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Appunti di Luisa Gasparini

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DIRITTO COMMERCIALE

Volume III - Procedure concorsuali

XXIII. La crisi dell’impresa

La disciplina delle procedure concorsuali fa riferimento al fenomeno della crisi d’impresa; si

utilizza di solito quando l’azione esecutiva non è sufficiente. Sono regolate varie procedure con

diverse finalità e diversi presupposti, in base alle caratteristiche della crisi e dell’impresa in crisi:

6 procedure concorsuali per l’imprenditore commerciale non piccolo

 Fallimento (il prototipo), previsto nella legge fallimentare del 1942: sono soggetti

o gli imprenditori commerciali insolventi quando non ricorrono i presupposti stabiliti

dalle altre procedure concorsuali.

Concordato preventivo, previsto nella legge fallimentare del 1942

o Accordo di ristrutturazione dei debiti, previsto nella legge fallimentare del 1942

o Liquidazione coatta amministrativa, prevista nella legge fallimentare del 1942

o Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,

o introdotta nel 1979 e riformata nel 1999

Speciale Amministrazione straordinaria accelerata per le imprese di maggiore

o dimensione, introdotta nel 2003.

Amministrazione controllata (prevista nella legge fallimentare del 1942, ma

o soppressa nel 2006)

3 procedure concorsuali per gli altri debitori (procedure concorsuali delle crisi di

 sovraindebitamento), introdotte nel 2012.

Procedura di liquidazione

o Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

o Piano del consumatore

o

Le procedure concorsuali hanno dei caratteri costanti e comuni:

Appunti di Luisa Gasparini

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Generali, perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore

 Collettive, perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore alla data in cui il dissesto è

 accertato, in modo da assicurare la parità di trattamento degli stessi.

A tutela dei creditori esistono forme di tutela collettiva (non azioni cautelari ed esecutive

 individuali), in modo da ripartire tra tutti i debitori le conseguenze patrimoniali, salvo

par condicio creditoris

legittime cause di prelazione. Si deve avere una .

Dal 2005 si è avviata una profonda revisione della legge fallimentare; la nuova disciplina mira ad

evitare che la crisi d’impresa sfoci in fallimento, pertanto favorisce gli accordi a ciò diretti. Si

inserisci quindi, ad esempio, il nuovo concordato preventivo, che presuppone una crisi d’impresa

(non per forza l’insolvenza dell’imprenditore).

È possibile anche trovare delle soluzioni concordate tra debitore e creditore, ovvero:

Concordato fallimentare

 Concordato preventivo

 Accordi di ristrutturazione dei debiti (che non sono procedure concorsuali), omologati da

 un tribunale

Piani di risanamento unilaterali, poiché l’impresa li propone e sono attestati da un

 professionista indipendente, con i requisiti di legge. Atti, pagamenti, garanzie con i

requistiti di legge, sono esenti da revocatoria in caso di successivo fallimento e da

bancarotta semplice e preferenziale.

Se con le procedure tipiche sono soddisfatti tutti i creditori e ognuno non oltre la percentuale

stabilita, con le soluzioni concordate i creditori non sono tutti coinvolti; hanno carattere

privatistico. Serve solamente il coinvolgimento del 60% dei creditori e l’omologazione del

tribunale. In passato erano poco usati, poiché chi li utilizzava era esposto a dei rischi, in caso di

successivo fallimento:

Revocatorie

 Responsabilità civile

 Responsabilità penale

 Appunti di Luisa Gasparini

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Ora invece, per agevolarne il successo, se si opta per la soluzione concordata in caso di

fallimento successivo atti, pagamenti, … sono esenti da revocatoria e l’imprenditore sarà esente

da bancarotta semplice e preferenziale.

XXIV. Il fallimento

I presupposti per dichiarazione di fallimento sono:

Presupposto soggettivo: qualità di imprenditore commerciale del debitore.

