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VENDITA DELL’AZIENDA
Il contratto di vendita dell’azienda oltre ai suoi tipici effetti produce ex lege degli ulteriori effetti relativi a:
divieto di concorrenza: a carico dell’alienante d’azienda vige per 5 anni a partire dal trasferimento il divieto di iniziare una nuova
• impresa che, per oggetto, per ubicazione o per altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta; tale divieto è
relativo, poiché sussiste nei limiti in cui la nuova attività d’impresa dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela
all’azienda ceduta, ed è derogabile, cioè escludibile dalle parti. Un eventuale patto per l’ampliamento della portata del divieto è
possibile, ma esso sarà valido solo se non sia impedita ogni attività professionale dell’alienante; in ogni caso non è possibile
prolungare la durata del divieto oltre i 5 anni, durata questa che sarà automaticamente fissata quando questa non è prevista nel patto
o è prevista per una durata maggiore. Va sottolineato che il divieto di concorrenza è applicabile non solo in caso di vendita
volontaria, ma anche in caso di vendita coattiva; il divieto dunque graverà anche sull’imprenditore fallito nel caso di vendita in
blocco dell’azienda da parte degli organi preposti alla procedura fallimentare. Va infine sottolineato che la disciplina sul divieto di
concorrenza in caso di vendita opera per le aziende commerciali e per le aziende agricole limitatamente alle attività connesse
quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
successione nei contratti: con la vendita d’azienda l’acquirente succede nei contratti stipulati dal cedente per l’esercizio
• dell’impresa e più specificatamente in tutti quei contratti in corso di esecuzione, cioè quei contratti a prestazioni corrispettive non
integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento; tale successione da cui sono esclusi i contratti aventi
carattere personale, cioè quei contratti in cui rilevano le qualità delle parti, avviene automaticamente, senza bisogno del consenso
del terzo contraente; quest’ultimo tuttavia può recedere dal contratto per una giusta causa entro tre mesi dalla notizia del
trasferimento, salvo la responsabilità dell'alienante; va evidenziato che il recesso del terzo non determina il ritorno del contratto in
testa all’alienante bensì la definitiva estinzione dello stesso. In merito alla successione nei contratti una diversa pattuizione è
possibile, ma non per i contratti di lavoro subordinato e per il contratto di locazione dell’immobile in cui è esercitata l’impresa,
contratto questo che viene trasferito senza il consenso del locatore, salva l’opposizione di questo per gravi motivi entro 30 giorni
dalla comunicazione del trasferimento dell’azienda. La disciplina sulla successione nei contratti si applica in caso di vendita a tutti
gli imprenditori.
crediti aziendali: in deroga alla disciplina comune che richiede per l’efficacia della cessione dei crediti la notifica al debitore ceduto
• o la sua accettazione, in caso di vendita d’azienda la cessione dei crediti ad essa relativi ha effetto nei confronti dei terzi nel
momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; da tale momento il debitore ceduto non può più adempiere
nelle mani del cedente e se lo fa non è liberato, a meno che non dimostri di aver agito in buona fede, di aver agito cioè perché
inconsapevole della vendita d’azienda, nonostante la sua iscrizione nel registro delle imprese. Tale particolare disciplina si applica
solo alle imprese soggette a registrazione in caso di vendita dell’azienda.
debiti aziendali: in caso di vendita d’azienda la cessione dei debiti ad essa relativi può avvenire, come di norma, solo con il
• consenso del creditore, per cui il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori alla vendita se
non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per le sole aziende commerciali è però previsto che l’acquirente risponda in solido
con l’alienante di tutti i debiti inerenti all’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori; fanno eccezione i debiti da lavoro
subordinato a cui l’acquirente di qualsiasi tipo d’azienda, risponde in solido con l’alienante che se non risultano dai libri contabili
obbligatori.
Per quanto riguarda ora la sua forma va detto che l’atto di vendita d’azienda, come qualsiasi altro atto di trasferimento, deve avare a fini
della validità la forma stabilita dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del
contratto, e ai fini probatori e per l’opponibilità ai terzi la forma scritta la quale è però richiesta è richiesta solo alle imprese soggette a
registrazione. Per quest’ultime l’atto di vendita deve anche essere iscritto nel registro delle imprese, dovendo essere a tal fine redatto in
forma pubblica o per scrittura privata autenticata e depositato a cura del notaio rogante o autenticante nel termine di trenta giorni.
