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DIRITTO DELLE SOCIETÀ - CAPITOLO I - Società di persone Caratteri generali, nozioni e tipi
Il diritto delle società costituisce tradizionalmente una parte del diritto commerciale, oggetto di separata analisi che trova giustificazione non solo nel carattere di notevole articolazione e complessità che la materia ha assunto, ma anche in ragione di una utilizzazione sempre più estesa dei modelli societari anche in ambiti estranei a quello che, nell'originaria impostazione del c.c. del 1942, doveva essere il campo di applicazione tipico dell'istituto. Si avrà occasione di esaminare le ragioni di questo straordinario successo, anche al fine di stabilire cosa oggi si possa utilmente intendere attraverso lo stesso termine di società. Un contratto di società era conosciuto e utilizzato prima che si creasse un corpo organico di disposizioni relative al commercio; per il diritto romano la societas era il contratto consensuale, con il
Quale due o più persone si obbligavano a mettere in comune beni o opere per il raggiungimento di un fine comune, che produceva effetti solo tra le parti. Questa impostazione sopravvivrà fino alla società civile del c.c. italiano del 1865; la società aveva valenza solo interna e rimaneva irrilevante nei confronti dei terzi; i soci potevano agire in nome proprio, acquistando e disponendo situazioni giuridico-soggettive e rispondendo con il loro patrimonio. Non veniva riconosciuta alcuna forma di autonomia patrimoniale della società, che si presentava come una comunione di beni, strumentale al conseguimento dei fini comuni. Risale al secolo XII, origini del dell’attuale diritto commerciale, la società con rilevanza esterna, la commenda, antecedente storico s.a.s.; la compagnia, corrispondente alla società in nome collettivo; nonché le prime forme di s.p.a., caratterizzate dalla previsione di quote di partecipazione di massima.
liberamente trasmissibili e dallautilizzazione di sistemi decisionali a maggioranza. È nel XVII che si affermarono i modelliorganizzativi societari non così distanti dalle società anonime, anche se bisognerà attendere il codede commerce napoleonico del 1807 per vedere riconosciuta sulla base di previsioni normative acontenuto generale tale tipologia, il cui beneficio della autonomia patrimoniale perfetta conseguivaprima, a una concessione governativa, e poi ad un riscontro di conformità dello statuto delle societàaffidato all'autoritàai requisiti previsti dalla legge, giudiziaria. Nel sistema anteriore alla nostracodificazione, la società veniva disciplinata sia nel c.c. del 1865, sia nel c.comm. del 1882, nelleforme universali e particolari, di godimento e di esercizio. Nel codice di commercio venivanodisciplinate talune società particolari di esercizio, per distinguerle dalle società civili; erano
società di persone, e la società per azioni come una forma di società di capitali. La società in nome collettivo è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci, che rispondono personalmente e in modo illimitato per i debiti sociali. La società in accomandita prevede la presenza di soci accomandatari, che rispondono in modo illimitato e solidale, e di soci accomandanti, che rispondono solo fino all'importo del capitale conferito. Le società anonime, invece, sono caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci, che rispondono solo fino all'importo del capitale sociale sottoscritto. Inoltre, le società anonime possono essere suddivise in azioni o quote, a seconda del tipo di partecipazione dei soci. La codificazione del 1942 ha abolito la distinzione tra società civile e commerciale, estendendo a tutte le società la soggettività giuridica.Esercizio collettivo di un'attività economica semplice e la s.r.l., intese produttiva e organizzata durevolmente ad impresa, allo scopo di dividersi gli utili. Venne così abbandonata l'utilizzazione dello strumento societario al fine del mero godimento di un interopatrimonio, e sopravvissero solo le società di esercizio. Per il codice la società era dunque vista come la struttura tipica per l'esercizio in forma associata dell'attività d'impresa e costituiva la forma che normalmente avrebbe dovuto assumere una impresa collettiva; in ogni caso avevano necessariamente origine dal contratto, come oggetto l'esercizio di una attività economica, e una causa lucrativa. Non si arrestò comunque il processo di trasformazione del diritto societario, anche per dare attuazione, dagli anni 50' in poi, alle direttive comunitarie. Gli anni 90' si caratterizzarono per una cospicua produzione di leggi speciali.
