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CAPITOLO XI - SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO

Accanto al sistema tradizionale la riforma del 2003 ha introdotto due sistemi

alternativi, i quali trovano applicazione solo se espressamente previsti in sede

di costituzione della società o con successiva modifica dell’atto costitutivo (art.

2380 c.2).

Il sistema dualistico;

disciplinato dagli artt. 2409-octies e 2409-quinquiesdecies, si tratta di un

consiglio di

sistema di ispirazione tedesca che prevede la presenza di un

gestione consiglio di sorveglianza.

e di un

La revisione legale dei conti è poi affidata ad un revisore o ad una società di

revisione.

Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di

amministrazione del sistema tradizionale ed infatti gli vengono applicate quasi

tutte le norme proprie di quest’ultimo.

È costituito da un numero di componenti non inferiore a due; i primi sono

nominati nell’atto costitutivo, quelli successivi dal consiglio di sorveglianza, il

quale ne determina il numero e il compenso, sempre nei limiti dello statuto.

Nelle società quotate, se i componenti sono tre o di più, si applicano le regole

sull’equilibrio fra uomini e donne nella composizione dell’organo.

I componenti del consiglio sono revocabili ad nutum dal consiglio di

sorveglianza, salvo il diritto di risarcimento in mancanza di giusta causa.

I componenti restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, ma

sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, quello di

sorveglianza provvede alla loro sostituzione, ma non è però concessa la

cooptazione.

L’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere

promossa anche dallo stesso consiglio di sorveglianza e la relativa

deliberazione va adottata a maggioranza dei componenti e comporta la revoca

di ufficio. L’azione può inoltre essere proposta anche dai soci di minoranza

nonché da parte dei creditori sociali.

Il consiglio di sorveglianza svolge sia le funzioni proprie del collegio

sindacale, sia alcune funzioni di indirizzo della gestione societaria tipiche

dell’assemblea del sistema tradizionale. La presenza del consiglio di

sorveglianza infatti riduce le competenze dell’assemblea ordinaria, che

possono essere altresì compresse da previsioni statuarie.

I suoi componenti possono essere soci o non soci e il loro numero, non

inferiore a tre, è fissato nello statuto. I primi componenti vengono nominati

nell’atto costitutivo, gli altri successivamente in assemblea ordinaria.

È prevista inoltre la nomina da parte dello Stato o di un ente pubblico (art.

2449), o è previsto che si possa riservare la nomina ad un possessore di

strumenti finanziari partecipativi (art. 2351 c.5).

Nelle società quotate, un componente deve essere eletto dalla minoranza col

sistema del voto di lista e trovano inoltre applicazione le regole sull’equilibrio

fra uomini e donne.

La legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità e indipedenza

dei consiglieri, requisiti che sono progressivamente più rigorosi a seconda che

la società sia o meno quotata.

società quotate

Nelle infatti i consiglieri devono rispettare anche i limiti al

cumulo di incarichi determinati con regolamento dalla Consob.

Sono inoltre previste anche delle specifiche cause di ineleggibilità dei

consiglieri.

Il loro compenso è predeterminato e invariabile in corso di carica e viene

stabilito in sede di assemblea.

I componenti del consiglio restano in carica per tre esercizi e sono

rieleggibili.

Sono anche liberamente revocabili dall’assemblea, ma se non vi è giusta

causa possono chiedere il risarcimento, e la relativa delibera deve essere

approvata col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale

rappresentato.

A seguito di revoca, l’assemblea deve provvedere a sostituire senza indugio i

componenti in modo integrale, in quanto non sono previsti né la cooptazione né

i supplenti.

La nomina e la cessazione sono soggette ad iscrizione nel registro delle

imprese entro trenta giorni.

Peculiari sono le competenze del consiglio di sorveglianza.

Esso esercita il controllo sull’amministrazione, e ha diritti e potere di

informazione nei confronti del consiglio di gestione.

I suoi componenti devono assistere alle assemblee e adunanze del consiglio di

gestione.

Inoltre, il consiglio di sorveglianza può convocare l’assemblea qualora ravvisi

fatti censurabili di rilevante gravità e deve sostituirsi agli amministratori se

questi sono inerti nei loro incarichi.

Una volta all’anno, deve riferire all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta e

sui relativi risultati.

Al consiglio di sorveglianza è poi attribuita larga parte delle funzioni tipiche

dell’assemblea, come la nomina/revoca/compenso degli amministratori,

l’approvazione del bilancio di esercizio o l’azione di responsabilità verso gli

amministratori.

