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LA MORTE DEL SOCIO
La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra socio e società,
con il conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi
entro 6mesi.
I soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso degli eredi del defunto.
Questa disciplina ha carattere dispositivo. I soci superstiti possono, alternativamente:
decidere lo scioglimento anticipato della società. Gli eredi del socio defunto non hanno
a) diritto alla liquidazione della quota entro 6mesi ma devono attendere la conclusione delle
operazioni di liquidazione della società, per dividere l’attivo che residua dopo l’estinzione dei
debiti sociali.
decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto.
b) In questo caso bisogna
avere il consenso di tutti i soci superstiti + quello degli eredi, che diventano soci per atto tra
vivi.
Lo scioglimento anticipato della società/continuazione con gli eredi possono essere decisi nel
termine di 6mesi (liquidazione della quota & ricostituzione della pluralità dei soci).
facendo salve le disposizioni del c. sociale, lascia libertà di determinare le conseguenze
Art.2284
che si avranno alla morte del socio. Fra queste clausole ricordiamo:
clausola cd. di consolidazione si stabilisce che la quota del socio defunto sarà acquisita
a)
dagli altri soci, e agli eredi verrà liquidato il valore della quota;
clausole cd. di continuazione i soci manifestano in via preventiva il consenso a trasferire la
b)
mortis causa. Le altre 2 alternative si precludono (liquidazione quota, scioglimento). A
quota
loro volta le clausole di continuazione possono essere di 3 tipi:
cd. facoltativa: la clausola vincola solo i soci superstiti, e gli eredi sono liberi di
o scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota. La
clausola è valida perché non vincola in alcun modo gli eredi.
Questi 2 ultimi tipi di cd. obbligatoria: obbliga gli eredi a entrare in società e sono tenuti a risarcire i
o
clausole limitano soci superstiti se non danno il loro consenso. Il consenso è necessario per
fortemente la libertà l’assunzione della qualità di socio.
degli eredi. Giuri e cd. automatica: prevede un automatico subingresso degli eredi in società. Essi
o
dottrina ne diventano automaticamente soci per effetto dell’accettazione dell’eredità.
riconoscono validità La loro dichiarazione di entrare in società è del tutto superflua.
perché l’erede si può
sottrarre non
accendo l’eredità
oppure può limitare la sua esposizione personale per le obbligazioni anteriori accettando con beneficio di
inventario. Un’altra parte della dottrina ritiene che – almeno per quanto riguarda la clausola di
successione, siano nulle perché in contrasto con il divieto di patto successorio + con quello per cui non si
può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso.
RECESSO
Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.
Si distingue a seconda che la società sia:
a tempo indeterminato
♫ a tempo determinato
♫
Società a tempo indeterminato. Sia che la società sia a tempo indeterminato o se è contratta per
tutta la vita, ogni soci può recedere liberamente. Il recesso va comunicato a tutti gli altri soci con un
preavviso di almeno 3mesi e produce effetti solo alla scadenza del preavviso.
È di questo tipo il recesso che può aversi nel caso di proroga tacita della s.n.c. (perché rende incerta
la durata della società). 80
Società a tempo determinato. Il recesso è consentito solo se sussiste una giusta causa.
Quando il recesso costituisce la reazione ad un legittimo comportamento degli altri soci tali da
incrinare la reciproca fiducia.
Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci
il recesso ha effetto immediato.
ma in questo caso ESCLUSIONE
In alcuni casi l’esclusione ha luogo:
DI DIRITTO
♫ FACOLTATIVA
♫
Il soggetto è escluso di diritto:
il socio che viene dichiarato fallito (salvo che non si tratti di fallimento della società);
a) 13
il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota
b) 14
ESCLUSIONE FACOLTATIVA art.2286 comprende 3 categorie:
gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge/contratto sociale
1) es.
la parte ha omesso di eseguire i conferimenti).
