Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RETE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Si tratta di una rete, sia essa dotata o meno di soggettività, alla quale è riconosciuta a certe condizioni
l’autonomia patrimoniale perfetta.
Se è presente un fondo (anche solo 1€) ed un organo comune, avremo la rete a responsabilità limitata
(con o senza soggettività, si badi) che garantisce ai retisti il beneficio della limitazione del rischio al
conferimento secondo le regole del consorzio ad attività esterna.
Il risultato raggiunto oggi pare equilibrato ed apprezzabile, perché segue la strada innovativa di
svincolare l’autonomia patrimoniale perfetta dalla soggettivizzazione.
“Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, cioè le norme
del fondo consortile”.
Art. 2614 c.c. – Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per
la durata del consorzio i consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615 c.c. – Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi
ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporziona delle quote.
In altre parole, il fondo patrimoniale è trattato come il fondo patrimoniale del consorzio. Non è
aggredibile dai creditori delle società (solo dai creditori della rete) ed i terzi possono fare valere i propri
diritti sul fondo comune (la rete garantisce la responsabilità limitata).
Queste regole si applicano anche alla rete soggetto, perché si dice solo che deve prevedere fondo ed
organo, e non la soggettività. Quindi c’è responsabilità limitata anche per contratto di rete puro.
In altre parole, nel modello di contratto di rete «puro» oggi valgono le ordinarie regole di (illimitata)
responsabilità patrimoniale verso i creditori “della rete”: costoro potranno aggredire indifferentemente
qualsiasi impresa partecipante per l’intero credito e soddisfarsi sia sui beni del fondo o sul patrimonio
destinato sia sugli altri beni, fermo restando il diritto di regresso o di rivalsa dell’impresa escussa nei
confronti delle altre.
Allo stato della legislazione (dato che a breve verrà riformata), la rete non ha accesso alla procedura
fallimentare. La legge fallimentare, infatti, è articolare per soggetti e non per attività, quindi nel
contratto di rete manca un soggetto cioè un imprenditore (difetto sul primo presupposto di fallibilità).
Questo crea un sistema di fortissima protezione per l’imprenditore MA anche un fortissimo danno per il
creditore. Lezione 4 – 5/10/2017
TESTIMONIANZA
Start-up innovative e Crowfunding
Garantire uno sviluppo economico tramite nuove forme di società. Queste nuove forme devono essere
in grado di integrarsi nel tessuto dell’economia attuale.
Problemi creativi e applicativi molto importanti.
Affrontando questo argomento, dobbiamo riferirci: 10
Da un lato al codice civile (cioè la legge ordinaria a cui tutti facciamo riferimento; non c’è un
codice commerciale).
Dall’altro lato, alla legge che disciplina le nuove forme, quali le start up innovative. obiettivo
di creare da zero nuove fattispecie.
C’è un incontro/scontro tra norma generale e norma speciale.
Sia la Consob sia il legislatore ha sentito la necessità di creare una disciplina ad hoc per le start up
innovative e per il crowfunding.
Perché si sente la necessità di intervenire in questo senso?
A fronte di un precedente vuoto legislativo in questo ambito, la creazione di una serie di norme
permette di tutelare l’investitore che è interessato a queste fattispecie.
In un periodo di crisi e di instabilità, gli investitori sono stati costretti a disinvestire. In questa
situazione, il legislatore si è occupato sia di guarire le ferite sia di creare nuove prospettive o
potenziali opportunità.
In un’ottica di sistema, ovvero della posizione dell’Italia rispetto agli altri competitors, risulta
importante la capacità di competere dell’Italia all’interno, soprattutto, dell’Europa.
L’impresa sostenibile da un lato e l’evoluzione tecnologica dall’altro, sono stati avanzati alla
categoria di bene giuridico.
La crescita deve essere sostenibile, nel senso che non solo ci deve essere crescita ma tale
crescita non deve avere effetti negativi sull’ambiente (cosiddetto impatto ambientale). Anche
dal punto di vista del diritto del lavoro, sostenibile vuol dire che la società cresce in maniera
apprezzabile anche per i lavoratori. Questo non è una cosa scontata, perché la crescita alcune
volte non è sostenibile e questo tipo di crescita non è stata appoggiata dal diritto. Ad esempio,
la turbo finanza aveva molti aspetti negativi e per questo non è stata appoggiata dal diritto.
Quando parliamo di start up innovative, PMI innovative, sono degli argomenti centrali:
la crescita sostenibile;
lo sviluppo tecnologico;
imprenditoria giovanile.
Questi tre elementi sono stati innalzati a beni giuridici. Per bene giuridico intendo dire che questi
elementi sono oggetto di specifica osservazione da parte del legislatore che infatti per analizzarli ha
creato una disciplina ad hoc.
Definizione di start up innovativa
Nel decreto “crescita bis”, convertito in legge 221/2017, si è trattato molto della start up innovativa e
sull’incubatore.
Art. 25 _ Start‐up innovativa e incubatore certificato: finalità', definizione e pubblicità
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la
nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start‐up
innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel
Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF)
del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di
nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione,
così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e
capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start‐up innovativa, di seguito «start‐up innovativa», è la
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, ((...)) le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione.
La società di capitali sono di base Spa e Srl e poi può esserci anche la forma cooperativa (sulla
cooperativa non diremo nulla). Soffermandoci sulle Spa e sulle Srl, esse sono connotate per avere
personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.
La società ha personalità giuridica se gode di diritti e doveri. La personalità giuridica nasce
quando la società viene iscrive.
La società ha autonomia patrimoniale perfetta se risponde delle proprie obbligazioni tramite il
patrimonio dell'ente e non dei singoli soci.
Una start up innovativa è una società di capitali, perché in generale è più facile vendere le
partecipazioni. Le start up però non possono quotarsi. D’altro campo, godono di una serie di
agevolazioni.
Continuazione del Secondo Comma. [..] che possiede i seguenti requisiti:
a) Lettera soppressa dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto
2013, n. 99;
b) è costituita da non più di sessanta mesi; 11
c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
Il motivo principio di questo requisito di residenza in Italia è la tassazione. Infatti, se una società deve
essere agevolata dalla disciplinata della start up innovative, deve d’altro canto pagare le tasse in Italia.
d) a partire dal secondo anno di attività della start‐up innovativa, il totale del valore della
produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
Il punto f è molto importante perché mette in campo due concetti: l’oggetto sociale prevalente che a
volte può essere difficile da inquadrare. Un conto è dire che fa esclusivamente quello, un conto è dire
che fa prevalentemente quel tipo di attività. il problema sta nel fatto che “prevalente” non è una
definizione esatta e quindi può essere soggetta ad elusione o abuso di diritto.
Per evitare questa elusione o abuso di diritto, è stato introdotto il punto g.
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda; infatti, una start up deve essere una società di prima costituzione. Questo
non è il caso delle fusioni, scissioni o cessioni.
Nel punto h, sono definiti i requisiti facoltativi: nel senso che almeno uno dei tre è sufficiente.
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore
valore fra costo e valore totale della produzione della start‐up innovativa. Dal computo
per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di
beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi
contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative
allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori
certifica