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CLAUSOLE DI GRADIMENTO
2 tipi:
- clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti soggettivi da parte dell’acquirente
- clausole di mero godimento che subordinano il trasferimento al consenso di un organo sociale (di solito il
consiglio di amministrazione). In caso di rifiuto del gradimento è previsto un obbligo di acquisto a carico della
società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante.
CLAUSOLE DI PRELAZIONE
Il socio che intende vendere le azioni deve offrirle prima agli altri soci e preferirli ai terzi, a parità di condizioni
(consente d’impedire l’ingresso in società di soci non graditi).
PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO AZIONI
Nel caso di usufrutto o pegno il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
Nel caso di sequestro il diritto di voto compete al custode.
Gli altri diritti amministrativi, spettano disgiuntamente sia al socio che al creditore pignoratizio o
all’usufruttuario, nel caso di pegno o usufrutto.
In caso di sequestro gli stessi spettano al custode.
Il diritto di opzione, spetta al socio e solo ad esso possono essere attribuite le nuove azioni sottoscritte. Il socio
deve provvedere almeno 3 giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per esercitare
il diritto e, in mancanza, gli altri soci possono offrirsi di acquistarlo, altrimenti il diritto di opzione deve essere
alienato per suo conto per mezzo di una banca.
In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l’usufrutto ed il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.
Nel caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate dal pegno o dall’usufrutto:
- in caso di pegno è il socio che deve provvedere al versamento (in mancanza di ciò il creditore pignoratizio può
far vendere le azioni tramite una banca)
- in caso di usufrutto è l’usufruttuario che deve provvedere al versamento. 24
OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE AZIONI PROPRIE
Sono in linea di principio vietate, ma esistono delle regolamentazioni per renderle possibili.
1) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Operazione consentita se si rispettano 4 condizioni:
- le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuiti e delle riserve
disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato
- le azioni da acquistare devono essere interamente liberate
- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea straordinaria
- solo nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio il valore nominale delle azioni acquistate non
può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
Le azioni acquistate violando queste condizioni devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto, in
mancanza si dovrà procedere a loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale sociale.
2) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
È sempre vietato sottoscrivere azioni proprie.
Colpisce sia la sottoscrizione diretta (compiuta in nome della società) sia quella indiretta (compiuta da terzi in
nome proprio ma per conto della società).
Se tale divieto è violato non si ha nullità della sottoscrizione, ma le azioni interessate si intendono sottoscritte
e devono essere liberate dai soggetti che materialmente hanno violato il divieto.
Liberare azioni = versare il valore delle azioni (in precedenza sottoscritte) nel capitale sociale.
Sottoscrivere azioni = acquisto di azioni di nuova emissione (costituzione società o aumento del capitale sociale) direttamente
dalla società --> obbligo dei conferimenti --> aumento capitale sociale.
Acquistare azioni = acquisto di azioni già emesse e sottoscritte precedentemente da altri soci. Il trasferimento avviene tra
l’alienante (precedente socio) e l’acquirente --> il capitale sociale resta invariato 25
CAPITOLO 16: ASSEMBLEA – s.p.a.
Insieme dei soci.
FUNZIONE: formare la volontà dei soci
METODO: maggioritario
Si distingue in ORDINARIA o STRAORDINARIA
ASSEMBLEA ORDINARIA
Nelle società che adottano il sistema tradizionale o monistico, l’assemblea:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e quando previsto anche il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Nelle società che adottano il sistema dualistico, l’assemblea:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
2) determina il compenso ad essi spettante
3) delibera sulla loro responsabilità
4) delibera sulla distribuzione degli utili
5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Delibera:
1) sulle modificazioni dello statuto
2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
3) su ogni altra materia espressamente attribuitale dalla legge
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’assemblea è di regola decisa dal consiglio di amministrazione (organo amministrativo)
ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
È OBBLIGATORIA:
- almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per consentire l’approvazione del
bilancio (è possibile stabilire un termine maggiore in particolari casi)
- quando richiesta dai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale, nelle società che non fanno ricorso al
capitale di rischio
- quando richiesta dai soci che rappresentano 1/20 del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al capitale
di rischio
Se gli amministratori non provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto del tribunale che
designa anche la persona che deve presiederla (presidente).
PROCEDURA:
- Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società non quotate) la convocazione è
effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della repubblica, oppure in un quotidiano
indicato dallo statuto, almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
- Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate) l’avviso di convocazione
deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dell’assemblea sul sito internet della società e con le altre
modalità fissate dalla Consob. 26
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è affidata al presidente assistito da un segretario. Egli deve:
1) verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea
2) accertare l’identità dei presenti
3) regolare lo svolgimento dell’assemblea
4) accertare i risultati delle votazioni
Tutte le deliberazioni dell’assemblea dovranno essere riportate in un verbale.
QUORUM COSTITUTIVO: parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché questa
sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.
QUORUM DELIBERATIVO: parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata
deliberazione affinché questa sia approvata.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la
metà del capitale sociale con diritto di voto.
Essa delibera con il voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) delle azioni che hanno preso
parte alla votazione per quella determinata delibera.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA, nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, è regolarmente costituita
quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
Essa delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
L’assemblea straordinaria, nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio, delibera con il voto
favorevole di più della metà del capitale sociale.
Gli azionisti possono infine partecipare all’assemblea sia personalmente sia a mezzo di un rappresentante
(attraverso una delega per iscritto).
LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL VOTO: IL CONFLITTO D’INTERESSI
L’esercizio del diritto di voto da parte di un socio deve essere esercitato in modo da non arrecare danno al
patrimonio della società.
Si ha conflitto d’interessi quando l’azionista in una determinata delibera ha un interesse personale contrastante
l’interesse della società.
La delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi non è annullabile a meno che non prevalgano
due condizioni:
-che il suo voto sia stato determinante (prova di resistenza);
-che la delibera possa danneggiare la società (danno potenziale).
PATTI PARASOCIALI (o sindacati di voto)
Sono accordi con cui alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea
(si può stabilire che il modo in cui votare debba essere all’unanimità o a maggioranza dei soci sindacati).
ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.
CAUSE:
- partecipazione all’assemblea di persone non legittimate ma solo se tale partecipazione
(es. azionisti senza voto)
sia stata determinante per la regolare costituzione dell’assemblea
- invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinanti per il raggiungimento della
maggioranza
- incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo quando impediscono l’accertamento del contenuto, degli
effetti e della validità della delibera
L’annullabilità può essere impugnata dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di
→
sorveglianza e collegio sindacale a patto che posseggano:
- 1 per 1000 del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio
- 5% del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al capotale di rischio
In caso contrario non potranno impugnare ma spetterà loro il risarcimento del danno.
L’impugnativa o il risarcimento del danno devono essere proposte entro 90 giorni dalla data della delibera.
Per evitare l’annullamento della delibera impugnata è possibile sostituirla con un’altra presa in conformità della
27
legge.
NULLITA’ DELLE DELIBERAZIONI
CAUSE:
- mancata convocazione dell’assemblea
- mancata redazione del verbale
- oggetto deliberazione illecito (es. si delibera di non redigere il bilancio)
- oggetto deliberazione impossibile
La nullità