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LE SCRITTURE CONTABILI

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Le scritture contabili sono lo strumento che ha l'imprenditore per controllare diacronicamente e sincronicamente l'andamento della sua gestione, e di principio dunque sono strumenti di cui l'imprenditore volontariamente dovrebbe farne uso, tuttavia c'è la previsione dell'obbligo legislativo ex 2214 codice civile. Riguardo la tenuta del 2214 la dottrina è divisa in tre parti, la prima promossa da Ferri ritiene che il legislatore abbia imposto tale obbligo per fare sì che l'imprenditore possa vigilare sulla sua gestione e sui suoi dipendenti, una seconda parte, quella di Galgano invece, suppone che l'obbligo ci sia per tutelare interessi alieni, privati e pubblici, ed una terza parte, Nigro, che ritiene sterile il discorso in quanto si tutelano tutte le parti senza nessuna eccezione. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo. La scelta.del legislatore che al 2214 sancisce l'obbligo di tipo misto è più che apprezzabile. La norma prevede infatti l'obbligo della tenuta dei libri che a secondo del tipo, della dimensione e del dislocamento dell'impresa saranno utili alla ricostruzione degli accadimento aziendali. Sono previsti tuttavia come obbligo in primis il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale, 2216, è un registro cronologico e analitico, dove le operazione dovrebbero essere registrate "mano a mano" che accadono, norma questa presa leggermente e tollerata come presa in quanto nulla vieta di effettuare le registrazioni raggruppandole tra di loro ed in tempi diversi, sempre però tenendo conto dei principi della buona contabilità. Il libro degli inventari è invece di tipo periodico sistematico, va compilato all'inizio dell'esercizio di impresa e poi ogni anno successivo. Essendo lo scopo del libro degli inventari quello di

Rendere evidente la situazione patrimoniale dell'imprenditore, deve perciò comprendere anche la situazione economica e patrimoniale di questo estranea all'esercizio di impresa.

L'inventario si chiude collo stato patrimoniale ed il conto economico.

Per quanto riguarda le spa, la redazione del bilancio è analiticamente disciplinata dagli articoli 2423-2435 cod civ. e la dottrina ritiene che tali principi vengano estesi al bilancio in generale.

Le altre scritture che si devono tenere a secondo della dimensione e del tipo di impresa potrebbero essere:

  • il libro mastro, non cronologico ma sistemico in cui le operazione vanno raggruppate per tipologia
  • il libro cassa che registra le entrate e le uscite di contante o assimilati
  • libro magazzino per la contabilità di magazzino
  • il libro fidi per le banche
  • il libro dei sinistri per le imprese assicuratrici
  • libri imposte da legislazione tributaria ed infortunistica

L'inosservanza di tenuta di

questi libri supplementari ma comunque obbligatori, non è sanzionata, in quanto soprattutto in sede fallimentare, tollerando la disattenzione, il dettato normativo si ritiene assolto e rispettato colla tenuta del solo libro giornale e del libro degli inventari più la corrispondenza, che ex 220 devono essere conservati per 10 anni.

Di principio le scritture contabili devono rispettare formalità estrinseche come la bollatura e la numerazione di ogni pagina, e formalità intrinseche, le norme cioè della buona contabilità.

Controlli particolari sulla tenuta delle scritture contabili sono fatte per le Spa dalle società di revisione, dpr 136/75).

Le sanzioni civili per la mancata tenuta delle scritture contabili sono di tipo eventuale ed indiretto, infatti l’imprenditore non può utilizzare la contabilità come prova a suo favore, non può essere ammesso al concordato preventivo, etc.

I SEGNI DISTINTIVI

Fra le variate strategie di

differenziazione dei prodotti quelli che più importano, tanto cheregolati da legge sono il marchio l’insegna e la ditta.

A. La ditta

La ditta è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa mentre l’insegna è il nome ed il simbolo dell’azienda. La ditta deve essere necessariamente costituita anche dal cognome o dalla sigla dell’imprenditore, mentre l’altra parte può anche essere di pura fantasia, sempre che il nome non induca all’inganno il consumatore. L’onere della differenziazione della ditta ex 2564 è difficoltoso vista l’assenza del registro delle imprese fino al 1990. L’articolo 2565 disciplina la trasferibilità della ditta in capo ad altre persone, la c.d. ditta derivata.

B. l’insegna

Per l’insegna si applicano come 2568 le regole della ditta, pure potendo variare con maggiore liberta non avendo nessuna limitazione propria, solo quella

generica dell'originalità. Per mezzo di pratiche e contratti commerciali integrati come il franchising, sempre più importanza sta assumendo il ruolo dell'insegna. C. I marchi d'impresa in generale, l'acquisto del diritto del marchio. La funzione del marchio, comunque esso sia costituito, è quella di collegare un bene o un servizio all'impresa da cui derivano. L'acquisto del titolo di esclusività nell'utilizzazione del marchio si acquista per registrazione e deposito del marchio o per uso di fatto del segno. Il diritto di utilizzazione dura dieci anni con la possibilità di rinnovo alla scadenza art.4 l.marchio 1992. Qualora non si proceda alla registrazione del marchio, per detenerne l'esclusività occorre dimostrare un uso di fatto cioè dimostrare che l'imprenditore intenda utilizzarlo come segno distintivo dei suoi prodotti e servizi, fatto che può aversi ad esempio colla.

