Appunti di Diritto Commerciale Maia Miragliotta
Diritto Commerciale, riferimenti bibliografici relativi ai testi di Campobasso
“Diritto dell’impresa” (volume I) e “Diritto delle società” (volume II).
RIPRESE DI DIRITTO PRIVATO.
Il contratto (art.1321) è un accordo tra due o più parti, quindi può essere:
• a prestazioni corrispettive o bilaterale (es. compravenditaà trasferimento proprietà del
bene VS pagamento)
• plurilaterale (art.1420) (es. di societàà di comunione di scopo perché più persone
perseguono uno scopo comune e quindi svolgono date prestazioni)
L’autonomia contrattuale (art.1322) è prevista perché il contratto è lo strumento che deve
essere impiegato dalle parti per soddisfare i propri bisogni, essa è la libertà delle parti di:
• decidere il contenuto del contratto
• creare nuovi modelli contrattuali, diversi dai contratti tipici, previsti e regolati dalla legge;
nel diritto societario vi sono dei limiti perché l’autonomia contrattuale viene limitata
qualora le scelte ricadano su una collettività
Il contratto è concluso (art.1326 s.) solo nel momento in cui il proponente è a conoscenza
dell’accettazione, perfettamente coincidente con la proposta, del destinatario.
Aspetto modernoà nella prassi degli operatori economici, con l’utilizzo dei nuovi mezzi di
comunicazione, la proposta è rappresentata da un invito a fare una proposta.
La forma del contratto, come eccezione del principio generale della libertà di forma, può
dovere essere solenneà atto pubblico (art.2699) o scrittura privata autenticata.
[L’atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, di quanto definito in esso
La scrittura privata fa prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta]
La forma solenne, richiesta dal legislatore o dalle parti, può essere:
• ai fini di validità
• ai fini di prova (es. provare un contratto)
Il contratto, tra le parti, ha forza di legge, cioè stabilisce un vincolo indissolubile fino al
momento dell’adempimento; fanno eccezioni le situazioni in cui:
• le parti prevedono la possibilità di modifica o di scioglimentoà mutuo consenso
• vi sono le cause previste dalla leggeà recesso unilaterale (art.1373)
Nel diritto commerciale, i contratti di costituzione di società, comportano la nascita di un
soggetto giuridico che avrà rapporti con i terzi e, che di conseguenza, li influenzerà.
Nasce il problema della conoscibilità del contenuto del contratto da parte dei terzi, quindi è
stato creato il registro delle imprese, con funzione di pubblicità.
I contratti ad effetti reali (art.1376 s.), il cui tipico è quello di vendita, che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di un bene contro il pagamento del prezzo, si svolge:
• per beni definiti, nel momento dell’avvenuto consenso, salve eccezioni
• per beni definiti solo nel genere, nel momento di definizione del bene
I rischi del danneggiamento o perimento dei beni (art.1465), quindi di impossibilità di
consegna, per cause non imputabili alle parti, ricadono sul compratore.
La rappresentanza (art.1387 s.) è inevitabile all’interno di una società per permettere la
costituzione di rapporti con terzi, per l’acquisizione di diritti e di obblighi.
Essa rappresenta il potere di agire, in nome e per conto, del rappresentato, quindi di
impegnare la sfera giuridica del rappresentato. Può essere conferita:
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• dalla leggeà legale
• dall’interessatoà volontaria, l’atto di attribuzione e di definizione di tale potere è la
“procura”, essa può essere modificata o eliminata successivamente
Nasce il problema di conoscenza, da parte dei terzi, del potere di rappresentanza (art.1393
s.) e per questo è costituito il registro delle imprese.
Nel caso di costituzione di un contratto con falso rappresentante gli effetti non si producono,
quindi a discapito del terzo, nel caso di danno del terzo, in seguito alla prova di sua non
colpa, il falso rappresentante dovrà essere responsabile. Rimane di possibilità del
rappresentato la ratifica del contratto per renderlo valido.
La cessione del credito (art.1260 s.) può avvenire anche senza il consenso del debitore che
rimane obbligato nella prestazione ma per tutelarlo dovrà adempiere al cessionario solo in
seguito all’avvenuta notificazione.
La garanzia della solvenza del debitore, se non diversamente specificato, non è prevista;
quando è prevista, lo può essere nei limiti del prezzo della cessione o per l’intero credito.
La responsabilità solidale (art.1292 s.) perviene quando più debitori sono responsabili per
un’obbligazione e, su richiesta del creditore, un debitore deve adempiere interamente
liberando gli altri debitori; se ciò dovesse accadere il debitore può agire in rivalsa nei
confronti di ciascun debitore.
