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La Società Europea
La Società Europea (SE) è una società per azioni dotata di personalità giuridica, con un capitale minimo di 120.1 euro, in cui ciascun socio risponde delle obbligazioni sociali solo nell'ambito del capitale sottoscritto (quindi ha responsabilità limitata). La SE può essere costituita in 5 casi tassativamente previsti dalla disciplina comunitaria: 1) Costituzione per Fusione: si ha quando due o più società per azioni soggette alla legge di Stati membri differenti decidono di fondersi. Si può avere fusione per incorporazione, ed in tal caso la società incorporante assorbe la società incorporata, oppure fusione per creazione di una nuova società. Nelle fasi preliminari del procedimento di fusione, ogni società partecipante osserva la disciplina del proprio Stato di riferimento, sebbene il regolamentoeuropeo identifichi ilふキ ミデキ ラ ケ┌Wll ラ ェcontenuto del progetto di a┌ゲキラミ W dW c a dWlla lWキゲ キデ キ ミ ェキ ゲ マキミ デラぶ. げ デデラ キ が キミla┣キラミ W al a a à W a a L a d a┌ゲキラミ W vece,viene stipulato osservando le norme del Paese in cui lasocietà europea avrà sede. Come al solito, occorreデキ キ キ キデ ラマヮ デ ミデ が デデ ゲデ ミデ┌ミ a cWr a ca┣キラミ W d ┌ミげ a┌デラ r à c W W W a W a Wヮ ラェミキ ゲラ キ デ エ ヮ デ キヮ げラゲゲ ミ┣a キWr c W à c W ar Wc a alla a┌ゲキラミ W l Wr┗a dデデキ ラ マ キデ ヮ キマキミ キ げ デデ ゲデa W a r al à rWl ar alla a┌ゲキラミ W. L a W a┣キラミ W ┗a cラマ┌ミキ デ デ デデ ヮ デ キヮ ミデキ げ キデ ラ デ デラca a da ┌ W lW ar Wc a all a┌デラ r à dWll S aデ ゲ が エ デ デ キ ラミデ ラ
La società europea (SE) è una forma giuridica che permette alle imprese di operare a livello transnazionale. Ci sono due modi principali per costituire una SE:
- Quando una società esistente decide di trasformarsi in una SE, mantenendo la sua identità legale ma adattandosi alle norme comunitarie europee. Questo può essere fatto se la società ha un collegamento stabile con almeno due Stati membri dell'Unione Europea.
- Quando due o più società per azioni o a responsabilità limitata decidono di costituire una SE Holding, creando un gruppo di società con una direzione unitaria. Le società promotrici devono avere un collegamento stabile con ordinamenti comunitari diversi, ad esempio soggiacendo alla legge di Stati membri diversi o controllando una società soggetta alla legge di uno Stato membro diverso per almeno due anni.
Per costituire una SE, le società promotrici devono redigere un programma comune in cui propongono agli azionisti o ai soci di scambiare le proprie azioni/quote con azioni/quote della nuova holding.
lゲキラミ キ デ ミデキ ゲラ キ ヮヮ ゲ ミデ ミデキ ヮキ┍ マ デadW W d a c ra rW W a dWlla W àdelle azioni o quote totali di tutte le società promotrici;- SE Promotrice: una società europea può essere costituita da due o più società che decidono di unire le loro attività e risorse;
- SE Holding: una società europea può essere costituita da una o più società che detengono la maggioranza delle azioni o quote totali di tutte le società promotrici;
- SE Affiliata: si ha quando due o più enti (anche non società), che devono presentare sempre un collegamento stabile con ordinamenti comunitari diversi, decidono di costituire una SE controllata in comune;
- SE Affiliata secondo caso: è possibile costituire una società europea affiliata anche tramite atto unilaterale, però da parte di una società europea preesistente;
- Trasformazione: una società europea può essere frutto anche di una trasformazione di una società per azioni costituita secondo la legge di uno Stato membro, ma è necessario il controllo da parte di a W da al Wミミキ キ デ ゲラ キ デ ゲラェェ デデd┌W a d ┌ミげ al ra c W à W a alla legge di un diverso Stato membro.
assemblea venga convocata annualmente e che gli organi di direzione e vigilanza possano disporre la convocazione della stessa. La convocazione, inoltre, può essere richiesta anche da tanti soci rappresentanti almeno il 10% del capitale. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti, salvo che per le modificazioni dello statuto, per cui occorre la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti. Tali quorum, tra l'altro, non vanno rispettati se la legge dello Stato in cui ha sede la società prevede quorum più elevati.
