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DITTA
La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore (in mancanza di diversa scelta, coincide con il nome
civile dell'imprenditore).
Art. 2563 cc: “la ditta può essere liberamente scelta dall'imprenditore e deve rispettare come due
limiti specifici la verità e la novità”. Il principio di verità prevede che possa esserci:
- DITTA ORIGINARIA → formata dall'imprenditore per la prima volta, deve contenere
almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore
- DITTA DERIVATA → formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad un
altro imprenditore; in questo caso non si impone a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla
con il proprio cognome
Il principio di novità sancisce che la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro
imprenditore. Per risolvere il conflitto fra ditte confondibili, per le imprese non commerciali si applica
il principio della priorità dell'uso, mentre per le imprese commerciali si applica il principio della
priorità dell'iscrizione. Il principio di novità opera anche nei rapporti con gli altri segni distintivi
(PRINCIPIO DI UNITARIETÀ dei segni distintivi)
IL TRASFERIMENTO DELLA DITTA
Art. 2565 cc: “la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda”
Il collegamento fra la circolazione della ditta e la circolazione dell'azienda, consente al titolare della
ditta di monetizzare il valore dell'azienda e di tutelare quanti hanno avuto rapporti con lui.
L’imprenditore ha l'onere di portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei, l'avvenuto trasferimento
dell'azienda e della ditta.
Le società devono avere una ragione sociale formata rispettando le norme sulla società (art. 2564 cc)
per cui il nome di una società non può essere uguale o simile a quello di un'altra società concorrente e
non è trasferibile. Le società possono avere una ditta originaria e una o più ditte derivate che possono
essere trasferite con l'azienda. IL MARCHIO
È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi delle imprese: è regolato dagli articoli 2569-2574 cc. e
dal codice della proprietà industriale (d.lgs 30/2005). Il marchio costituisce il principale simbolo di
collegamento fra produttori e consumatori (è indicatore della provenienza del prodotto. Dopo la
riforma del 1992 è caduto il divieto di circolazione del marchio separatamente dell'azienda e quindi si
è riconosciuta la legittimità del co- uso di uno stesso marchio da parte di più imprenditori concorrenti
sulla base di una licenza di marchio non esclusiva concessa dal titolare stesso. I marchi possono essere
classificati secondo diversi criteri:
- il marchio di fabbrica (marchio apposto dal fabbricante del prodotto)
- il marchio di commercio (marchio apposto dal commerciante)
- il marchio di servizio (marchio utilizzato da Chi produce determinati servizi)
Poi è necessario distinguere il marchio generale (quando l'imprenditore utilizzerà un solo marchio per
identificare tutti i suoi prodotti) e marchio speciale (quando utilizzerà più marchi per differenziare i
suoi singoli prodotti). Esiste anche il marchio di certificazione che contraddistingue l'origine e la
qualità e ha funzione di garanzia (es.marchio DOP di origine protetta).
Ci sono determinati requisiti di validità:
- liceità (il marchio non deve contenere segni contro la legge)
- la verità (si vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico)
- l'originalità (deve essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti) → si
può distinguere tra i marchi deboli, facilmente confondibili e marchi forti che hanno
accentuata capacità distintiva
- la novità (deve essere il nuovo rispetto agli altri) → è necessario distinguere fra marchi
ordinari e marchi celebri. Il marchio celebre è riconosciuto da un'ampia platea di consumatori
e gode di una tutela maggiore che si estende al di là dei prodotti per cui è registrato.
Il contenuto del diritto sul marchio e la relativa tutela sono diversi a seconda che il marchio sia o
meno registrato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi. Dopo il 1992 il titolare di un marchio
registrato che sia celebre, può vietare ai terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche
per prodotti o servizi non affini quando l'uso del segno senza giustificato motivo, consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere istintivo dalla rinomanza del marchio (es.coca-cola).
La registrazione nazionale è un presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito
internazionale: la registrazione effettuata presso l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ad
Alicante (Spagna) produce gli stessi effetti in tutta Europa. La registrazione nazionale dura 10 anni ed
è rinnovabile per un numero illimitato di volte.
MARCHIO DI FATTO
L'ordinamento tutela anche chi usa un marchio senza registrazione (art. 2571 cc: chi ha fatto uso di un
marchio non registrato, ha la facoltà di continuare ad usarlo nonostante la registrazione da altri
ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso). Il titolare di un marchio non registrato
diventato noto sul territorio, potrà impedire che altri usi di fatto lo stesso marchio e gli stessi prodotti
ma non per prodotti affini.
