DIRITTO COMMERCIALE 1
1)L’IMPRENDITORE
1) Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditori e di imprese divise secondo tre criteri di
selezione:
1) oggetto dell’impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore
commerciale
2) dimensione dell’impresa che serve a distinguere la figura del piccolo e del medio-grande
imprenditore
3) natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, società, impresa pubblica).
Il codice civile detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, lo statuto generale
dell’imprenditore e lo statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente;
- Lo statuto generale dell’imprenditore comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni
distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di
contratti sparse.
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente) in cui rientrano l’iscrizione
nel registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il
fallimento e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile riferite nello specifico
all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore che, anche se commerciali, sono esonerati dalla
tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali dell’imprenditore
commerciale, mentre sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. Anche la distinzione tra
imprese pubbliche società e imprese individuali mirano a definire l’ambito di applicazione dello
statuto dell’imprenditore commerciale.
2)
L’imprenditore Art. 2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L’imprenditore Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita:
A) Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo
stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica
B) un’attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di
lucro od obiettiva economicità)
C) economica: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre all’organizzazione
della produzione e alla distribuzione di ricchezza
D) organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori
produttivi;
( o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come
imprenditore o Organizzazione senza impresa: libero professionista - art. 2238.)
E) al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: a. Intermediatrice tra offerta di
capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi b. Dirigenziale in quanto rischia di non
coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico
Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:
1. Scopo di lucro: intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio di impresa
2. La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti
3. La liceità dell’attività svolta.
3) L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o
servizi. È in sintesi attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare
l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio. È irrilevante che l’attività produttiva possa nel
contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del
patrimonio del soggetto agente e può essere impresa anche la produzione di servizi di natura culturale
o assistenziale. Così è godimento e produzione l’attività del proprietario di un immobile che adibisca
lo stesso a albergo o pensione. È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di
produzione l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari
con intenti di investimento o speculazione. Così sono certamente imprese commerciali le società di
investimento (società che hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita
dei titoli), le società finanziarie (che erogano credito per mezzi propri) e le cosiddette holding.
Diverso è invece il caso in cui le attività di investimento, speculazione o investimento sono svolte da
una persona fisica anziché giuridica. Per le persone fisiche non è infatti facile stabilire se:
1) si sia in presenza di attività in senso proprio o di una serie di attività prive di coordinamento tra
loro.
2) stabilire se tali attività rivestono carattere professionale e organizzativo.
4) Non è concepibile attività senza:
1) programmazione.
2) coordinamento della serie di atti in cui essa di sviluppa.
3) impiego coordinato di fattori produttivi quali lavoro e capitali.
La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo
stabile e complesso e ciò viene sottolineato dal legislatore quando qualifica una impresa come una
attività organizzata. Bisogna precisare ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva
possa dirsi organizzata in forma di impresa. Non è necessario che la funzione organizzativa
dell’imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazione lavorative autonome o subordinate; si
pensi ad una gioielleria ad esempio gestita da un solo titolare: l’organizzazione imprenditoriale può
anche essere organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro manuale e/o intellettuale. Non è
necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un
apparato strumentale fisicamente percepibile. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed
organizzazione di mezzi materiali ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari
propri o altrui.
In definitiva, la qualità di imprenditore non può essere negata:
a) quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati)
b) quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un
complesso aziendale materialmente percepibile
5) Ci si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si
fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente. Il problema assume pratico rilievo nel
settore della produzione di servizi e con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale.
La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata
organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di
eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Ponendo attenzione ad
alcuni articoli del codice civile ci si rende conto come il requisito dell’organizzazione sia richiesto
per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo.
Complessivamente considerati, codesti articoli, ci confermano che un minimo di organizzazione di
lavoro o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà
semplice lavoro autonomo. Fin quando cioè non si può tenere superata la soglia della semplice
autoorganizzazione del proprio lavoro.
6) Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo cui essa è indirizzata.
È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. E l’attività produttiva può dirsi condotta con
metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative. Altresì si ha consumo e
non produzione di ricchezza. Questo è il significato che si deve attribuire all’espressione attività
economica nella nozione generale dell’imprenditore. Per aversi impresa è perciò essenziale che
l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. non è perciò imprenditore:
1) chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico.
2) l’ente pubblico o l’associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un
ospedale.
