Diritto delle imprese
Definizione e categorie di impresa
L'impresa non è definita in quanto tale da alcuna norma, non assume nemmeno una rilevanza giuridica unitaria: l'ordinamento si limita a prendere in considerazione singoli profili dell'impresa. Anche la legge utilizza il termine impresa in modo promiscuo: nell'Art. 2555 è attività, nel 2806 organizzazione, la struttura nel 2195 soggetto. Dell'impresa assumono così rilevanza l'organizzazione, l'attività, il complesso di beni strumentali ed il soggetto titolare.
Per distinguere le diverse categorie d'imprese vengono definite diverse categorie d'imprenditore essendo necessario individuare un soggetto destinatario della disciplina giuridica. Alla qualifica dell'imprenditore provvede l'ordinamento con una norma generale contenuta nell'Art. 2082: imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Vengono individuati imprenditori commerciali, agricoli, piccoli e non piccoli. Le medesime distinzioni sono riferibili alle attività d'impresa.
Caratteristiche fondamentali dell'impresa
Tornando al contenuto dell'Art. 2082 si notano alcuni caratteri fondamentali:
- Attività - Pluralità di atti funzionalmente collegati per un obiettivo volto alla produzione o scambio di beni. Non sono attività produttive quelle di mero godimento di beni o servizi. Inoltre, i beni o servizi devono essere destinati al mercato: in caso di autoproduzione questo requisito non è rispettato.
- Economicità - Copertura dei costi con ricavi, ciò non significa necessariamente scopo di lucro.
- Professionalità - Si traduce nella stabilità cioè continuità intesa anche ad esempio propria delle attività stagionali.
- Organizzazione - È necessario che si tratti di un'attività svolta con l'organizzazione di capitale e lavoro distinguendo così lavoro autonomo e impresa.
Tra gli elementi della nozione di impresa non viene annoverato quello della liceità. In caso di attività illecita non vengono meno le esigenze di tutela dei terzi e si ha quindi applicazione dell'insieme di norme del diritto delle imprese. D'altro canto, l'impresa illecita non può invocare a proprio favore la tutela offerta dalla disciplina delle imprese.
All'interno delle attività definibili come impresa, ne esistono alcune che non caratterizzano come imprenditori gli esercenti delle stesse. È il caso delle professioni intellettuali. Questa scelta è motivata da ragioni attinenti al rilievo sociale di tali attività, nonché alla volontà di non sottoporre al rischio d'impresa tali attività.
Categorie di impresa
Come si è detto, esistono diverse categorie d'impresa differenziate in base alla tipologia di attività, alle dimensioni o alla forma organizzativa. Occorre sottolineare che la disciplina più rilevante e consistente è quella concernente l'impresa commerciale.
L'impresa agricola è definita dall'Art. 2135, consiste nell'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico. L'impresa agricola non muta la sua qualificazione qualora vengano svolte attività diverse da quelle principali le quali sono considerate agricole per connessione. Si considerano tali:
- Quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali
- Quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo di attrezzature utilizzate normalmente nell'attività agricola esercitata.
La nozione d'impresa commerciale è desumibile dall'elenco delle attività che non richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese secondo l'Art. 2195. Le attività sono: industriali dirette alla produzione di beni, intermediarie nella circolazione dei beni, di trasporto, bancarie o assicurative e tutte le attività ausiliari delle precedenti. Si è soliti ritenere che tale elenco vada inteso come la parte generale d'impresa escludendo l'impresa agricola descritta nel 2135.
Piccoli imprenditori
Passiamo ora al criterio delle dimensioni. L'Art. 2083 dispone che sono piccoli imprenditori i coltivatori del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia. Si interpreta questa formula come riportante alcuni esempi di piccola impresa. Il requisito dimensionale risiede nella prevalenza del lavoro personale/familiare rispetto agli altri fattori produttivi. Occorre comunque che sussista un'organizzazione di altri fattori produttivi in mancanza della quale non si potrebbe parlare neanche d'impresa.
La nozione del 2083 non è l'unica fondata su criteri dimensionali, per esempio l'Art. 1 della legge fallimentare esclude dall'ambito di applicazione del fallimento:
- Imprese con attivo inferiore a 300000 nei 3 anni precedenti l'istanza di fallimento
- Imprese con ricavi inferiori a 200000 nei 3 anni precedenti l'istanza di fallimento
- Imprese con debiti anche non scaduti inferiori a 500000
Come detto precedentemente è possibile dividere le imprese anche in base al loro modello organizzativo. Questa pluralità di criteri dà luogo ad un complesso sistema normativo il cui punto di partenza è sempre l'Art. 2082 che rappresenta una disciplina applicabile a tutte le imprese. L'insieme di queste norme è denominato lo statuto generale delle imprese ed è composto dalle disposizioni in tema di azienda, segni distintivi, concorrenza, concorrenza sleale e consorzi.
