Titoli di credito
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a una determinata prestazione. Questa prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro (titoli di credito in senso stretto); nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (titoli di credito rappresentativi di merci); vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa e i relativi diritti (titoli di partecipazione).
Tipologie di titoli di credito
Fra i titoli di credito ve ne sono poi alcuni che vengono emessi per una distinta operazione economica, si presentano perciò come titoli individuali, anche se è possibile l’emissione in serie. Altri rappresentano invece frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento e attribuiscono ciascuno uguali diritti e sono detti titoli di massa.
Alcuni titoli di credito, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un ben determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi: titoli causali. Per altri invece, come la cambiale e gli assegni, il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi: titoli astratti.
Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito
La loro tipica funzione è quella di rendere più semplice e sicura la rapida circolazione dei diritti, neutralizzando i rischi e inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito (art 1260); creando un modello alternativo di cessione del credito, un modello che consenta cioè di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili, elevando cioè il documento all’equivalente materiale del diritto. La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato.
Nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro principi cardine fissati nella disciplina generale dei titoli di credito:
- Autonomia: chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato; anche se ha acquistato il titolo a non domino, purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo, per legge l’acquisto della titolarità del diritto è un effetto dell’acquisto della proprietà del documento; norma che ricalca il principio del “possesso in buona fede vale titolo”.
- Letteralità: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Un diritto che è di regola immune alle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra il debitore e precedenti possessori del titolo; sono questi i principi della letteralità e dell’autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare. Chi acquista un titolo di credito, acquista un diritto che è autonomo dalla posizione del dante causa, a lui sono opponibili solo determinate eccezioni (eccezioni reali).
- Legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge, è senz’altro legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere la prestazione senza dover provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto.
- Vincoli: i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano da questo. Il documento è strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso (pegno, sequestro, pignoramento).
Il titolo di credito attribuisce perciò a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto reale ed autonomo. Un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo, è indipendente dalla posizione dei precedenti portatori. Il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto reale ed autonomo in esso incorporato.
Rapporto fondamentale e rapporto cartolare
Il rapporto fondamentale è la relazione tra chi emette il titolo e il primo prenditore, mentre il rapporto cartolare è la relazione tra chi possiede il titolo e ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della prestazione. Il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell’emittente e tale diritto sarà acquistato dal terzo cui la cambiale è trasferita da parte del primo prenditore.
L’emissione del titolo di credito produce effetti diversi a seconda che si consideri l’immediato prenditore del titolo o il terzo portatore. Se l’adempimento è richiesto al primo prenditore, il debitore può certamente opporgli tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale trattandosi di eccezioni a lui personali. Se il titolo ha invece circolato e l’adempimento è richiesto al terzo, la situazione cambia radicalmente. Scattano a favore del terzo possessore i principi di letteralità e autonomia del diritto cartolare, decisiva nei confronti del terzo portatore è solo la lettera del titolo, a lui non sono opponibili le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale intercorso con il primo prenditore.
Titoli di credito astratti e causali
L’emissione di un titolo di credito presuppone sempre l’esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e primo prenditore. I titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie: titoli astratti, quelli che possono essere emessi in base a un qualsiasi rapporto fondamentale. Sono titoli di credito causali quelli che possono essere emessi soltanto in base a un determinato tipo di rapporto fondamentale predeterminato per legge. Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo, per questo sono anche definiti a piena o completa letteralità.
Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare non è determinato solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato dal documento. Questi titoli perciò si dicono a letteralità incompleta o per relationem. I titoli rappresentativi di merci, attribuiscono al possessore: il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime, il potere di disporre mediante trasferimento del titolo. L’obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha ad oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento, dunque in caso di mancata consegna della merce, o di consegna diversa da quella indicata nel titolo, il debitore può rifiutare l’adempimento dell’obbligazione cartolare.
La circolazione dei titoli di credito
Titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece colui che possiede il titolo nelle forme previste dalla legge. Si ha regolare circolazione quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione. In materia di titoli di credito trova applicazione il principio consensualistico per il trasferimento di una cosa materiale, i contratti traslativi dei titoli di credito sono contratti reali; si deve perciò desumere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo.
Si ha circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. In tal caso il possessore del titolo non acquista la proprietà del titolo e la titolarità di questo, ha però la possibilità di fatto di esercitare tale diritto e di far circolare ulteriormente il titolo; si ha una dissociazione fra titolarità e legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore. Se si tratta di titoli all’ordine o nominativi, potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento, che consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto. Fin quando il titolo non pervenga in mano di un terzo in buona fede, ignaro del difetto di titolarità dell’alienante.
