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Caratteristiche dei capi amministratori di società quotate

Di onorabilità, cioè presenza di competenze tecniche sull'oggetto societario.

Di professionalità, cioè minoranze, non aderenti al gruppo di soci di comando, con ruolo di sorveglianza del comando, obbligo ad essere presente a capo di almeno un amministratore di società quotate.

Redatti da associazioni di categoria o società previsti da codici di comportamento di gestione di mercati regolamentati.

Inoltre lo statuto può stabilire norme particolari per la nomina alle cariche sociali da parte dell'assemblea ordinaria, di solito avviene una riduzione dei normali quorum deliberativi e una definizione dei sistemi di votazione per la rappresentanza dei gruppi di minoranza nell'organo di amministrazione. Col voto di lista, d'obbligo delle società quotate, vengono presentate due o più liste di candidati, ogni socio può

votare per una sola lista e i posti nel consiglio di amministrazione sono distribuiti in proporzione ai voti riportati per ogni lista; inoltre, in tali società vi è l'obbligo di prevedere modi per assicurare l'equilibrio fra uomini e donne, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 degli eletti. La nomina spetta all'assemblea degli azionisti, ad eccezione dei primi amministratori nominati nell'atto costitutivo e di un componente indipendente del consiglio di amministrazione per ciascun possessore di strumenti finanziari partecipativi, per una durata di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ma possibilità di rielezione. Entro 30 giorni dalla nomina, gli accettanti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando: - dati identificativi. - luogo e data di nascita. - domicilio. - cittadinanza. - rappresentanti. Circa larappresentanza si precisa che essa è una delle funzioni degli amministratori (art.2384), in quanto la rappresentanza legale spetta a uno o più amministratori e viene conferita mediante statuto o nomina con carattere generale, quindi in assenza di specifiche si intende rappresentazione sostanziale e processuale, indipendente dall'oggetto sociale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza derivanti da statuto o decisioni di competenti, anche se iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi la conoscenza del terzo della limitazione e l'intenzionalità del danno del terzo. cessazione Le cause di cessazione degli amministratori sono molteplici: (5) - scadenza del termine, con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostruito per evitare la paralisi dell'organo; - decadenza d'ufficio, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità; - rinuncia, di cui deve dare comunicazione al consiglio di amministrazione.comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale con effetto immediato se rimane in carico la maggioranza degli amministratori, o nel caso contrario dal momento in cui la maggioranza è ricostruita per evitare la paralisi dell'organo; revoca, sempre possibile, salvo il diritto al risarcimento dei danni per mancata o corresponsione dei successivi compensi, se non vi è una giusta causa; Appunti di Diritto Commerciale Maia Miragliotta Al verificarsi, entro 30 giorni, il collegio sindacale deve provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese e, siccome il legislatore ritiene che l'organo amministrativo debba essere sempre completo, si prevede un criterio di sostituzione di essi: se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno con delibera consiliare approvata dal collegio.cooptazione, carica fino ad se viene meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti devono convocare l'assemblea per provvedere alla sostituzione dei mancanti e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica all'atto della nomina; se vengono meno tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostruzione dell'organo amministrativo, nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Lo statuto può prevedere che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, qui l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo consiglio o dal collegio sindacale "". simul stabunt, simul cadent. Il legislatore nutre preferenza per l'organo amministrativo pluripersonale.

Infatti, nelle società quotate è obbligatorio avere un presidente scelto dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea degli azionisti. Tale carica non è onorifica, in quanto ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori seguendo la fase istruttoria alla delibera e provvedere all'adeguata e tempestiva fornitura di informazioni sulle materie ai consiglieri.

Nelle SPA con una compagine sociale ampia, numerosi amministratori e operazioni in ambiti complessi, è facile che avvenga un'articolazione interna del consiglio di amministrazione per rendere più efficiente la gestione dell'impresa. Infatti, se l'assemblea o l'atto costitutivo lo prevedono, il consiglio di amministrazione può delegare i propri compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti oppure a uno o più amministratori.

delegati.È un organo collegiale, che assume decisioni mediante riunioni.

