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GIUDICE SOSPENSIONE

disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, imponendo idonea cauzione. Il portatore della cambiale può avvalersi del di cognizione diretto ad

PROCEDIMENTO ORDINARIO

ottenere sentenza di condanna. Questa è la sola via possibile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché si sia proceduti alla regolarizzazione in seguito.

Quanto alle opponibili nel , anche per la cambiale opera la distinzione fra

ECCEZIONI PROCESSO CAMBIARIO

eccezioni (opponibili a qualsiasi portatore) ed eccezioni (opponibili solo ad un determinato portatore). Tipica della cambiale è invece l’ulteriore distinzione fra ed

ECCEZIONI OGGETTIVE

soggettive, determinata dalla pluralità di obbligazioni e dalla reciproca indipendenza delle stesse.

ECCEZIONI- : quelle che possono essere da gli .

ECCEZIONI OGGETTIVE OPPOSTE TUTTI OBBLIGATI CAMBIARI

Ad esempio, l’eccezione di invalidità

della cambiale per difetto dei requisiti formali.- : quelle che possono essere solo da unECCEZIONI SOGGETTIVE OPPOSTE DETERMINATO. Ad eccezioni soggettive danno luogo in particolare le cause di invalidità della singolaOBBLIGATOobbligazione cambiaria.Queste eccezioni reali e personali e soggettive e oggettive si fondano su criteri diversi. La coppia reali epersonali individua i portatori delle cambiali ai quali una certa eccezione è opponibile. Mentre la coppiaoggettive e soggettive individua gli obbligati che possono opporla. I due criteri sono destinati a combinarsi, leeccezioni reali e personali possono essere allo stesso tempo sia oggettive che soggettive.Ad es. è eccezione reale e soggettiva, l'eccezione di difetto di capacità o di rappresentanza in quantoopponibile solo da quel determinato obbligato ad ogni possessore della cambiale. È eccezione reale edoggettiva l'eccezione di nullità della cambiale per mancanza di requisiti

di forma in quanto opponibile da tutti i debitori. Eccezione personale e soggettiva ogni eccezione desunta da rapporto causale intercorso tra un determinato debitore cambiario ed il portatore dal titolo. Eccezione personale e oggettiva l'eccezione di pagamento della cambiale non risultante dal titolo. L'eccezione è infatti opponibile solo al creditore che ha ricevuto il pagamento, ma è opponibile da ogni debitore in quanto, dato il carattere solidale delle obbligazioni cambiarie, il pagamento da parte di uno dei debitori libera tutti gli altri.

LE AZIONI EXTRACAMBIARIE

L'emissione e la circolazione della cambiale trovano di regola fondamento in un preesistente rapporto di debito fra chi dà e chi riceve il titolo (rapporto sottostante). Questo rapporto non si estingue con l'emissione o con la girata della cambiale. Per realizzare il proprio credito, il possessore della cambiale ha perciò a disposizione, oltre le azioni cambiarie (diretta e di regresso),

anche l'’ nei confronti delAZIONE CAUSALEdebitore che è stato parte del relativo rapporto.L'’esercizio dell'’azione causale, in alternativa o cumulativamente con quelle cambiarie, è peròad una serie di per che il contro cui si agisce con l'’azioneSUBORDINATO CAUTELE EVITARE DEBITOREcausale sia esposto al di , ma anche per mantenere integre le eventuali azioniRISCHIO DOPPIO PAGAMENTOcambiarie che allo stesso tempo competono contro gli obbligati di grado anteriore.Le per poter esercitare l'’ sono:CONDIZIONI AZIONE CAUSALEa) siano accertati col protesto la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale;b) il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la cancellaria delgiudice competente;c) il portatore abbia inoltre adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azionidi regresso che possono competergli (ad es, levata tempestiva del protesto, atti interruttivi

dellaprescrizione).L’inosservanza di queste condizioni comporta la decadenza dell’azione causale.L’osservanza della lettera a) non è sempre necessaria, in quanto l’azione causale è promossa contro unobbligato cui non competono azioni ulteriori di regresso e che perciò non subisce alcun pregiudiziodall’omessa levata del protesto nei termini.Può infine verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, perAZIONE DI ARRICHIMENTO:decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. Inquesto caso è possibile agire contro il traente, l’accettante o il girante «per la somma di cui si siano arricchitiingiustamente a suo danno» (azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ.). Questaazione sarà in concreto esercitabile solo nei confronti dell’obbligato beneficiario dell’arricchimento. Quindi,nei confronti

dell’accettante nella cambiale tratta e dell’emittente nel vaglia cambiario. Quest’azione diprescrive in un anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria. La disciplina dell’ della AMMORTAMENTO cambiale sostanzialmente coincide con quella dettata in via generale dal codice per i titoli di creditoall’ordine. I sono ormai desueti e sono riproduzioni della cambiale rilasciate al portatore dal suo DUPLICATI girante e che contengono la ripetizione autografa di tutte le sottoscrizioni esistenti sull’originale. Le sono invece riproduzioni del titolo originario effettuate dallo stesso portatore. COPIE Questi ultimi due strumenti creano rischi sia per il portatore, sia per gli obbligati cambiari.