 Stato di insolvenza dell’imprenditore, ovvero quando non è più in grado di soddisfare

 regolarmente le proprie obbligazioni (situazione patologica ed irreversibile, non

solamente temporanea). Si manifesta con l’inadempimento di una o più obbligazioni

indici rivelatori

oppure attraverso del dissesto, anche esterni (pagamenti con mezzi

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anomali, fuga dell’imprenditore, …). Non è sinonimo di inadempimento , poiché esso è

uno dei possibili indici di insolvenza, la quale invece è una situazione patrimoniale.

Superamento di almeno un limite dimensionale (patrimoniali e reddituali) dell’art. 1, c. 2.

 Non è però soggetto a fallimento l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei

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seguenti requisiti :

Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento

o attivo patrimoniale

un annuo non superiore a 300.000€.

Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

o ricavi annui lordi

fallimento non superiori a 200.000€

debiti

Avere un ammontare di (anche non scaduti) non superiore a 500.000€.

o

Presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo stabilito per legge.

L’imprenditore cessato (art. 10 l. fall.) o defunto (art. 11 l. fall.) non è sottratto a fallimento; può

essere però dichiarato il fallimento solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dal

registro delle imprese. In caso di imprese individuale o di cancellazione d’ufficio di impresa

collettiva, i creditori e il pubblico ministero (non l’imprenditore) possono dimostrare che l’attività

1 Per dichiarare fallimento servono comunque sia insolvenza che inadempimento.

2 Valori aggiornati con cadenza triennale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo e per adeguarli alla

svalutazione monetaria, attraverso un decreto ministeriale.

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d’impresa è cessata in momento diverso dalla cancellazione, in modo da posticipare il decorso

del termine annuale.

Lo stato di insolvenza deve essersi manifestato prima della morte o della cessazione dell’impresa

oppure entro l’anno successivo.

In base all’art. 147 si applica il fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili si SNC,

SAS, SAPA, senza che siano essi insolventi. Possono sottrarsi solo se contestano l’esistenza della

società o la loro qualità di soci. Devono comunque,in ogni caso, essere sentiti in tribunale prima

della dichiarazione di fallimento, per l’esercizio del diritto di difesa.

Non fallisce il socio unico di spa e srl, così come l’imprenditore occulto, poiché fallisce solo il

prestanome.

I soci occulti di società palese falliscono, così come, dalla riforma del 2006, anche la società

occulta e i suoi soci (palesi e occulti). 3

La dichiarazione di fallimento (art. 6 - 7 l. fall.) può avvenire :

Su ricorso di uno o più creditori (il più frequente)

 Su richiesta del debitore; è una facoltà di solito, ma diventa un obbligo se l’inerzia

 provoca un aggravamento del dissesto. Se si tratta di società, la legge non dice chi deve

richiederlo, ma di regola lo fanno gli amministratori.

Su istanza del pubblico ministero, che potere e dovere di chiederlo quando l’insolvenza

 risulti da fatti che configurano reati fallimentari. Anche se è stata soppresso il potere del

tribunale di richiedere il fallimento, il giudice può segnalare al pubblico ministero

un’insolvenza rilevata durante un procedimento civile; egli avrà quindi il potere e dovere

di chiedere il relativo fallimento.

È competente per la dichiarazione di fallimento il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la

sede principale dell’impresa, dove si trova il centro di direzione e di amministrazione della stessa.

Non è rilevante se il trasferimento è avvenuto nell’anno precedente.

speciale procedimento in camera di consiglio

Il procedimento è uno , più semplice del rito

ordinario. Ha comunque l’obiettivo di assicurare la difesa; debitore e creditori, infatti, sono sentiti

in udienza e possono fornire le prove (se l’iniziativa è stata del PM interviene anch’egli). Il

tribunale, inoltre, oltre al potere inquisitorio (compiere d’ufficio tutte le indagini necessarie) può

3 Prima poteva avvenire anche d’ufficio da parte del tribunale (ora è abrogata).

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emettere dei provvedimenti cautelari o conservativi, per tutelare il patrimonio o l’impresa del

debitore per la durata dell’istruttoria prefallimentare.