Pubblicità. Essendo la funzione del marchio quella di rendere riconoscibili dei prodotti, contiene in maniera intrinseca la definizione di impresa, da qui il divieto di chiederne l'utilizzazione ai non imprenditori fino alla riforma del '92. L'articolo 22 della legge sul marchio infatti contiene l'utilizzazione indiretta del marchio, cioè si considera sufficiente ai fini della registrazione anche un uso indiretto da parte di imprenditori che siano controllanti dell'impresa. Così anche si legittima il possesso del marchio da parte di chi, non essendo imprenditore, lo è.

Opere dell'ingegno. Invenzioni industriali. La tutela del diritto d'autore: oggetto e contenuto. L'articolo 2575 e 1 della legge sulla tutela dell'autore considerano costituenti di tale diritto le scienze, letteratura, arte figurativa, teatro e cinematografia in qualsiasi modo e forma espressiva. Per quanto riguarda le opere di ingegno e le invenzioni si deve distinguere tra poteririconducibili

alla tutela della personalità che sono irrinunciabili, imprescrittibili e intransmissibili, e poteri riconducibili alla sfera patrimoniale dei soggetti interessati ai diritti. I diritti economici, patrimoniali, durano per la vita dell'autore e per cinquant'anni dalla sua scomparsa, ed in questo caso spettano agli aventi titolo per atti inter vivos o mortis causa. I contratti tipici di utilizzazione del diritto economico di autore è l'edizione, con cui si cede all'editore il diritto di utilizzazione, e i contratti di esecuzione o rappresentazione per le opere musicali e teatrali. Talune fattispecie protette, quali l'arte applicata e i programmi per calcolatore. L'arte applicata alle creazioni industriali è la strada che l'imprenditore sceglie di percorrere per reagire alla standardizzazione della produzione in serie, dunque che utilizza per differenziare i propri prodotti. La normativa sul diritto d'autore considera comprendenti

In questa disciplina i designer industriali, arte applicata all'industria, qualora il contenuto artistico sia scindibile dal prodotto industriale, e per scindibile si è voluto intendere la qualità artistica che concettualmente si può scindere dall'oggetto materiale, per cui qualora vi siano tali requisiti il diritto sull'opera viene tutelato alla pari di quelli statutariamente previsti dalla legge come pittura, disegno e scultura.

L'AZIENDA

Impresa, imprenditore e azienda 2555 c.c. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Dall'articolo 2082 risulta imprenditore chi professionalmente esercita un'attività organizzata economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Norma questa che deve essere letta contiguamente al 2555 per quanto riguarda l'organizzazione dei fattori produttivi, ovvero tutto quanto è strumentale.

All'imprenditore è esogeno per svolgere l'attività dell'impresa, infatti l'azienda non è come la professionalità endogena alla persona fisica o giuridica che svolge l'attività imprenditoriale. Inoltre la nozione di azienda è indispensabile a permettere una legge di circolazione nell'attività d'impresa, essendo l'azienda strumento mutabile della produzione. Il rapporto fra le nozione di impresa e di azienda - la nozione di azienda nel codice civile italiano. Anche se vanto dogmatico di taluni, la distinzione tra impresa e azienda proprio per la legge di circolazione di quest'ultima deve essere vista per motivi pratici, essendo l'azienda non componente separata dell'impresa, ma autonoma ed interna a questa. Una delle tesi migliori di distinzione delle due entità era quella di trovare nella stessa realtà oggettiva un aspetto dinamico nell'imprenditorialità.

Uno statico nell'azienda, peccando però, nel considerare la ricerca dei mezzi per acquisizione dell'azienda, c.d. atti di organizzazione, quali già atti d'impresa. Proprio per questo non ci si deve stupire per avere nell'interno della nostra legislazione confusione tra nozioni di cui 2082 e 2555, esempio è l'articolo 2557 sull'alienazione dell'azienda, che vieta la concorrenza dunque attività d'impresa e non l'azienda.

L'avviamento d'impresa. L'azienda è l'insieme di beni eterogenei che solo grazie all'imprenditore ed alle sue doti vengono fatti combaciare per il fine della produzione, e proprio la capacità di adesione dell'imprenditore dei vari elementi materiali ed immateriali, mobili ed immobili, fungibili o meno, creano una plusvalenza rispetto agli stessi beni non utilizzati ed organizzati al fine produttivo. Tale plusvalenza rappresenta l'avviamento dell'impresa.

Inoltre deve essere superata la nozione duplice dell'avviamento in oggettivo e soggettivo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
35 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Briolini Federico.