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B) QUOTA DI SRL
È invece la posizione personale del socio a collocarsi in primo piano con la quota di
S.R.L. manca la predisposizione di un’unità di misura oggettiva e la misurazione
quindi dei diritti del socio avviene sulla base della proporzione con cui in concreto egli
partecipa alla società.
Le quote non sono di uguale misura, ma sono tagliate in base all’apporto che è stato
dato dal socio e dalla sua partecipazione alla società si avranno una quota da 10000
euro, una quota da 30000 euro, ecc. 21
Qui si coglie la contrapposizione che la legge di delega vuole istituire tra “rilevanza
centrale dell’azione” nella S.P.A. e “rilevanza centrale del socio” nella S.R.L.
L’esercizio dei diritti sociali viene fondato in un caso sulle unità azionaria riferibili al
soggetto, nell’altro su un accertamento della singola posizione del socio.
Le differenze si colgono in particolare per quanto riguarda l’esigenza di modulare i
diritti allo scopo di adeguarsi alle concrete ragioni economiche della partecipazione
sociale:
- nella S.P.A. predisposizione di differenti categorie di azioni fornite di diritti diversi
(art. 2348, co.2)
- nella S.R.L. attribuzione ai singoli soci di particolari diritti (art. 2648, co.3)
↓Conseguenza:
- la circolazione dei diritti diversi propri di una certa categoria di azioni avviene
necessariamente in connessione con quella delle unità azionarie da cui derivano
- i particolari diritti spettano individualmente al singolo socio e non si trasferiscono
all’acquirente della partecipazione. La partecipazione alla società è soltanto
presupposto per l’attribuzione dei particolari diritti, ma questi sono attribuiti alla
persona e non seguono le vicende della quota.
Con riferimento alla S.P.A. merita di essere ricordato il diffuso orientamento che
circoscrive la possibilità di modulare i diritti sociali alla creazione di categorie di azioni
non posso fare categorie di una sola azione
posso fare una categoria e dare tutte quelle azioni ad un solo socio, ma potranno
circolare
Il problema di maggior rilievo a questo riguardo concerne i LIMITI entro i quali
possono essere configurati i “diritti diversi” di cui all’art. 2348 ed i “particolari diritti”
consentiti dall’art. 2468, in particolare la compatibilità delle scelte di autonomia
privata con le caratteristiche generali della fenomenologia societaria e con quelle
particolari tipologiche del singolo modello organizzativo.
Ad es. nella SRL potrò dare ad un socio il diritto di nominare un amministratore. Nella
SPA invece non posso creare una categoria con diritto analogo, perché gli
amministratori li nomina l’assemblea. Al massimo potrò modificare gli assetti del
diritto di voto in assemblea, ma sarà solo un assetto iniziale, modificabile.
- l’art. 2348 discorre di “diritti diversi” ma in realtà pare riferirsi ad una graduazione in
concreto delle posizioni giuridiche tipiche del socio (diritti amministrativi e diritti
patrimoniali)
la categoria non attribuisce diritti particolari, ma una diversa misura dei diritti sociali.
- l’art. 2468 discorre invece di “particolari diritti” possono in termini più generici e
più ampi riguardare l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
↓
Quando si intende graduare la posizione del socio riguardo ai poteri nella società
- S.P.A. possibile esclusivamente incidendo sulla spettanza e sull’esercizio del diritto
di voto
- S.R.L. possibile prevedere particolari diritti che direttamente abbiano per oggetto la
gestione societaria (attribuendo ad esempio il potere di partecipare
all’amministrazione o quello di indicare a chi tale potere compete).
↓
Se così è non è forse difficile scorgere un’ulteriore conferma della prospettiva che nella
partecipazione in S.P.A. scorge soprattutto il significato di investimento, il quale
implica il riconoscimento di poteri nello svolgimento dell’attività sociale, ma
necessariamente sulla base delle regole organizzative sue proprie e senza comportare
la necessità che all’attività medesima concretamente e personalmente si partecipi.
Mentre nella S.R.L., ove può assumere rilievo un interesse alla partecipazione
personale alla gestione imprenditoriale della società, diviene possibile il
riconoscimento in proposito di particolari diritti al socio in quanto tale. 22
E infatti, nella spa, quando si vogliono riconoscere specifici diritti in relazione
all’amministrazione e al controllo della società, ciò può avvenire esclusivamente
incidendo sulle modalità di nomina dei componenti gli organi e puntualizzando tali
diritti su posizioni giuridiche diverse da quelle propriamente sociali l’azionista è visto
come persona di per sé estranea all’amministrazione della società e l’attribuzione di
diritti in proposito presuppone l’assunzione di una posizione ulteriore, che può
competere sulla base di un rapporto giuridico diverso dalla partecipazione azionaria.
