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2.2 LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

a) Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

In base all'oggetto dell'attività svolta si distinguono due categorie di imprenditori: l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale.

La disciplina giuridica dell'imprenditore agricolo è contenuta all'articolo 2135 del Codice civile, la disciplina giuridica dell'imprenditore commerciale è contenuta all'articolo 2195 del codice civile.

La nozione di imprenditore agricolo e la nozione di imprenditore commerciale sono profondamente diverse ai fini dell'applicazione dell'attività di impresa.

L'imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale, è esonerato dall'applicazione della disciplina propria dell'imprenditore commerciale, quindi tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure.

concorsuali con eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, può invece accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento. L'imprenditore agricolo da questo punto di vista, perciò, gode di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale. Riguardo alla nozione bisogna innanzitutto fare un'osservazione. Abbiamo un testo originario dell'articolo 2135 che è stato modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228 e abbiamo il testo vigente dell'articolo 2135. Il testo originario dell'articolo 2135 del codice civile recitava testualmente: "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale"

dell'agricoltura". In base a questa originaria definizione dell'articolo 2135 che riguarda l'imprenditore agricolo, le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie: 1. attività agricole essenziali 2. attività agricole per connessione. In che cosa consistono le attività agricole essenziali rispetto al testo originario dell'articolo 2135 del codice civile? Riprendendo il comma uno che dice: "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse". Possiamo dire che coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Le attività dal 1942 a oggi hanno subito una profonda evoluzione, e tutto questo a causa del processo tecnologico che ha coinvolto anche l'agricoltura.è sempre parlato di impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra, quindi i frutti propri della terra. Però questa concezione cede sempre più il passo all'agricoltura industrializzata, cioè un'agricoltura che utilizza prodotti chimici, quindi concimi, diserbanti e mangimi, per accrescere la produttività naturale che le è data dalla terra e che controlla ed accede a cicli biologici naturali attraverso tecniche sempre più sofisticate. Il progresso tecnologico oggi consente di ottenere prodotti agricoli con metodi che non dipendono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Basti pensare alle coltivazioni artificiali oppure fuori terra, ad esempio, alle coltivazioni di funghi e ortaggi che sono svolte al chiuso collocando le spore oppure soluzioni chimiche nutritive con l'aiuto di apparecchiature che creano le condizioni favorevoli ad un rapido sviluppo.altro esempio è rappresentato dagli allevamenti in batteria soprattutto di bovini e pollame, i quali sono condotti in capannoni industriali con mangimi chimici che permettono un rapido accrescimento del peso corporeo degli animali. Di conseguenza l'attività agricola può dare luogo ad ingenti investimenti di capitali e di conseguenza sul piano giuridico si possono sollevare delle esigenze di tutela del credito che non sono diverse da quelle che stanno alla base della disciplina delle imprese commerciali, anche se l'imprenditore agricolo è sempre esonerato da questa disciplina, è sempre sottratto al fallimento. L'articolo 2135 del codice civile attualmente in vigore recita testualmente: "è imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali sinormativa vigente, le attività agricole comprendono tutte le attività volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, sia di carattere vegetale che animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Inoltre, sono considerate attività agricole anche quelle connesse, esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, che sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti principalmente dalla coltivazione del fondo del bosco o dall'allevamento di animali. Queste attività possono includere anche la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. Inoltre, rientrano nelle attività agricole anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Nuova nozione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali e di specie animali deve essere sempre qualificata giuridicamente come attività agricola essenziale anche se viene realizzata con metodi che non dipendono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.

Quindi non si possono fare rientrare neanche oggi nella nozione di coltivazione del fondo: l'orticoltura, le coltivazioni in serra o pure in vivai e la floricoltura.

In base alla nuova nozione, si ha impresa agricola anche con le coltivazioni "fuori terra" di ortaggi e frutta, generalizzando in questo modo la soluzione che in passato era stata accolta dal legislatore solo per la coltivazione di funghi. La selvicoltura è sempre un'attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne relativi prodotti. Da questo si deduce che l'estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco non è attività agricola.

L'allevamento di animali è la forma di attività agricola essenziale più ricca ed è perciò la forma che ha determinato in passato i più vivaci contrasti. Il legislatore oggi ha accolto il criterio del ciclo biologico che porta a riconoscere che costituisce attività agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo pur utilizzando il fondo come semplice sedimento dell'azienda di allevamento, come ad esempio gli allevamenti in batteria. Inoltre, per allevamento di animali non si deve intendere esclusivamente l'allevamento diretto a ottenere prodotti tipicamente agricoli come carne, latte, lana, animali da lavoro, ma oggi si può fare rientrare nella nozione di allevamento di animali anche l'allevamento di cavalli da corsa oppure di animali da pelliccia e l'attività cinotecnica, cioè quell'attività rivolta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento.

Dellerazze canine, e naturalmente anche l'allevamento di gatti. Inoltre, all'imprenditore agricolo essenziale è stato equiparato l'imprenditore ittico, cioè l'imprenditore che esercita l'attività di pesca professionale diretta alla cattura oppure alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, e le attività connesse a queste.

Le attività agricole per connessione:

Le attività agricole per connessione sono la seconda categoria di attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile. In base al comma tre dell'articolo 2135 nella nuova nozione, abbiamo una formulaben più ampia e di conseguenza si intendono in ogni caso connesse:

  1. le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale.
  2. Le attività dirette alla
condizione oggettiva. La condizione soggettiva riguarda il soggetto che svolge l'attività: deve essere un agricoltore, cioè una persona fisica o giuridica che svolge una delle tre attività agricole essenziali. La condizione oggettiva riguarda invece l'attività stessa: deve essere svolta utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola. Per esempio, se un soggetto produce olio o formaggi utilizzando attrezzature industriali e non agricole, non può essere considerato un agricoltore. Allo stesso modo, se un soggetto ha un negozio di frutta e verdura e non svolge alcuna delle tre attività agricole essenziali, non può essere considerato un agricoltore. Tuttavia, se queste attività commerciali vengono svolte in connessione con una delle tre attività agricole essenziali, allora possono essere considerate attività agricole. Ad esempio, se un agricoltore produce olio utilizzando attrezzature agricole e lo vende nel suo negozio di frutta e verdura, l'attività di vendita può essere considerata agricola per connessione. In conclusione, affinché un'attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione, è necessario che sia svolta da un agricoltore e che utilizzi prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola.

condizione oggettiva. In relazione alla condizione soggettiva è necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo perché svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e che sia attività coerente con quella connessa. Di conseguenza sarà di certo imprenditore commerciale che trasforma oppure commercialità prodotti agricoli altrui. Allo stesso modo sarà imprenditore commerciale il viticoltore che produce formaggi. È imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino. La qualifica di imprenditori agricoli è però estesa le cooperative di imprenditori agricoli e dei loro consorzi (cantine sociali, oleifici sociali) quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, oppure forniscono prevalentemente i soci beni o servizi di rete alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. E questo anche se si è del tutto evidente che non vi è identità soggettiva

tra chi produce l'uva o le olive (i soci) e chi produce il vino o l'olio (la società). Sotto il profilo della connessione oggettiva, l'attuale nozione innova rispetto a quella precedente. Per questo, nella nuova nozione non si richiede più che le attività di trasformazione delle materie prime siano svolte direttamente dai soci, ma è sufficiente che siano svolte all'interno della società.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.