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DIRITTO COMMERCIALE 1

1)L’IMPRENDITORE

1) Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditori e di imprese divise secondo tre criteri di

selezione:

1) oggetto dell’impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore

commerciale

2) dimensione dell’impresa che serve a distinguere la figura del piccolo e del medio-grande

imprenditore

3) natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, società, impresa pubblica).

Il codice civile detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, lo statuto generale

dell’imprenditore e lo statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente;

- Lo statuto generale dell’imprenditore comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni

distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di

contratti sparse.

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente) in cui rientrano l’iscrizione

nel registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il

fallimento e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi

Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile riferite nello specifico

all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore che, anche se commerciali, sono esonerati dalla

tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali dell’imprenditore

commerciale, mentre sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. Anche la distinzione tra

imprese pubbliche società e imprese individuali mirano a definire l’ambito di applicazione dello

statuto dell’imprenditore commerciale.

2) 

L’imprenditore Art. 2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L’imprenditore Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita:

A) Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo

stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica

B) un’attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di

lucro od obiettiva economicità)

C) economica: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre all’organizzazione

della produzione e alla distribuzione di ricchezza

D) organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori

produttivi;

( o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come

imprenditore o Organizzazione senza impresa: libero professionista - art. 2238.)

E) al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: a. Intermediatrice tra offerta di

capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi b. Dirigenziale in quanto rischia di non

coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico

Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:

1. Scopo di lucro: intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio di impresa

2. La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti

3. La liceità dell’attività svolta.

3) L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o

servizi. È in sintesi attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare

l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio. È irrilevante che l’attività produttiva possa nel

contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del

patrimonio del soggetto agente e può essere impresa anche la produzione di servizi di natura culturale

o assistenziale. Così è godimento e produzione l’attività del proprietario di un immobile che adibisca

lo stesso a albergo o pensione. È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di

produzione l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari

con intenti di investimento o speculazione. Così sono certamente imprese commerciali le società di

investimento (società che hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita

dei titoli), le società finanziarie (che erogano credito per mezzi propri) e le cosiddette holding.

Diverso è invece il caso in cui le attività di investimento, speculazione o investimento sono svolte da

una persona fisica anziché giuridica. Per le persone fisiche non è infatti facile stabilire se:

1) si sia in presenza di attività in senso proprio o di una serie di attività prive di coordinamento tra

loro.

2) stabilire se tali attività rivestono carattere professionale e organizzativo.

4) Non è concepibile attività senza:

1) programmazione.

2) coordinamento della serie di atti in cui essa di sviluppa.

3) impiego coordinato di fattori produttivi quali lavoro e capitali.

La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo

stabile e complesso e ciò viene sottolineato dal legislatore quando qualifica una impresa come una

attività organizzata. Bisogna precisare ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva

possa dirsi organizzata in forma di impresa. Non è necessario che la funzione organizzativa

dell’imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazione lavorative autonome o subordinate; si

pensi ad una gioielleria ad esempio gestita da un solo titolare: l’organizzazione imprenditoriale può

anche essere organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro manuale e/o intellettuale. Non è

necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un

apparato strumentale fisicamente percepibile. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed

organizzazione di mezzi materiali ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari

propri o altrui.

In definitiva, la qualità di imprenditore non può essere negata:

a) quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati)

b) quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un

complesso aziendale materialmente percepibile

5) Ci si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si

fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente. Il problema assume pratico rilievo nel

settore della produzione di servizi e con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale.

La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata

organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di

eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Ponendo attenzione ad

alcuni articoli del codice civile ci si rende conto come il requisito dell’organizzazione sia richiesto

per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo.

Complessivamente considerati, codesti articoli, ci confermano che un minimo di organizzazione di

lavoro o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà

semplice lavoro autonomo. Fin quando cioè non si può tenere superata la soglia della semplice

autoorganizzazione del proprio lavoro.

6) Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo cui essa è indirizzata.

È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. E l’attività produttiva può dirsi condotta con

metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative. Altresì si ha consumo e

non produzione di ricchezza. Questo è il significato che si deve attribuire all’espressione attività

economica nella nozione generale dell’imprenditore. Per aversi impresa è perciò essenziale che

l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. non è perciò imprenditore:

1) chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico.

2) l’ente pubblico o l’associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un

ospedale.

