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CAPITOLO XI - SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
Accanto al sistema tradizionale la riforma del 2003 ha introdotto due sistemi
alternativi, i quali trovano applicazione solo se espressamente previsti in sede
di costituzione della società o con successiva modifica dell’atto costitutivo (art.
2380 c.2).
Il sistema dualistico;
disciplinato dagli artt. 2409-octies e 2409-quinquiesdecies, si tratta di un
consiglio di
sistema di ispirazione tedesca che prevede la presenza di un
gestione consiglio di sorveglianza.
e di un
La revisione legale dei conti è poi affidata ad un revisore o ad una società di
revisione.
Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di
amministrazione del sistema tradizionale ed infatti gli vengono applicate quasi
tutte le norme proprie di quest’ultimo.
È costituito da un numero di componenti non inferiore a due; i primi sono
nominati nell’atto costitutivo, quelli successivi dal consiglio di sorveglianza, il
quale ne determina il numero e il compenso, sempre nei limiti dello statuto.
Nelle società quotate, se i componenti sono tre o di più, si applicano le regole
sull’equilibrio fra uomini e donne nella composizione dell’organo.
I componenti del consiglio sono revocabili ad nutum dal consiglio di
sorveglianza, salvo il diritto di risarcimento in mancanza di giusta causa.
I componenti restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, ma
sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, quello di
sorveglianza provvede alla loro sostituzione, ma non è però concessa la
cooptazione.
L’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere
promossa anche dallo stesso consiglio di sorveglianza e la relativa
deliberazione va adottata a maggioranza dei componenti e comporta la revoca
di ufficio. L’azione può inoltre essere proposta anche dai soci di minoranza
nonché da parte dei creditori sociali.
Il consiglio di sorveglianza svolge sia le funzioni proprie del collegio
sindacale, sia alcune funzioni di indirizzo della gestione societaria tipiche
dell’assemblea del sistema tradizionale. La presenza del consiglio di
sorveglianza infatti riduce le competenze dell’assemblea ordinaria, che
possono essere altresì compresse da previsioni statuarie.
I suoi componenti possono essere soci o non soci e il loro numero, non
inferiore a tre, è fissato nello statuto. I primi componenti vengono nominati
nell’atto costitutivo, gli altri successivamente in assemblea ordinaria.
È prevista inoltre la nomina da parte dello Stato o di un ente pubblico (art.
2449), o è previsto che si possa riservare la nomina ad un possessore di
strumenti finanziari partecipativi (art. 2351 c.5).
Nelle società quotate, un componente deve essere eletto dalla minoranza col
sistema del voto di lista e trovano inoltre applicazione le regole sull’equilibrio
fra uomini e donne.
La legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità e indipedenza
dei consiglieri, requisiti che sono progressivamente più rigorosi a seconda che
la società sia o meno quotata.
società quotate
Nelle infatti i consiglieri devono rispettare anche i limiti al
cumulo di incarichi determinati con regolamento dalla Consob.
Sono inoltre previste anche delle specifiche cause di ineleggibilità dei
consiglieri.
Il loro compenso è predeterminato e invariabile in corso di carica e viene
stabilito in sede di assemblea.
I componenti del consiglio restano in carica per tre esercizi e sono
rieleggibili.
Sono anche liberamente revocabili dall’assemblea, ma se non vi è giusta
causa possono chiedere il risarcimento, e la relativa delibera deve essere
approvata col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale
rappresentato.
A seguito di revoca, l’assemblea deve provvedere a sostituire senza indugio i
componenti in modo integrale, in quanto non sono previsti né la cooptazione né
i supplenti.
La nomina e la cessazione sono soggette ad iscrizione nel registro delle
imprese entro trenta giorni.
Peculiari sono le competenze del consiglio di sorveglianza.
Esso esercita il controllo sull’amministrazione, e ha diritti e potere di
informazione nei confronti del consiglio di gestione.
I suoi componenti devono assistere alle assemblee e adunanze del consiglio di
gestione.
Inoltre, il consiglio di sorveglianza può convocare l’assemblea qualora ravvisi
fatti censurabili di rilevante gravità e deve sostituirsi agli amministratori se
questi sono inerti nei loro incarichi.
Una volta all’anno, deve riferire all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta e
sui relativi risultati.
