LA SOCIETA’ PER AZIONI
NOZIONI E CARATTERI ESSENZIALI
La s.p.a. si caratterizza per essere una società di capitali dove:
Per i debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
Differenze tra s.p.a. e altre società di capitali.
s.a.p.a. c’è una categoria di soci (accomandatari) responsabili solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, ma le quote di partecipazione di tutti i soci
(accomandatari e accomandanti);
s.r.l. in questo tipo societario per i debiti risponde solo la società con il suo patrimonio ma le
quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni e non possono essere
offerte al pubblico.
Caratteristiche della s.p.a. riguardano:
Personalità giuridica;
Responsabilità limitata dei soci;
Organizzazione corporativa;
Quote di partecipazione rappresentate da azioni
PERSONALITA’ GIURIDICA la s.p.a. è dotata di personalità giuridica e per legge è un
soggetto formalmente distinto dalle persone dei soci.
Gode quindi di autonomia patrimoniale perfetta.
Solo la società è qualificabile come imprenditore e solo in capo ad essa è riferibile l’attività di
impresa. per i debiti qui i soci non assumono nessuna responsabilità personale per
RESPONSABILITA’
le obbligazioni sociali. Per queste risponde solo la società con il suo patrimonio
I soci sono obbligati a eseguire i conferimenti promessi determinando quale parte della
ricchezza personale intendono destinare al rischio dovuto dall’attività sociale.
I creditori della società quindi faranno riferimento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi.
la responsabilità limitata trova un contrappeso in una
ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA
organizzazione di tipo corporativo, cioè basato sulla necessaria presenza di distinti organi:
Assemblea;
Organo di gestione;
Organo di controllo.
1) il singolo socio in quanto tale non ha un potere diretto di amministrazione o controllo,
ma ha solo diritto di concorrere con il suo voto in assemblea a designare i membri
dell’organo amministrativo e controllo. Questi membri risultano formalmente distinti
dalle persone dei soci e rispondono personalmente, penalmente e civilmente dei
danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni.
principio maggioritario, ovvero il peso di ciascun socio
2) L’assemblea funziona secondo
in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto e al n. di azioni
possedute. Il potere decisionale in assemblea è nelle mani di chi detiene la
maggioranza di capitale. 92
3) Non c’è pericolo che i soci possano disinteressarsi (paralizzando) la vita della società.
Questo perché le competenze dell’assemblea sono circoscritte alle decisioni di
maggior rilievo e la gestione è in mano agli amministratori; sia perché le maggioranze
assembleari sono articolate in modo da consentire che anche una frazione minima
del capitale sociale possa adottare decisioni necessarie per il funzionamento della
.
società
1 partecipazioni-tipo
le quote di partecipazione delle s.p.a. sono rappresentate da
AZIONI
omogenee e standardizzate. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore che
conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
La divisione del capitale in azioni avviene secondo un criterio astrattamente matematico che
prescinde dalle persone dei soci o dal loro n. e di regola è il risultato della divisione del
capitale sottoscritto secondo una unità di misura liberamente pre-determinata che ne
valore.
costituisce il , le azioni possono essere liberamente trasferibili e
Date queste particolari caratteristiche
2
possono circolare con documenti di viaggio che sottostanno alla disciplina dei titoli di credito.
S.P.A. E MODELLO DI SOCIETA’-TIPO FRA QUELLE DI CAPITALI
Possiamo individuare la s.p.a. il modello-tipo delle società di capitali perché caratterizzata da:
Limitazione del rischio individuale dei soci
+ possibilità di pronta mobilizzazione
:
dell’investimento sono strumenti che favoriscono la raccolta di ingenti capitali di rischio di
3
cui ha bisogno la grande impresa.
Questo presupposto consente anche di orientare verso l’investimento le azioni di massa dei
piccoli risparmiatori, che non hanno interesse o propensione verso l’attività di impresa.
Si hanno quindi 2 tipologie di azionisti:
Azionisti cd. imprenditori: composto da un ristretto numero di soci che assumono
l’iniziativa economica e che sono animati da spirito imprenditoriale;
Azionisti cd. risparmiatori: comprende la massa dei piccoli azionisti che hanno come
unico scopo quello di investire fruttuosamente il proprio risparmio e nel caso, di disinvestire
le azioni quotate in borsa.
S.p.a. a ristretta base azionaria:
è il fenomeno per cui le s.p.a. sono composte da un numero
non elevato di soci e di dimensioni modeste. Spesso si tratta di vere e proprie società a
carattere familiare, con base azionaria stabile e omogenea (l’appello al pubblico risparmio
per la raccolta di capitale di rischio è quasi del tutto assente).
In una società di questo tipo, i problemi che rimangono sono quelli della tutela più energica
dei soci di minoranza e dei creditori, di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la
maggioranza del capitale (e dei soci che ne sono loro espressione). In questo tipo di società
per il fatto che
vige il principio per cui chi conferisce di più, rischia di più ma ha più potere
chi rischia di più è più propenso a esercitare il potere in modo oculato.