LE CAMBIALI FINANZIARIE

Le cambiali finanziarie costituiscono uno strumento che consente alle imprese di FUNZIONE: RACCOGLIERE direttamente fra il di credito a breve e medio termine, alternativo rispetto al ricorso al PUBBLICO CAPITALE credito bancario spesso troppo costoso.

Le sono di all'ordine CAMBIALI FINANZIARIE TITOLI CREDITO emessi in serie, con ad un e non superiore a trentasei mesi dalla data di SCADENZA NON INFERIORE MESE emissione. La loro struttura è quella del pagherò cambiario, cioè contengono una promessa di pagamento da parte dell'emittente. La disciplina applicabile alle cambiali finanziarie è la stessa di quella prevista per le cambiali ordinarie. Presentano alcune caratteristiche simili, connesse alla loro funzione tipica di strumento di finanziamento. C'è da dire però che le cambiali finanziarie sono titoli emessi in serie e non titoli individuali. SEGNIDISTINTIVI: come le cambiali ordinarie, sono cioè emesse in un numero predeterminato e presentano caratteristiche uniformi di taglio e durata: - esse devono avere un taglio minimo non inferiore a 50.000 euro; - la loro scadenza non deve essere inferiore ad un mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione (perché).

costituiscono un mezzo di finanziamento);- nella cambiale finanziaria devono essere indicati anche i proventi a favore del prenditore in qualunque forma pattuita (proventi derivanti dalla differenza tra il valore della cambiale e la minor somma corrisposta all'emittente;- le cambiali finanziarie possono essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" e quindi senza assunzione di obbligazione cambiaria di regresso da parte del girante (per agevolare la sottoscrizione da parte dei risparmiatori, dato che potranno far circolare ulteriormente i titoli e smobilizzare l'investimento senza esporsi a responsabilità cambiaria).-In base all'attuale disciplina, le cambiali finanziarie possono essere emesse soltanto da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici. Non quindi da imprenditori individuali e società di persone. È fatto divieto di emissione anche alle banche e alle imprese che rientrano nella categoria delle

microimprese. L'ASSEGNO BANCARIO è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare una somma determinata all'ordine di una determinata persona o al portatore. La funzione tipica di tale assegno è quella di consentire l'utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi evitando l'utilizzo materiale di denaro. La funzione tipica dell'assegno bancario è quindi diversa da quella della cambiale. Quest'ultima è di regola uno strumento di credito nel tempo del pagamento di un debito. L'assegno bancario è invece uno strumento di pagamento. Nell'assegno bancario come nella cambiale tratta figurano infatti tre persone: il traente che dà l'ordine di pagamento alla banca e risponde ex lege del mancato pagamento; la banca trattoria alla quale l'ordine

di un obbligato cambiario principale né più di un obbligato cambiario accessorio. Il pagamento dell'assegno bancario è rivolto al prenditore dell'assegno. In particolare, l'assegno bancario è un titolo di credito astratto, formale ed esecutivo. La sua regola incorpora una pluralità di obbligazioni indipendenti e solidali disposte in gradi. L'assegno bancario è soggetto ad una modesta imposta di bollo, mentre la cambiale è soggetta ad un'imposta di bollo fissa. Le principali differenze dell'assegno bancario rispetto alla cambiale sono che: a) Il trattario può essere solo una banca b) Il rapporto di provvista fra traente e banca trattario può essere costituito solo da fondi disponibili esistenti presso la banca e utilizzabili mediante l'emissione di assegni bancari (obbligo di pagamento della banca) c) L'assegno bancario può essere accettato dalla banca trattaria che perciò non può assumere la posizione di obbligato cambiario principale né più di un obbligato cambiario accessorio.

risultare obbligata come girante o avallante) L'assegno bancario è sempre pagabile a vista

L'assegno bancario è assistito da una particolare disciplina sanzionatoria di recente depenalizzata.

REQUISITI DELL'ASSEGNO BANCARIO

È necessario distinguere i requisiti di validità dell'assegno bancario dai semplici requisiti di FORMALI regolarità. La mancanza dei primi comporta che il titolo come assegno bancario. La mancanza NON VALE dei secondi espone invece a ma non comporta né l'invalidità

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

del titolo, né l'invalidità dell'obbligazione del traente e degli altri firmatari. Costituiscono semplici requisiti di REGOLARITÀ

a) L'esistenza presso la banca trattaria di per somma almeno pari all'importo

FONDI DISPONIBILI

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Righini Elisabetta.