Al consiglio di sorveglianza è poi attribuita larga parte delle funzioni tipiche
dell’assemblea, come la nomina/revoca/compenso degli amministratori,
l’approvazione del bilancio di esercizio o l’azione di responsabilità verso gli
amministratori.
Il presidente del consiglio è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono
determinati dallo statuto.
Il consiglio di sorveglianza deve riunirsi ogni novanta giorni.
Per la sua costituzione nelle assemblee è necessaria la maggioranza dei
componenti, mentre le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
presenti. diligenza
I componenti del consiglio devono adempiere i loro doveri con e
professionalità.
Essi sono solidalmente responsabili con il consiglio di gestione per i fatti e le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero
vigilato correttamente.
L’azione di responsabilità nei loro confronti viene deliberata dall’assemblea.
Il sistema monistico;
Sistema di ispirazione anglosassone, si caratterizza per la soppressione del
collegio sindacale. consiglio di
L’amministrazione ed il controllo sono esercitati dal
amministrazione comitato per il controllo sulla gestione
e da un , costituito al
suo interno.
Anche nel sistema monistico la revisione legale dei conti è affidata ad un
revisore o ad una società di revisione.
Al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, si applicano le
disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionali.
Significativa differenza è che al suo interno vengono però eletti i componenti
dell’organo di controllo.
almeno un terzo
È previsto infatti che dei suoi componenti sia in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.
Il comitato per il controllo sulla gestione è formato all’interno del consiglio
di amministrazione.
I suoi componenti sono nominati dallo stesso consiglio tra coloro in possesso
dei requisiti di indipedenza, professionalità e onorabilità richiesti.
nelle quotate
Il numero dei componenti è libero, ma non può essere inferiore a
tre.
Sempre nelle quotate, vanno inoltre rispettati i limiti al cumulo di incarichi
fissati dalla Consob.
I componenti possono essere revocati dal consiglio di amministrazione anche
senza giusta causa, ma la revoca deve essere seguita da immediata
sostituzione per reintegrare l’organo.
Il comitato ha delle funzioni coincidenti con quelle del collegio sindacale, vale
a dire vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo, del sistema amministrativo nonché sulla sua idoneità.
rapporti con i soggetti incaricati
Esercita altresì ulteriori compiti riguardo ai
della revisione contabile.
I componenti del comitato devono assistere alle assemblee e alle adunanze del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
società quotate
Nelle inoltre:
Vigila sulla corretta attuazione delle regole di governo societario.
- È destinatario delle denunce dei soci e può a sua volta denunciare al
- tribunale o alla Consob.
Ha diritti e poteri di informazione nei confronti degli amministratori.
- Può avvalersi della collaborazione di dipendenti della società.
- Può convocare il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo
- (non l’assemblea).
Molto scarna è la disciplina sul suo funzionamento.
Le linee guida sono: il comitato elegge il suo presidente, si deve riunire almeno
ogni novanta giorni, è costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle società
quotate, qualunque componente del comitato può chiedere al presidente la
convocazione del comitato.
CAPITOLO XII - I CONTROLLI ESTERNI
È altresì previsto dall’ordinamento un articolato sistema di controlli esterni
sulle società per azioni.
Controlli che sono espressione dell’interesse generale al corretto
funzionamento di tali società, controlli che sono perciò diretti a tutelare
interessi esterni alla società.
Questo sistema di controlli esterni non è identico in tutte le società per azioni.
sulla gestione
Comune a tutte è solo il controllo esterno esercitato
dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano
il corretto funzionamento (art. 2409). società quotate
A partire dal 1974, è previsto poi per le e per quelle che
operano sul mercato immobiliare il controllo da parte della Consob.
Il quadro dei controlli esterni va poi completato tenendo conto dei controlli
settori di
pubblici cui sono sottoposte le società che svolgono la loro attività in
particolare rilievo.
Il controllo giudiziario sulla gestione;
Si tratta di una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle
società volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse (art.
2409).
Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una
società da questa controllata.
Il tribunale deve dunque accertare le irregolarità denunciate e rimuoverne gli
effetti con opportuni provvedimenti.
controllo di legalità
È quindi un azionabile di regola solo in presenza di
irregolarità gravi e potenzialmente dannose che investono l’operato degli
amministratori.
Le gravi irregolarità possono essere denunciate:
Dai soci.
- Dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo.
- Dal pubblico ministero.
- Dalla Consob.
- Dal commissario giudiziale o dal commissario straordinario.