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ALCUN PREAVVISO.
Il diritto di recesso va esercitato attraverso una lettera raccomandata alla società, spedita entro 15
giorni dall’iscrizione della delibera legittimante nel registro delle imprese o entro 30 giorni dal
fatto, diverso dalla delibera, che attribuisce il diritto. Si tratta della cosiddetta DICHIARAZIONE DI
RECESSO, la quale non fa venir meno immediatamente la qualità di socio, effetto che si ottiene
con il rimborso delle azioni. Le azioni per le quali viene esercitato il recesso non possono essere
cedute, ma vanno depositate presso la sede sociale.
Se la società, però, entro 90 giorni dal recesso, revoca la delibera legittimante o delibera lo
scioglimento, essa può sottrarsi al rimborso delle azioni.
Ma come viene determinato il valore delle azioni da rimborsare?
Nelle società NON quotate, anzitutto, è stato abbandonato il criterio della determinazione in
proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio. Il valore delle azioni,
oggi, viene determinato dagli amministratori, sentito il collegio sindacale e il revisore contabile, in
base alla “consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali e tenuto conto
del valore di mercato delle azioni”, almeno che lo statuto non preveda altri criteri.
Nelle società quotate, invece, per determinare il valore di liquidazione delle azioni occorre fare
riferimento alla “media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti alla convocazione
dell’assemblea”.
Nei 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, i soci hanno diritto di conoscere il valore
di rimborso e se vi è contestazione il valore di liquidazione viene determinato, entro 90 giorni
dall’esercizio del recesso, da un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata. 218
Le azioni del recedente vengono dapprima offerte in opposizione agli altri soci, in proporzione al
numero delle azioni possedute, altrimenti vengono collocate sul mercato. In caso di mancato
acquisto da parte di soci e di terzi, è la società stessa ad acquistare le azioni, sempre nel rispetto
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, rimborsa il recedente. Se non vi sono utili e
riserve disponibili con cui acquistare tali azioni, deve essere convocata l’assemblea straordinaria
per deliberare lo scioglimento della società o la riduzione del capitale sociale; alla riduzione,
però, possono fare opposizione i creditori e nel caso in cui venga accolta, la società è costretta a
sciogliersi.
4. Le modificazioni del capitale sociale
Particolare disciplina è dedicata alle modificazioni statutarie inerenti l’AUMENTO o la
DIMINUZIONE del capitale sociale.
L’aumento può essere REALE (anche detto a pagamento), se insieme al capitale sociale aumenta
anche il patrimonio, per effetto di nuovi conferimenti, o NOMINALE (gratuito), se rimane invariato
il patrimonio ed aumenta solo il capitale nominale
5. L’aumento reale del capitale sociale
L'aumento Reale Del capitale sociale consiste in un aumento del patrimonio della società e del
suo capitale sociale nominale per effetto di NUOVI CONFERIMENTI: si procede, dunque,
all’emissione di nuove azioni, sottoscritte dagli stessi soci, che godono per legge del diritto
d’opzione, o da terzi che in tal modo divengono soci.
In linea generale, per dar luogo all’aumento del capitale sociale occorre che le azioni già esistenti
siano INTEREAMENTE LIBERATE, onde evitare che il capitale sia costituito quasi completamente
da crediti verso i soci. Tuttavia, la delibera di aumento non è nulla se la disposizione viene violata,
in quanto permane la responsabilità degli amministratori per danni a soci e a terzi, oltre a restare
salvi gli obblighi dei soci per la sottoscrizione delle nuove azioni, oltre che di quelle già esistenti.
L’aumento del capitale sociale NON è possibile in presenza di perdite per cui è obbligatoria la
riduzione del capitale (occorre prima ridurre il capitale in base alla perdita).
Competente a deliberare l’aumento è l’assemblea in sede straordinaria. Qualora la delibera risulti
nulla, ricordiamo che il termine di impugnazione è ridotto a 180 giorni (pagine 66 e 67 della
dispensa). Lo statuto o una delega assembleare, però, possono attribuire agli amministratori la
possibilità di aumentare il capitale sociale, sebbene esistano due limiti: deve essere
predeterminato l’AMMONTARE MASSIMO dell’aumento ed il periodo della delega non può
superare i 5 anni, sebbene sia rinnovabile. 219
Gli amministratori, in presenza della delega, possono decidere per l’emissione anche di diverse
categorie di azioni e possono deliberare, qualora lo statuto glielo consenta, circa l’esclusione del
diritto d’opzione. Tuttavia, qualora si tratti di conferimento in natura ed in assenza della stima da
parte di un perito nominato dal tribunale, i soci rappresentanti il 5% del capitale sociale hanno
diritto di chiedere una nuova valutazione a norma dell’art.2343 (“Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale…”); gli
amministratori, in tal caso, provvedono all’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
di aumento del capitale e di una “dichiarazione” contenente le informazioni per i conferimenti in
natura con metodi alternativi. Se non decorrono almeno 30 giorni dall’iscrizione, il conferimento
così come la deliberazione di aumento non producono alcun effetto.
