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Il concordato preventivo

L'imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica può evitare che la crisi si trasformi in fallimento regolando i rapporti con i creditori mediante un concordato preventivo. Il concordato preventivo è disciplinato dalla legge fallimentare dagli articoli 168 - 180 ed è stato più volte riformato. La riforma del 2005 ha modificato il presupposto oggettivo, che non è solo lo stato di insolvenza, ma più in generale lo stato di crisi economica dell'imprenditore. Per stato di crisi si intende sia una difficoltà temporanea e reversibile, sia lo stato di insolvenza del debitore. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che ha due finalità: se la crisi è temporanea e reversibile, il concordato mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e dell'impresa [ex finanziario], amministrazione controllata. Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato mira a liquidare l'impresa in modo ordinato e a soddisfare i creditori nel miglior modo possibile.

irreversibile, il concordato può essere effettuato prima che sia dichiarato il fallimento e serve ad evitarlo. Anche il concordato preventivo, come quello fallimentare, è un concordato giudiziale e di massa e libera definitivamente l'imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria. In più, questo istituto offre all'imprenditore insolvente il vantaggio di evitare le conseguenze del fallimento: in particolare, l'imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva, sia pure con particolari cautele, l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa. Il concordato non mira esclusivamente alla liquidazione del patrimonio, ma può essere impiegato anche per il risanamento dell'impresa. Possono essere ammessi alla procedura del concordato tutti gli imprenditori che soddisfano i requisiti per l'ammissione alla procedura fallimentare - non sono qui richieste particolari condizioni di meritevolezza soggettiva - sebbene

sia un beneficio per l'imprenditore. Nei concordati con procedure meramente liquidatorie, la finalità proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. Nei concordati con procedure di prosecuzione dell'impresa, invece, non è richiesto alcun limite minimo. I creditori privilegiati, come per il concordato fallimentare, devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto conseguirebbero in caso di liquidazione. Contenuto della proposta - valgono le stesse regole per il concordato fallimentare - il concordato può perseguire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Il concordato preventivo può essere avviato solo dal debitore, in quanto unico legittimato a presentare ricorso, MA con la riforma del 2015, la legge consente a creditori e terzi di avanzare offerte e proposte concorrenti. Ammissione al concordato - la procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione del debitore.

fattacon ricorso al tribunale competente per la dichiarazionedel fallimento.

La domanda è pubblicata d'ufficio nel registro delle imprese entro il giorno successivo e da quella data si producono gli effetti del concordato per i creditori.

La domanda può essere presentata già completa della proposta oppure con riserva.

La domanda già completa della proposta, deve avere una serie di allegati, ad es. relazione sulla situazione patrimoniale, economica e elenco nominativo dei creditori, un piano finanziario, contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Se è un concordato con continuità aziendale, allora il piano deve contenere indicazioni circa i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

La proposta e gli allegati devo essere accompagnati dalla relazione di un professionista.

indipendente - è soggetto a responsabilità civile e penale.

La domanda con riserva - il debitore può presentare una domanda di concordato incompleta, con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano e gli altri allegati. Così può preparare la documentazione al riparo dai creditori.

Il giudice allora un termine per la formulazione della fissa proposta, da 60 a 120 giorni. Entro il termine, il debitore può presentare una proposta di concordato o la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti - ma se non presenta nessuna delle due, la sua domanda di concordato viene rigettata.

Contestualmente, se ne viene fatta richiesta può essere dichiarato il fallimento e il debitore non può presentare nuova domanda di concordato per i prossimi due anni.

Ricevuta la domanda completa della proposta e degli allegati, il tribunale svolge un controllo sui presupposti per l’ammissione al concordato.

l'accertamento ha esito negativo - il tribunale dichiara inammissibile la proposta e su istanza di creditori o del PM, verifica i presupposti per dichiarare il fallimento.

