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LA MORTE DEL SOCIO

La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra socio e società,

con il conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi

entro 6mesi.

I soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso degli eredi del defunto.

Questa disciplina ha carattere dispositivo. I soci superstiti possono, alternativamente:

decidere lo scioglimento anticipato della società. Gli eredi del socio defunto non hanno

a) diritto alla liquidazione della quota entro 6mesi ma devono attendere la conclusione delle

operazioni di liquidazione della società, per dividere l’attivo che residua dopo l’estinzione dei

debiti sociali.

decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto.

b) In questo caso bisogna

avere il consenso di tutti i soci superstiti + quello degli eredi, che diventano soci per atto tra

vivi.

Lo scioglimento anticipato della società/continuazione con gli eredi possono essere decisi nel

termine di 6mesi (liquidazione della quota & ricostituzione della pluralità dei soci).

facendo salve le disposizioni del c. sociale, lascia libertà di determinare le conseguenze

Art.2284 

che si avranno alla morte del socio. Fra queste clausole ricordiamo:

clausola cd. di consolidazione si stabilisce che la quota del socio defunto sarà acquisita

a) 

dagli altri soci, e agli eredi verrà liquidato il valore della quota;

clausole cd. di continuazione i soci manifestano in via preventiva il consenso a trasferire la

b) 

mortis causa. Le altre 2 alternative si precludono (liquidazione quota, scioglimento). A

quota

loro volta le clausole di continuazione possono essere di 3 tipi:

cd. facoltativa: la clausola vincola solo i soci superstiti, e gli eredi sono liberi di

o scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota. La

clausola è valida perché non vincola in alcun modo gli eredi.

Questi 2 ultimi tipi di cd. obbligatoria: obbliga gli eredi a entrare in società e sono tenuti a risarcire i

o

clausole limitano soci superstiti se non danno il loro consenso. Il consenso è necessario per

fortemente la libertà l’assunzione della qualità di socio.

degli eredi. Giuri e cd. automatica: prevede un automatico subingresso degli eredi in società. Essi

o

dottrina ne diventano automaticamente soci per effetto dell’accettazione dell’eredità.

riconoscono validità La loro dichiarazione di entrare in società è del tutto superflua.

perché l’erede si può

sottrarre non

accendo l’eredità

oppure può limitare la sua esposizione personale per le obbligazioni anteriori accettando con beneficio di

inventario. Un’altra parte della dottrina ritiene che – almeno per quanto riguarda la clausola di

successione, siano nulle perché in contrasto con il divieto di patto successorio + con quello per cui non si

può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso.

RECESSO

Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.

Si distingue a seconda che la società sia:

a tempo indeterminato

♫ a tempo determinato

Società a tempo indeterminato. Sia che la società sia a tempo indeterminato o se è contratta per

tutta la vita, ogni soci può recedere liberamente. Il recesso va comunicato a tutti gli altri soci con un

preavviso di almeno 3mesi e produce effetti solo alla scadenza del preavviso.

È di questo tipo il recesso che può aversi nel caso di proroga tacita della s.n.c. (perché rende incerta

la durata della società). 80

Società a tempo determinato. Il recesso è consentito solo se sussiste una giusta causa.

Quando il recesso costituisce la reazione ad un legittimo comportamento degli altri soci tali da

incrinare la reciproca fiducia.

Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci 

il recesso ha effetto immediato.

ma in questo caso ESCLUSIONE

In alcuni casi l’esclusione ha luogo:

DI DIRITTO

♫ FACOLTATIVA

Il soggetto è escluso di diritto:

il socio che viene dichiarato fallito (salvo che non si tratti di fallimento della società);

a) 13

il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota

b) 14

ESCLUSIONE FACOLTATIVA art.2286 comprende 3 categorie:

gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge/contratto sociale

1) es.

la parte ha omesso di eseguire i conferimenti).