All'interno della nozione generale assume rilevanza l'impresa commerciale piccola. Ad essa è dedicato un ulteriore insieme di norme denominato statuto dell'impresa commerciale che si applica a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma organizzativa. Si tratta precisamente delle discipline in tema di registro delle imprese, di rappresentanza commerciale, di fallimento e di scritture contabili.
La disciplina del registro delle imprese è applicabile a società, imprese agricole, piccole imprese e società semplici. La disciplina delle scritture contabili è applicabile a società ed imprese sociali. La disciplina del fallimento è applicabile a tutte le imprese commerciali non piccole fatta eccezione per le imprese pubbliche.
Alla disciplina generale delle imprese si aggiungono alcune discipline speciali delle imprese che operano nei mercati regolati quali quelli finanziari, bancari ed assicurativi.
Ambito temporale di applicazione della disciplina delle imprese
Passando al problema dell'ambito temporale di applicazione della disciplina delle imprese, esso cambia a seconda che si parli di società o persone fisiche. Per quanto riguarda le persone fisiche si fa riferimento all'inizio ed alla fine effettiva dell'attività. Per le società invece costituisce l'inizio la loro costituzione e la fine coincide con la cessazione dell'ente che avviene in base alla tipologia di organizzazione di cui si tratta. In linea di principio alla cessazione dell'impresa viene meno la qualifica di imprenditore. Tuttavia, per esempio per l'assoggettamento al fallimento gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarai falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda società ed imprenditore occulti, il nuovo Art. 147 legge fallimentare:
- Nel 4° comma ribadisce che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese).
- Nel 5° comma estende la regola all'ipotesi in cui dopo la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile (Società occulta).
Impresa e modelli organizzativi
Come detto le imprese si differenziano in dipendenza del modello organizzativo ovvero in base alla forma giuridica assunta. È caratterizzato da un principio di libertà: i privati sono infatti liberi di scegliere la forma che preferiscono. Una prima distinzione è tra imprese individuali ed imprese collettive. Le prime sono direttamente riferibili ad una persona fisica mentre le seconde ad un ente di diversa natura.
Le imprese individuali rappresentano la forma organizzativa più semplice mentre le imprese collettive sono a loro volta classificabili in diverse tipologie. Esse si distinguono in base alla natura privata o pubblica del modello organizzativo, individuando così imprese private e pubbliche. Tra le prime spiccano le imprese societarie e le non societarie quali associazioni e fondazioni. L'impresa può essere strutturata mediante la combinazione e l'aggregazione di diversi modelli organizzativi dando vita all'impresa di gruppo.
I modelli organizzativi possono distinguersi in base alla loro assoggettazione a norme di diritto italiano o europeo. In materia societaria il codice civile consente che società costituite all'estero stabiliscano sedi secondarie nello Stato italiano anche se di tipo diverso da quelli regolati nel codice: vengono quindi riconosciute tutte le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
In linea di principio le norme che danno vita al diritto delle imprese trovano applicazione indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa anche se non rientrano nel diritto delle imprese le norme su persone giuridiche private, persone fisiche ed enti pubblici. Diversamente avviene per le società, viste come per natura volte all'esercizio dell'attività d'impresa. Le norme ad esse dedicate sono nel Libro quinto del codice civile e determinate disposizioni in tema di società assumono rilevanza generale essendo estese a tutte le imprese, ad esempio, una parte della disciplina del bilancio.
Limitandoci alle imprese private, la scelta della forma giuridica ha varie conseguenze e non è del tutto libera. Da essa dipendono effetti sul piano della responsabilità, della destinazione del risultato, delle regole di gestione e finanziamento. Non è inoltre concesso dar vita a modelli atipici né è sempre consentita l'adozione di qualsiasi modello. Ad alcuni modelli è infatti concesso l'esercizio solo di determinate attività, ad esempio le società semplici non possono svolgere attività commerciali. Vi è poi libertà di modifica o cambiamento della struttura organizzativa. (la struttura più numerosa in Italia è l'impresa individuale, nel 2012 erano 3345970).
Impresa individuale
Direttamente riferibile ad una persona fisica. Svolge un ruolo marginale nella disciplina delle imprese essendo assoggettata allo statuto generale delle stesse e non essendo destinataria di particolari norme. Ogni cittadino italiano maggiorenne, non interdetto od inabilitato può esercitare attività d'impresa ed assumere la qualifica d'imprenditore; ciò vale anche per i cittadini dell'UE. Per quanto riguarda gli incapaci, l'inizio di un'impresa commerciale in loro nome è vietato, ne è permessa invece la continuazione, inoltre l'autorizzazione giudiziale consente l'esecuzione da parte del rappresentante di tutti gli atti rientranti nell'esercizio dell'impresa senza che sia necessaria un'autorizzazione per ciascuno di essi.
