Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I TITOLI AZIONARI. LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
I. Le diverse tecniche di documentazione dell’azione
Per garantire la facilità della circolazione è esigenza sentita dal legislatore quella di rendere
possibile la stessa creazione di un efficiente mercato secondario delle azioni.
a) Al fine di rendere facile e sicuro pure l’esercizio è previsto che la spa si possa avvalere delle
emissioni di titoli azionari, la cui trasmissione è governata dalle regole sui titoli di credito,
alla creazione e assegnazione delle azioni si accompagna la consegna al socio di documenti
rappresentativi di queste ultime.
b) L’art. 2354 esprime le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati destinati alla negoziazione mercati regolamentari. Per le azioni quotate,
un’emissione di titoli, nella tradizionale forma cartacea, non può avvenire. Esse sono
rappresentate da titoli scritturali.
c) Infine, la documentazione dell’azione in formati cartacea o scritturale non è senz’altro
obbligatoria, salvo che per le azioni quotate.
II. I titoli azionari cartacei
1. La rilevanza dell’emissione dei titoli azionari
64
Le emissioni di titoli azionari consente l'applicazione di una particolare disciplina, quella dei titoli
di credito, intesa a permettere di dare velocità e certezza a due momenti fondamentali nella vita
dell'organizzazione societaria: l'esercizio dei diritti sociali e la circolazione delle azioni.
Il possesso di titoli azionari da parte dell’azionista consente di riconoscere la legittimazione
dell’esercizio dei diritti attribuiti dalle azioni possedute (art.1992). La legittimazione riguarda
l’individuazione del soggetto cui compete in fatto il potere di esercitarlo efficacemente nei
rapporti con i terzi.
Velocità e certezza perché chi acquista un titolo azionario ne può appunto prontamente assumere
la legittimazione e dunque con essa la possibilità di un’efficiente esercizio delle proprie
prerogative. Art. 1994: chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, non è
soggetto a rivendicazione (tutela rafforzata del suo acquisto).
2. Trasferimento di titoli azionari
Ai sensi dell’articolo 2354 i titoli possono essere nominativi o al portatore a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. La nominatività azionaria comporta
l’applicazione del particolare regime in tema di circolazione che si articola in due diverse modalità
di trasferimento: con la doppia annotazione del nome dell’acquirente, sul titolo e sul registro
dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo socio; o mediante girata
autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi.
IV. I limiti statutari alla circolazione delle azioni
È prevista la possibilità che via statuto si vieti del tutto il trasferimento delle azioni per un periodo
temporale di cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene
introdotto.
- Le clausole statutarie di prelazione: con esse viene stabilito che il socio che intende
trasferire le azioni è vincolato a offrirle prima agli altri soci, i quali avranno diritto a
essere preferiti nell’acquisto, di regola a parità di condizioni rispetto al terzo
interessato al medesimo questo.
- La clausola di gradimento: si ha allorché il trasferimento delle azioni venga subordinato
il consenso degli organi sociali.
LE AZIONI PROPRE E LE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA SPA
Rientra certamente nella capacità giuridica della spa l’idoneità ad acquistare la titolarità di azioni a
seguito delle medesime da terzi investitori o della relativa sottoscrizione in sede di altrui emissioni,
o nel contesto di un’operazione finanziaria, allorché la società immagini di ottenere un ritorno
dall’acquisto azionario in termini di maggiore liquidità, o nell’ambito dell’eventuale cessione di
segmentazione del programma industriale e della condizione di sue parti per il tramite della
partecipazione in altre organizzazioni societarie. Tuttavia, nel codice civile sono stabilite alcune
norme che pongono significativi limiti e condizioni in relazione a particolari ipotesi di acquisto di
azioni e di assunzione di partecipazioni.
I. L’acquisto di azioni proprie
La S.p.A. può avere interesse per varie ragioni ad acquistare e detenere azioni di propria stessa
emissione; può essere sotteso un interesse di tipo organizzativo.
Si rileva spesso che una società con azioni quotate può avere interesse all’acquisto di azioni
proprie al fine di stabilizzare i valori di quotazione, attraverso il ritiro di una certa quantità di
flottante in periodi di forti speculazioni. Ancora diversa è l’ipotesi in cui le azioni proprie
65
rappresentino in sé per la società oggetto di business finanziario. Gli stessi fini appena evidenziati
possono essere perseguiti attraverso un acquisto di azioni cui proceda un’altra società dalla
medesima controllata, la quale intervenga nell’affare o su incarico della controllante o su proprio
impulso. Il legislatore vuole evitare che per il tramite dell’acquisto dei titoli:
- Si intacchi in modo significativo il capitale e la struttura finanziaria su cui l’attività della
data spa si regge. Art. 2357: la società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato. L’acquisto di azioni proprie può avvenire solo con mezzi
ulteriori rispetto a quelli che concretamente forniscono copertura alla cifra del capitale
nominale. Possono essere oggetto di acquisto solo le azioni interamente liberate: per
le quali non residui un debito di conferimento a carico del socio alienante.
