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Diritto commerciale e diritto dell'impresa

Introduzione

Il diritto commerciale imprenditori = soggetti che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.).

Articoli 41 e 42 Cost.: sistema giuridico che riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica. Modello di sviluppo economico basato sull'economia di mercato che presuppone:

  • Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività, nonché di modellare secondo scelte ispirate dalla logica del massimo guadagno il proprio comportamento sul mercato.
  • Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e libertà di competizione economica fra quanti sul mercato operano.

Libertà destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato fin quando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e sull'esclusiva avocazione alla mano pubblica di ogni forma di attività economica. Il fenomeno imprenditoriale costituisce l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività.

Predisposizione di una legislazione economica di diritto privato volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e per altro verso e nel contempo ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.

Normativa che riguarda:

  • I singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'attività d'impresa: disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti) fondata su scelte normative che conferiscono celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito.
  • L'attività di impresa unitariamente considerata: sistema di norme che regola l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di impresa unitariamente considerata e che dà rilievo giuridico all'unità teleologica dei singoli atti di impresa.

Gli imprenditori sono assoggettati a un particolare statuto professionale, fonte di diritti e di obblighi peculiari e diversi a quelli riconosciuti o imposti a chi imprenditore non è. Fine unitario di rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso.

Diritto commerciale = parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività e gli atti di impresa. Imprese giuridicamente commerciali non sono solo quelle dedite al commercio, ma tutte le imprese, ad eccezione di quelle agricole (art. 2195 c.c.).

Caratteri fondamentali del diritto commerciale:

  • Carattere di diritto speciale: costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità di consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori.
  • Carattere di diritto tendente all'uniformità internazionale: sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali.

Il diritto commerciale attuale. Prospettive.

Costituzione repubblicana del 1948:

  • Principio fondamentale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41, c. 1 Cost.).
  • Indirizzo a fini sociali dell'attività economica privata e pubblica (art. 41, c. 3 Cost.).
  • Promozione delle imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45, c. 1 Cost.).
  • Tutela e sviluppo dell'artigianato (art. 45, c. 2 Cost.).
  • Riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese (art. 46 Cost.).
  • Tutela del risparmio e promozione dell'investimento diretto ed indiretto del lavoratore nei grandi complessi produttivi (art. 47 Cost.).

L'UE ha dato impulso alla realizzazione di un mercato comune europeo, perseguendo l'obiettivo con diverse tecniche legislative:

  • I trattati comunitari introducono una disciplina antimonopolistica tesa a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune.
  • Disciplina direttamente applicabile nei confronti delle singole imprese nazionali da parte di organismi espressione della stessa Comunità europea che hanno altresì il compito di emanare i relativi regolamenti di attuazione e di risolvere le questioni interpretative sollevate dalla disciplina comunitaria.
  • Introduzione di due tipi societari disciplinati direttamente da regolamenti dell'UE: la società europea e la società cooperativa europea.
  • Tecnica del progressivo riavvicinamento delle singole legislazioni nazionali.

Ha coinvolto pressoché tutti i settori del diritto commerciale.

Diritto commerciale e diritto delle imprese

Il diritto commerciale non è tutto il diritto delle imprese. Impresa = realtà sociale complessa e poliedrica, che coinvolge interessi molteplici, non solo individuali e privati, ma anche collettivi e pubblici, sia interni sia esterni alle imprese.

È organizzazione dei fattori produttivi e del fattore lavoro, luogo di aggregazione degli interessi economici e morali dei lavoratori. Vasta legislazione laburistica.

È centro motore del processo di produzione e di collocazione della ricchezza nazionale destinataria della disciplina di diritto tributaria.

È centro di potere economico, luoghi di formazione di decisioni che coinvolgono la vita dell'intera collettività e concorrono a definire l'equilibrio sociale globale della nazione. Interessi esterni squisitamente pubblicistici di vario tipo.

L'imprenditore

Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale

Impresa = serie/sequenza di atti che unificata dà una serie di funzioni che la legge prevede. Imprenditore = il soggetto che esercita l'attività di impresa.

  • Non è possibile una cessione dell'impresa: la società è un soggetto; non la si può vendere.
  • La dimensione soggettiva e la dimensione oggettiva dell'attività non fanno riferimento a cose o diritti che possono essere negoziati.

Il legislatore parla talvolta di “cessione della società”: fa riferimento in realtà alle quote detenute nella società, cioè le frazioni del capitale della società, le quali sono oggetti di diritto.

La disciplina delle attività economiche non è identica per tutti gli imprenditori: il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

  • Oggetto dell'impresa: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.).
  • Dimensione dell'impresa: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e imprenditore medio-grande.
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa: impresa individuale, impresa costituita in società ed impresa pubblica.

C.c. detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori (statuto generale dell'imprenditore).

  • Disciplina dell'azienda (art. 2555 – 2562 c.c.): azienda = il complesso dei beni e dei diritti cedibili organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa.
  • Disciplina dei segni distintivi (artt. 2563 – 2574 c.c.).
  • Disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 – 2620 c.c.).