Il presidente del consiglio è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono

determinati dallo statuto.

Il consiglio di sorveglianza deve riunirsi ogni novanta giorni.

Per la sua costituzione nelle assemblee è necessaria la maggioranza dei

componenti, mentre le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei

presenti. diligenza

I componenti del consiglio devono adempiere i loro doveri con e

professionalità.

Essi sono solidalmente responsabili con il consiglio di gestione per i fatti e le

omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero

vigilato correttamente.

L’azione di responsabilità nei loro confronti viene deliberata dall’assemblea.

Il sistema monistico;

Sistema di ispirazione anglosassone, si caratterizza per la soppressione del

collegio sindacale. consiglio di

L’amministrazione ed il controllo sono esercitati dal

amministrazione comitato per il controllo sulla gestione

e da un , costituito al

suo interno.

Anche nel sistema monistico la revisione legale dei conti è affidata ad un

revisore o ad una società di revisione.

Al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, si applicano le

disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionali.

Significativa differenza è che al suo interno vengono però eletti i componenti

dell’organo di controllo.

almeno un terzo

È previsto infatti che dei suoi componenti sia in possesso dei

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.

Il comitato per il controllo sulla gestione è formato all’interno del consiglio

di amministrazione.

I suoi componenti sono nominati dallo stesso consiglio tra coloro in possesso

dei requisiti di indipedenza, professionalità e onorabilità richiesti.

nelle quotate

Il numero dei componenti è libero, ma non può essere inferiore a

tre.

Sempre nelle quotate, vanno inoltre rispettati i limiti al cumulo di incarichi

fissati dalla Consob.

I componenti possono essere revocati dal consiglio di amministrazione anche

senza giusta causa, ma la revoca deve essere seguita da immediata

sostituzione per reintegrare l’organo.

Il comitato ha delle funzioni coincidenti con quelle del collegio sindacale, vale

a dire vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del

sistema di controllo, del sistema amministrativo nonché sulla sua idoneità.

rapporti con i soggetti incaricati

Esercita altresì ulteriori compiti riguardo ai

della revisione contabile.

I componenti del comitato devono assistere alle assemblee e alle adunanze del

consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

società quotate

Nelle inoltre:

Vigila sulla corretta attuazione delle regole di governo societario.

- È destinatario delle denunce dei soci e può a sua volta denunciare al

- tribunale o alla Consob.

Ha diritti e poteri di informazione nei confronti degli amministratori.

- Può avvalersi della collaborazione di dipendenti della società.

- Può convocare il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo

- (non l’assemblea).

Molto scarna è la disciplina sul suo funzionamento.

Le linee guida sono: il comitato elegge il suo presidente, si deve riunire almeno

ogni novanta giorni, è costituito con la presenza della maggioranza dei

componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle società

quotate, qualunque componente del comitato può chiedere al presidente la

convocazione del comitato.

CAPITOLO XII - I CONTROLLI ESTERNI

È altresì previsto dall’ordinamento un articolato sistema di controlli esterni

sulle società per azioni.

Controlli che sono espressione dell’interesse generale al corretto

funzionamento di tali società, controlli che sono perciò diretti a tutelare

interessi esterni alla società.

Questo sistema di controlli esterni non è identico in tutte le società per azioni.

sulla gestione

Comune a tutte è solo il controllo esterno esercitato

dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano

il corretto funzionamento (art. 2409). società quotate

A partire dal 1974, è previsto poi per le e per quelle che

operano sul mercato immobiliare il controllo da parte della Consob.

Il quadro dei controlli esterni va poi completato tenendo conto dei controlli

settori di

pubblici cui sono sottoposte le società che svolgono la loro attività in

particolare rilievo.

Il controllo giudiziario sulla gestione;

Si tratta di una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle

società volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse (art.

2409).

Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli

amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi

irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una

società da questa controllata.

Il tribunale deve dunque accertare le irregolarità denunciate e rimuoverne gli

effetti con opportuni provvedimenti.

controllo di legalità

È quindi un azionabile di regola solo in presenza di

irregolarità gravi e potenzialmente dannose che investono l’operato degli

amministratori.

Le gravi irregolarità possono essere denunciate:

Dai soci.

- Dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo.

- Dal pubblico ministero.

- Dalla Consob.

- Dal commissario giudiziale o dal commissario straordinario.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
174 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof ricolfi marco.