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L'AZIENDA
Secondo l'art. 2555 l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda, quindi, costituisce l'apparato strumentale di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività.
Il fattore più importante della nozione di azienda è l'organizzazione. Infatti, l'azienda è un insieme di beni eterogenei che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell'attività. Tale complesso gode di un rapporto di complementarietà fra i vari beni e di un'unica destinazione verso uno specifico fine produttivo.
L'organizzazione e la destinazione ad un fine produttivo sono dati fattuali che attribuiscono ai beni facenti parte dell'azienda e all'azienda nel suo complesso un particolare rilievo economico.
prima ancora che giuridico. Infatti, i beni organizzati consentono la produzione di utilità nuove e maggiori rispetto a quelle che si otterrebbero utilizzandoli in modo disgiunto. È quindi possibile affermare che, mentre sul piano statico l'azienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico essa costituisce un nuovo valore per via dell'attitudine a produrre ricchezza che l'organizzazione le conferisce. È proprio tale valore dinamico che acquista rilievo per i creditori. Infatti, il rapporto di strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi dell'azienda fa sì che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Questo plusvalore è detto avviamento e rappresenta l'attitudine di un'azienda a consentire la realizzazione di un profitto. Esso dipende da fattori oggettivi esoggettivi:- l'avviamento oggettivo è ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dell'azienda, in quanto insiti nel coordinamento esistente tra i diversi beni;
- l'avviamento soggettivo è dovuto all'abilità operativa dell'imprenditore sul mercato e, in particolare, alla sua capacità di formare, conservare e accrescere la clientela.
Tale valore hanno fatto affidamento: su tutti l'acquirente dell'azienda, i lavoratori e i creditori.
Gli elementi costitutivi dell'azienda secondo l'art. 2555 sono tutti i beni di qualsiasi natura (mobili e immobili, fungibili e infungibili, materiali ed immateriali), organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Per qualificare un bene come bene aziendale è rilevante, perciò, solo la destinazione funzionale data dall'imprenditore, mentre è del tutto irrilevante il titolo giuridico che legittima l'imprenditore ad utilizzarlo nel processo produttivo. Non possono quindi essere considerati beni aziendali quelli di proprietà dell'imprenditore che non siano da lui effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività di impresa. Per quanto riguarda invece i beni di proprietà di terzi, essi sono considerabili beni aziendali.
qualoral’imprenditore disponga di un valido titolo giuridico che lo autorizzi ad usarli, purché il loro utilizzo avvenga nell’ambito dell’attività di impresa.
L’aspetto controverso consiste nello stabilire quale sia il significato da attribuire alla parola “beni” nell’art.2555. In giurisprudenza vi è la tendenza ad ampliare la nozione di bene aziendale e a ricomprendervi ogni componente patrimoniale facente capo all’imprenditore nell’esercizio della propria attività e, più in generale, tutto ciò che può costituire oggetto di tutela giuridica. Secondo questa concezione l’azienda potrebbe essere considerata come un’organizzazione non solo di beni, ma anche di servizi (rapporti di lavoro col personale, contratti stipulati, crediti verso clienti, debiti verso fornitori e lo stesso avviamento, che è una qualità dell’azienda valutabile patrimonialmente e
giuridicamente tutelata). Questa concezione, tuttavia, non è condivisibile. È più corretta e maggiormente fedele ai dettami normativi l'opinione che considera elementi costitutivi dell'azienda solo le cose in senso proprio di cui l'imprenditore si avvale per l'esercizio dell'impresa. Secondo l'art. 810, infatti, i beni "sono le cose che possono formare oggetto di diritti" e la disciplina dell'azienda non offre alcun valido argomento per affermare che il termine "beni" possa essere interpretato con un significato più ampio. Non possono quindi essere considerati elementi essenziali dell'azienda quelli che le parti, al momento del trasferimento dell'azienda stessa, possono eliminare senza compromettere la qualifica aziendale dei beni rimanenti. In definitiva, l'azienda è un complesso di soli beni (intesi come cose materiali) e non è concepibile come insieme di beni eRapporti giuridici; ciò comporta che si può parlare di trasferimento di azienda anche qualora le parti abbiano espressamente escluso dal trasferimento i contratti aventi ad oggetto prestazioni di cose future o di servizi, i crediti o i debiti.