Il termine “responsabilità” può riferirsi a più aeree:
• patrimoniale, per debito (art.2740): il debitore è responsabile
• per garanzie, rifacendosi al fideiussore: egli si impegna ad adempiere nei confronti
del creditore nel caso il debitore non adempia
• risarcitoria, per danni: --da inadempimento per obbligo da legge o da contratto
–da illecito extra contrattuale (art.2043) (es. amministratori devono rispettare le
norme a protezione dell’ambiente nel processo produttivoà se non vengono
rispettate sono responsabili gli amministratori nei confronti della società)
INTRODUZIONE AL DIRITTO COMMERCIALE.
DIRITTO COMMERCIALEà insieme di norme che si occupa delle imprese considerando
i soggetti collettivi (cioè le organizzazioni produttiveà che hanno scopo di attività produttiva)
e le attività. In particolare si sofferma:
• Rapporti tra coloro che danno vita alle organizzazioni (soci)
• Rapporti tra la società e il mondo, con specifico riferimento ai creditori
• L’attività, cioè la combinazione di atti di natura giuridica e materiale che permette di
perseguire l’attività produttiva, tra i quali:
--i contratti d’impresa (contratti d’impresa, es. d’appalto)
--i segni distintivi (es. marchio), cioè gli strumenti decisivi per la corretta ed efficacia
concorrenza tra gli imprenditori
--regole relative alla concorrenza tra attività svolte in modo corretto e leale:
per gli interessi degli operatori economicià norme sulla concorrenza sleale
per gli interessi dei consumatorià norme antitrust
Le società di persone nascono a Firenze all’epoca dei comuni, caratterizzate dal fatto che i
soci sono tutti responsabili con il proprio patrimonio per i debiti della società perché la
società inizialmente nasce come un accordo che produce effetti tra i soci: “più mercanti e
artigiani si uniscono, svolgono un’attività produttiva e mediante l’accordo regolano i loro
rapporti, ma all’esterno esistono come persone distinte”.
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Appunti di Diritto Commerciale Maia Miragliotta
Nella Firenze di qualche decennio più tardi nasce la società in accomandata per cercare di
alleviare la responsabilità di almeno qualche socio.
La società per azioni nasce invece attorno al 1600 in Olanda con limitazione di
responsabilità dei soci anche nei confronti dei terzi, ciò per concessione sovrana perché le
società gestivano i traffici commerciali oltreoceano.
Il diritto commerciale:
--ha radici profonde, infatti nasce per tutelare i commercianti dalle possibili perdite
durante i traffici marittimi per mezzo di contratti di assicurazione;
--nasce per risolvere le esigenze degli operatori economici regolando strumenti che gli
operatori ritengono i più efficienti per svolgere la loro attività produttiva;
--continua a rispondere alle esigenze degli operatori economici, per questo si sta
instaurando un’uniformazione delle norme a livello internazionale (es. in materia di
marchio d’impresa, si devono distinguere le fonti nazionalià registro del marchio per utilizzo
unico di esso da quelle internazionalià regolamento comunitario per il registro europeo dei
marchi, in cui può registrarsi il singolo imprenditore per avere una protezione sul territorio
europeo e convenzione internazionale per la semplificazione del processo di acquisizione
del diritto di uso esclusivo del proprio marchio nel mondo es. l’operatore economico italiano
esporta incontrando alcune difficoltà -contratto di vendita, regolato da una CONVENZIONE
internazionale, detta di VIENNA -contratto di vendita con trasporto, regolato dalla camera
internazionale di Parigi che ha ideato un insieme di norme etichettate con apposita sigla
“INCOTERMS” che definisce le regole da seguire nei casi di problematiche).
Il diritto commerciale, negli ultimi anni, si è caratterizzato per un grado di specializzazione,
in quanto il legislatore ha introdotto norme specifiche in considerazione di:
• specifiche attività produttive con particolare vicinanza pubblica (es. banca, fondo
pensione, impresa assicuratrice)à per la loro particolare delicatezza degli ingressi
coinvolti, cioè per la preoccupazione di solvibilità trattando le controparti
(risparmiatori) come deboli. Norme sul piano -dell’organizzazione -dell’attività.
• specifiche dimensioni assunte dall’impresaà per le società con azioni quotate in
mercati regolamentati, in quanto raccolgono il risparmio, quindi chi entra a farvi parte
si preoccupa di fare un investimento non di divenire socio.
Il diritto commerciale regola il caso della crisi d’impresa ma oggi si è in sospensione tra la
legge fallimentare e il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, nato del 2019 ma non
ancora entrato in vigore, perché le ricadute del COVID sulle attività economiche con l’entrata
in vigore del codice avrebbero comportato la definizione di “insolute” dell’80% delle attività.
