L'impresa diritto commerciale
Parte del diritto privato che regola l’attività e gli atti d’impresa. Esso riguarda tutte le imprese (bancarie, industriali, assicurative…) ad eccezione di quella agricola.
Capitolo 1: L'imprenditore
I criteri che distinguono diversi tipi di imprese e di imprenditori sono:
- Oggetto dell’impresa: distingue l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale
- Dimensione dell’impresa: distingue il piccolo e il medio-grande imprenditore
- Natura del soggetto che esercita l’impresa: distingue l’impresa individuale, l’impresa in forma di società e l’impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell’imprenditore che comprende:
- La disciplina dell’azienda e dei segni distintivi
- La disciplina dei consorzi
L’imprenditore commerciale medio-grande è assoggettato anche allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale che comprende:
- Iscrizione nel registro delle imprese
- Disciplina della rappresentanza commerciale
- Scritture contabili
- Fallimento
Imprenditore
Art. 2082 c.c.: colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Parole chiave: Attività produttiva, organizzazione, economicità, professionalità.
Oggi si discute se altri requisiti siano indispensabili ad esempio:
- La liceità dell’attività svolta (non necessaria)
- Lo scopo di lucro (necessario è solo il metodo economico) es. associazioni, fondazioni, imprese sociali
- La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti (non necessaria, infatti esistono le imprese individuali)
Attività produttiva
L’impresa è un’attività che produce sempre nuovi beni e servizi. Non è impresa se l’attività costituisce solo il mero godimento dei beni e servizi. Se l’attività costituisce sia godimento di beni sia produzione di nuovi beni e servizi essa può dare vita ad imprese commerciali (es. albergatore).
Oggi, nonostante l’attività produttiva svolta da alcune imprese sia illecita, la qualità d’imprenditore deve essere comunque riconosciuta, in modo da tutelare eventuali creditori di queste imprese con conseguente procedura fallimentare. Inoltre chi svolge attività produttiva illecita non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi (disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza sleale).
Organizzazione
In generale l’imprenditore esercita un’attività organizzata da persone e da beni strumentali (materie prime…). Tale organizzazione può essere però anche di soli capitali o del lavoro del solo imprenditore (es. gioielleria gestita dal titolare). È necessaria comunque un minimo di etero-organizzazione (cioè presenza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale).
Economicità
Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico ovvero con modalità che coprano almeno i costi con i ricavi (al contrario si avrebbe solo consumo e non produzione di ricchezza). Non è necessario lo scopo di lucro.
Professionalità
Intesa come:
- Esercizio abituale (secondo le cadenze proprie dell’attività) e non occasionale di una data attività produttiva
- Non richiede che l’attività d’impresa sia unica o principale
- Si è imprenditore anche quando si opera per il compimento di un unico affare se questo comporta l’effettuazione di molteplici operazioni (chi acquista allo stato grezzo un immobile e lo rivende in singoli appartamenti)
- Si è imprenditore anche quando si producono beni e servizi destinati ad uso o consumo personale (imprese per conto proprio).
Non sono considerati imprenditori i liberi professionisti. Sono considerati imprenditori solo (avvocati, notai...) se la loro professione è elemento di un’attività organizzata sotto forma di impresa (es. il medico che gestisce la clinica privata nella quale opera). Motivo di questo esonero è che per i liberi professionisti esistono specifici statuti che sono già per loro una forma di tutela. Vantaggi: sottrazione al fallimento. Svantaggi: inapplicabilità della disciplina d’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale.
Capitolo 2: Le categorie d'imprenditoria
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Imprenditore agricolo
Art. 2135 c.c.: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Attività essenziali: ovvero quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Le attività connesse sono invece quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; o anche attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (es. agriturismo).
Imprenditore commerciale
Art. 2195 c.c.: è imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti attività:
- Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio)
- Attività di trasporto
- Attività bancarie o assicurative
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
Il piccolo imprenditore: impresa artigiana e impresa familiare
Il piccolo imprenditore è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dall’assoggettamento al fallimento e l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione legale ma solo di pubblicità di notizia.
