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Svolgimento assemblea:
Il presidente dell'assemblea (indicato dallo statuto o eletto dai presenti a maggioranza) dirige i lavori dell'assemblea assicurando il rispetto delle norme che ne regolano l'attività e ha dei specifici poteri: dichiara aperta e chiusa la seduta, fa discutere l'ordine del giorno, regola gli interventi, mette in votazione le proposte e proclama i risultati; può assumere decisioni anche su aspetti dell'assemblea non regolati.
Non ci sono norme che disciplinano il dibattito assembleare, ma ai soci intervenuti rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale è riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell'assemblea di max 5 giorni perché non abbastanza informati (non c'è uno specifico diritto di informazione, ma gli amministratori devono fornire informazioni ulteriori per consentire ai soci l'esercizio consapevole del voto); niente è stabilito riguardo i sistemi di.
votazione(in linea di principio, non scrutinio segreto); le delibere devono essere verbalizzate in un verbale (in caso di assemblea straordinaria deve essere redato dal notaio), con la sottoscrizione del presidente o del notaio.Diritto di intervento: spetta a coloro ai quali spetta il diritto di voto (soci con diritto di voto), inoltre all'assemblea partecipano anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti; nelle società non quotate la condizione che legittima l'intervento deve sussistere il giorno stesso dell'assemblea, nelle quotate il settimo giorno feriale prima dell'assemblea.
Rappresentanza in assemblea: i soci possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia a mezzo di rappresentante. La rappresentanza consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti alla vita della società però può prestarsi ad abusi, quindi ci
essere un soggetto indipendente dalla società e non può essere un membro del gruppo di comando. Inoltre, la delega può essere revocata in qualsiasi momento. Nelle società quotate, la delega può essere conferita anche tramite mezzi elettronici. La società deve designare un soggetto per ogni assemblea al quale i soci possono conferire gratuitamente una delega con istruzioni di voto su determinate proposte. In conclusione, le limitazioni alla rappresentanza nelle società che non fanno ricorso al mercato sono più rigide rispetto alle società quotate. Tuttavia, l'obiettivo principale è incoraggiare le deleghe consapevoli e garantire che vengano rilasciate in modo corretto.comunicare le circostanze da cui deriva una sua condizione di conflitto d'interesse (deve comunque seguire le istruzioni).Limiti all'esercizio del voto: l'esercizio del voto è rimesso all'apprezzamento discrezionale del socio, però esso non deve arrecare un danno patrimoniale alla società, infatti le delibere sono annullabili se la maggioranza si è ispirata solo a interessi extrasociali.
Un limite è il conflitto di interessi: si trova in questa situazione chi, in una determinata delibera, ha un interesse personale che contrasta con quello della società (es. vietato per gli amministratori votare le delibere riguardanti la loro responsabilità); se la delibera viene approvata con un conflitto, per renderla annullabile sono necessarie altre due condizioni (che il voto di quel socio sia stato determinante e che la delibera possa danneggiare la società).
Se una delibera viene adottata dalla maggioranza per danneggiare la società...