Questo il senso del 5° comma dell’art. 2351 che consente che ai possessori degli
strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2346 comma 6 e 2349, sia riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Si tratta
infatti di strumenti finanziari diversi dalle azioni e con riferimento ai quali entrambe le
disposizioni escludono il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti; ed è
proprio questa “diversità” che giustifica la possibile attribuzione di poteri in merito
all’amministrazione che si concretizzino in modalità diverse dal voto in assemblea e
che non necessariamente quindi si risolvono in metodi di conteggio del voto
medesimo.
nella spa modo tipico ed esclusivo con cui il socio contribuisce alla conduzione degli
affari sociali è il voto in assemblea l’esigenza di graduare le posizioni si esaurisce in
una graduazione della spettanza e del peso del voto.
Attenzione però: Se il voto in assemblea è esclusivo della partecipazione sociale, di
essa non è invece nella S.P.A. conseguenza necessaria. L’art. 2351 prevede infatti non
soltanto un’ampia gamma di possibilità nel congegnare categorie azionarie
differenziate per quanto concerne l’esercizio del diritto di voto o nel determinarne il
peso quantitativo, ma anche l’eventualità di azioni senza diritto di voto (per es. azioni
di risparmio).
Confusione se io guardo solo i diritti, perché io posso avere azioni senza diritto di
voto, e sono comunque socio, e posso essere titolare di strumenti finanziari che mi
permettono di partecipare alla nomina degli amministratori, senza però essere socio.
il diritto di voto non è scriminante tra chi è socio e chi non lo è. Bisogna ricercare
altri indici sulla cui base caratterizzare e distinguere rispetto ad ogni altra la situazione
giuridica propriamente di socio.
↓
Devo guardare ai contenuti economici, al ruolo del socio quale residual claimant.
Il problema è che la riforma ha ampliato ed articolato le tecniche utilizzabili per il
finanziamento dell’attività imprenditoriale, rendendone più sfumati i contorni Esempi
di residual che tendono verso l’obbligazionista e viceversa:
- categoria di azioni caratterizzata “anche per quanto concerne l’incidenza delle
perdite”
- obbligazioni con cui il diritto agli interessi è in tutto o in parte subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della società o può variare in base
all’andamento della società
- strumenti finanziari che condizionano tempi e entità del rimborso del capitale
all’andamento economico della società (stanno sopra finché non c’è abbastanza
patrimonio netto per pagarli; a quel punto vanno sotto riga)
- categorie di azioni dotate di particolari diritti riguardo la ripartizione degli utili e del
patrimonio netto risultante dalla liquidazione
- azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un
determinato settore
- strumenti finanziari di partecipazione a un affare destinato
↓
Ne risulta una sorta di continuum tra posizioni che sono classificate in termini di
partecipazione azionaria ed altre che il legislatore inquadra invece sul piano dei
rapporti di credito. Così, per quanto concerne la partecipazione al rischio dell’attività 23
sociale e quindi la sopportazione delle perdite, si delinea l’eventualità che essa sia
graduata nell’ambito degli azionisti ed inoltre successivamente graduata tra distinte
categorie di finanziatori, e ciò fino al punto che il negativo andamento dell’impresa
può pregiudicare persino il loro diritto al rimborso del capitale (e allora rispetto agli
creditori saranno in un certo modo residual). Problema di tracciare una linea di
confine tra una posizione e l’altra.
↓
Un’indicazione importante per analizzare il punto può trarsi dall’ultimo comma dell’art.
2346. Esso prevede l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali che
potrebbero risultare qualitativamente omogenei con quelli degli azionisti, ma
chiaramente esclude che tali strumenti possano intendersi come vere e proprie azioni;
e lo prevede a seguito di apporti i quali non possono qualificarsi come conferimenti.
la qualificazione come socio consegue alla possibilità di qualificare l’apporto come
conferimento nella S.P.A. tale qualificazione si connette necessariamente ai requisiti
ed alle modalità tecniche dell’operazione del conferire.
Rileva tecnicamente come conferimento non ogni generico apporto patrimoniale, ma
quello che per le sue forme, ed in definitiva a seguito di una scelta statutaria,
contribuisce alla formazione del capitale sociale. In sostanza, avremo un conferimento
solo quando c’è l’ATTO DEL CONFERIMENTO, formalmente fatto come tale. Ogni altro
atto che ha una causa diversa dal conferire (finanziare, apportare, ecc.) non è
conferimento. Conferimento è solo quello che si fa attraverso lo statuto (perché ho
bisogno di modificare il capitale sociale).
Tutto ciò è confermato dalla particolare considerazione del soprapprezzo delle azioni
sono apporti che entrano con il conferimento, ma non lo sono in quanto non imputati a
capitale sociale e per questo disciplinato diversamente.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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