Rientrano in questa tipologia anche l’automatico comportamento ostruzionistico del
socio, perché in violazione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede. I
comportamenti ostruzionistici devono essere gravi, sistematici, tanto da porre in
pericolo la sopravvivenza della società (quindi non deve essere un modo per
escludere soci poco graditi).
condanna del socio a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici
2)
questi accadimenti possono gettare discredito sulla società.
sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile
3) agli amministratori nei segg. casi:
perimento della cosa che il socio si era impegnato a conferire in proprietà, prima
♫ che la proprietà sia stata acquisita dalla società;
perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli
♫ amministratori;
sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’opera conferita.
♫
Procedimento di esclusione. L’esclusione viene deliberata a maggioranza dei soci, calcolata per
teste (e non contando il socio sulla quale si decide).
Nulla viene detto se la deliberazione debba essere adottata con metodo assembleare o meno.
ha effetto 30gg dopo la
La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio escluso
data di comunicazione.
Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può anche sospendere
l’esecuzione della delibera.
Se la delibera non viene sospesa, il socio cessa di far parte della società ma qualora l’opposizione
venga accolta, il socio deve essere reintegrato nella società con effetto retroattivo.
13 In caso di fallimento l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento.
14 Il socio cessa di far parte della società solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta.
81
Società con 2 soci. In questo caso il procedimento sopraesposto non è fattibile e quindi in caso di
una società con 2 soci, l’esclusione di uno dei due è pronunciata direttamente dal tribunale su
domanda dell’altro e diventa operante nel momento in cui la relativa sentenza sia passata in
giudicato.
Per evitare le lungaggini dei procedimenti, l’atto costitutivo può anche prevedere la cd. clausola
compromissoria, cioè prevedono che le questioni relative all’esclusione di un socio saranno deferite
alle decisioni di arbitri.
LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, lui o i suoi eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota sociale, o meglio hanno diritto a una somma di denaro che rappresenta il
valore della quota.
Questo significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà anche
se ancora presenti nel patrimonio sociale, né può pretendere la restituzione anche se conferiti in
godimento fino a che dura la società.
Il calcolo della quota avviene in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno il cui si
verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto delle eventuali operazioni.
La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni un valore effettivo (e non
quello prudenziale che risulta dal bilancio di esercizio), tenendo anche conto del valore di
avviamento dell’azienda e degli utili/perdite sulle operazioni in corso.
il pagamento deve essere fatto entro:
Se il valore della quota del socio è positiva
6mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto;
3mesi se la richiesta viene fatta dal creditore particolare del socio.
Il socio uscente o i suoi eredi continuano a rispondere personalmente nei confronti di terzi per le
obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento del rapporto.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Le cause di scioglimento della s.s. e della s.n.c. sono:
il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È possibile però che i soci decidano per una
a) espresso (tramite decisione formale dei soci) o tacita (la società si intende
proroga, in modo
prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui era stata contratta, i
soci continuano a compiere le operazioni sociali).
conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Fra le cause
b) che rendono impossibile conseguire l’oggetto sociale rientrano anche gli ostacoli al
determinati da una “insanabile” discordia fra i soci (cd. rissosità
funzionamento della società
15
permanente dei soci).
volontà di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato
c) della società possa essere deliberato a maggioranza.
il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6mesi questa non si è ricostituita. La
d) riduzione di uno o due soci non determinano di per sé lo scioglimento della società, e perché
questo si verifichi è necessario che la situazione si protragga per 6mesi.
15 È necessario che questi ostacoli per ostacolare il raggiungimento dell’oggetto sociale siano tali da
determinare la paralisi assoluta e definitiva dell’attività sociale.
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altre cause previste dal contratto sociale.
e) Cause specifiche di scioglimento della s.n.c. sono il
fallimento della stessa oppure il provvedimento con il quale si dispone la liquidazione coatta
amministrativa della società.
Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente per il solo fatto che si sono verificate. Gli
effetti dello scioglimento decorrono d quando la causa è stata verificata e non quando si è
accertata.
LA SOCIETA’ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
Quando si verifica una causa di scioglimento della società, essa entra automaticamente in stato di
liquidazione.
Nella s.n.c. questa situazione va indicata negli atti e nella corrispondenza.
La società non si estingue automaticamente, ma prima si