La domanda può essere rifiutata con decreto di rigetto motivato; può essere fatto reclamo alla

corte d’appello da parte del PM, del creditore e dal debitore stesso. Se il reclamo è accolto, la

dichiarazione di fallimento non è immediata ma prima il tribunale deve verificare che non siano

venuti meno i presupposti del fallimento.

Se la domanda è accettata si ha una sentenza dichiarativa del fallimento, che contiene alcuni

provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura:

Nomina il giudice delegato e il curatore

 Ordina al fallito il deposito del bilancio, delle scritture contabili obbligatorie e dell’elenco

 dei creditori.

Fissa i termini del procedimento di accertamento dello stato passivo

 Conferma o revoca eventuali provvedimenti cautelari o conservativi.

La sentenza è immediatamente esecutiva per le parti, dalla data del deposito presso la

cancelleria del tribunale; produce effetti verso terzi, invece, dalla data di iscrizione del

provvedimento del registro delle imprese.

La sentenza può essere impugnata con un reclamo alla corte d’appello, da parte del fallito o di

qualsiasi interessato, attraverso un procedimento semplificato. L’impugnazione non sospende gli

effetti della dichiarazione di fallimento (la corte d’appello può disporre in determinate situazioni

la temporanea sospensione della liquidazione dell’attivo). Se il reclamo è accolto, si produce una

sentenza (alla quale si può proporre ricorso per Cassazione).

Con la sentenza di accoglimento si ha la revoca del fallimento, con il provvedimento che viene

pubblicato nel registro delle imprese. Comunque restano salvi gli effetti degli atti legalmente

compiuti dagli organi fallimentari:

Se c’è stata colpa del creditore istante nella richiesta della dichiarazione di fallimento, l’ex

 fallito può rivolgersi a lui per ottenere la condanna al risarcimento dei danni; a suo carico

sono anche le spese di procedura e il compenso del curatore.

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Se all’origine della dichiarazione di fallimento vi è stato un comportamento colposo

 dell’ex fallito, le spese gravano su di lui.

Negli altri casi, le spese sono a carico dello stato.

Gli organi del fallimento, che compiono attività sia giudiziale che di gestione della procedura

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fallimentare , sono quattro, ovvero:

Tribunale fallimentare, ovvero quello che ha dichiarato il fallimento e che sovrintende al

 corretto svolgimento della procedura. In particolare, con decreto:

Nomina il giudice delegato e il curatore, ne sorveglia l’operato e li può sostituire

o per giusta causa

Sostituisce i componenti del comitato dei creditori, su richiesta dei creditori

o Decide le controverse relative alla procedura, che non siano di competenza del

o giudice delegato e i reclami contro i provvedimenti del giudice stesso.

Può chiedere chiarimenti al curatore, al fallito e al comitato dei creditori.

o

I decreti del tribunale fallimentare sono soggetti a reclamo, da presentare presso la corte

d’appello da chiunque ne abbia interesse (oltre a fallito, curatore e comitato dei creditori);

l’impugnazione non sospende il provvedimento. La corte d’appello decide con uno

speciale procedimento in camera di consiglio e, sentite le parti, emette un decreto

motivato.

In deroga ai normali criteri di competenza funzionale e per territorio, il tribunale

fallimentare è competente su tutte le controversie che derivano dal fallimento (vis

actractiva ).

Giudice delegato, vigila sulle operazioni del fallimento e sulla regolarità della procedura

 (non dirige più le operazioni del fallimento poiché il curatore ha più autonomia di

gestione). In particolare, attraverso dei decreti (motivati):

Nomina il comitato dei creditori e, in determinati casi, pone in essere gli atti che

o competono a tale organo

Forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con proprio decreto

o Aut

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luisa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Viscusi Amalita.
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