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LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
Capitale minimo. La s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120mila euro (art.2327),
salvo casi in cui la legge prevede capitali minimi più elevati (società bancarie, finanziarie).
Campobasso ritiene che non debba sussistere un vincolo di adeguatezza del capitale sociale
rispetto all’oggetto sociale da realizzare, cosa che invece una corrente di pensiero minoritaria
.
sostiene
14
Ulteriori condizioni. Devono sussistere per procedere alla costituzione della s.p.a. in base agli artt.2342
e segg.): il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto;
devono essere rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione (in
particolare: il versamento del 25% dei conferimenti in denaro (società con più soci)
o per intero nel caso di costituzione per atto unilaterale di un unico socio
o
devono sussistere le altre condizioni previste da leggi speciali per la costituzione della
s.p.a. in relazione al suo particolare oggetto
15
12 tempo indeterminato.
in base all’attuale disciplina si può stabilire che la società sia a In tal caso:
se le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato: i soci possono liberamente recedere
- dalla società (decorso il periodo di tempo previsto nell’atto costitutivo, che in ogni caso non può
superare 1anno);
il socio deve dare un preavviso di 180gg (allungabile fino a 1anno dallo statuto).
-
13 Art.2328 co3: lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
. Con la conseguenza che anche lo statuto
di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo
deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.
Quindi le indicazioni che l’art.2328 contiene, possono essere contenute indifferentemente sia nell’atto costitutivo
.
che nello statuto (tra 2 clausole discordanti però, prevale quanto scritto nell’atto costitutivo)
14 Anche perché come sostiene Campobasso, è possibile che la s.p.a. possa fare ricorso al credito mediante
prestiti ai soci oppure al pubblico risparmio.
15 Se per es. deve essere costituita una società bancaria, è necessario che venga data l’autorizzazione da parte
della Banca d’Italia, che decide quale debba essere il capitale minimo richiesto.
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Altro problema che ci si è posto è se questi presupposti debbano ricorrere già in sede di stipulazione
tutte le condizioni
dell’atto costitutivo o se queste siano solo ulteriori condizioni per l’omologazione
previste nell’art.2329 devono essere rispettate alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio.
Il notaio che riceve l’atto costitutivo senza accertare che sia stato fatto il versamento del 25% dei
conferimenti in denaro è soggetto a sanzioni disciplinari. Si tratta di autorizzazioni
Difetto di autorizzazione (ovvero: autorizzazioni successive all’atto costitutivo).
che per legge vengono concesse dopo la stipula dell’atto costitutivo (es. autorizzazione all’esercizio
di una attività bancaria).
Queste autorizzazioni sono condizioni per l’iscrizione della società nel registro delle imprese
condizionano solo il perfezionamento nel procedimento di costituzione, senza impedire che il
procedimento stesso debba essere iniziato in loro assenza.
Il termine di 20gg decorre da quando il provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al
notaio. l’autorità
Se l’iscrizione è avvenuta nonostante la mancanza/invalidità dell’autorizzazione
competente al rilascio è legittimata a chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese.
Nel caso l’istanza venga accolta, si producono gli effetti della nullità della s.p.a.
GLI EFFETTI DELLA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO
La stipulazione dell’atto costitutivo NON è sufficiente per la costituzione della s.p.a., ma produce
tutta una serie di effetti:
i contraenti rimangono vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono
finché non risulta che la costituzione
ritirare il loro consenso se validamente espresso,
della società non potrà avvenire per fatti estranei alla loro volontà.
Queste somme restano vincolate fino al compimento del procedimento di costituzione.
Possono essere consegnate agli amministratori solo dopo che questi dimostrino l’avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese.
I sottoscrittori possono rientrare in possesso delle loro somme versate entro 90gg dalla
stipulazione dell’atto costitutivo (o dal rilascio delle ulteriori autorizzazioni).
Dopo tale termine, l’atto costitutivo perde efficacia.
Con la stipula dell’atto costitutivo, sorge l’obbligo in capo al notaio che l’ha ricevuto, di
depositarlo entro 20gg presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha
sede la società.
Il notaio deve allegare nell’atto costitutivo i documenti che provano l’esistenza delle
condizioni richieste per la costituzione (art.2330 co1).
Qualora non vi provveda il notaio, sono obbligati gli amministratori nominati nell’atto
costitutivo.
Se né il notaio, né gli amministratori vi provvedono, entrambi sono sottoposti a sanzione e
ogni socio vi può provvedere.
