Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Commissione
Commissione, è un mandato a vendere o comprare per conto del committente in nome del commissionario. Si hanno evidenti tratti in comune con il contratto di concessione di vendita, ma sono presenti anche delle differenze: le merci vendute dal commissionario restano di proprietà del committente fino alla vendita effettiva, mentre il concessionario di vendita si assume il rischio dell'invenduto. Al commissionario spetta una provvigione e può assumere il rischio dell'esecuzione dell'affare.Spedizione
Spedizione, contratto con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. Si ha una chiara distinzione tra trasporto e spedizione: il vettore esegue il trasporto e si assume i rischi, mentre lo spedizioniere si obbliga a stipulare un contratto di trasporto per conto del mandante.Agenzia
Agenzia, l'agente si obbliga a promuovere stabilmente in una determinata zona la conclusione di contratti. In mancanza di diverse specifiche ilrapporto è esclusivo. Di carattere L’agente è obbligato, così come il preponente, ad agire con lealtà e buona fede. Unico altro obbligo, a carico del preponente, è il pagamento della provvigione. Non è possibile che l’agente si assuma la responsabilità dell’adempimento del terzo. Alla cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a conferire un’indennità a patto che l’agente abbia procurato nuovi clienti. La mediazione mette in relazione due o più interlocutori. La caratteristica principale è l’assenza di vincoli di collaborazione o dipendenza, per l’applicazione della disciplina è sufficiente la prestazione dell’attività di intermediazione. Il mediatore è tenuto ad informare le parti delle circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare. In seguito alla conclusione, al mediatore spetta una provvigione da ciascuna delle parti, senza cheÈ necessario attendere l'esecuzione dell'affare. Pag. 257-273
Azienda
Nel linguaggio giuridico indica il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Questa definizione permette di distinguere l'azienda dall'impresa essendo la seconda lo svolgimento di un'attività nella quale la prima viene "utilizzata". L'azienda viene infatti non concepita come un bene distinto da quelli che la compongono. Quest'ultimi subiscono continui mutamenti ed occorre verificare quali siano effettivamente beni aziendali organizzati ed adibiti a strumento dell'impresa. I sono "cose" che possono formare oggetto di diritti. Nel settore delle imprese di produzione di servizi non è raro imbattersi in attività svolte sulla sola base di relazioni di natura contrattuale in apparente assenza di un complesso di beni aziendali. Tali rapporti sono ovviamente soggetti al trasferimento in
blocco ma si deve negareche ciò corrisponda al trasferimento d'azienda. Azienda e impresa possonotalvolta presentarsi dissociate, il coordinamento funzionale dei vari benipermane quindi anche quando l'attività non dovesse essere più svolta sino ache il complesso aziendale non venga disgregato. L'organizzazione ed il suoavviamento,riflesso economico, sono qualità dell'azienda di importanza evalore economico non raramente superiore al valore dei beni aziendali. Talora irami aziendalibeni sono suscettibili di essere suddivisi in gruppi denominati esi contraddistinguono per il risultato di dar luogo a singole unità produttivestrumentali all'esercizio su base territoriale dell'attività d'impresa.È evidente come i beni debbano "appartenere" al titolare dell'impresa, piùprecisamente occorre un titolo giuridico quale la proprietà o altri diritti realiparziari o di godimento.
Le facoltà di godimento e disposizione del proprietario si diversificano in base alla tipologia dei beni del complesso e alle relazioni di appartenenza dei beni allo stesso titolare. Si può anche avere il fenomeno della comunione di azienda nella quale si ha una signoria sugli oggetti condivisa tra più titolari. È una situazione tipica della successione con più eredi. Per quanto riguarda il titolare di diritti di godimento, ad esso spetta la facoltà di gestire l'azienda coordinando i beni che la compongono per proseguire l'attività a cui erano preposti. È possibile anche la costituzione di diritti reali di garanzia su singoli beni aziendali a seconda della loro natura o addirittura su tutta l'azienda con riserva di esclusione dei beni immobili e mobili registrati. Più frequente è la proprietà dell'azienda ceduta a garanzia del pagamento del corrispettivo pattuito. Circolazione e conflitti diDall'Art.2556 si desume che il trasferimento della proprietà o il godimento (vendita, donazione, affitto) dell'azienda può essere oggetto di contratti tra cui conferimento, assegnazione, patti di famiglia e successione a causa di morte. È necessario tenere distinti il trasferimento dell'intera azienda o di un ramo di essa e il trasferimento di singoli beni. Nel primo caso alla disciplina tipica del trasferimento si aggiunge la disciplina degli Artt.2556 ss. e ogni altra norma il cui presupposto di applicazione sia la cessione di un'azienda. Nel secondo caso invece la disciplina termina in quella tipica. Per la riconduzione al primo o secondo caso assume rilevanza l'oggettiva identificabilità di quanto trasferito come un complesso di beni per l'esercizio d'impresa. Soltanto nel caso di cessione di un'azienda alcuni interessi meritano protezione: interesse dei terzi all'informazione, interessi dei terzi in
rapporto con l'alienante a non subire danni, interesse dell'alienante a salvaguardare il valore, interesse equivalente dell'acquirente.Per quanto riguarda la forma del contratto traslativo si ha una triplice regola:
- Per la validità - è richiesta la stessa forma richiesta in dipendenza della natura dei beni o della natura del contratto
- Per la prova - è richiesta la forma scritta
- Per l'iscrizione nel registro delle imprese - è richiesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
I contratti che comportano il trasferimento sono ovviamente soggetti a pubblicità legale mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, ciò non può però essere utilizzato come criterio di risoluzione di conflitti tra più acquirenti.