La gestione: Partiamo col dire che per l'amministrazione ed il controllo della società europea possono essere adottati il sistema Dualistico, all'interno del quale figurano L'Organo Di Direzione, con funzioni gestorie, e l'organo di vigilanza, con funzioni di controllo, ed il sistema monistico, in cui vi è il solo organo di amministrazione. Dipende dalla scelta statutaria.
organo di vigilanza vengono nominati dall'assemblea e, se lo statuto lo prevede, anche dai lavoratori coinvolti nella gestione. Tale organo esercita il controllo sulla gestione stessa, potendo effettuare verifiche nei confronti dell'organo di direzione, dal quale deve ricevere trimestralmente informazioni sull'andamento generale degli affari sociali e sugli avvenimenti di maggior rilievo. L'organo di direzione, invece, si occupa, sotto la propria responsabilità, della gestione della società; i propri componenti vengono nominati e revocati dall'organo di vigilanza, il quale si può trovare anche a dover autorizzare determinate operazioni. Le cariche di membro dell'organo di vigilanza e membro dell'organo di direzione non sono cumulabili, anche se in caso di vacanza dell'organo di direzione, un componente dell'organo di controllo può essere chiamato ad esercitarne momentaneamente le funzioni, con sospensione dell'incarico di controllo. Nelsistema monistico figura un solo organo di amministrazione, i cui membri vengono nominati dall'assemblea ed anche dai lavoratori che partecipano alla gestione, qualora lo statuto lo preveda. Non è contemplata, nella disciplina comunitaria, la presenza OBBLIGATORIA di un comitato per il controllo sulla gestione, ma se la società ha sede in Italia tale organo di vigilanza deve essere presente. I membri degli organi del sistema dualistico e di quello monistico restano in carica per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Ad essi si applicano le norme inerenti le cause di ineleggibilità valevoli per lo Stato in cui ha sede la SE. Operano, comunque, le norme che permettono alla minoranza degli azionisti o ad altre autorità o persone di designare una parte dei componenti di tali organi. Il quorum costitutivo di tutti questi organi, in ogni caso, è raggiunto se sono presenti almeno la metà dei loro componenti, i.quali decidono a maggioranza semplice, salvo diverse previsioni statutarie. In materia di responsabilità dei componenti dei vari organi ed in tema di redazione, controllo e pubblicità del bilancio d'esercizio e consolidato si applica la disciplina locale dello Stato in cui ha sede la società europea. Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione La SE è contraddistinta dalla necessaria presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società, disciplinata dalla Direttiva comunitaria 86/2001 ed attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs.188/2005. Tale coinvolgimento è del tutto elastico, nel senso che può consistere nella mera consultazione di un organo di rappresentanza dei lavoratori periodicamente o per alcune decisioni, oppure in forme di partecipazione più consistenti, sino ad arrivare al riconoscimento del potere di nomina da parte dei lavoratori di alcuni membri degli organi sociali. Al fine di stabilireLe modalità di partecipazione dei lavoratori alla gestione, gli organi di gestione/amministrazione devono, quando viene stabilito il progetto di costituzione della società, avviare una procedura di negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'espletamento della quale è condizione per l'iscrizione della SE nel registro (delle imprese). Viene istituita, a tal proposito, una delegazione speciale di negoziazione, composta dai rappresentanti dei lavoratori di tutte le società partecipanti o di quelle affiliate, la quale può scegliere che vadano applicate le norme sul coinvolgimento dei lavoratori vigenti nello Stato in cui la SE avrà sede oppure avviare dei veri e propri negoziati, che possono durare al massimo sei mesi, prorogabili fino ad un anno. Il D.lgs. 188/2005 (così come tutte le discipline di attuazione della direttiva europea nei vari Stati membri) contiene le disposizioni di riferimento a cui
Attenersi nel caso di mancato accordo, le quali devono essere accettate dagli organi competenti di ciascuna società, altrimenti risulta impossibile costituire la SE tramite l'iscrizione. Tali disposizioni, applicabili ricordiamo solo in assenza di un accordo, prevedono la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, formato da componenti eletti o designati dai dipendenti della società europea, che deve essere informato e consultato almeno annualmente dagli organi sociali, in merito all'evoluzione dell'attività e a circostanze eccezionali.