Le fonti del diritto commerciale sono contenute:
• nel codice civileà libro V e libro IV (contratti d’impresa e titoli di credito)
• nella legislazione specialeà per ambiti operativi caratterizzati dalla natura
dell’attività svolta, attività che intercetta aspetti di particolare rilevanza (banche/ass)
• nella legislazione specialeà per ambiti operativi caratterizzati da grandi dimensioni
• nel codice di consumoà norme che considerano il consumatore parte debole in
quanto durante la stipulazione di un contratto esso ha minore potere della
controparte; si regolano quindi tutte le fasi, dal momento precedente la stipula alla
fase di conclusione del contratto, e i mezzi a tutela del consumatore (es. vendite a
distanza, garanzia)
• sovranazionali, il diritto commerciale interno è costituito da norme di derivazione
comunitaria ma l’operatore economico italiano ha collaudato e definito, in modo
univoco, strumenti che realizzano garanzie internazionali (es. in materia bancaria)
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Sommario
CAPITOLO 1: L’IMPRENDITORE. ................................................................................................................. 6
CAPITOLO 2: CATEGORIE DI IMPRENDITORI. .............................................................................................. 7
CAPITOLO 3: ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE. ................................................................... 10
CAPITOLO 4: LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE. ............................................................ 12
CAPITOLO 5: L’AZIENDA. ......................................................................................................................... 16
CAPITOLO 6: I SEGNI DISTINTIVI. ............................................................................................................. 18
CAPITOLO 8: LA DISCPLINA DELLA CONCORRENZA. ................................................................................. 21
CAPITOLO 9: I CONSORZI FRA IMPRENDITORI. ......................................................................................... 24
CAPITOLO 1: LE SOCIETÀ. ........................................................................................................................ 26
CAPITOLO 2: LA SS E SNC. ........................................................................................................................ 28
CAPITOLO 3: LA SAS. ............................................................................................................................... 34
CAPITOLO 4: LA SPA. ............................................................................................................................... 35
CAPITOLO 5: LE AZIONI. ........................................................................................................................... 41
CAPITOLO 14: LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO. ................................................................................. 48
CAPITOLO 15: LE OBBLIGAZIONI. ............................................................................................................. 51
CAPITOLO 8: L’ASSEMBLEA. ..................................................................................................................... 55
CAPITOLO 9: AMMINISTRAZIONE. ........................................................................................................... 60
CAPITOLO 10: I CONTROLLI INTERNI. ....................................................................................................... 65
CAPITOLO 11: SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO. ............................................ 68
CAPITOLO 12: I CONTROLLI ESTERNI. ....................................................................................................... 70
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CAPITOLO 13: I LIBRI SOCIALI. IL BILANCIO. ............................................................................................. 71
CAPITOLO 16: LO SCIOGLIMENTO DELLA SPA. .......................................................................................... 72
CAPITOLO 17: LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI. ....................................................................... 73
CAPITOLO 18: SRL. ................................................................................................................................... 74
CAPITOLO 6: LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI. .......................................................................................... 82
CAPITOLO 7: I GRUPPI DI SOCIETÀ. .......................................................................................................... 82
CAPITOLO 19: LE SOCIETÀ COOPERATIVE. ................................................................................................ 84
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Capitolo 1: L’IMPRENDITORE.
La disciplina delle attività economiche ruota attorno alle figure e alle caratteristiche di
“imprenditore” e “impresa”. Questi si classificano in base a:
--oggetto dell’impresaà distingue l’imprenditore agricolo da quello commerciale;
--dimensione dell’impresaà distingue il piccolo imprenditore da quello medio-grande;
--natura dell’imprenditoreà impresa individuale, impresa pubblica e impresa societaria.
Il codice civile prevede un insieme di norme applicabili a tutti gli imprenditori:
statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dei segni distintivi e
della disciplina della concorrenza.
È poi identificabile uno specifico statuto dell'imprenditore commerciale dove si individuano:
l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale;
la disciplina della rappresentanza commerciale; il fallimento.
Poche sono invece le disposizioni riferite all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.
STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE.
È imprenditore (art. 2082) chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Per “fattispecie” si intende ciò che nella realtà deve accadere affinché possa applicarsi una
data disciplina e nella precedente norma, tramite la definizione di “impresa”, si indica la
fattispecie di imprenditore. Infatti, egli per essere ritenuto tale deve:
Esercita = non solo godere, non solo trarre un’utilità di scambio (es. un imprenditore
o individuale che gestisce una carrozzeria muore e l’attività viene ereditata dai figli: se
essi decidono di affittare l’attività non sono imprenditori).
[Una società nasce solo con scopo di svolgere l’attività]
Professionalmente = non come attività esclusiva o principale, né come attività
o continuativa bensì come attività abituale e non occasionale. Rientrano anche le
attività come unico affare se la rilevanza economica implica il compimento di più
complesse operazioni e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il
carattere occasionale (es. costruttore di un singolo edificio).
Attività economica = attività svolta con metodo economico, cioè attività strutturata in
o modo tale che con i ricavi si coprano almeno i costi, quindi non è necessario lo scopo
di lucro (nel contratto di società, art.2247, si intendono attività con caratteristiche
dell’impresa ma con modalità tali da prevedere ricavi > costià lucro oggettivo e la
ripartizione di esso tra i soci per ottenere la remunerazione dei conferimenti fatti alla
societàà lucro soggettivo. Eccezione società cooper
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