Circolazione e rapporti con i terzi
La gran parte della disciplina sulla cessione concerne i rapporti tra acquirente e terzi. Nell'eventualità che il trasferimento
comporti la cessione di crediti il rapporto tra creditori e debitori viene regolamentato guardando due interessi: interesse dell'acquirente a far valere i crediti, interesse del debitore a ritenersi liberato in caso di pagamento in buona fede a favore dell'alienante.
L'interesse del terzo non viene tuttavia trascurato: la successione non si verifica con riguardo a contratti a carattere personale e, sempre al terzo, spetta il diritto di recedere unilateralmente per giusta causa, essendo quest'ultima un significato deterioramento della posizione del terzo a seguito del trasferimento.
Si hanno poi regole speciali per i rapporti con i dipendenti, ogni soluzione diversa da quelle riportate richiede il consenso degli stessi: il rapporto segue esorti dell'azienda continuando con l'acquirente in modo immutato, l'acquirente e l'alienante sono chiamati a rispondere solidalmente dei debiti da lavoro maturati dai dipendenti nel tempo di trasferimento.
Le stesse regole sino a qui descritte valgono in caso di usufrutto o affitto, fatta eccezione per la mancata espressa estensione a tali ipotesi della norma dettata in tema di responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
Circolazione e rapporti tra le parti
Alienante e acquirente possono liberamente regolare i propri interessi nel loro rapporto interno. Non mancano comunque disposizioni normative, soprattutto volte alla tutela dell'interesse dell'acquirente di mantenere integro il valore economico del complesso aziendale. Ciò avviene soprattutto per i contratti: non richiedendo un previo accordo tra alienante e acquirente si verifica una ex lege successione di quest'ultimo. È invece incerta la situazione dei debiti/crediti aziendali. Dal momento che essi non sono beni, si deve presumere che il trasferimento dell'azienda non li riguardi e che le rispettive posizioni giuridiche rimangano ai.
soggetti originari. Precisiamo che può verificarsi anche il trasferimento tacito di debiti e crediti mediante l'interpretazione dell'Art.1362 dell'intero contratto di trasferimento dell'azienda. In riferimento a ditta e marchio, l'Art.2565 stabilisce che il trasferimento della ditta richiede il consenso dell'alienante e l'Art.2573 stabilisce che il silenzio vale come assenso al trasferimento del marchio. Si ha poi il solito obbligo di non concorrenza di durata 5 anni disposto dall'Art.2557, anche se esso, nelle imprese agricole, è limitato alle attività agricole per connessione. Con riguardo all'usufrutto e all'affitto si hanno alcune regole dettate dagli Artt.2561 e 2562: - Non va modificata la destinazione dell'azienda - Non va modificata l'attività - Deve essere mantenuto uno stato di efficienza e un livello di scorte congrui - Devono essere inventariati i beni aziendali In fine, estintosi il rapporto, ilIl proprietario subentra, non solo nei rapporti contrattuali in corso già esistenti al tempo in cui se ne iniziava l'esercizio, ma anche nei rapporti contrattuali esistenti precedenti alla cessione e creatisi in seguito. Pag.274-285
La Contabilità svolge la funzione di strumento di controllo, di conoscenza ed è a sua volta sottoposta a controllo contabile. La rappresentazione contabile implica la rilevazione documentale di dati e la loro rappresentazione in forma unitaria ed ordinata nei libri contabili. Occorre rilevare solo le vicende in grado di influire sui risultati, i c.d. fatti di gestione. La loro documentazione deve indicare l'impatto che ciascuna operazione ha su ricavi e costi dal confronto dei quali risultato d'esercizio emerge. Si tratta comunque di analizzare il rapporto tra il risultato e le risorse impiegate, definendo così la re