IL CONTROLLO NOTARILE
deposito dell’atto costitutivo
In passato: 1° fase: giudizio di omologazione
2° fase: il da parte del tribunale. l’adempimento delle condizioni
Il compito del tribunale era quello di “verificare
GIUDIZIO DI (art.233° co3 versione
stabilite dalla legge per la costituzione della società”
OMOLOGA originaria).
ZIONE DEL
TRIBUNALE 99
La formula era ambigua ma la prassi consolidata era quella di considerare il
controllo del tribunale come un controllo di legalità (non solo formale, ma anche
sostanziale, ovvero volto ad accertare la conformità alla legge).
Nel 2000 il giudizio di omologazione da parte del tribunale è stato soppresso
16
perché troppo lungo.
GIUDIZIO DI Questo controllo di legalità in sede costituzionale rimane affidato al notaio che
OMOLOGA redige l’atto costitutivo.
ZIONE DEL Il notaio:
NOTAIO non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente
contrari al buon costume/ordine pubblico;
subisce sanzioni amministrative se chiede l’iscrizione nel registro delle
risultano manifestamente
imprese di un atto da lui rogato “quando
inesistenti le condizioni previste per legge”;
deve verificare che, in sede di modifica dell’atto costitutivo, siano state
adempiute le condizioni previste per legge.
controllo di legalità (e non di merito)
Il diritto vivente, porta a ritenere che il controllo del notaio sia un
di carattere sostanziale (perché volto ad accertare la conformità alla legge).
Il notaio deve rifiutare di iscrivere nel registro delle imprese atti costitutivi o statuti che:
contengono clausole contrastanti con l’ordine pubblico/buon costume;
sono contrari alle norme imperative che contrastano con la disciplina della s.p.a.
Il controllo del notaio non riguarda solo le cause di nullità della società, il suo compito non è quello di
accertare se l’atto costitutivo è valido/invalido, ma verificare che l’assetto organizzativo sia conforme
alla legge.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Quando le condizioni richieste per legge sussistono, il notaio contestualmente deposita l’atto
costitutivo e chiede l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese però prima di procedere all’iscrizione, può (e deve) verificare la
regolarità formale della documentazione ricevuta.
L’iscrizione nel registro implica che la società acquisti la personalità giuridica. La s.p.a. viene ad
esistenza.
LE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE
Tra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società, è frequente che vengano compiute
operazioni in nome della società e che si rendono necessarie per la stessa costituzione.
dettava una parziale disciplina per queste operazioni che venivano compiute dai
Il codice del ’42
promotori/futuri amministratori nominati nell’atto costitutivo.
La riforma del 2003 ha apportato importanti novità:
responsabilità dei soggetti agenti per le operazioni compiute in nome della società prima
della dell’iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi, coloro che
hanno agito (art.2331 co2).
16 Il giudizio di omologazione da parte del tribunale rimane facoltativo solo per quanto riguarda modifiche
dell’atto costitutivo. 100
Nella costituzione per pubblica sottoscrizione i promotori sono solidalmente responsabili verso
i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
L’attuale disciplina prevede inoltre che debbano essere più ampiamente tutelati stabilendo
che sono solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore o nel caso ci
siano più soci, quelli che hanno autorizzato/consentito il compimento dell’operazione
(art.2331 co2).
Emissione e vendita delle azioni è assolutamente vietato emettere azioni prima
dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. per evitare possibili operazioni
Esse non possono formare oggetto di offerta al pubblico
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speculative a danno dei risparmiatori.
L’attuale disciplina non prevede più l’emissione anticipata dei titoli azionari (che in caso
contrario, sarebbe nulla), ma prevede la possibilità di trasferire la partecipazione azionaria
prima dell’iscrizione (può essere validamente effettuata tramite cessione del contratto).
La responsabilità della società costituita si distinguono a questo punto 2 ipotesi:
Caso di operazioni necessarie: la società resta automaticamente vincolata solo se le
operazioni compiute a suo nome erano necessarie per la costituzione.
L’atto costitutivo inoltre deve espressamente prevedere che le relative spese
debbano essere a carico della società (si indica anche l’importo globale sostenuto,
almeno approssimativamente).
Caso di operazioni non necessarie: in questo caso la società può scegliere di
accollarsi o meno le obbligazioni che derivano da operazioni non necessarie per la
costituzione.
Anche se questi atti vengono compiuti dai futuri amministratori, la società deve
approvare (in modo implicito o meno) l’operazione da