Se l'accertamento ha esito positivo - il tribunale con decreto dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e designa gli organi della procedura: il giudice delegato (dirige la procedura) e il commissario giudiziale (funzioni di vigilanza e controllo).

Il decreto di ammissione è pubblicato sul registro delle imprese.

Effetti per il debitore: A differenza che nel fallimento, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e, se previsto dall'accordo, continua l'esercizio dell'impresa. Può però compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione dal giudice delegato.

In caso di concordato con continuità aziendale, il tribunale può autorizzare il

debitore a pagare crediti anteriori allapresentazione della domande - è una deroga al principio della par condicio creditorum - perciò è consentito solo se:

  • un professionista attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e assicurano migliore soddisfazione degli altri creditori concordatari;
  • se i pagamenti sono effettuati con nuove risorse apportate dal debitore senza obbligo di finanziarie, restituzione o con obbligo postergato alla soddisfazione degli altri creditori concordatari.

Effetti per i creditori:

Gli effetti sono praticamente coincidenti con quelli del fallimento.

I creditori non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore.

Non possono inoltre acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del giudice delegato.

Resta sospeso il corso degli interessi e si producono gli effetti per i

creditori propri del fallimento. Non trova applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare. Il concordato preventivo non incide sui rapporti contrattuali pendenti alla data di presentazione della domanda, visto che l'imprenditore conserva il potere di amministrare il proprio patrimonio. Il debitore può però chiedere di essere autorizzato a sciogliersi da tali contratti, oppure a sospenderli per un massimo di 60 giorni, prorogabili una volta sola. La controparte ha diritto all'indennizzo, pari al risarcimento del danno per il mancato adempimento. Lo svolgimento della procedura Una volta che vi è l'ammissione alla procedura, questa si articola in due fasi: approvazione della proposta da parte dei creditori e successivamente, l'omologazione da parte del tribunale. Nel concordato manca il preventivo accertamento del passivo, quindi il commissario giudiziale convoca i creditori sulla base dell'elenco nominativo presentato dal debitore. Il commissario,intanto redige l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato. È possibile che, tanti creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti, possano avanzare proposte di concordato alternative a quella del debitore, quando l'offerta di questo non soddisfa tutti. L'approvazione del concordato preventivo avviene in apposita adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato. All'adunanza possono intervenire anche creditori non convocati e ottenere l'ammissione al voto. I creditori sono chiamati a votare su tutte le proposte di concordato - è possibile votare per corrispondenza entro 20 giorni, mentre non opera più il meccanismo del silenzio assenso. Le maggioranze sono identiche a quelle del concordato fallimentare. In presenza di più proposte approvate - prevale quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei voti.crediti; a parità prevale la proposta del debitore; a parità fra le proposte dei creditori, prevale quella presentata per prima. Se la proposta è respinta, il tribunale dichiara d'ufficio inammissibile la proposta di concordato e su istanza dei creditori o del PM, dichiara il fallimento con separata sentenza. Se le maggioranze sono raggiunte, si apre il giudizio di omologazione. Giudizio di omologazione - il tribunale si limita a controllare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, ma può spingersi a un controllo di merito sulla convenienza del concordato, quando sul punto è stata sollevata opposizione da almeno il 20% dei creditori o da una classe di creditori. Nonostante l'opposizione, se i risultati del controllo sono positivi, il tribunale omologa con decreto il concordato, altrimenti lo respinge e, su istanza di un creditore o del PM e previo accertamento, dichiara il fallimento con sentenza. Contro il decreto che

Omologa o respinge il concordato e l'eventuale sentenza di fallimento, è possibile proporre reclamo alla corte d'appello. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domande nel registro delle imprese. Restano impregiudicati i diritti dei creditori concordatari verso i coobbligati, i e gli obbligati in via di fideiussione regresso. Nel caso di soci a responsabilità illimitata, il concordato della società ha efficacia anche per i soci. Esecuzione. Risoluzione ed annullamento del concordato.

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Publisher
A.A. 2020-2021
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.