la minoranza, non si può invocare la disciplina del conflitto d'interessi, bensì il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto. Sindacati di voto: sono patti parasociali con i quali alcuni soci si impegnano a concordare prima il modo in cui votare in assemblea; possono essere occasionali o permanenti, in questo secondo caso possono essere a tempo determinato o indeterminato e riguardare tutte le delibere o solo quelle di un determinato tipo; sono considerati validi sia i sindacati a maggioranza sia all'unanimità e sono irrilevanti per la società (effetti solo tra le parti). Sono vantaggiosi perché danno un indirizzo unitario all'azione dei soci sindacati e danno stabilità se il gruppo di questi soci va al comando; sono svantaggiosi perché con essi il procedimento assembleare viene rispettato solo formalmente perché le decisioni vengono già prese prima e quindi il legislatore.è intervenuto con due discipline riguardanti la durata e la pubblicità dei sindacati (nelle società non quotate sono regolati i sindacati di voto e i sindacati di blocco che stabilizzano il governo della società, mentre nelle società quotate sono regolati gli stessi accordi più quelli riguardanti le opa in generale). Durata: se sono a tempo determinato, la durata max è 5 anni (3 nelle quotate) ma sono rinnovabili, mentre se sono a tempo indeterminato, ciascun socio può recedere con 180 giorni di preavviso. Pubblicità: è prevista solo per le società che fanno ricorso al mercato. Se la società non è quotata, i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea (in mancanza è sospeso il diritto di voto); se è quotata, i patti devono essere comunicati alla Consob e alla società entro 5 giorni dalla stipulazione e poi depositati nel registro.Mancanza è sospeso il diritto di voto solo per le azioni della quotata e i patti sono nulli). Deliberazioni assembleari invalide: possono essere determinate da violazione di norme che regolano il procedimento o da vizi del contenuto. Prima del 2003 erano state introdotte le "delibere inesistenti" (quelle che avevano dei vizi di procedimento così gravi da non qualificare l'atto come delibera) che affiancavano quelle nulle e annullabili, ritenute non protettive verso la minoranza, che portava ad applicare la nullità anche quando c'erano solo vizi di procedimento; dopo il 2003 tutti i possibili vizi sono ricondotti alle categorie di nullità e annullabilità. Delibere annullabili: sono quelle prese non in conformità della legge o dello statuto e sono conseguenza di: partecipazione all'assemblea di persone non legittimate se determinante per la regolare costituzione; invalidità di singoli voti o il conteggio errato se
determinanti per raggiungere la maggioranza; incompletezza o inesistenza del verbale se impediscono l'accertamento della delibera. L'impugnativa può essere proposta, entro 90 giorni dalla deliberazione o dall'iscrizione o deposito nel registro, solo dai soggetti previsti: soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori e collegio sindacale.
Delibere nulle: si ha nullità solo in 3 casi inderogabili: oggetto impossibile o illecito; oggetto lecito ma contenuto illecito (ma solo in contrasto con norme imperative a tutela di un interesse generale o dello scopo economico della società); mancata convocazione dell'assemblea (anche se l'avviso è irregolare ma ha comunque avvertito i soci); mancanza del verbale (si può sanare con effetto retroattivo con la verbalizzazione fatta prima dell'assemblea successiva).
L'impugnativa può essere fatta valere, entro 3 anni (eccetto per le delibere che modificano
L'oggetto sociale con attività illecite o impossibili), da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Casi speciali (aumento capitale, riduzione reale ed emissioni di obbligazioni): nei primi due casi la nullità può propagarsi a catena a tutte le successive delibere, nel terzo caso si vogliono proteggere gli investitori e quindi l'azione di nullità decade in soli 180 giorni.
9. AMMINISTRAZIONE
Sistemi di amministrazione e controllo: sistema tradizionale: ci sono due organi di nomina assembleare, cioè l'amministrazione e il collegio sindacale che controlla solo l'amministrazione; sistema dualistico: c'è un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, che ha anche competenze assembleari e un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza; sistema monistico: c'è un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, e un comitato per il
Controllo sulla gestione costituito al suo interno. In tutti è 3 c'è il controllo contabile esterno esercitato da un revisore o una società di revisione.
Sistema tradizionale
Struttura e funzioni dell'organo amministrativo: nelle non quotate si può avere sia un singolo amministratore sia un CDA mentre nelle quotate solo il CDA per nominare un amministratore della minoranza e uno indipendente; all'interno può essere creato un comitato esecutivo o degli amministratori delegati.
Si occupano della gestione dell'impresa sociale e hanno queste funzioni inderogabili: potere gestorio (deliberano sugli argomenti riguardo la gestione della società); potere di rappresentanza generale (manifestazione all'esterno della volontà sociale); danno impulso all'attività dell'assemblea (convocazione, fissazione ordine del giorno, attuazione delibere e impugnazione di esse); cura dei libri e scritture contabili;
- Risolvere un problema di matematica
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