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Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale, il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società, l'atto costitutivo può prevedere che sia riservata ad alcuni soci.

Quando l'amministrazione spetta a più soci ed il contratto sociale non dispone nulla in merito alle modalità di amministrazione si ha l'applicazione del modello legale dell'amministrazione disgiunta, cioè ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto senza richiedere il consenso degli altri soci, non è tenuto ad informarli preventivamente. L'ampio potere di iniziativa individuale è limitato dal diritto di opposizione riconosciuto a tutti gli altri soci amministratori.

L'opposizione deve esercitarsi prima che l'operazione sia conclusa. L'amministrazione congiunta, invece, deve essere espressamente scritta nell'atto costitutivo. Nel silenzio delle parti la regola è la disgiunta. Con la congiunta è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Fra le funzioni di cui gli amministratori sono investiti vi è anche la rappresentanza della società (potere di firma). Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società dando luogo all'acquisto di diritti e obbligazioni da parte della società.

La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore. Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può decidere da solo e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta), mentre nella amministrazione congiunta i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione.

dell'atto (firma congiunta). I SOCI AMMINISTRATORI La regola che ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società ha carattere dispositivo, l'atto costitutivo può riservare l'amministrazione solo ad alcuni soci dando luogo alla distinzione tra soci amministratori e non amministratori. I soci possono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo o con atto separato questa distinzione acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare. Revoca: la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale deve essere decisa dai soci all'unanimità, non ha effetto se non ricorre una giusta causa. I soci non amministratori - divieto di concorrenza Ogni socio non amministratore ha il diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e diritto di consultare i documenti di amministrazione e quindi le scritture, ha il diritto di ottenere anche il rendiconto al termine di ogni anno. Nella snc e non nelle

ss incombe su tutti i soci uno specifico obbligo quello di non esercitare perconto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, la violazione espone alrisarcimento e all’esclusione.

MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO

Nella ss e nella snc il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.

Nessun patto contrattuale è modificabile senza il consenso di tutti i soci, tra le modificazionirientrano i mutamenti della compagine sociale, e il trasferimento della quota sociale.

L’atto costitutivo può stabilire la libera trasferibilità tra vivi della quota e/o continuazione dellasocietà con gli eredi del socio defunto.

Le modificazioni dell’atto sono soggette a pubblicità legale e finché non iscritte al registro non sonoopponibili a terzi.

SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE

il singolo socio può cessare di far arte della società per

La morte, recesso o esclusione. Il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento della società comporta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti e il socio uscente o gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale.

Il principio di conservazione della società opera anche quando resta un solo socio, al venir meno della pluralità dei soci lo scioglimento della società opera solo se la pluralità non è ricostituita nel termine di 6 mesi.

Morte del socio: i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di 6 mesi. I soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso degli eredi, infatti i soci superstiti possono decidere lo scioglimento anticipato della società e, in tal caso, gli eredi non hanno più diritto alla liquidazione della quota in 6 mesi ma devono attendere la conclusione delle operazioni di

liquidazione della società, oppure i soci possono continuare la società con gli eredi del socio defunto con il consenso di tutti i soci.

Recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere liberamente, deve essere comunicato con un preavviso di 3 mesi, se la società è a tempo determinato il recesso è ammesso solo se sussiste una giusta causa il recesso ha effetto in questo caso immediato.

Esclusione è escluso di diritto 1. Il socio che sia dichiarato fallito 2. Il socio il cui creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota. Nel caso del fallimento l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento, nel secondo caso il socio cessa di far parte della società solo quando la liquidazione della quota sia avvenuta. I fatti che legittimano l’esclusione sono raggruppati in 3 categorie:

Gravi

  1. Inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (mancata esecuzione dei conferimenti, divieto di concorrenza).
  2. L'interdizione, l'inabilitazione del socio o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea (portano discredito per la società o rapporti con terzi non graditi, tutore).
  3. Casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio (perimento della cosa che il socio si era obbligato a conferire in proprietà).

Procedimento di esclusione: è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, la delibera motivata deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetti dalla comunicazione di 30 giorni.

In caso di società di due soci non è possibile questo procedimento; in tal caso l'esclusione di uno dei due soci è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: hanno diritto soltanto ad una.

La somma di denaro che rappresenta il valore della quota significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà. Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. La situazione è determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro 6 mesi, nel caso di scioglimento su richiesta del creditore particolare entro 3 mesi dalla richiesta.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Le cause di scioglimento della società sono:

  1. Decorso del termine dell'atto costitutivo, è possibile prorogare la durata della società.
  2. Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
  3. Volontà di tutti i soci di sciogliere la società.
  4. Venire meno della pluralità dei soci.
  5. Altre cause previste dal

contratto sociale ( snc fallimento)Verificata una causa di scioglimento di società questa entra automaticamente in stato di liquidazione, non si estingue immediatamente ma prima tramite la liquidazione si ha il soddisfacimento dei creditori sociali e la distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Inizia con la nomina di uno o più liquidatori, con il consenso di tutti i soci. Con l'accettazione della nomina i liquidatori, che possono essere anche non soci, prendono il posto degli amministratori e devono consegnare ai liquidatori i beni e documenti sociali e presentare il bilancio, devono redigere (amm e liq) insieme l'inventario (bilancio di apertura della liquidazione) dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.

Il compito dei liquidatori è di definire i rapporti dell'attività, conversione in denaro dei beni, pagamenti dei creditori e ripartizione fra i soci dell'eventuale

residuo attivo. Sui liquidatori incombe un duplice divieto, non possono intraprendere nuove operazioni e non possono ripartire fra i soci i beni sociali finché i creditori non sono stati ripagati. Per la chiusura del procedimento di liquidazione nessuna regola per la ss, invece nella snc i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e il procedimento ha termine, nella snc irregolare a chiusura del procedimento determina l'estinzione della società mentre nella snc registrata e ss i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Con la cancellazione dal registro la società si estingue.

1.3 LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SAS

È una società di persone che si differenzia dalla snc per la presenza di due categorie di soci: soci accomandatari che al pari della snc, rispondono

illimitatamente e solidalmente. I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita e sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti. L'amministrazione compete esclusivamente ai soci accomandatari, mentre gli accomandanti sono esclusi dalla direzione dell'impresa sociale. La disciplina della sas è modellata su quella della snc ed è un tipo di società di persone che consente l'esercizio in comune di un'impresa commerciale con limitazioni del rischio e non esposizione a fallimento personale di alcuni soci (accomandanti). La costituzione della società richiede che l'atto costitutivo indichi quali sono i soci accomandatari e accomandanti. L'atto è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, ma l'omessa registrazione comporta solo l'irregolarità della società. La ragione sociale deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari.

Con indicazione del tipo sociale (SAS) se l'accomandante consente il suo nome nella ragione

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.