L'azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e universalità di beni
Si è molto discusso, soprattutto in passato, circa la natura unitaria o atomistica dell'azienda. La teoria unitaria considera l'azienda come un bene unico, nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono. Si è così affermato che l'azienda sia un bene immateriale, rappresentato dall'organizzazione stessa. In questa prospettiva l'azienda è stata qualificata come un'universalità di beni, per cui il titolare dell'azienda vanta su di essa un diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni.
La teoria atomistica,
invece, concepisce l'azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati, sui quali l'imprenditore vanta diversi diritti. Si esclude, perciò, che esista un "bene" azienda formante oggetto di un autonomo diritto di proprietà o di un altro diritto reale unitario. La disputa è stata definita un "vecchio rompicapo della scienza del diritto" il cui rilievo normativo, però, deve essere drasticamente ridimensionato. Invero, la possibilità di concepire l'azienda come un nuovo bene a tutti gli effetti trova ostacolo nei dati normativi. Da questi, infatti, emerge con certezza che l'unificazione giuridica dei beni aziendali sia solo relativa e funzionale. L'assenza di una legge di circolazione propria dell'azienda è sufficiente a negare la piena unità giuridica e la natura di "nuovo bene" della stessa, lasciando preferire la teoria.atomistica come scelta di base. È altrettanto indubbio, però, che l'unità funzionale dell'azienda trovi un significativo riconoscimento nella normativa riguardante il suo trasferimento. Non è perciò contestabile che la salvaguardia dell'unità funzionale dell'azienda debba fungere da criterio interpretativo della relativa disciplina nei punti in cui essa non risulti chiara. In questa prospettiva deve essere valutata la definizione di azienda in termini di universalità di beni, proposta dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina. Tuttavia, considerare l'azienda come universalità di beni non offre argomenti per concepire la stessa come un bene nuovo e unitario. Norme specifiche sono dettate per le universalità di beni mobili, definite dall'art. 816 come "la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria". Questi aggregati hanno
Un regime normativo parzialmente coincidente con quello previsto per i beni mobili, ma non del tutto uguale. Si arriva così al nodo cruciale della questione, cioè stabilire se la disciplina dettata per le universalità di beni mobili sia applicabile o meno all'azienda. L'applicabilità diretta e integrale è da escludere: l'azienda è di regola costituita da beni eterogenei e può comprendere anche beni, mobili o immobili, che non sono di proprietà dell'imprenditore. Questo dubbio interpretativo non si risolve nemmeno considerando l'azienda come universalità mista, dato che la disciplina relativa alle universalità di mobili non è applicabile direttamente ad altre forme di universalità. Le diversità strutturali fra azienda e universalità di mobili non implicano, però, che si debba escludere l'applicazione per analogia, dato che sia l'azienda sia le
universalità di beni mobili costituiscono aggregati di cose a destinazione unitaria. È possibile ammettere che, al pari delle universalità di mobili:
- l'insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell'imprenditore sia sottratto all'applicazione della regola "possesso vale titolo" valida per i singoli beni mobili;
- il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per usucapione in virtù del possesso continuato per 20 anni, in luogo dei 10 anni previsti per i singoli beni mobili;
- il titolare di un'azienda possa esercitare l'azione di manutenzione, oltre che per gli immobili, anche per tutelare il possesso dell'insieme di beni mobili aziendali.
4. La circolazione dell'azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi
L'azienda può essere oggetto di atti di disposizione di diversa natura: può essere venduta, conferita in società, donata oppure
re il regime giuridico dell'azienda). Inoltre, è fondamentale verificare se l'atto di disposizione sia valido e opponibile ai terzi, al fine di tutelare i diritti dei creditori dell'azienda.