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NEL SISTEMA TRADIZIONALE
1. Ruolo e competenze
In precedenza l’assemblea dei soci aveva qualche potere gestorio in più, intaluni casi infatti si
sostituiva di fatto all’amministrazione.Oggi non è più cosi , infatti il potere amministrativo è
inderogabilmente dell’organo del cda, gli amministratori hanno la piena responsabilità per gli
atti che compiono , anche se autorizzati dai soci, infatti l’unico limite che può essere imposto
agli amministratori dai soci è quello che per certe decisioni ci vuole l’espresso consenso
dell’organo assembleare.Non si può più avere quel passaggio di responsabilità che avveniva a
volte quando gli amministratori rimena davano una decisione all’assemblea dei soci, loro sono
tenuti a prenderla di per sé.Non va scambiato , l’organo amministrativo con una serie di 44
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soggetti delegati dai soci, ma gli amministratori hanno dei loro compiti e agiscono
individualmente.
2 La composizione
L’organo amministrativo può essere formato da più persone , ed in questo casa avremo il
consiglio di amministrazione che si deve riunire in forma collegiale,oppure può essere uni
personale .Potrebbe anche essere un’amministratore non una persona fisica ma una persona
giuridica, in questo caso quest’ultima deve delegare un suo operatore che sarà responsabile
solidalmente con la persona giuridica.Lo statuto può prevedere il numero preciso di
amministratori o il numero massimo o il minimo.Nelle spa quotate , per legge l’ornano
amministrativo deve essere pluriupersonale, l’elezione avviene su liste di candidati , che
rispettino determinate soglie di partecipazione, ed è inoltre previsto che almeno una lista sia di
soci di minoranza, quindi quella che prende più voti tra le stesse, inoltre almeno uno degli
amministratori , o due se l’organo è composto da più di sette persone deve rispettare i requisiti
dell’art 148 comma 3 .Le cause di ineleggibilità di un amministratore sono :
• Interdizione
• Inabilitazione
• Fallimento
• Condanna che comporti l’interdizione dai pubblici uffici
• Incapacità
• Titolarità di una carica di governo
Lo statuto o la legge può prevedere per certi casi che gli amministratori debbano avere le
caratteristiche anche di onorabilità e professionalità (settore bancario ).Se questi requisiti vengono
meno , quando già si è in carica come amministratori possono comportare la decadenza.A volte ci
possono essere dei mestieri che possono essere incompatibili con la carica di amministratore e in
questi casi la nomina resta valida , ma il soggetto è obbligato a scegliere tre le due posizioni.
3 NOMINA , CESSAZIONE , SOSTITUZIONE ED EMOLUMENTI
3.1 Nomina e durata
La nomina avviene dall’assemblea dei soci con sistema maggioritario , tranne i seguenti casi :
• Quando è appena costituita la società , allora sono eletti già nell’atto costitutivo
• La nomina di un componente esterno nominato dai portatori di strumenti finanziari 45
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• La possibibilità che lo stato intervenga nella nomina di uno o più amministratori
La durata è stabilita nello statuto , e se non è fatta citazione vale tre esercizi massimo e scade
quindi all’approvazione del bilancio del terzo anno.Gli amministratori eletti una volta accettato
l’incarico entro trenta giorni devono provvedere a darne pubblicità con l’iscrizione al registro
delle imprese
3.2 Cessazione e sostituzione
Gli amministratori cessano dalla carica :
• Decorso il termine previsto
• Per morte
• Per decadenza, qualora siano sopravvenute cause di ineleggibilità
• Per revoca ; ai soci è concesso il diritto di revocare per giusta causa , se non vi è tale
criterio la revoca vale ma deve essere corrisposto un risarcimento all’amministratore
• Per rinunzia; dando avviso scritto al cda e al collegio sindacale, ha effetto immediato
,tranne nei casi non vi sia la maggioranza degli amministratori e allora avrà effetto solo
quando si sarà ricostituita la maggioranza
• Altri casi previsti ( tipo clausole dove al venire meno di un amministratore decade tutto il
consiglio )
La cessazione della carica deve essere iscritta entro 30 gg nel registro delle imprese,
quando decadono uno o più amministratori vanno distinti vari casi
• Se anche decadendo uno o più amministratori , la maggioranza ancora in carica è
stata eletta dall’assemblea allora possono nominare loro stessi i sostituti che poi
verranno confermati nella prima assemblea
• Se invece la maggioranza non resta, i restanti devono convocare l’assemblea dei
soci per ricostituire l’organo
• Quando invece tutti gli elementi dell’organo vengono meno allora può intervenire
d’urgenza il collegio sindacale
3.3 Gli emolumenti
Per i componenti dell’organo amministrativo per legge è previsto un compenso , tranne nei casi in
cui non ne facciano espressa rinuncia, oltre a questo compenso , ci possono essere delle cariche
amministrative a cui spetta un ‘ ulteriore rimunerazione come per esempio l’amministratore
delegato
4 FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Quando l’organo amministrativo è pluripersonale , si ha una pluralità di soggetti che si incontrano
in maniera collegiale nel consiglio di amministrazione . Nello statuto è previsto il presidente di tale
organo in caso contrario verrà eletto dagli amministratori stessi ,compito del presidente è 46
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convocare il consiglio , fissare i punti all’ordine del giorno , dirigere i lavori .A volte possono essere
delegati gruppi di amministratori per un comitato esecutivo.
