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I TITOLI AZIONARI. LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

I. Le diverse tecniche di documentazione dell’azione

Per garantire la facilità della circolazione è esigenza sentita dal legislatore quella di rendere

possibile la stessa creazione di un efficiente mercato secondario delle azioni.

a) Al fine di rendere facile e sicuro pure l’esercizio è previsto che la spa si possa avvalere delle

emissioni di titoli azionari, la cui trasmissione è governata dalle regole sui titoli di credito,

alla creazione e assegnazione delle azioni si accompagna la consegna al socio di documenti

rappresentativi di queste ultime.

b) L’art. 2354 esprime le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari

negoziati destinati alla negoziazione mercati regolamentari. Per le azioni quotate,

un’emissione di titoli, nella tradizionale forma cartacea, non può avvenire. Esse sono

rappresentate da titoli scritturali.

c) Infine, la documentazione dell’azione in formati cartacea o scritturale non è senz’altro

obbligatoria, salvo che per le azioni quotate.

II. I titoli azionari cartacei

1. La rilevanza dell’emissione dei titoli azionari

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Le emissioni di titoli azionari consente l'applicazione di una particolare disciplina, quella dei titoli

di credito, intesa a permettere di dare velocità e certezza a due momenti fondamentali nella vita

dell'organizzazione societaria: l'esercizio dei diritti sociali e la circolazione delle azioni.

Il possesso di titoli azionari da parte dell’azionista consente di riconoscere la legittimazione

dell’esercizio dei diritti attribuiti dalle azioni possedute (art.1992). La legittimazione riguarda

l’individuazione del soggetto cui compete in fatto il potere di esercitarlo efficacemente nei

rapporti con i terzi.

Velocità e certezza perché chi acquista un titolo azionario ne può appunto prontamente assumere

la legittimazione e dunque con essa la possibilità di un’efficiente esercizio delle proprie

prerogative. Art. 1994: chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, non è

soggetto a rivendicazione (tutela rafforzata del suo acquisto).

2. Trasferimento di titoli azionari

Ai sensi dell’articolo 2354 i titoli possono essere nominativi o al portatore a scelta del socio, se lo

statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. La nominatività azionaria comporta

l’applicazione del particolare regime in tema di circolazione che si articola in due diverse modalità

di trasferimento: con la doppia annotazione del nome dell’acquirente, sul titolo e sul registro

dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo socio; o mediante girata

autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi.

IV. I limiti statutari alla circolazione delle azioni

È prevista la possibilità che via statuto si vieti del tutto il trasferimento delle azioni per un periodo

temporale di cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene

introdotto.

- Le clausole statutarie di prelazione: con esse viene stabilito che il socio che intende

trasferire le azioni è vincolato a offrirle prima agli altri soci, i quali avranno diritto a

essere preferiti nell’acquisto, di regola a parità di condizioni rispetto al terzo

interessato al medesimo questo.

- La clausola di gradimento: si ha allorché il trasferimento delle azioni venga subordinato

il consenso degli organi sociali.

LE AZIONI PROPRE E LE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA SPA

Rientra certamente nella capacità giuridica della spa l’idoneità ad acquistare la titolarità di azioni a

seguito delle medesime da terzi investitori o della relativa sottoscrizione in sede di altrui emissioni,

o nel contesto di un’operazione finanziaria, allorché la società immagini di ottenere un ritorno

dall’acquisto azionario in termini di maggiore liquidità, o nell’ambito dell’eventuale cessione di

segmentazione del programma industriale e della condizione di sue parti per il tramite della

partecipazione in altre organizzazioni societarie. Tuttavia, nel codice civile sono stabilite alcune

norme che pongono significativi limiti e condizioni in relazione a particolari ipotesi di acquisto di

azioni e di assunzione di partecipazioni.

I. L’acquisto di azioni proprie

La S.p.A. può avere interesse per varie ragioni ad acquistare e detenere azioni di propria stessa

emissione; può essere sotteso un interesse di tipo organizzativo.

Si rileva spesso che una società con azioni quotate può avere interesse all’acquisto di azioni

proprie al fine di stabilizzare i valori di quotazione, attraverso il ritiro di una certa quantità di

flottante in periodi di forti speculazioni. Ancora diversa è l’ipotesi in cui le azioni proprie

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rappresentino in sé per la società oggetto di business finanziario. Gli stessi fini appena evidenziati

possono essere perseguiti attraverso un acquisto di azioni cui proceda un’altra società dalla

medesima controllata, la quale intervenga nell’affare o su incarico della controllante o su proprio

impulso. Il legislatore vuole evitare che per il tramite dell’acquisto dei titoli:

- Si intacchi in modo significativo il capitale e la struttura finanziaria su cui l’attività della

data spa si regge. Art. 2357: la società non può acquistare azioni proprie se non nei

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio

regolarmente approvato. L’acquisto di azioni proprie può avvenire solo con mezzi

ulteriori rispetto a quelli che concretamente forniscono copertura alla cifra del capitale

nominale. Possono essere oggetto di acquisto solo le azioni interamente liberate: per

le quali non residui un debito di conferimento a carico del socio alienante.