1 Decisioni necessarie per il funzionamento della società (che possono adottare anche le minoranze) rilevano in
ordine a:
Nomina/revoca degli amministratori e sindaci;
Approvazione del bilancio di esercizio.
2 Caratteristiche delle azioni suddivisione con criterio astrattamente matematico + sono partecipazioni tipo
standardizzate e spersonalizzate.
3 Questo modello consente di avere una vasta compagine azionaria senza che ciò intacchi la snellezza del
funzionamento e la rapidità decisionale delle grandi imprese.
93
Società che fanno appello al pubblico risparmio:
qui abbiamo la presenza di pochi azionisti
imprenditori assieme a partecipazioni individuali piccolissime (che nell’insieme costituiscono la
maggioranza del capitale). In un meccanismo di questo tipo, i piccoli azionisti sono
completamente disinteressati della vita della società, la quale viene dominata da gruppi
minoritari di controllo, che costituisce la normalità.
Nelle società con azioni diffuse nel pubblico dei risparmiatori le assemblee sono dominate
stabilmente da gruppi minoritari che detengono non più del 20% del capitale sociale.
Qualora la società faccia stabilmente appello al mercato del capitale di rischio si pone
anche l’ulteriore esigenza di garantire il corretto funzionamento dell’intero mercato azionario
e tutelare il pubblico dei potenziali investitori.
Nel ’42 questa esigenza ed eventuali problemi aperti non furono risolti ma a partire dagli anni
’80 ci sono state delle riforme che hanno portato ad avere un diverso scenario, per cui si ha
una situazione di questo tipo:
investimento diretto da parte dei piccolo risparmiatori
investimento indiretto tramite operatori professionali specializzati che raccolgono il
risparmio fra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza con diversa
propensione al rischio.
Gruppi di società.
E’ frequente che una grande impresa si possa articolare in una pluralità di
s.p.a.
In questo fenomeno, le società legate in gruppo sono formalmente autonomi e indipendenti
una dall’altra, ma tutte partecipanti a un disegno economico unitario perché tutte sotto
l’influenza dominante di un’unica società. La società capogruppo controlla le altre
direttamente o indirettamente, attraverso il controllo delle loro azioni.
Tutte queste società perseguono l’interesse unitario (che può non coincidere con l’interesse
della singola società).
Un fenomeno di questo tipo comporta un insieme diverso di problemi, tra cui quello di
impedire l’ingresso in società di soci estranei al gruppo di controllo. Il codice del ’42 non
trattava la disciplina di questo fenomeno.
S.P.A. E MODELLI SOCIETARI società che fanno ricorso al
La nuova disciplina della s.p.a. del 2003 comprende anche quella delle
mercato del capitale di rischio. Questa categoria include:
Società con azioni quotate
Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
Oggi la disciplina delle s.p.a. si compone di:
regole valide per tutte le s.p.a.;
- disciplina per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
- società chiuse);
(cd.
disciplina per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
- (applicabili a: società non quotate con azionariato diffuso, società quotate – se
per queste ultime la legge non prevede una disciplina specifica);
disciplina per le sole società quotate.
- 94
Tre modelli di S.p.a. Nell’insieme di quello che si chiama “s.p.a.” si comprende la disciplina di:
1) società chiusa;
2) società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ;
4
3) società quotata. LA COSTITUZIONE DELLA s.p.a.
PROCEDIMENTO
La costituzione di una s.p.a. è un procedimento che si articola in 2 fasi essenziali:
1) stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico;
2) iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
L’iscrizione della s.p.a. nel registro delle imprese è una fase essenziale, perché solo con
essa acquista la capacità giuridica e quindi viene ad esistenza.
Nel 2000 è stata soppressa una cd. fase intermedia dell’omologazione dell’atto costitutivo
da parte dell’autorità giudiziaria.
I controlli oggi restano affidati in via esclusiva al notaio che redige l’atto costitutivo.
Il controllo giudiziario invece può essere attivato in maniera facoltativa per le modifiche
dell’atto costitutivo.
LA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO
1° fase del procedimento di costituzione ci sono 2 diversi procedimenti:
stipulazione (o costituzione) simultanea;
a) stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione.
b)
Costituzione simultanea. Qui l’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai soci fondatori.
Qui i soci provvedono contestualmente all’iscrizione all’integrale sottoscrizione del capitale sociale
iniziale.
Costituzione per pubblica sottoscrizione. Qui l’atto costitutivo viene stipulato solo al termine di un
lungo e complesso procedimento perché bisogna:
raccogliere il capitale sociale iniziale fra il pubblico
- stipulare l’atto costitutivo (solo dopo la raccolta e la sottoscrizione del capitale
- sociale iniziale).
È un procedimento complesso che nella pratica raramente viene utilizzato.
4 fasi:
Questo procedimento si articola in
PROGRAMMA: chi assume l’iniziativa (cd. promotori) predispongono un programma della
società che si apprestano a costituire, che deve contenere necessariamente:
Oggetto e capitale (che sono i parametri più importanti);
La partecipazione che i promotori si riservano agli utili;
Termine entro il quale stipulare l’atto costitutivo
Il programma viene firmato da tutti i promotori e viene depositato presso un notaio prima di
essere reso pubblico.