Specifico statuto dell'imprenditore commerciale, pur se taluni istituti che lo compongono trovano applicazione anche nei confronti di imprenditori non commerciali (società) ed altri non trovano applicazione nei confronti di determinati imprenditori commerciali (piccole e pubblici).

  • Iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
  • Disciplina della rappresentanza commerciale.
  • Le scritture contabili.
  • Il fallimento e le altre procedure concorsuali.
  • L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Poche e scarsamente significative sono le disposizioni riferite all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.

  • Ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve a delimitare l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.
  • Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale.

L'iscrizione nel registro delle imprese originariamente esclusa è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sebbene con rilievo diverso. Anche la distinzione soggettiva fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva al fine di definire l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

  • Le società diverse dalla società semplice sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l'attività esercitata non è commerciale.
  • Riforma del 2006: è stata soppressa la regola per cui le società non potevano essere mai considerate piccoli imprenditori. Faceva sì che le società erano sempre esposte al fallimento se esercitavano attività commerciale.
  • Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina dell'imprenditore commerciale. Non sono mai esposti al fallimento.

La nozione generale di imprenditore

Art. 2082 c.c.: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

Distinzione tra:

  • Nozione economica: imprenditore = soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Coordina, organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo (funzione organizzativa), assumendo su di sé il rischio relativo.

Rischio che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa) per la mancanza di domanda e per la situazione di mercato. Giustifica il potere dell'imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l'acquisizione da parte dello stesso dell'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto).

  • Nozione giuridica: requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla disciplina dell'imprenditore. L'impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).

Si discute se altri requisiti siano necessari:

  • L'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto dall'esercizio dell'impresa (scopo di lucro).
  • La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
  • La liceità dell'attività svolta.

I requisiti posti dall'art. 2082 c.c. sono rilevanti ai fini della nozione civilistica di imprenditore. Non esista la nozione di impresa: esistono in diritto le nozioni di impresa, dettate in funzione degli specifici aspetti normativi regolati e degli specifici interessi cui si intende dare sistemazione. "Imprenditore" comprende sia l'imprenditore individuale che collettivo. Quando il legislatore ha escluso l'imprenditore individuale, l'ha specificato (es. art. 2497 c.c.).

Produzione o scambio di beni o di servizi = i due momenti tipici dal punto di vista economico del processo produttivo.

  • Momento di produzione di un bene che prima non c'era o che comunque era diverso (attività industriale) e momento dello scambio (attività commerciale).
  • Servizi = prestazioni che consistono in un comportamento dell'imprenditore che soddisfa un bisogno altrui.

L'attività produttiva

Impresa = attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

  • Attività di scambio in quanto volta ad incrementare l'utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio.

Non si parla più di atti, della dimensione statica, ma si è passati ad una dimensione dinamica: visione dell'imprenditore che non stipula solo contratti, ma che è in grado di organizzare una sequenza di atti destinata ad un fine.

È irrilevante:

  • La natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.
  • Che si tratti al contempo di attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente.

Es. proprietario di fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione, proprietario di immobile che adibisca lo stesso ad albergo, l'impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con intenti di investimento o di speculazione. Ma non è impresa l'attività di mero godimento, che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.

Imprese commerciali sono anche: società di investimento, società finanziarie, le holdings (acquisto e gestione di partecipazioni di controllo in altre società con finalità di direzione, coordinamento e finanziamento della loro attività).

L'organizzazione

Non è concepibile attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti.

  • Si concretizza normalmente nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali.

È essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa.

Non è necessario che:

  • La funzione organizzativa abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate.

Può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. L'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. I mezzi materiali possono ben ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui.

Ciò che qualifica l'impresa è l'utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo. La qualità di imprenditore non può essere negata per effetto del requisito dell'organizzazione sia quando l'attività è esercitata senza l'ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

L'impresa e lavoro autonomo

Problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente. Difetta la c.d. eteroorganizzazione.

Settore della produzione di servizi: prestatori autonomi d'opera manuale (idraulici, elettricisti) o servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio).

La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l'esistenza di impresa, sia pure piccola.

Il c.c. considera imprenditore anche chi svolge attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.).

  • Tuttavia, altro è organizzare il proprio lavoro, altro è organizzare un'attività di impresa.
  • La nozione di piccolo imprenditore non depone nel senso della superfluità di ogni forma di eteroorganizzazione.

Il concetto di prevalenza postula un rapporto fra gli elementi organizzati e quindi una molteplicità di essi. L'organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui.

Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Economicità dell'attività

È convincimento diffuso che "attività economica" sia sinonimo di "attività produttiva" e perciò altro non significhi che attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L'imprenditore sarebbe tale perché soddisfa bisogni e crea ricchezza nuova.

Non può essere condiviso: l'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell'attività. L'attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati. Ha carattere finalistico: è economica l'attività che è rivolta ad alimentare la st.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andyrock666 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.
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