4.1.1 Gli organi delegati
Questi soggetti che possono essere delegati dagli amministratori devono comunque essere
amministratori stessi , si possono nominare più soggetti e si avrà il comitato esecutivo o un
singolo soggetto amministratore delegato.Ci sono delle decisioni che non possono essere però
delegato come : le procedure in caso di perdite significative, la fusione o scissione, la
predisposizione del bilancio. Il rapporto che c’è tra cda e comitati delegato non è come quello
tra assemblea dei soci e cda, infatti i comitati non hanno una vera e propria autonomia di
gestione ma sono sotto continuo monitoraggio del cda che può in qualsiasi momento
esaminare materie di competenza del comitato e revocarle.Questa possibilità di delega ,
comporta implicitamente una distinzione tra amministratori esecutivi e amministratori non
esecutivi.Gli organi delegati sono tenuti a relazionare se secondo loro gli assetti organizzativi
e contabili siano congrui alla natura dell’oggetto, e devono comunicarlo almeno ogni sei mesi
all’organo amministrativo e al collegio sindacale ; l’organo amministrativo a loro volta valuta
tale congruità e l’operato dei comitati delegati.Questa diversificazione di compiti , derivante dai
diversi comitati comporta anche una diversa responsabilità per esempio quando è richiesta la
professionalità adatta , un esperto contabile infatti non è parimente responsabile con l’esperto
ingegnere in materia cantieristica; in assenza di deleghe vige il principio che tutti gli
amministratori rispondono solidalmente , quando invece è prevista una diversificazione di ruoli
le responsabilità sono diverse,per esempio gli amministratori non esecutivi sono solidalmente
responsabili se pur a conoscenza di fatti non hanno opposto resistenza,oppure l’organo
delegato ad esaminare periodicamente l’operato del comitato viene meno sarà solidalmente
responsabile .
4.1.2 Le deliberazioni consiliari
Per quanto riguarda la convocazione del consiglio di amministrazione non c’è una procedura
imposta dalla legge, ma la regolamentazione è lasciata totalmente all’autonomia statutaria .Se
anche nello statuto non vi è alcuna regolamentazione allora tutto è rimandato al buonsenso .Le
riunioni possono avvenire anche in teleconferenza se è previsto dallo statuto purchè tutti i
consiglieri siano in grado di interloquire in tempo reale è invece vietato il voto per
rappresentanza .Il quorum costituivo è rappresentato dalla maggioranza degli amministratori in
carica , quello deliberativo dalla maggioranza dei presenti .Le delibere prese in difformità dalla
legge o dall’atto costitutivo possono essere impugnate
• Dal collegio sindacale o dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 gg
• Dai soci ma sono se vengono lesi dei loro diritti
5 LA RAPPRESENTANZA
Anche se la responsabilità per gli atti compiuti dal cda appartiene di norma solidalmente a tutti
i consiglieri il potere di rappresentanza deve essere assegnato ad uno o più di uno dallo statuto
, in caso contrario ognuno di essi potrà agire singolarmente rappresentando la società, nella
registrazione al registro delle imprese va specificato se la rappresentanza dalla società
appartiene ad uno o più individuo e se avviene in maniera congiunta o disgiunta.Una volta che
l’amministratore che rappresenti la società abbia provveduto all’iscrizione della sua carica al 47
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registro delle imprese la società non può impugnare la nomina ,quindi se il rappresentante ha
già agito spendendo il nome della società sarà valido qualsiasi atto, inoltre la rappresentanza è
generale per cui anche se vi sia stata imposta una limitazione e iscritta nel registro delle
imprese non è opponibile a terzi a patto che non si dimostri che il terzo abbia agito
volontariamente a danno della società e che era a conoscenza del limite di rappresentanza
.L’amministratore che ha agito superando i limiti imposti dalla legge o dallo statuto è sia
revocabile che possibile soggetto a cui poter chiedere il risarcimento.Sono invece
tranquillamente opponibili a terzi quei vincoli imposti dalla legge.
6 Gli interessi degli amministratori
Gli amministratori fanno parte dell’organo che realmente gestisce la società, per cui ogni
decisione deve essere presa dagli stessi nell’interesse esclusi ovo della società.Possono
esserci dei casi però dove l’affare che si sta per effettuare si anche di interesse di uno degli
amministratori, interesse non societario ma meramente personale.In questo caso
l’amministratore .Se fa parte di un consiglio , deve dare subito notizia