7) l’ultimo dei requisiti richiesti è il carattere professionale dell’attività = esercizio abituale e non

occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi compie una isolata

operazione o una pluralità di atti non coordinati. Possono essere però attività stagionali o pluralità di

attività (medico con impresa). Non implica quindi neppure che quella di impresa sia l’attività unica

o principale. Impresa si può infine avere quando si opera per il compimento di un unico affare. La

professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indubbiamente professionalità ed

organizzazione sono due cose ben distinte in quanto, come previsto, si può avere esercizio non

professionale di attività organizzata.

8) Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:

a) soggettivo: è il fine di ricavare un guadagno dall'esercizio di un'attività economica. (movente

psicologico dell’imprenditore). In questo caso no. Perché non si può condizionare lo status di

imprenditore a elementi strettamente soggettivi.

b) Oggettivo: perseguimento di uno scopo di lucro mediante l'esercizio di un'attività economica da

parte di una organizzazione collettiva (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no. essenziale è solo

che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. L’intento

dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa e non profitto tramite l’attività.

L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico. il requisito minimo

essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Prendendo

ad esempio le società, ve ne sono alcune, come le società cooperative, caratterizzate da uno scopo

mutualistico, non finalizzato quindi al conseguimento di ricavi eccedenti i costi =>profitto.

9) È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa

per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. È

imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti.

La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli

intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art.

2082 codice civile.

10) La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria

a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume?

 

Es. impresa che fabbrica droga reato; Contrabbando sigarette reato

È da ritenersi che l’illiceità dell’attività precluda l’esistenza di impresa e l’applicazione della relativa

disciplina? L’illecito va represso e sanzionato. Ci può essere un’attività di impresa illecita che dà

luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla

violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione

amministrativa (impresa illegale). Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di

imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è esposto al

fallimento.

Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (attività immorale) ne deriva che da un comportamento

illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte.

11) Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di

principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come medici, ingegneri,

avvocati, commercialisti, notai… Essi non sono mai imprenditori.

Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se

“l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.

Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto le professioni intellettuale è esplicata nell’ambito di

altra attività di per sé qualificabile come impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque

in linea generale non essendo sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono

soggetti nemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste

fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra

professionista intellettuale e cliente.

2) LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

1) La distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività è:

A) imprenditore commerciale (cat. generale) = ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo

di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture

contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

B) imprenditore agricolo (cat. Speciale) = ha valore essenzialmente negativo, È sottoposto alla

disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili

(art. 2214), dell’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221), dall’iscrizione nel registro

delle imprese. Di fatto l’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto

all’imprenditore commerciale.

C) Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore e quindi sottoposte solo alla

disciplina generale dell’imprenditore, ma non a quella dell’imprenditore commerciale, con

conseguente ulteriore ampliamento dell’area di esonero da tale normativa.

2) Originariamente si stabiliva che: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si

specificava (nel comma 2) che si reputavano connesse le attività dirette alla trasformazione o

all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

L’imprenditore agricolo è sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le

attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

1) attività agricole essenziali

2) attività agricole per connessione

La nozione originaria oggi vede una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che da

semplice sfruttamento della produttività naturale della terra ha portato ad un’agricoltura

industrializzata con conseguente aumento dei fattori produttivi utilizzati soprattutto riguardo al

capitale sollevando quindi sul piano giuridico, esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che

sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Che l’imprenditore agricolo sia sempre e

comunque esonerato da tale disciplina e sottratto al fallimento lascia insoddisfatti ed insofferenti molti

interpreti e giudici.

L’attuale formulazione dell’art 2135 cita: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. intendendo

le “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque

dolci, salmastre o marine”. Rientrano dunque: orticoltura, coltivazione in serra o in vivai, floricoltura,

In base alla nuova nozione danno vita a impresa agricola:

-coltivazioni fuori terra come ad esempio le coltivazioni aeroponiche o idroponiche

-zootecnica svolta al di fuori dal fondo ma rimane commerciale l’acquisto di animali all’ingrosso al

solo scopo di venderli

-allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia

-allevamento di animali da cortile e apicoltura

-acquacultura

Infine all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico che esercita l’attività di pesca

professionale, nonché le attività a questa connessa.

3) La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione.

L’attuale nozione di imprenditore agricolo realizza significativo ampliamento rispetto a quella

previgente che le individuava in:

1) Quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio

normale dell’agricoltura

2) tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e

l’allevamento del bestiame.

Oggi, in base al terzo comma dell’art. 2135, si intendono comunque connesse le:

1) attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’at

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MicheleDiCarlantonio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.
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