Art. 2083 c.c.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio o dei componenti della famiglia rispetto al lavoro altrui ed ai capitali utilizzati (es. fruttivendolo).
Art. 1 legge fallimentare: non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€
- Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€
- Avere un ammontare di debiti non superiore a 500.000€
Impresa artigiana
L’artigiano è colui che svolge qualsiasi attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi. Il lavoro dell’artigiano deve prevalere su quello altrui, ma non deve prevalere sui fattori produttivi. Vi sono dei limiti per quanto riguarda il numero massimo di dipendenti utilizzabili.
Per far sì che l’artigiano si sottragga dallo statuto dell’imprenditore commerciale (e dal fallimento) occorrerà valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall’art. 2083 e per quanto riguarda il fallimento se siano rispettati i requisiti di non fallibilità.
Impresa familiare
Impresa in cui collaborano l’imprenditore e la sua famiglia nucleare. Non è necessariamente piccola. Ai membri della famiglia che collaborano nell’impresa sono riconosciuti diritti patrimoniali e amministrativi.
Diritti patrimoniali:
- Diritto al mantenimento
- Diritto di partecipazione agli utili
- Diritti sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda
- Diritto di prelazione sull’azienda nel caso di divisione ereditaria o di trasferimento di essa
I diritti patrimoniali dei familiari sono dei semplici diritti di credito verso il familiare imprenditore.
Diritti amministrativi:
- Gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva dell’imprenditore
- Gli atti di gestione straordinaria sono adottati con il voto della maggioranza dei familiari che collaborano nell’impresa
Il diritto di partecipazione nell’impresa è trasferibile solo ad altro membro della famiglia nucleare e necessita del consenso unanime dei familiari già partecipanti. Se l’impresa è commerciale e non piccola solo l’imprenditore sarà esposto al fallimento.
Impresa collettiva e impresa pubblica
Impresa collettiva (impresa societaria)
L’esercizio collettivo di un’impresa avviene tipicamente attraverso le società. Esse si distinguono in:
- Società semplice: non è possibile l’esercizio come impresa commerciale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
Lo statuto tipico dell’imprenditore commerciale si applica a tutte le società commerciali (esclusa ovviamente quella semplice) qualunque sia l’attività svolta. Sono esonerate dal fallimento le società commerciali che rispettino i requisiti di non fallibilità. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice parte dello statuto tipico dell’imprenditore commerciale si applica solo ad alcune categorie di soci.
Impresa pubblica
L’attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ciò è possibile in 3 forme:
- Società per azioni a partecipazione pubblica: Lo Stato costituisce o partecipa in società generalmente per azioni (S.p.a.)
- Enti pubblici economici: Compito principale è l’esercizio dell’attività d’impresa. Essi sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore. Qualora svolgessero attività commerciale sono sottoposti allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale con la sola eccezione (in caso di dissesto) dell’esonero dal fallimento sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali.
- Imprese organo: Lo Stato o qualsiasi ente pubblico territoriale svolge direttamente l’attività d’impresa avvalendosi della propria struttura organizzativa dotata di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile (es. le aziende municipalizzate che erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti). Esse sono sottoposte allo statuto generale dell’imprenditore ed allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale.
Capitolo 3: Acquisto della qualità d'imprenditore
L'imputazione dell'attività d'impresa
Esercizio diretto
Acquista la qualità d’imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso nel compimento dei singoli atti di impresa. In caso di mandato con rappresentanza, il soggetto che gestisce l’impresa altrui (rappresentante) porrà in essere gli atti giuridici spendendo il nome del mandante e non sarà considerabile imprenditore (es. il genitore che gestisce l’impresa del figlio minore; l’imprenditore è il minore e solo lui sarà esposto al fallimento). In caso di mandato senza rappresentanza, il rappresentante porrà in essere gli atti giuridici spendendo il proprio nome e quindi acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi.
Esercizio indiretto (l'imprenditore occulto)
L’esercizio dell’impresa avviene attraverso un intermediario.