7) l’ultimo dei requisiti richiesti è il carattere professionale dell’attività = esercizio abituale e non
occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi compie una isolata
operazione o una pluralità di atti non coordinati. Possono essere però attività stagionali o pluralità di
attività (medico con impresa). Non implica quindi neppure che quella di impresa sia l’attività unica
o principale. Impresa si può infine avere quando si opera per il compimento di un unico affare. La
professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indubbiamente professionalità ed
organizzazione sono due cose ben distinte in quanto, come previsto, si può avere esercizio non
professionale di attività organizzata.
8) Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:
a) soggettivo: è il fine di ricavare un guadagno dall'esercizio di un'attività economica. (movente
psicologico dell’imprenditore). In questo caso no. Perché non si può condizionare lo status di
imprenditore a elementi strettamente soggettivi.
b) Oggettivo: perseguimento di uno scopo di lucro mediante l'esercizio di un'attività economica da
parte di una organizzazione collettiva (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no. essenziale è solo
che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. L’intento
dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa e non profitto tramite l’attività.
L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico. il requisito minimo
essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Prendendo
ad esempio le società, ve ne sono alcune, come le società cooperative, caratterizzate da uno scopo
mutualistico, non finalizzato quindi al conseguimento di ricavi eccedenti i costi =>profitto.
9) È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa
per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. È
imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti.
La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli
intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art.
2082 codice civile.
10) La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria
a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume?
Es. impresa che fabbrica droga reato; Contrabbando sigarette reato
È da ritenersi che l’illiceità dell’attività precluda l’esistenza di impresa e l’applicazione della relativa
disciplina? L’illecito va represso e sanzionato. Ci può essere un’attività di impresa illecita che dà
luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla
violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione
amministrativa (impresa illegale). Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di
imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è esposto al
fallimento.
Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (attività immorale) ne deriva che da un comportamento
illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte.
11) Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di
principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come medici, ingegneri,
avvocati, commercialisti, notai… Essi non sono mai imprenditori.
Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se
“l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.
Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto le professioni intellettuale è esplicata nell’ambito di
altra attività di per sé qualificabile come impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque
in linea generale non essendo sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono
soggetti nemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste
fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra
professionista intellettuale e cliente.
2) LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
1) La distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività è:
A) imprenditore commerciale (cat. generale) = ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture
contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
B) imprenditore agricolo (cat. Speciale) = ha valore essenzialmente negativo, È sottoposto alla
disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
(art. 2214), dell’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221), dall’iscrizione nel registro
delle imprese. Di fatto l’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto
all’imprenditore commerciale.
C) Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore e quindi sottoposte solo alla
disciplina generale dell’imprenditore, ma non a quella dell’imprenditore commerciale, con
conseguente ulteriore ampliamento dell’area di esonero da tale normativa.
2) Originariamente si stabiliva che: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si
specificava (nel comma 2) che si reputavano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
L’imprenditore agricolo è sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le
attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
1) attività agricole essenziali
2) attività agricole per connessione
La nozione originaria oggi vede una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che da
semplice sfruttamento della produttività naturale della terra ha portato ad un’agricoltura
industrializzata con conseguente aumento dei fattori produttivi utilizzati soprattutto riguardo al
capitale sollevando quindi sul piano giuridico, esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che
sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Che l’imprenditore agricolo sia sempre e
comunque esonerato da tale disciplina e sottratto al fallimento lascia insoddisfatti ed insofferenti molti
interpreti e giudici.
L’attuale formulazione dell’art 2135 cita: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. intendendo
le “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine”. Rientrano dunque: orticoltura, coltivazione in serra o in vivai, floricoltura,
In base alla nuova nozione danno vita a impresa agricola:
-coltivazioni fuori terra come ad esempio le coltivazioni aeroponiche o idroponiche
-zootecnica svolta al di fuori dal fondo ma rimane commerciale l’acquisto di animali all’ingrosso al
solo scopo di venderli
-allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia
-allevamento di animali da cortile e apicoltura
-acquacultura
Infine all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico che esercita l’attività di pesca
professionale, nonché le attività a questa connessa.
3) La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione.
L’attuale nozione di imprenditore agricolo realizza significativo ampliamento rispetto a quella
previgente che le individuava in:
1) Quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio
normale dell’agricoltura
2) tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e
l’allevamento del bestiame.
Oggi, in base al terzo comma dell’art. 2135, si intendono comunque connesse le:
1) attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’at
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