USUFRUTTO DELL’AZIENDA
L’azienda può essere costituita in usufrutto; in tal caso sull’usufruttuario ricadono alcuni particolari poteri-doveri che derogano alla
generale disciplina e che sono stati previsti dal legislatore sia per consentire all’usufruttuario di operare liberamente nella gestione
dell’impresa, sia per tutelare l’interesse del concedente affinché non sia menomata l’efficienza del complesso aziendale che dovrà a lui
tornare alla fine del rapporto. Tali particolari poteri-doveri sono previsti dall’art. 2561 c.c.; questo stabilisce innanzitutto che
l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare
l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte; tale dovere-potere di gestione permette all’usufruttuario
non solo di godere dei beni aziendali, ma anche di disporne nei limiti segnati dalle esigenze della gestione, nonché di acquistare e di
immettere nell’azienda nuovi beni sui quali l’usufruttuario avrà immediato diritto di godimento e potere di disposizione nonostante la
loro proprietà ricada sul nudo proprietario. L’art. 2561 c.c. dispone poi al 3° comma che la violazione degli obblighi predetti o la cessione
arbitraria della gestione dell’azienda determinano la cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario e al 4° comma che la
differenza di consistenze eventualmente riscontrata tra l’inventario redatto all’inizio dell’ usufrutto e l’inventario redatto al suo termine,
deve essere regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.
Oltre che all’art. 2561 l’usufrutto d’azienda è poi parzialmente soggetto alla disciplina su:
divieto di concorrenza: a carico del nudo proprietario d’azienda vige per tutta la durata del contratto d’usufrutto il divieto di iniziare
• una nuova impresa che, per oggetto, per ubicazione o per altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta; tale
divieto è relativo, poiché sussiste nei limiti in cui la nuova attività d’impresa del proprietario sia potenzialmente idonea a sottrarre
clientela all’azienda ceduta, ed è derogabile, cioè escludibile dalle parti. Un eventuale patto per l’ampliamento della portata del
divieto è possibile, ma esso sarà valido solo se non sia impedita ogni attività professionale del nudo proprietario; in ogni caso non è
possibile prolungare la durata del divieto oltre i 5 anni, durata questa che sarà automaticamente fissata quando questa non è prevista
nel patto o è prevista per una durata maggiore. Va infine sottolineato che la disciplina sul divieto di concorrenza opera per le
aziende commerciali e per le aziende agricole limitatamente alle attività connesse quando rispetto a queste sia possibile uno
sviamento di clientela.
successione nei contratti: con la costituzione in usufrutto dell’azienda l’usufruttuario succede, per la durata dell’usufrutto, nei
• contratti stipulati dal nudo proprietario per l’esercizio dell’impresa e più specificatamente in tutti quei contratti in corso di
esecuzione, cioè quei contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del passaggio
in usufrutto; tale successione da cui sono esclusi i contratti aventi carattere personale, cioè quei contratti in cui rilevano le qualità
delle parti, avviene automaticamente, senza bisogno del consenso del terzo contraente; quest’ultimo tuttavia può recedere dal
contratto per una giusta causa entro tre mesi dalla notizia del passaggio, salvo la responsabilità del nudo proprietario; va evidenziato
che il recesso del terzo non determina il ritorno del contratto in testa al nudo proprietario bensì la definitiva estinzione dello stesso.
In merito alla successione nei contratti una diversa pattuizione è possibile, ma non per i contratti di lavoro subordinato e per il
contratto di locazione dell’immobile in cui è esercitata l’impresa, contratto questo che viene trasferito senza il consenso del
locatore, salva l’opposizione di questo per gravi motivi entro 30 giorni dalla comunicazione del trasferimento dell’azienda. Tale
disciplina si applica in caso di usufrutto a tutti gli imprenditori.
crediti aziendali: in deroga alla disciplina comune che richiede per l’efficacia della cessione dei crediti la notifica al debitore ceduto
• o la sua accettazione, in caso di costituzione in usufrutto dell’azienda la cessione dei crediti ad essa relativi ha effetto nei confronti
dei terzi nel momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; da tale momento il debitore ceduto non può più
adempiere nelle mani del proprietario e se lo fa non è liberato, a meno che non dimostri di aver agito in buona fede, di aver agito
cioè perché inconsapevole dell’usufrutto d’azienda, nonostante la sua iscrizione nel registro delle imprese. Tale particolare
disciplina si applica in caso di usufrutto dell’azienda solo alle imprese soggette a registrazione.
debiti aziendali: in caso di usufrutto, ai debiti aziendali anteriori alla costituzione in usufrutto risponderà esclusivamente il nudo
• proprietario, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento; in sostanza si applica
la generale disciplina.
Per quanto riguarda ora la sua forma va detto che l’atto per la costituzione in usufrutto, come q