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SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - IL SISTEMA DUALISTICO

Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. La revisione legale dei conti è poi affidata, senza eccezioni, ad un visore o ad una società di revisione. Si caratterizza dunque per l'abolizione del collegio sindacale e l'obbligatoria presenza del soggetto incaricato della revisione contabile.

Il sistema dualistico determina quindi un accentuato distacco fra proprietà (soci dunque azionisti) e potere (degli organi gestori) della società. Infatti scelte e valutazioni tipicamente imprenditoriali, quali la designazione degli amministratori e l'approvazione del bilancio, sono sottratte ai soci e affidate ad un organo professionale, quale il consiglio di sorveglianza, che nel contempo esercita il controllo sull'amministrazione. Si tratta perciò di un modello.

organizzativo particolarmente adatto per società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori. Sorveglianza consiglio di sorveglianza. Al sono attribuite funzioni di controllo proprie del collegio sindacale e funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea dei soci (come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l'approvazione del bilancio di esercizio). => organo misto di gestione e controllo. I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o non soci. Il loro numero, non di inferiore a tre, è fisato dallo statuto. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero nei limiti stabiliti dallo statuto. La legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più consiglieri di sorveglianza allo Stato o ad enti pubblici.

purché abbiano partecipazioneil nella società. Lo statuto può inoltre riservare la nomina di un consigliere di sorveglianza aipossessori di strumenti finanziari partecipativi.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio almeno un componenteeffettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legalidei conti. Non possono invece essere eletti i componenti del consiglio di gestione i qualievidentemente non possono essere chiamati a controllare sé stessi nonché coloro che sono legatialla società “da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazioned’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza”; trovano inoltre applicazione le cause diineleggibilità e di decadenza previste per gli amministratori72Nelle sole società quotate, infine, i consiglieri di sorveglianza devono, a pena di

decadenza, essere anche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza. Sono inoltre interamente richiamate le cause di ineleggibilità dei sindaci. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato riconosciuto. Come gli amministratori nel sistema tradizionale, sono inoltre liberamente revocabili dall'assemblea anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento. È tuttavia necessario che la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Il consiglio di sorveglianza esercita il controllo sull'amministrazione che spetta al collegio sindacale nel sistema tradizionale. A tal fine vengono riconosciuti al consiglio di sorveglianza i medesimi poteri e diritti diinformazione del collegio sindacale nei confronti del consiglio di gestione, del soggetto che esercita la revisione contabile e degli organi delle società controllate. I suoi componenti devono assistere alle assemblee e possono (ma non devono) assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Al pari del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza può convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, qualora ravvisi fatti censurabili di rilevate gravità e vi sia urgenza di provvedere. Deve sostituirsi agli amministratori in caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione dell'assemblea e nell'esecuzione delle pubblicazioni prescritte per legge. È destinatario delle denunce dei soci. Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Può

Presentare denuncia al tribunale

Nel contempo al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria. Infatti:

  • nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina altresì il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea
  • approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, ma la distribuzione degli utili resta di competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea ordinaria
  • promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione

Inoltre se previsto dallo statuto, il consiglio di sorveglianza delibera in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani industriali, finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

Al pari del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, anche con mezzi di telecomunicazione se lo

Lo statuto lo consente. Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, mentre le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica.

Il consiglio di gestione, più scarna è la disciplina del le cui funzioni coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale ed al quale si applicano quasi tutte le norme per quest'ultimo dettate. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a due. I primi di componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete

sorveglianza per l'approvazione del bilancio.sorveglianza per la reintegrazione del consiglio di gestione. Se dunque nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. Specificamente disciplinata è l'azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione. Ferma restando l'applicazione della disciplina dettata per l'azione di responsabilità contro gli amministratori e sistema tradizionale, è previsto che tale azione possa essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti e comporta la revoca d'ufficio dei consiglieri di gestione, sia approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri di sorveglianza. In tal caso, il consiglio di sorveglianza provvede contestualmente alla sostituzione. - IL SISTEMA MONISTICO - Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, si caratterizza per la

Soppressione del collegio sindacale. L'amministrazione il controllo sono infatti esercitati dal consiglio di amministrazione eda un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno, che svolge le funzioniproprie del collegio sindacale. Anche il sistema monistico la revisione legale dei conti e poiaffidata, senza eccezioni ad un revisore o ad una società di revisione. Il limite e il punto debole delsistema è che i controllori sono direttamente nominati dai controllati, siedono insieme a questiultimi e votano nel consiglio di amministrazione. La funzionalità del sistema si gioca tutta sullaeffettiva indipendenza dei soggetti chiamati alla funzione di controlloriconsiglio di amministrazione,Al eletto dall'assemblea, si applicano in quanto compatibili ledisposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, con una sola ma significativadifferenza determinata dal fatto che dal suo ambito devono essere estratti i

componenti dell'organo di controllo. È infatti previsto che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Il comitato per il controllo sulla gestione è nominato dallo stesso consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Si richiede inoltre che essi non siano membri del comitato esecutivo e che non svolgano, anche di fatto, funzioni gestori e neppure in società controllanti o controllate. Il consiglio di amministrazione determina anche ilIl numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che comunque non può essere inferiore a tre nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale, può essere formattato utilizzando il tag `` per evidenziare il testo importante e il tag `` per formattare correttamente il simbolo "ò" con l'apostrofo. Ecco come potrebbe apparire il testo formattato: Il numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che comunque non può essere inferiore a tre nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale.
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A.A. 2019-2020
113 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violifrate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Paolucci Maria Ginevra.