relative ai mercati finanziari, intermediazioni mobiliari e trading, fino ad arrivare alla compiuta attuazione di una disciplina organica contenente il TUF. Questa sintesi dello sviluppo storico delle fonti del nostro diritto societario abbisogna ancora di una osservazione: l'esercizio della società si dimostrò così efficace sin conclusiva; da subito che i modelli travalicarono gli ambiti ricompresi nella nozione dell'art.2247; infatti il rapporto sociale non origina solo dai contratti ma anche dagli atti unilaterali, come provvedimenti normativi o atti amministrativi. Ne consegue che in forma societaria si configurano anche le imprese individuali, che possono anche svolgere attività non economica, perché istituzionalmente mirano a finalità sociali con causa diversa da quella lucrativa. definizione di società all'art.2247, In passato il c.c. si faceva carico di dettare la tuttora in vigore ma solo per il contratto societario, cheappunto non ne esaurisce la nozione, ne indica i tratti normalmente a prescindere dalla natura dell'atto che le dà origine, ricorrenti; si può quindi riconoscere che, la società è caratterizzata da tre elementi, individuati dalla norma prima citata: i conferimenti effettuati dai soci, l'esercizio in comune di un'attività economica, e lo scopo di dividerne gli utili; la compresenza di essi è condizione necessaria e sufficiente affinché si possa identificare una società. I conferimenti sono le prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai singoli soci, destinate a costituire il nucleo originario del patrimonio sociale; essi effettuano apporti di danaro, beni, crediti in favore della società, che ne acquisisce la titolarità senza l'obbligo di restituzione. Il debito diventerà attuale solo al momento dello scioglimento di essa o della partecipazione totale o parziale. Per quanto riguarda l'attività,si realizza una sostanziale coincidenza con la nozione di imprenditore, art.2082, ha natura di attività d'impresa. Viene svolta in potendo quindi affermare che, in linea di massima, comune dai soci, i quali partecipano anche alla gestione nelle società più semplici; lo stesso non si può dire nelle società di capitali, in quanto nemmeno l'unico socio ha diritto tramite partecipazione a condurre l'attività. Lo scopo di lucro consiste nella destinazione ai soci dei vantaggi economici conseguiti tramite l'esercizio dell'attività sociale; fine che possiamo definire egoistico, in quanto il guadagno ne viene devoluto ai terzi, né acquisito dalla stessa società. Il vantaggio si può conseguire in diversi modi, e ciò consente di distinguerlo in scopo lucrativo, speculativo o mutualistico. La norma definitoria resta sempre di rilevanza sistematica per il diritto societario, infatti iSuccessivi superamenti sono pur sempre legati a figure introdotte da norme speciali, che consentono di ampliare la nozione ad aspetti più specifici. Il compito della norma continua ancora ad assolvere quello di riaffermare che tale strumento risulta caratterizzato da una funzione unitaria, che consente di individuare l'operazione societaria in quanto tale; in definitiva, la sua esistenza, seppur inadeguata per cogliere appieno la nozione generale di società, continua a significare che esse sono contraddistinte da una causa tipica, diversa rispetto a quella degli altri contratti. La situazione presenta analogie con istituti tra loro diversi, si pensi al mandato collettivo; mentre il mandatario è un soggetto che preesiste e sopravvive al contratto di mandato, la società, pur agendo in nome proprio, viene proprio in funzione della realizzazione dell'operazione delineata prima, costituita dai mandanti, i soci. Oppure si pensi al finanziamento, nella forma
della associazione in partecipazione e non del mutuo; sembrerebbe però che i soci finanzino anche se stessi, e la percezione del rischio non è la medesima. Da qualunque punto di vista la si esamini, la società rappresenta in ogni caso una struttura organizzativa ambivalente, al contempo autonoma e strumentale rispetto ai soci; come gli altri enti giuridici è dotata di un nome proprio ed è quindi una persona giuridica, svolge un’attività e acquista diritti, in relazione con gli interessi dei soci. Il patrimonio sociale è rappresentato in prima approssimazione dall’insieme dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società; svolge una pluralità di funzioni (di garanzia, art. 2740, complesso di beni soggettive attive e passive, produttiva, complesso di valori economici che vanno incrementati). Il valore del patrimonio complessivo, indicato come patrimonio netto,può presentare valore positivo o negativo, a seconda del risultato di gestione nei diversi esercizi, configurandosi quindi come utile o perdita. L'attività svolta deve essere potenzialmente in grado di aumentarne il valore complessivo, e non compatibile con il godimento dei beni (c.d. comunione di godimento, i contitolarità di beni o diritti); ciò non toglie il fatto però che un godimento anche diretto di un complesso di beni generi un guadagno, si pensi all'azienda e alla sua comunione, che il legislatore ammette la trasformazione in società e viceversa, oppure alle società immobiliari di comodo, utilizzate per svolgere attività di mero godimento di beni immobili, non produttivi, a fini prevalentemente fiscali. La legge individua nell'oggetto sociale un elemento essenziale del programma societario, che deve peraltro risultare dal contratto o atto costitutivo, e la sua modificazione, anche senon richiede l'unanimità dei soci, può comportare la possibilità per essi di porre fine alla loro partecipazione attraverso il diritto di recesso. In quanto destinatari del risultato di