- Si alterino i concreti equilibri di governance che a quella medesima struttura siano

legati. Deve sussistere un’autorizzazione dell’assemblea ordinaria tanto per l’acquisto,

quanto per la successiva disciplina delle azioni proprie. Per ciò che attiene alla

disciplina delle azioni proprie nel periodo di detenzione da parte della società

emittente il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate ai fini del

calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le

deliberazioni dell’assemblea.

- V’è un limite quantitativo di azioni proprie acquistabili, ma è previsto solo per le azioni

delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il valore nominale delle

azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.

II. L’auto-sottoscrizione di azioni

Una diversa disciplina è prevista dal legislatore con riferimento all’eventualità in cui la società

intenda procedere a un acquisto a titolo originario, attraverso una sottoscrizione di azioni.

L’art. 2357 esclude del tutto l’ammissibilità di una simile operazione, statuendo che la società non

può sottoscrivere azioni proprie.

Quale conseguenza dei divieti il legislatore prevede una sanzione peculiare.

È vietata la sottoscrizione reciproca di azioni: quando due società non legate da rapporti di

controllo decidano in parallelo di costituirsi o aumentare il proprio capitale, l’una sottoscrivendo,

per l’ennesimo importo, l’emissione dell’altra.

III. Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie

Ultima ipotesi di operazione su azioni proprie considerata dal legislatore è quella del

finanziamento e della concessione di garanzie da parte della spa nei confronti dei soggetti

intenzionati all’acquisto a titolo derivativo o alla sottoscrizione di azioni emesse dalla stessa. Il

legislatore consente alla spa la realizzazione del negozio in discussione solo nel rispetto di precisi

presupposti: la legge prevede la necessità di una delibera di autorizzazione della concessione del

finanziamento o delle garanzie, resa dall’assemblea straordinaria; in secondo luogo la legge

impone che per il finanziamento o le garanzie si ricorra a fondi tratti da utili distribuibili e riserve

disponibili. È vietata l’accettazione di azioni proprie in garanzia.

IV. L’assunzione di partecipazioni sociali qualificate

L’acquisto di partecipazioni da parte di una spa può spiegarsi per ragioni industriali o finanziarie:

nella prima ipotesi esso si configura quale mezzo per generare una situazione di controllo o

collegamento della società; nella seconda l’acquisto di partecipazioni è realizzato o per l’utilizzo di

liquidità in via accessoria rispetto al perseguimento di un oggetto sociale di tipo industriale o in via

principale. 66

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente dallo statuto,

non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente

modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. Pertanto, perché un acquisto

potenzialmente rilevante possa legittimamente compiersi, occorrerà prima procedere a una

formale modifica dell’oggetto sociale, riconoscendo nell’occasione ai soci il diritto di recesso.

LE OBBLIGAZIONI

I. Nozione

Il reperimento di risorse finanziarie nel mercato può avvenire anche con strumenti diversi dalle

azioni: le obbligazioni.

Con l’emissione di obbligazioni la spa riceve risorse finanziarie a debito, con il conseguente

impegno restituire a una data scadenza la somma originariamente ricevuta nonché, a effettuare

pagamenti aggiuntivi nei confronti dei finanziatori a titolo di interessi (obbligazioni con struttura

semplice).

Obbligazioni indicizzate: nelle quali la quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi è

legata a parametri di diverso genere (indici di borsa, valutari).

Obbligazioni a premio: le quali prevedono la corresponsione, da parte della società ad alcuni degli

obbligazionisti, di somme aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente spettanti.

Obbligazioni partecipative: i cui tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in

dipendenza dell’andamento economico.

Obbligazioni postergate: il rimborso è condizionato alla preventiva soddisfazione dei diritti di altri

creditori della società.

Obbligazioni convertibili in azioni.

II. Il procedimento di emissione

La loro esistenza presuppone il compiersi di un articolato procedimento, che consta della delibera

e della successiva materiale emissione, contestuale alla sottoscrizione da parte degli investitori.

La delibera di creazione delle obbligazioni è di competenza degli amministra

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maddylubrini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.