- Si alterino i concreti equilibri di governance che a quella medesima struttura siano
legati. Deve sussistere un’autorizzazione dell’assemblea ordinaria tanto per l’acquisto,
quanto per la successiva disciplina delle azioni proprie. Per ciò che attiene alla
disciplina delle azioni proprie nel periodo di detenzione da parte della società
emittente il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate ai fini del
calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell’assemblea.
- V’è un limite quantitativo di azioni proprie acquistabili, ma è previsto solo per le azioni
delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il valore nominale delle
azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
II. L’auto-sottoscrizione di azioni
Una diversa disciplina è prevista dal legislatore con riferimento all’eventualità in cui la società
intenda procedere a un acquisto a titolo originario, attraverso una sottoscrizione di azioni.
L’art. 2357 esclude del tutto l’ammissibilità di una simile operazione, statuendo che la società non
può sottoscrivere azioni proprie.
Quale conseguenza dei divieti il legislatore prevede una sanzione peculiare.
È vietata la sottoscrizione reciproca di azioni: quando due società non legate da rapporti di
controllo decidano in parallelo di costituirsi o aumentare il proprio capitale, l’una sottoscrivendo,
per l’ennesimo importo, l’emissione dell’altra.
III. Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie
Ultima ipotesi di operazione su azioni proprie considerata dal legislatore è quella del
finanziamento e della concessione di garanzie da parte della spa nei confronti dei soggetti
intenzionati all’acquisto a titolo derivativo o alla sottoscrizione di azioni emesse dalla stessa. Il
legislatore consente alla spa la realizzazione del negozio in discussione solo nel rispetto di precisi
presupposti: la legge prevede la necessità di una delibera di autorizzazione della concessione del
finanziamento o delle garanzie, resa dall’assemblea straordinaria; in secondo luogo la legge
impone che per il finanziamento o le garanzie si ricorra a fondi tratti da utili distribuibili e riserve
disponibili. È vietata l’accettazione di azioni proprie in garanzia.
IV. L’assunzione di partecipazioni sociali qualificate
L’acquisto di partecipazioni da parte di una spa può spiegarsi per ragioni industriali o finanziarie:
nella prima ipotesi esso si configura quale mezzo per generare una situazione di controllo o
collegamento della società; nella seconda l’acquisto di partecipazioni è realizzato o per l’utilizzo di
liquidità in via accessoria rispetto al perseguimento di un oggetto sociale di tipo industriale o in via
principale. 66
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente dallo statuto,
non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. Pertanto, perché un acquisto
potenzialmente rilevante possa legittimamente compiersi, occorrerà prima procedere a una
formale modifica dell’oggetto sociale, riconoscendo nell’occasione ai soci il diritto di recesso.
LE OBBLIGAZIONI
I. Nozione
Il reperimento di risorse finanziarie nel mercato può avvenire anche con strumenti diversi dalle
azioni: le obbligazioni.
Con l’emissione di obbligazioni la spa riceve risorse finanziarie a debito, con il conseguente
impegno restituire a una data scadenza la somma originariamente ricevuta nonché, a effettuare
pagamenti aggiuntivi nei confronti dei finanziatori a titolo di interessi (obbligazioni con struttura
semplice).
Obbligazioni indicizzate: nelle quali la quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi è
legata a parametri di diverso genere (indici di borsa, valutari).
Obbligazioni a premio: le quali prevedono la corresponsione, da parte della società ad alcuni degli
obbligazionisti, di somme aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente spettanti.
Obbligazioni partecipative: i cui tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in
dipendenza dell’andamento economico.
Obbligazioni postergate: il rimborso è condizionato alla preventiva soddisfazione dei diritti di altri
creditori della società.
Obbligazioni convertibili in azioni.
II. Il procedimento di emissione
La loro esistenza presuppone il compiersi di un articolato procedimento, che consta della delibera
e della successiva materiale emissione, contestuale alla sottoscrizione da parte degli investitori.
La delibera di creazione delle obbligazioni è di competenza degli amministra