Rientrano in questa tipologia anche l’automatico comportamento ostruzionistico del

socio, perché in violazione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede. I

comportamenti ostruzionistici devono essere gravi, sistematici, tanto da porre in

pericolo la sopravvivenza della società (quindi non deve essere un modo per

escludere soci poco graditi).

condanna del socio a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici

2) 

questi accadimenti possono gettare discredito sulla società.

sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile

3) agli amministratori nei segg. casi:

perimento della cosa che il socio si era impegnato a conferire in proprietà, prima

♫ che la proprietà sia stata acquisita dalla società;

perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli

♫ amministratori;

sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’opera conferita.

Procedimento di esclusione. L’esclusione viene deliberata a maggioranza dei soci, calcolata per

teste (e non contando il socio sulla quale si decide).

Nulla viene detto se la deliberazione debba essere adottata con metodo assembleare o meno.

ha effetto 30gg dopo la

La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio escluso 

data di comunicazione.

Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può anche sospendere

l’esecuzione della delibera.

Se la delibera non viene sospesa, il socio cessa di far parte della società ma qualora l’opposizione

venga accolta, il socio deve essere reintegrato nella società con effetto retroattivo.

13 In caso di fallimento l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento.

14 Il socio cessa di far parte della società solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta.

81

Società con 2 soci. In questo caso il procedimento sopraesposto non è fattibile e quindi in caso di

una società con 2 soci, l’esclusione di uno dei due è pronunciata direttamente dal tribunale su

domanda dell’altro e diventa operante nel momento in cui la relativa sentenza sia passata in

giudicato.

Per evitare le lungaggini dei procedimenti, l’atto costitutivo può anche prevedere la cd. clausola

compromissoria, cioè prevedono che le questioni relative all’esclusione di un socio saranno deferite

alle decisioni di arbitri.

LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, lui o i suoi eredi hanno diritto alla

liquidazione della quota sociale, o meglio hanno diritto a una somma di denaro che rappresenta il

valore della quota.

Questo significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà anche

se ancora presenti nel patrimonio sociale, né può pretendere la restituzione anche se conferiti in

godimento fino a che dura la società.

Il calcolo della quota avviene in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno il cui si

verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto delle eventuali operazioni.

La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni un valore effettivo (e non

quello prudenziale che risulta dal bilancio di esercizio), tenendo anche conto del valore di

avviamento dell’azienda e degli utili/perdite sulle operazioni in corso.

il pagamento deve essere fatto entro:

Se il valore della quota del socio è positiva 

 6mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto;

 3mesi se la richiesta viene fatta dal creditore particolare del socio.

Il socio uscente o i suoi eredi continuano a rispondere personalmente nei confronti di terzi per le

obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento del rapporto.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Le cause di scioglimento della s.s. e della s.n.c. sono:

il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È possibile però che i soci decidano per una

a) espresso (tramite decisione formale dei soci) o tacita (la società si intende

proroga, in modo

prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui era stata contratta, i

soci continuano a compiere le operazioni sociali).

conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Fra le cause

b) che rendono impossibile conseguire l’oggetto sociale rientrano anche gli ostacoli al

determinati da una “insanabile” discordia fra i soci (cd. rissosità

funzionamento della società

15

permanente dei soci).

volontà di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato

c) della società possa essere deliberato a maggioranza.

il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6mesi questa non si è ricostituita. La

d) riduzione di uno o due soci non determinano di per sé lo scioglimento della società, e perché

questo si verifichi è necessario che la situazione si protragga per 6mesi.

15 È necessario che questi ostacoli per ostacolare il raggiungimento dell’oggetto sociale siano tali da

determinare la paralisi assoluta e definitiva dell’attività sociale.

82

altre cause previste dal contratto sociale.

e) Cause specifiche di scioglimento della s.n.c. sono il

fallimento della stessa oppure il provvedimento con il quale si dispone la liquidazione coatta

amministrativa della società.

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente per il solo fatto che si sono verificate. Gli

effetti dello scioglimento decorrono d quando la causa è stata verificata e non quando si è

accertata.

LA SOCIETA’ IN STATO DI LIQUIDAZIONE

Quando si verifica una causa di scioglimento della società, essa entra automaticamente in stato di

liquidazione.

Nella s.n.c. questa situazione va indicata negli atti e nella corrispondenza.

La società non si estingue automaticamente, ma prima si

Dettagli
A.A. 2013-2014
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena.pirronitto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Weigmann Roberto.