Scatta infatti a tutela di quest’ultimo il principio dell’autonomia, art 1994 “chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione”. L’ex proprietario spogliato, potrà esercitare solo l’azione di risarcimento del danno nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo. Perché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:
- Acquisto di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo.
- L’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge di circolazione.
- La buona fede dell’acquirente, che si presume e basta che vi sia al momento dell’acquisto del titolo.
Si ha circolazione impropria quando oggetto del trasferimento è il diritto cartolare non la proprietà del titolo; l’acquirente succede nella posizione del precedente creditore e resta esposto a tutte le eccezioni a questi opponibili.
La legge di circolazione
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in: titoli al portatore, titoli nominativi, e titoli all’ordine. Nei titoli all’ordine e nominativi il possesso deve essere integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo, sono titoli a legittimazione nominale. I titoli al portatore sono definiti a legittimazione reale. Sono al portatore i titoli di credito che recano la “clausola al portatore”, anche se contrassegnati da un nome. Circolano mediante la semplice consegna del titolo, il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art 2003). L’emissione di titoli al portatore può avvenire solo nei casi stabiliti dalla legge, dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale. Il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a mille euro può essere eseguito solo tramite banche, istituti di pagamento o moneta elettronica, tenuti a indentificare chi effettua il pagamento. Per i titoli al portatore è di regola non ammesso l’ammortamento.
Titoli all’ordine
I titoli all’ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante la consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (art 2008). Sono titoli all’ordine la cambiale, l’assegno bancario, l’assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci. La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di un altro soggetto (giratario).
La girata può essere a pieno o in bianco. È piena quando contiene il nome del giratario con la sottoscrizione del girante; la girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario ma è costituita solo dalla firma del girante. Chi riceve un titolo girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di un’altra persona; girare di nuovo il titolo a pieno o in bianco; trasmettere il titolo a un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova. In questo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo.
La girata può essere non sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta. È nulla la girata parziale. Effetto cosante della girata è quello di mutuare la legittimazione dell’esercizio del diritto cartolare. È necessario che il nome di ogni girante corrisponda con quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. La girata non ha funzione di garanzia: il girante non assume alcuna obbligazione cartolare, non è responsabile verso i giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente.
Ci sono due tipi di girata con effetti limitati: la girata per procura e la girata a titolo di pegno. Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Il debitore può opporre al giratario per procura tutte e solo le eccezioni personali opponibili al girante. La girata a titolo di pegno (detta anche girata di garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante.
I titoli nominativi
I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. L’intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente. Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimità nei titoli nominativi: è necessaria la cooperazione dell’emittente dovendosi procedere al mutamento dell’intestazione non solo sul titolo ma anche nel registro da questi tenuto.
Una prima procedura prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. Il transfert può essere chiesto sia dall’alienante sia dall’acquirente; l’alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre (capacità di agire), mediante certificazione di un notaio. L’acquirente che richiede il transfert deve invece esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto (cioè l’acquisto del titolo), mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
Nel trasferimento mediante girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi in tempi diversi: l’annotazione sul titolo (girata) è fatta dall’alienante, quella nel registro dell’emittente ad opera di quest’ultimo e si rende necessaria solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti. L’acquirente nel frattempo può trasferir ad altri il titolo, mediante ulteriore girata, dato che dal documento già risulta l’intestazione a suo favore. La girata deve essere datata, deve contenere l’indicazione del giratario (non può essere in bianco) e deve essere sottoscritta anche da quest’ultimo se il titolo non è interamente liberato. La girata deve inoltre essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata di un titolo nominativo, attribuisce al possessore solo la “legittimazione ad ottenere la legittimazione”, cioè l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente. Solo in seguito a quest’ultima il giratario consegue la legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti al titolo.
La legittimazione
La legittimazione attiva è sancita nel primo comma dell’art 1992, in cui si stabilisce che il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, “ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo”. È così spostato sul debitore l’onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento.
La legittimazione passiva è disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo: “il debitore che, senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se quest’ultimo non è titolare del diritto. La liberazione del debitore non è subordinata solo alla buona fede, bensì all’assenza di dolo o colpa grave. Il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato, ma anche quando, pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, non sia in grado di procurarseli con l’ordinaria diligenza. Il debitore può rifiutare il pagamento allo stesso titolare che ha perduto il possesso del titolo.
Eccezioni cartolari
Le eccezioni cartolari si distinguono in due grandi categorie: le eccezioni reali e le eccezioni personali, le prime sono opponibili a qualunque portatore del titolo, mentre le seconde sono invece opponibili solo a un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri. Danno luogo ad eccezioni reali:
- Le eccezioni di forma: mancata osservanza della forma prescritta per legge a pena di nullità.
- Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo, in violazione del principio della letteralità del diritto cartolare.
- La falsità della firma, la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore.
- Il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo.
- La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
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