4 Nel modello che ricomprende le SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO è
stato introdotto per rendere più graduale la transazione dalla disciplina delle società non quotate a quelle
invece che sono quotate – che quindi hanno una disciplina più rigorosa. A questo tipo di società talvolta
vengono applicate le norme per le società non quotate, a volte le norme per le società quotate.
95
La diffusione al pubblico del programma deve avvenire seguendo le procedure previste per il
collocamento di strumenti finanziari mediante offerta pubblica di sottoscrizione ovvero
mediante preventiva pubblicazione del cd. prospetto informativo .
5
ADESIONI: in questa fase si sottoscrivono le azioni, il cui programma deve risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
Si sottoscrive integralmente il capitale sociale;
I promotori assegnano ai sottoscrittori un termine (non superiore a 30gg) per versare il
25% dei conferimenti in denaro presso una banca stabilita dai promotori .
6
ASSEMBLEA COSTITUENTE: dopo che i sottoscrittori hanno completato il versamento del 25%, i
.
promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori secondo le modalità dell’art.2334 co3
7
L’assemblea dei sottoscrittori:
accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
1) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
2) (se vengono inserite altre parti
non fissate nel programma);
delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
3) nomina i primi amministratori e i primi sindaci e se previsto anche il soggetto predisposto
4) alla revisione legale dei conti. ½ dei sottoscrittori
L’assemblea si ritiene validamente costituita quando vi è presente
(ciascuno ha diritto a un solo voto indipendentemente dall’ammontare del capitale
sottoscritto). voto favorevole di maggioranza dei presenti.
Validità delle deliberazioni consenso di tutti i sottoscrittori.
Per la modifica delle condizioni del programma
STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO: è l’ultima fase. Protagonisti di questa fase sono i promotori,
che assumono l’iniziativa e governano le operazioni fino alla stipula dell’atto costitutivo.
I PROMOTORI
Sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
Le obbligazioni sono imputabili alla società solo se sono state necessarie per la costituzione o se sono
sui promotori incombe il rischio che l’operazione non
comunque state approvate dall’assemblea
abbia successo.
sono responsabili verso la società e verso i terzi:
I promotori
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale + versamenti richiesti per costituire la società;
2) per l’esistenza dei conferimenti in natura (ovvero: che questi siano conformi alle stime);
3) per la veridicità delle comunicazioni che questi fanno al pubblico nella costituzione della
società.
5 Il prospetto informativo deve essere redatto secondo le disposizioni in tema di offerta al pubblico di prodotti
finanziari.
6 I promotori possono:
agire in giudizio in caso di sottoscrittori morosi;
- liberare i sottoscrittori dall’obbligo assunto in questo caso però il procedimento si blocca fino a
- che non vengono collocate sul mercato le azioni rimaste che non sono ancora state sottoscritte.
7 salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei 20gg successivi al termine
Art.2334 co3:
fissato per il versamento prescritto al co1, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviare a ciascuno di essi almeno 10gg prima di quello fissato
nell’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.
96
promotori si riservano un compenso dato dalla partecipazione agli utili della
Per il loro servizio i che non può mai superare il 10% degli utili
società (indipendentemente dalla loro qualità di soci),
netti che risultino dal bilancio + la loro carica non può superare i 5anni.
ATTO COSTITUTIVO: FORMA E CONTENUTO
La s.p.a. può costituirsi per:
contratto;
atto unilaterale (dopo la riforma del 2003).
Forma. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art.2328 co2).
Questa forma solenne è richiesta a pena di nullità della società (co1).
Deve essere redatto con atto pubblico anche il c. preliminare di s.p.a.
I requisiti di contenuto sono fissati all’art.2328.
Contenuto.
L’atto costitutivo deve indicare:
cognome – nome (o denominazione ) – data e luogo di nascita – domicilio – cittadinanza dei
1) 8
soci o eventuali promotori – n. di azioni assegnate a ciascuno;
denominazione e comune dove ha sede la società (e sedi secondarie );
2) 9 10 11
oggetto sociale;
3) Con il termine “oggetto sociale” si indica il tipo di attività economica che la società
vuole svolgere.
È una indicazione molto importante perché il suo grado di specificità permette
l’applicazione o meno di determinate norme.
Nella pratica accade che le s.p.a. indichino una pluralità di attività (in alternativa: una
principale + altre attività strumentali alla prima).
È ritenuto legittima anche una indicazione che non sia in linea di principio molto
specifica, anche se non deve trattarsi di una attività talmente generica da rendere
l’oggetto sociale indeterminato (es. attività “industriale” o “commerciale”).
ammontare del capitale sottoscritto e versato;
4) il n. e il valore nominale delle azioni; loro caratteristiche; modalità di emissione e di
5) circolazione;
il valore attribuiti ai crediti e ai beni conferiti in natura
6) (se sono presenti conferimenti di questo
tipo);
le norme in base al quale vanno ripartiti gli utili
7) (richiesta qualora si voglia modificare la
disciplina legale);
i benefici accordati a promotori
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