COMITATO ESECUTIVO

Gli sono organi unipersonali, quando ve ne sono più di uno

AMMINISTRATORI DELEGATI

possono agire disgiuntamente, con proprie singole competenze, o congiuntamente.

La delibera, emessa dal consiglio d’amministrazione, non può avere per oggetto:

  1. emissione di obbligazioni convertibili in azioni
  2. redazione del bilancio
  3. aumento del capitale a pagamento
  4. riduzione del capitale per perdite
  5. riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
  6. progetto di fusione
  7. progetto di scissione

Con la delega gestoria perviene quindi l’articolazione del consiglio di amministrazione in:

amministratori esecutivi o delegati (comitato esecutivo o amministratore delegato),o dotati del potere decisionale e che in particolare

  1. curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
  2. riferiscono al
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale l'andamento e la prevedibile evoluzione della gestione a loro affidata, oltre alle operazioni di maggior rilievo fatte dalla società o dalle controllate; amministratori non esecutivi dotati del potere di sorveglianza; mentre esso: 1. determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, 2. mantiene la possibilità di impartire direttive agli organi delegati e di revocare la delega, 3. sottopone a giudizio, secondo un criterio politico, l'operato e il merito dei delegati, quindi l'adeguatezza degli assetti, i progetti strategici e il generale andamento della gestione derivante dai delegati; per fare ciò è tenuto ad agire in modo informato. I compensi spettanti agli amministratori e al comitato esecutivo sono stabiliti con la nomina o dall'assemblea degli azionisti, possono essere costituiti da partecipazioni.agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options); se ricoprenti particolari cariche il compenso è stabilito dal consiglio stesso con parere del collegio sindacale. Nelle società quotate il consiglio di amministrazione approva e sottopone agli azionisti annualmente una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: - La politica della società in materia di remunerazione dei titolari di cariche sociali e altri dirigenti per perseguire interessi di lungo termine; qui l'assemblea è tenuta a deliberare ad ogni proposta di modifica della società con voto vincolante. - La remunerazione di ciascun componente di organi amministrativi/di controllo e di direttori generali; qui l'assemblea è tenuta a deliberare annualmente senza vincolo. L'attività deliberativa è esercitata collegialmente, infatti per la VALIDITÀ

Secondo l'articolo 2388, per le deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesto un quorum costitutivo pari al 50% degli amministratori in carica e un quorum deliberativo di 50 + 1 dei presenti (voto per teste).

Quando le delibere sono contrarie alla legge o allo statuto, è prevista l'impugnazione per annullabilità entro 90 giorni dalla delibera, da parte degli amministratori assenti/dissenzienti e dal collegio sindacale. È prevista anche l'impugnazione di delibere lesive dei diritti dei soci, sempre fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi con atti esecutivi delle deliberazioni.

L'interesse dell'organo amministrativo è di soddisfare l'interesse sociale, cioè la creazione di valore per gli azionisti. Pertanto, l'amministratore deve informare gli altri e il collegio sindacale di ogni interesse, proprio o per conto terzi, in un'operazione sociale. Nel caso di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione.

e nel caso di amministratore unico, ha l'obbligo di informare alla prima assemblea utile. Al momento della delibera si richiede la definizione delle ragioni e della convenienza tratta dalla società. Nel caso di delibere non rispettanti ciò o con il voto determinante dell'interessato al possibile danno della società, la delibera è impugnabile per annullabilità, entro 90 giorni dalla data, dagli amministratori o dal collegio sindacale; permane a carico dell'amministratore l'onere di provare che l'atto lesivo del patrimonio trovi compensazione nei vantaggi che derivano dall'appartenenza al gruppo. Inoltre, l'amministratore che viola le norme risponde delle perdite che derivano alla società per l'omissione di informazioni o l'azione, dei danni derivati alla società per l'impiego a proprio vantaggio o di terzi di opportunità/notizie apprese durante l'incarico. Per evitare tali situazioni,

Gli amministratori di SPA non possono ass

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A.A. 2021-2022
90 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maia.dance di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.