Nel caso dell’aumento per delega spetta al consiglio di amministrazione deliberare l’aumento
stesso e ad un notaio provvedere alla stesura del verbale, con conseguente controllo di legalità,
eventuale giudizio di omologazione del tribunale, ed iscrizione nel registro delle imprese.
Tanto in caso di delibera assembleare, quanto nell’ipotesi di delibera consiliare, viene fissato un
termine, non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale vanno raccolte le
sottoscrizioni. Se l’aumento di capitale non viene integralmente sottoscritto, si ha
SOTTOSCRIZIONE PARZIALE ed il capitale viene aumentato solo proporzionalmente ad essa,
sempre che la deliberazione lo abbia previsto, altrimenti né i soci, né la società risultano vincolati.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle nuove azioni, gli amministratori devono depositare
un’ATTESTAZIONE ,dalla quale sia possibile evincere che l’aumento del capitale è stato eseguito,
presso il registro delle imprese per l’iscrizione: solo da quel momento l’aumento di capitale può
essere menzionato negli atti sociali. Nelle società che fanno appello al mercato del capitale di
rischio, dopo la pubblicazione non è più possibile pronunciare l’invalidità della delibera di
aumento di capitale.
Ricordiamo, inoltre, che i conferimenti non possono essere inferiori all’aumento del capitale
sociale: il 25% dei conferimenti in denaro va versato al momento della sottoscrizione, ma
direttamente alla società e non presso una banca (come avviene in sede di costituzione della
società).
Può capitare che i soci, in assenza di una deliberazione di aumento del capitale sociale, versino
ugualmente delle somme alla società, denominate VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE (o a
copertura di perdite), al solo scopo di costituire un apposito fondo destinato a ripianare eventuali
perdite o a sopperire alle esigenze del capitale di rischio: in questi casi NON si ha aumento del
capitale sociale e i versamenti non possono considerarsi dei veri e proprio conferimenti. Tra
l’altro, non è possibile pretenderne la restituzione, almeno che non fossero dei “finanziamenti a
220
titolo di mutuo”. I versamenti in conto capitale vanno iscritti in bilancio in appositi fondi (riserve),
utilizzabili dalla società per la copertura di perdite o per aumenti di capitale sociale.
6. Il diritto di opzione
Il DIRITTO DI OPZIONE è il diritto dei soli soci, attribuito dalla legge, di essere preferiti a terzi
nella sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento.
Tale diritto consente di mantenere INALTERATA la partecipazione di ciascun socio tanto alla
formazione della volontà sociale (funzione amministrativa), quanto alla partecipazione alle riserve
accumulate (funzione patrimoniale). Il diritto di opzione, dunque, è suscettibile di valutazione
economica proprio perché attribuisce determinati privilegi: è per tal motivo che il socio può
decidere anche di alienarlo, qualora non voglia o non possa concorrere all’aumento del capitale.
Ciò nonostante, il diritto di opzione si configura come un diritto dei soci del tutto SACRIFICABILE
dinanzi all’interesse della società.
Il diritto di opzione, di cui all’art.2441 c.c., ha per OGGETTO le azioni di nuova emissione di
qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Quindi, tutti i
possessori di tali obbligazioni e gli azionisti di qualsivoglia categoria hanno il diritto di opzione,
per l’esercizio del quale la società concede ai soci 30 giorni dall’iscrizione dell’OFFERTADI
OPZIONE nel registro delle imprese (15 giorni per le società quotate). I soci stessi, all’unanimità,
possono anche decidere di rinunciare a tale termine.
Le azioni INOPTATE, ossia quelle per cui il diritto di opzione non è stato esercitato, non possono
essere collocate dagli amministratori a loro piacimento: sulle azioni NON QUOTATE inoptate
hanno diritto di PRELAZIONE gli altri soci che hanno esercitato il diritto di opzione, purché ne
facciano richiesta all’atto di esercizio dell’opzione; nel caso di azioni QUOTATE, invece, i diritti di
opzione RESIDUI vanno collocati/offerti sul mercato regolamentato, per almeno cinque riunioni
dello stesso, destinando il ricavato della vendita al patrimonio sociale.
Le azioni di nuova emissione, dunque, vengono liberamente collocate solo se, nelle società non
quotate, gli altri azionisti non acquistano le azioni inoptate, o se, nelle società quotate, i diritti
offerti non vengono venduti.
Abbiamo già anticipato, però, che il diritto di opzione può essere sacrificato quando vi è un
interesse concreto della società:
Il diritto di opzione viene escluso per legge quando le azioni devono essere liberate
● mediante conferimenti in natura: in tal caso la società intende procurarsi un determinato
bene appartenente ad un terzo ed è a tal fine che intende attuare l’aumento del capitale.
Occorre, però, un’apposita relazione degli amministratori, inerente le ragioni del 221
conferimento in natura, oltre alla relazione giurata di stima de