Due soggetti:
- Imprenditore palese/prestanome: compie in proprio nome i singoli atti d’impresa
- Imprenditore indiretto/occulto: concede al primo i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi
Si utilizza tale espediente per:
- Aggirare un divieto di legge (es. divieto per gli impiegati dello stato di esercitare attività d’impresa)
- Non esporre al rischio d’impresa tutto il proprio patrimonio
Problema: si creano gravi problemi quando gli affari vanno male e l’imprenditore palese non può pagare i suoi creditori (data l’insufficienza del suo patrimonio) e dunque i creditori ricaverebbero molto poco da un suo fallimento. Il rischio d’impresa quindi non sarà sopportato dal reale imprenditore occulto, ma sarà trasferito attraverso l’imprenditore palese sui creditori o quanto meno su quelli più deboli.
Rimedio teoria dell’imprenditore occulto: quando l’attività d’impresa è esercitata tramite prestanome saranno responsabili verso i creditori sia il prestanome che l’imprenditore occulto, diventando quindi entrambi assoggettabili a fallimento (parificazione). Questa teoria è però smentita dai principi che regolano le società di capitali, infatti il dominio di tale impresa non è condizione sufficiente per esporre l’imprenditore occulto a responsabilità e fallimento, né determina l’acquisto della qualità d’imprenditore.
Inizio e fine dell'attività d'impresa
Inizio
Si acquista la qualità d’imprenditore con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa (non è sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese), anche durante la fase preliminare di organizzazione (affitto locali…).
Principio di effettività: Per una persona fisica non sarà sufficiente un singolo atto di organizzazione per ottenere la qualità d’imprenditore. Per le società sarà sufficiente anche un solo atto di organizzazione per affermare che l’attività d’impresa è iniziata (es. società alberghiera che acquista un’area fabbricabile).
Fine
La fine dell’impresa è preceduta da una fase di liquidazione (l’imprenditore completa i cicli produttivi, licenzia i dipendenti…) che può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale.
Art. 10 legge fallimentare: gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Si presume che al momento della cancellazione dal registro l’attività d’impresa sia già terminata, ma il creditore o il pubblico ministero possono provare il contrario per ottenere la cancellazione di fallimento del debitore dopo l’anno dalla cancellazione della stessa.
Capacità
Incapacità e incompatibilità
La qualità d’imprenditore si acquista con la piena capacità di agire, quindi al compimento del diciottesimo anno di età. Si perde invece in seguito a interdizione o inabilitazione.
Il minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non acquista la qualità d’imprenditore (il minore che ha occultato con raggiri la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili).
L’incompatibilità all’esercizio d’impresa grava invece su coloro che esercitano determinati uffici o professioni (es. impiegati dello stato, avvocati, notai).
Esercizio d'impresa da parte dell'incapace
Minore e interdetto: Non è possibile avviare una nuova impresa in suo nome e interesse, ma è possibile solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente. Il Tribunale può quindi autorizzare un rappresentante legale a continuare l’attività e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Inabilitato: In seguito all’autorizzazione dal Tribunale alla continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente, egli può compiere gli atti di ordinaria amministrazione in prima persona con l’assistenza di un curatore. Per gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti non connessi con l’esercizio dell’impresa sarà necessario il consenso del curatore.
Minore emancipato: Può essere autorizzato dal Tribunale anche ad iniziare una nuova impresa, acquistando la piena capacità di agire.
Beneficiario dell’amministrazione di sostegno: Può iniziare o continuare un’attività d’impresa senza assistenza, salvo diversa disposizione del giudice tutelare. Sono specificati gli atti che invece richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministrazione di sostegno.
Capitolo 4: Lo statuto dell'imprenditore commerciale
La pubblicità legale
La pubblicità delle imprese commerciali
La pubblicità legale nelle imprese commerciali è un sistema che prevede l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa, così da rendere le informazioni accessibili a terzi (pubblicità di notizia) ed opponibili a chiunque (pubblicità legale).
Il registro delle imprese
Istituito in ciascuna provincia presso le competenti autorità, il registro delle imprese rappresenta uno strumento cruciale per la trasparenza e la regolazione delle attività commerciali, fornendo un quadro completo e aggiornato delle imprese operanti sul territorio.
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