Il marchio è trasferibile sia a titolo definitivo, sia titolo temporaneo (tramite la licenza di marchio); in
questo modo il titolare di un marchio può monetizzare il valore commerciale del marchio, in base alla
forza attrattiva della clientela. Il marchio trasferibile a titolo temporaneo prevede che non sia
necessario il contemporaneo trasferimento dell'azienda (è stato fissato il principio che dal
trasferimento della licenza non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti e dei servizi).
L’INSEGNA
L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa o l’intero complesso aziendale (art. 2568 cc).
L’insegna deve seguire i seguenti principi:
- novità
- liceità
- non dovrà contenere indicazioni idonei a trarre in inganno il pubblico
- dovrà avere sufficiente capacità distintiva per cui deve rispettare i principi (originalità)
CREAZIONI INTELLETTUALI
Le creazioni intellettuali si distinguono in:
- OPERE DI INGEGNO → formano l’oggetto del diritto d’autore (sono disciplinate dagli art.
2572-2563 cc). Il diritto di autore si acquista per il solo fatto di aver creato l’opera. Le opere
sono protette indipendentemente dal loro pregio ed è necessario solo che l’opera abbia
carattere creativo (presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto alle altre opere dello
stesso genere). È sufficiente l’estrinsecazione dell’opera (creazione effettiva). Il diritto
d’autore è protetto da specifiche sanzioni civili e amministrative penali ed è possibile chiedere
l’accertamento del proprio diritto, l’inibizione della violazione ed eventualmente la rimozione
di ciò che materialmente ha leso il diritto.
L’Italia ha aderito a due convenzioni internazionali:
- la convenzione di unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
- la convenzione universale sul diritto d’autore di Ginevra del 1952
Il diritto d’autore si articola in:
1. Diritto morale irrinunciabile e inalienabile; può essere esercitati anche dai congiunti
dopo la morte dell’autore. È il diritto di rivendicare la paternità dell’opera
2. Diritto patrimoniale che si estende in 70 anni dopo la morte dell’autore. È il diritto di
utilizzazione economica esclusiva dell’opera in ogni forma e modo. Si può acquistare
o a titolo originale (quando l’opera dell’ingegno è il frutto dell’attività creativa di una
sola persona) o a titolo derivato qualora ci siano più persone (es. opera collettiva,
costituita da più contributi autonomi e separabili; opera in collaborazione, composta
da contributi omogenei; opera composta costituita da contributi eterogenei e distinti,
ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria). Il diritto di utilizzazione
economica è liberamente trasferibile sia unitariamente che nelle sue singole
manifestazioni sia i vivi che a causa di morte (art. 2581 cc). Fra i contratti previsti per
il trasferimento tra vivi, i più utilizzati sono il contratto di edizione (l’autore concede
ad un editore l’esercizio dei diritti di pubblicazione) o il contratto di rappresentazione
(l’autore cede il diritto di rappresentazione in pubblico).
- INVENZIONI INDUSTRIALI —> formano oggetto di brevetto. Il diritto di esclusiva nasce
solo a seguito di brevettazione. Sono disciplinate dagli art. 2584-2591 cc e consistono nella
soluzione originaria di un problema tecnico suscettibile di pratica applicazione nel settore
della produzione di beni o servizi. L’acquisto del diritto di utilizzazione richiede il brevetto da
parte dell’ufficio brevetti (non sono considerate invenzioni le scoperte e le teorie scientifiche,
i metodi matematici, i metodi diagnostici e chirurgici, né le razze di animali modificati
biologicamente). I requisiti di validità sono la liceità, la novità, l’implicazione di attività
inventiva (originalità) e l’industrializzazione, per cui l’invenzione deve essere considerata atta
ad avere applicazioni industriali. L’inventore acquista il diritto ad essere riconosciuto quale
autore dell’invenzione (diritto morale) per il solo fatto dell’invenzione, ma è il diritto al
brevetto che ha funzioni costitutive, ai fini dell’acquisto del diritto patrimoniale e di
utilizzazione economica. La domanda per il brevetto va fatta all’ufficio brevetti corredata, a
pena di nullità, da un adeguata descrizione dell’invenzione (l’oggetto può essere una sola
invenzione e la durata del brevetto è di 20 anni dalla data di deposito della domanda e non
dalla registrazione). Il brevetto conferisce la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di
trarne profitto nel territorio dello Stato (l’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima
immissione in circolazione del prodotto brevettato). Se l’invenzione riguarda un nuovo
processo produttivo, il titolare del brevetto non può impedire la messa in commercio di
prodotti identici ai propri, se ottenuti con metodo differente. Il brevetto è liberamente
trasferibile sia fra vivi sia fra morti e invenzione brevettata tutelata da sanzioni civili e penali
per cui è possibile esercitare le azioni di contraffazione verso chi abusivamente sfrutta
l’invenzione. Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce il diritto di esclusiva solo sul
ter