Sezione prima: la fattispecie "impresa"
La nozione d'impresa
Art 2082: È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Fattispecie: realtà di fatto a cui si applica una certa disciplina. La fattispecie d’impresa è individuata dall’articolo 2082 da cui si trae che l’impresa è costituita da un’attività, ovvero da una serie di atti uniti da un fine comune volti a creare un’utilità prima inesistente. L’attività dell’impresa può essere esercitata da una persona fisica (imprenditore individuale) o da enti collettivi (le società).
Requisiti dell'attività produttiva
Ci sono 3 requisiti affinché un’attività produttiva sia definibile come impresa:
- Professionalità: l’attività deve essere svolta in maniera non occasionale, abituale, stabile e reiterata (ripetuta più di una volta); ciò non significa che deve essere esclusiva o continuata, l’impresa può essere infatti anche stagionale.
- Economicità: l’attività deve essere strutturata per creare nuova ricchezza, un surplus tra costi e ricavi. Non è detto che questo avvenga, ma l’impresa deve essere strutturata, organizzata, preordinata per crearla.
- Organizzazione: il titolare deve svolgere organizzazione di lavoro e capitale, o anche di uno solo di questi; altrimenti si avrebbe il lavoro autonomo (se viene meno il lavoratore viene meno l’attività). Il fine di produzione e scambio di beni e servizi non sono quindi imprese quelle di autoconsumo, quelle illegali, immorali o mafiose. I beni e servizi devono essere immessi sul mercato.
Si distinguono 2 accezioni di guadagno, di lucro:
- Lucro oggettivo: è il surplus tra costi e ricavi, è il fatto oggettivo che l’attività si in grado di creare ricchezza.
- Lucro soggettivo: è il lucro del soggetto che promuove l’impresa. L’economicità è concepita come lucro oggettivo, il lucro soggettivo non è necessario affinché ricorra l’impresa.
Diverso è per le società lucrative, che esercitano l’impresa con fine di lucro soggettivo: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Quindi per le società lucrative il lucro soggettivo è imprescindibile, mentre per la fattispecie d’impresa no.
Le società cooperative, non sono lucrative, ma dirigono l’impresa con uno scopo mutualistico: i soci hanno l’obiettivo di aiutarsi a vicenda per raggiungere qualcosa che da soli non otterrebbero.
Non sono imprese le attività professionali di mera erogazione, nelle quali beni e servizi sono destinati al soddisfacimento dei bisogni di un gruppo di persone (ospedali pubblici).
Le associazioni e le fondazioni possono fare impresa; se la fanno devono però assoggettarsi alla disciplina dell’impresa.
Le categorie d'impresa
L’insieme di norme riguardanti l’impresa è detto statuto generale dell’impresa. Il legislatore all’interno della fattispecie imprenditore distingue due tipi di impresa:
- In base alla dimensione: piccolo e non piccolo imprenditore
- In base all’attività svolta: impresa agricola o commerciale
Piccoli imprenditori
Art 2083: Sono coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Senso qualitativo: La prevalenza è intesa in bisogna verificare che il lavoro del titolare e della famiglia sia fattore essenziale, imprescindibile e centrale nel processo produttivo. Il piccolo imprenditore non è lavoratore autonomo né impresa artigiana. Attività in cui il lavoro del titolare è economica prevalente e preminente sul capitale. Può anche essere media o grande se si serve di personale diretto personalmente dal titolare.
Legge fallimentare
La piccola impresa nella legge fallimentare: Affinché un imprenditore sia considerato piccolo ai fini fallimentari bisogna che abbia 3 requisiti:
- Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti alla data del fallimento un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro
- Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti ricavi lordi (=fatturato) inferiori a 200.000
- Avere debiti anche non scaduti inferiore a 500.000 euro
Quando operano questi tre requisiti si presume la piccolezza (l’impresa non può fallire); in caso contrario si presume la grandezza.
Distinzione per attività svolta
- Imprenditore agricolo: non si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale
- Imprenditore commerciale: si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale
L'impresa agricola
Art. 2135: L’impresa agricola consiste nell’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Si distinguono quindi:
- Attività agricole essenziali: coltivazione fondo, selvicoltura (cura del bosco), itticoltura (allevamento e riproduzione di pesci), vegetale.
- Attività agricole connesse: ci sono due criteri di connessione:
- Soggettivo: deve essere esercitata dallo stesso soggetto che fa l’attività agricola essenziale.
- Oggettivo: principio di prevalenza, l’attività agricola è connessa quando è svolta prevalentemente (50%+1) con i prodotti derivanti dall’attività agricola essenziale. Sono anche connesse le attività che utilizzano principalmente le attrezzature o le risorse dell’azienda agricola attività di agriturismo.
