo c’è il rimborso della
quota di prezzo eccedente il costo di produzione, nelle coop. di lavoro c’è l’integrazione
della retribuzione per la prestazione lavorativa…).
Possono essere distribuiti solo se risulta un avanzo di gestione e in modo da essere
proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La società cooperativa si scioglie, oltre per le cause previste per le altre società di capitali,
per:
integrale perdita del capitale sociale;
mancata reintegrazione del numero minimo di soci entro un anno;
provvedimento dell’autorità amministrativa;
insolvenza che può portare a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa
quota di liquidazione
Regime sulla nelle società cooperative: sono obbligate a destinare il
residuo attivo, detratto solo del capitale versato e rivalutato nonché dei dividendi
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le mutue assicuratrici
Sono tipi di cooperative in cui la partecipazione del socio è subordinata alla stipula di un
contratto di assicurazione con la società stessa. I contributi dei soci hanno quindi funzione
sia di apporto al patrimonio che di premio assicurativo. Sono sottoposte, sin dall’iscrizione
dell’atto costitutivo, alla vigilanza dell’IVASS.
Operazioni straordinarie
LE TRASFORMAZIONI
La trasformazione è una modifica dell’atto costitutivo che cambia il tipo di società.
fo
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