L'impresa individuale può poi dar luogo ad un particolare modello organizzativo se è presente la collaborazione di familiari: l'impresa familiare. Anch'essa è una figura residuale e si pone in essere se la collaborazione del familiare non è regolata nell'ambito di un rapporto societario o di lavoro. Questa disciplina consiste nell'attribuzione di alcuni diritti di partecipazione all'impresa individuale sotto il profilo patrimoniale e gestionale. Si può configurare inoltre un'impresa coniugale, cioè un'impresa gestita da entrambi i coniugi e costituitasi dopo il matrimonio in cui vige il regime della comunione legale. Si realizza in questo caso una comunione d'impresa che concerne la titolarità e la gestione dei beni. Si differenzia dalla società individuale in quanto fa capo a 2 persone fisiche nonostante nel registro delle imprese venga iscritta in capo ad uno solo dei coniugi.
Impresa societaria
La società è il soggetto giuridico che assume la titolarità dei rapporti che si creano nell'esercizio d'impresa. In questo senso essa è il titolare dell'azienda, il soggetto nel nome del quale viene esercitata l'attività è l'imprenditore. Tuttavia, la correlazione tra impresa e società sembra non sussistere in alcune ipotesi eccezionali ad esempio le società tra professionisti e le società semplici di gestione.
La società è desumibile dall'Art. 2247: due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tale norma è in realtà riferita al contratto di società ciò nonostante mantiene un significato descrittivo. La società risulta quindi caratterizzata da tre elementi necessari e sufficienti:
- Conferimenti di beni/servizi - Compongono il patrimonio sociale
- Attività economica comune - Scambio di beni o servizi
- Scopo di divisione degli utili - Destinazione ai soci dei vantaggi economici ottenuti
A seconda del modo di realizzare tale vantaggio e di divisione tra i soci, si distingue tra scopo speculativo (distribuzione di un utile in proporzione all'investimento) e scopo mutualistico (risparmio di spesa o più alta remunerazione dei soci).
Il codice civile contempla diversi modelli di organizzazione: s.s., s.n.c., s.a.s., s.p., s.a.s., s.r.l., soc coop. Ciascun tipo è soggetto ad una propria disciplina legale, sono comunque possibili diverse classificazioni in gruppi. Possono essere distinti tra loro in base:
- Alle caratteristiche dello scopo: speculativo o mutualistico (soc. coop.). Si differenziano anche in società di capitali o di persone.
- Alle caratteristiche dell'attività: commerciali o non commerciali (s.s.)
- Alle caratteristiche delle responsabilità: illimitata o limitata
Le società sono poi sottoposte a un regime di tipicità in base al quale i soci possono scegliere tra i tipi predisposti dalla legge. Questa tipicità delle società rappresenta un'eccezione all'atipicità del contratto. Comunque, il suddetto principio non elimina ogni spazio di manovra: i soci possono scegliere il modello, possono inserire clausole atipiche e possono modificare il modello tramite la trasformazione.
Consorzi e gruppi europei di interesse economico
Abbiamo poi le imprese collettive non societarie quali consorzi, gruppi europei d'interesse economico, associazioni e fondazioni. Consorzi: più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (Art. 2602). È un contratto plurilaterale di natura associativa e può perseguire essenzialmente 2 funzioni: disciplina della concorrenza tra le imprese consorziate oppure cooperazione nello svolgimento di alcune fasi dell'attività. In entrambi i casi riveste una causa mutualistica. Il contratto deve essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione di: oggetto, durata, obblighi, poteri degli organi, condizioni di ammissione, casi di recesso e cause di scioglimento.
Nel caso in cui il consorzio sia ad attività interna esso non rappresenta un modello organizzativo e si limita a dar vita a una forma di collaborazione tra imprese. Il consorzio ad attività esterna dà invece vita ad un'autonoma impresa, vedendosi riconosciuta una sua autonomia patrimoniale. Per questo motivo sono previste norme ulteriori, per esempio è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione della situazione patrimoniale. Delle obbligazioni assunte risponde il consorzio con il proprio patrimonio (fondo consortile) che rimane indiviso fino al termine del consorzio. Nel caso in cui un'obbligazione del consorzio venga assunta per conto di uno o più consorziati, i consorziati rispondono solidalmente con il consorzio. I consorzi con attività esterna possono avvalersi di uno dei modelli delle società commerciali creando così una società consortile. Generalmente si deve ritenere che la società consortile sia sottoposta a una disciplina mista.
Gruppo europeo di interesse economico: è un istituto introdotto per agevolare la cooperazione transnazionale. Come nel consorzio avviene attraverso un'iniziativa ausiliaria e si sostanzia in una forma di collaborazione. A differenza però del consorzio l'attività svolta non è necessariamente di natura imprenditoriale. La sua disciplina si differenzia da quella dei consorzi sotto più profili: rigidità della struttura organizzativa, regole in tema di rappresentanza, riconoscimento a ciascun membro di un diritto d'informazione.
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