Imprenditore agricolo professionale: è colui che dedica almeno il 50% del suo tempo lavorativo all’impresa agricola e ne ricava almeno il 50% del suo reddito globale dal lavoro.
Impresa commerciale
Art 2195: È un fenomeno imprenditoriale non agricolo che si concretizza in:
- Un'attività industriale che produce beni o servizi;
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un'attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Si intendono imprenditori commerciali quindi tutti gli imprenditori che non sono agricoli. Le norme dell’imprenditore commerciale si strutturano in 4 ordini:
- Norme sulla pubblicità commerciale
- Norme sulla documentazione dell’impresa
- Norme sui collaboratori interni all’impresa
- Norme relative alla crisi dell’impresa
Pubblicità commerciale
La legge impone agli imprenditori commerciali non piccoli di pubblicare una serie di informazioni relative all’attività d’impresa. Ciò ha due finalità:
- Una a vantaggio di terzi, perché è nel loro interesse conoscere i fatti delle aziende con cui entrano in contatto.
- L’altra a vantaggio dell’imprenditore perché può contare sulla certezza legale che i terzi conoscano le informazioni riguardanti l’azienda.
La pubblicità commerciale è governata dal principio di tipicità: le informazioni da pubblicare sono tutte e soltanto quelle per le quali la legge impone che sia fatto obbligo pubblicitario. Lo strumento con cui si adempie un tale obbligo è il registro delle imprese, una banca dati tenuta presso le camere di commercio di ogni provincia sotto la sorveglianza di un giudice delegato. Il Registro delle imprese ha due sezioni:
- Una sezione ordinaria che contiene le informazioni scelte dal legislatore
- Art. 2196: Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
- Generalità dell’imprenditore
- La ditta
- L'oggetto dell'impresa
- La sede dell'impresa ed eventuali sedi secondarie
- Il cognome e il nome degli institori e procuratori
- Art. 2196: Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
L’iscrizione è subordinata ad un controllo di legalità formale e sostanziale; se il controllo è negativo vi è cancellazione d’ufficio. Il secondo comma dice che in caso modifiche degli elementi indicati, bisogna aggiornare le informazioni. La pubblicità commerciale ha:
- Efficacia dichiarativa: C’è una presunzione di conoscenza, con la quale l’informazione si considera conosciuta dai terzi. La presunzione può essere:
- Assoluta: senza possibilità per i terzi di eccepire la propria ignoranza
- Relativa: per i primi 15 giorni il terzo può vincere la presunzione di ignoranza: se non vi è iscrizione si presume che il terzo non sappia (si può dimostrare che nonostante l’omissione il terzo ne era a conoscenza ma è difficile)
- Efficacia normativa: è requisito in alcuni casi per l’applicazione di alcune norme
- Efficacia costitutiva: per le società di capitali e per alcune decisioni di quest’ultime.
Una sezione speciale nella quale vengono annotate informazioni relative alle altre imprese (agricole, piccole imprese). Le informazioni non hanno gli effetti della pubblicità commerciale.
La documentazione d’impresa
L’imprenditore commerciale non piccolo deve rappresentare per iscritto i fatti economici dell’impresa attraverso la scrittura contabile. Questa norma:
- È imposta nell’interesse dei terzi che possono ricostruire le vicende dell’impresa
- È imposta nell’interesse dell’imprenditore: è fondamentale tracciare la propria attività per controllare l’andamento dell’attività e vedere se è compatibile con il business plan.
Il legislatore indica un obbligo minimo di almeno 2 scritture contabili per tutti gli imprenditori commerciali non piccoli:
- Il libro giornale: registrazione cronologica di tutte le operazioni di impresa nel loro profilo patrimoniale e reddituale, cioè accertandone l’impatto che hanno sul patrimonio e sul risultato d’esercizio.
- Il libro degli inventari: indicazione sistematica delle attività e delle passività. Rileva quindi il patrimonio aziendale e il patrimonio dell’imprenditore; si chiude con il bilancio d’esercizio che ha cadenza annuale.
Il bilancio d’esercizio è composto da 4 documenti:
- Stato patrimoniale: contiene attività e passività suscettibili di valutazione economica, non quindi l’intero patrimonio.
- Conto economico: contiene i componenti positivi e negativi di reddito.
- Nota integrativa: descrive il contenuto dell’SP e del CE e indica i criteri di valutazione usati.
- Rendiconto finanziario: indica le disponibilità liquide dell’impresa e la variazione avvenuta nell’esercizio di quest’ultime per effetto delle operazioni di investimento e di finanziamento.
Tutte le imprese commerciali non piccole devono fare il bilancio d’esercizio, ma non c’è una disciplina generale sul come farlo, salvo che per le società per azioni. Le scritture contabili sono un documento interno dell’impresa, ad eccezione delle società di capitali che sono obbligate a mettere nel registro dell’impresa il bilancio d’esercizio, così che il terzo si possa fare un’idea della situazione patrimoniale dell’imprenditore.
