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CAP 16: I GRUPPI DI SOCIETA
La disciplina non si attua né a persone fisiche né allo Stat se esercitano attività di direzione ecoordinamento di
società; se ci sono enti o società tenuti al consolidamento dei bilanci o che attuano un comportamento di direzione
e coordinamento di fatto, la disciplina viene applicata.
Si applica anche a società e enti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto con
le società o di clausole dei loro statuti (questi contratti però devono avere la direzione come causa, non come
effetto).
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle
società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all'integrità del patrimonio della società.
Non sono responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di
direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad
altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal
commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
La società che è soggetta a direzione deve esporre in nota integrativa un prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo
bilancio della capogruppo e gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi
con chi dirige, nonché motivare le decisioni, che devono essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi.
Il socio della società soggetta a direzione può recedere:
a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che
implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo
l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di
direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per
l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con
azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non
venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio
nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi
confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467 (posterogazione dei finanziamenti nelle
srl).
CAP 17: LE OEPRAZIONI STRAORDINARIE
Trasformazione: è il cambiamento del tipo di società che si ottiene con la modifica dell'atto costitutivo e con le
maggioranze previste per il tipo di società che intende operare la trasformazione.
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione; si vieta espressamente la trasformazione quando è in corso
una procedura concorsuale se non richiesta dalle finalità della procedura.
La trasformazione può essere eseguita anche nella situazione di scioglimento e liquidazione anche se si trova in
stato avanzato.
Trasformazione omogenea: quando una società si trasforma in altra società di tipo diverso sempre a scopo
lucrativo.
Gli adempimenti necessari per trasformarsi in una società di capitali, sia nel caso in cui si trasformi una società di
persone sia nell'ipotesi in cui si trasformi un tipo di società di capitali in altro tipo di società di capitali
forma dell'atto di trasformazione: atto pubblico, contenente le indicazioni previste
dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato
trasformazione in disciplina: è quella prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative,
S.p.a. S.a.a. e S.r.l. nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione
(art. 2500 c.c.) efficacia: ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per ogni singola
ipotesi di trasformazione
Eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata. Resta salvo il
risarcimento del danno eventualmente spettante.
maggioranze: è necessario il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la
parte attribuita a ciascuno negli utili. E' comunque garantito il diritto di recesso
modalità: si applica la disciplina prevista nella tabella precedente
modalità: la delibera deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio
sociale mentre il capitale sociale risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo ovvero dalla
documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a
responsabilità limitata, dell'articolo 2465.
Trasformazione di assegnazione di azioni o quote: ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di
società di persone azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione
in società di
capitali la posizione del socio d'opera: il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero
(art. 2500 ter) di azioni o di una quota determinata in misura corrispondente alla partecipazione
proporzionale che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o,
in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice
secondo equità. Le azioni o le quote degli altri soci dovranno essere ridotti in misura
corrispondente
responsabilità dei soci: se nella società esistevano soci con responsabilità illimitata
questi non sono liberati sino quanto non siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti
per la trasformazione, a meno che i creditori abbiano espressamente acconsentito alla
trasformazione
Non è più richiesta, come nel passato, il voto unanime di tutti i soci, bastando la maggioranza dei soci determinata
secondo la loro partecipazione agli utili.
modalità: la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è
presa con le maggioranze previste per la modifica dello statuto; se sono una S.p.a. o una
S.a.a. che devono trasformarsi la decisione è presa dall'assemblea straordinaria con
adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, e saranno necessarie le
maggioranze previste dall'art. 2369 comma 5. È comunque richiesto il consenso dei soci
che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata (art. 2500 sexies)
trasformazione di
società di capitali obblighi degli amministratori: devono predisporre una relazione che illustri le
in società di motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione, depositata presso la
persone sede della società, deve essere messa a disposizione dei soci che hanno diritto di
(art. 2500 sexies) prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia
posizione dei soci dopo la trasformazione: ogni socio ha diritto all'assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni che avevano
prima della trasformazione. Se nella nuova società vi saranno soci con responsabilità
illimitata, questi risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte
anteriormente alla trasformazione
Trasformazione eterogenea: si tratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove si
trasformi o risulta dalla trasformazione una società di capitali.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il
consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Si applica la norma 2500 sexies.
Consorzi, le società consortili, comunioni di aziende, associazioni riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in
società di capitali. La trasformazione deve essere approvata:
a) nei consorzi dalla maggioranza assoluta dei consorziati
b) nelle comunioni di aziende da tutti i partecipanti alla comunione
c) nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato
d) nelle fondazioni dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente
È esclusa la trasformazione:
-da società di capitali a associazioni riconosciute e viceversa;
-associazioni non riconosciute a società di capitali;
-società cooperative a mutualità prevalente in società di capitali;§-da imprenditore individuale a società o ente
attraverso l’atto di trasformazione (e viceversa).
Nella trasformazione eterogenea i creditori possono proporre opposizione alla trasformazione durante il periodo
di 60 giorni dall'iscrizione nel registro imprese dell'atto di trasformazione. Il tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che
l'operazione venga comunque effettuata nonostante l'opposizione (art.2445).
Fusione: per fusione s'intende sia la nascita di una nuova società con la scomparsa delle vecchie (fusione propria)
sia l'incorporazione in una società di una o più societ&agra