Regola sulla rilevanza probatoria delle scritture contabili:
- Presunzione contro l’imprenditore: esse fanno prova contro l’imprenditore (se c’è scritto che ho un debito nei confronti di tizio e tizio prende le scritture contabili è una prova contro di me) che però può dare prova contraria (ho sbagliato a scrivere).
- Esse non fanno prova a favore dell’imprenditore (l’imprenditore non può provare di avere un credito guardando le scritture) a meno che:
- Le scritture siano regolarmente tenute.
- Le si usino come prova nei confronti di un altro imprenditore per fatti relativi all’impresa, perché anche l’altro imprenditore ha le scritture contabili quindi avrà da opporre una contrapposta e simmetrica scrittura contabile.
Le scritture devono essere conservate per 10 anni.
Norme sui collaboratori interni all’impresa
I collaboratori interni sono coloro che sostituiscono l’imprenditore per alcuni tipi di decisioni e dichiarazioni:
- Poteri decisori: non tutti hanno i poteri di gestione interna.
- Potere di rappresentanza: tutti hanno il potere di gestione esterna: compiere atti in nome e per conto del rappresentato.
L’ordinamento assegna ai collaboratori un potere di rappresentanza senza bisogno di una procura perché la fonte del potere di rappresentanza è ex lege (viene dalla legge). L’imprenditore può limitare i poteri dei collaboratori con la procura (non dal diritto civile dove la procura dà il potere). La procura deve essere oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese, in assenza di tale pubblicità, le limitazioni non possono essere opposte a terzi, a meno che non si provi che questi ne fossero comunque a conoscenza.
Ci sono 4 tipi di collaboratori dell’imprenditore:
- Institore
- Procuratore
- Commesso
L'institore
È il collaboratore preposto all’esercizio d’impresa rappresentata da una sede secondaria o da un ramo particolare; è colui al quale l’imprenditore assegna un ruolo di massima dirigenza nell’impresa (il direttore generale).
- Nel caso in cui vi siano più institori questi agiscono disgiuntamente, uno indipendentemente dall’altro.
- L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa ma non può spingersi oltre la gestione dell’impresa.
- Il potere di rappresentanza è generale.
- La rappresentanza ha:
- Limiti impliciti: non può compiere atti che esulino dall’impresa come strutturata dall’imprenditore. Questa è la differenza tra imprenditore e institore: l’imprenditore può cambiare l’oggetto, la pianificazione e il business plan, l’institore non può modificare l’impresa come strutturata dall’imprenditore. La procura generale dell’institore quindi è interpretata in modo razionale: è generale ma nei limiti di quella funzione.
- Sono limiti ex lege, quindi opponibili al terzo anche se non c’è pubblicità.
- Limiti espliciti: l’institore non può cedere beni immobili perché sono elementi strutturali essenziali per l’impresa.
- L’institore ha l’obbligo di spendere il nome dell’imprenditore, in caso contrario diventa responsabile di ogni atto compiuto: è una norma a tutela del terzo, che ha una doppia tutela. Il contratto si conclude comunque con l’imprenditore ma al terzo risponde anche l’institore.
- L’institore ha anche poteri giudiziali: può stare in giudizio per l’imprenditore come attore convenuto.
Il procuratore
È il collaboratore che compie atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur senza esservi preposto.
- Manca di disciplina perciò si ritiene che svolga solo un’azione di rappresentanza senza poteri decisionali.
- Non ha rappresentanza processuale perché non è preposto all’impresa o ad una parte di essa.
- La sua figura è costruita in via interpretativa: è un figura dirigenziale al quale l’imprenditore assegna una certa funzione dell’impresa, come direttore vendite, direttore marketing ecc.
- Limiti nel potere di rappresentanza: il procuratore è limitato alla funzione aziendale a cui è preposto.
I commessi
Sono collaboratori che compiono gli atti relativi alla specie di operazioni a cui sono indicati.
- Ha poteri decisori e dichiaratori limitati all’operazione cui sono preposti.
- Non hanno una definizione ex lege, però fanno riferimento a una nozione riconosciuta: è commesso colui che esercita un’attività esecutiva esterna seriale (atti uno uguale all’altro) con i clienti.
- Il Codice li obbliga ad attenersi a specifiche disposizioni (come impossibilità di derogare alle condizioni generali del contratto).
- L’unico potere di deviazione rispetto agli standard di legge è quello di applicare degli sconti nei limiti degli usi.
L'azienda
Art 2555: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell’impresa. È quindi un’unità che aggrega singoli componenti, che sono giuridicamente autonomi, ma interdipendenti nell’organizzazione perché legati.
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