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Estratto del documento

I segni distintivi

1. Il sistema dei segni distintivi

ditta, insegna e marchio = i tre principali segni distintivi dell'imprenditore

– a) ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (nome

commerciale)

b) insegna individua i locali in cui l'attività di impresa è esercitata

c) marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti

d) nome a dominio individua un sito internet usato nell'attività economica

funzione = favorire la formazione e mantenimento della clientela

– • consentono al pubblico di distinguere fra i vari operatori economici

principi comuni:

– a) l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma tenuto a

rispettare det. regole volta ad assicurare verità, novità e capacità distintiva

b) l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi

diritto relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva

c) l'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi

l'ord. comunque evita che la circolazione dei segni distintivi possa trarre in inganno il

– pubblico

• tutela sul piano patrimoniale, ma in modo non pieno ed assoluto

carattere relativo e funzionale della tutela: rende controverso se i segni distintivi possono

– considerarsi beni immateriali

• accettabile, essendo acquisito concetto di proprietà limitata e funzionale (proprietà

industriale)

2. Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta

= il nome commerciale dell'imprenditore

– segno distintivo necessario: in mancanza di diversa scelta coincide col nome civile

– dell'imprenditore

può essere liberamente prescelta dall'imprenditore entro due limiti specifici

– a) verità della ditta (art. 2563 c.c.): deve contenere almeno il cognome o la sigla

dell'imprenditore

non è imposta la sua corrispondenza all'attuale nome civile dell'imprenditore

– • l'imprenditore non è tenuto a modificare la ditta patronimica, qualora intervengano

mutamenti nel suo nome civile

ditta derivata = ditta formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro

– imprenditore insieme all'azienda

• la verità si riduce ad una pura verità storica: non è imposto di integrarla col proprio

cognome o con la propria sigla

b) novità/originarietà della ditta (art. 2564 c.c.): non deve essere uguale o simile a quella usata

da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui

questa è esercitata

chi ha adottato per primo una data ditta ha diritto all'uso esclusivo della stessa

– criterio della priorità dell'iscrizione: per le spese commerciali l'obbligo dell'integrazione o

– modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca

posteriore

• tende a prevalere l'opinione che la ditta registrata per prima prevalga solo quando chi

ha preusato la stessa ditta senza registrarla non riesca a provare la conoscenza del

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proprio preuso da parte dell'altro imprenditore

diritto all'uso esclusivo solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi

– possa determinarsi confusione per l'oggetto dell'impresa e/o per il luogo in cui questa è esercitata

• = diritto relativo

• la confondibilità per l'oggetto deve essere valutata tenendo conto anche dell'attitudine

dell'impresa a espandersi in attività complementari, similari o affini

• il luogo di esercizio dell'impresa deve essere valutato tenendo conto delle oggettive e

prevedibili possibilità di espansione territoriale, risultanti dalle dimensioni e

dall'organizzazione dell'impresa

• la confondibilità deve essere valutata sulla base delle ditte effettivamente utilizzate (ditta

ufficiosa) e si deve dar rilievo al nucleo caratterizzante e predominante (cuore della ditta)

il principio della novità opera anche nei rapporti fra la ditta ed altri segni distintivi

– • principio di unitarietà dei segni distintivi: il diritto di esclusiva che spetta al titolare di un

marchio ha effetto nei confronti di tutti i segni distintivi

è divieto di adottare come propria ditta il marchio altrui, se sussiste pericolo di confusione

– fra i segni

3. Il trasferimento della ditta

è trasferibile solo insieme all'azienda

– • se atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell'alienante

• azienda acquistata per successione a causa di morte: la ditta si trasmette al successore,

salvo diversa disposizione testamentaria

giustificazione del collegamento:

– • consente al titolare della ditta di monetizzare il valore di avviamento correlati

• tutela quanti hanno avuto rapporti con l'originario imprenditore

• tutela il pubblico dei consumatori contro un improvviso e radicale mutamento delle

caratteristiche oggettive dei beni o servizi prodotti o venduti da quell'impresa

pur nel silenzio della legge, si ammette pressoché concordemente che la ditta possa essere

– trasferita anche quando non è trasferita l'intera azienda, ma solo un ramo della stessa, purché

dotato di organica unità

• si ritiene che chi ha trasferito l'azienda è responsabile in solido con l'acquirente per i debiti da

questo contratti spendendo la ditta derivata, qualora il terzo contraente abbia potuto

ragionevolmente ritenere di trattare col cedente

si addossa all'alienante l'onere di portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei,

– l'avvenuto trasferimento dell'azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale,

ovvero e comunque di imporre all'acquirente di integrare la ditta con indicazioni non

equivoche

4. Ditta e nome civile. Ditta e nome delle società

ditta individuale e nome civile hanno diversa funzione e sono diversamente disciplinati

– a) nome civile è attribuito per legge, a struttura fissa, in modo unico e non liberamente

modificabile (art. 6 c.c.)

è attributo della personalità e come tale tutelato nei limiti fissati dagli artt. 7-9 c.c.

b) ditta: l'imprenditore, se ha un solo nome civile, può avere più ditte

è tutelata come mezzo di attrazione della clientela e come valore patrimoniale

distinzione fra nome civile e nome commerciale dell'imprenditore è da ritenersi valida anche per

– le società – 44 / 81 –

• ragione sociale e denominazione sociale non vanno identificate con la ditta, ma costituiscono

il nome necessario delle società e vanno poste sullo stesso piano del nome civile della

persona fisica

• le società devono avere una ragione sociale o una denominazione sociale (nome della

società)

• le società possono avere anche una ditta originaria, nonché una o più ditte derivate

5. Nozione e funzioni del marchio

marchio = segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa

– marchio nazionale, comunitario e internazionale

– • istituto della registrazione

• riconoscono al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso

= il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economica industriale

– • funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti

• principale simbolo di collegamento fra produttori e consumatori e svolge ruolo centrale nella

formazione e nel mantenimento della clientela

certi marchi finiscono con l'assumere un'autonoma forza attrattiva dei consumatori

è di regola anche indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione

– riforma del 1992:

– • è caduto il divieto di circolazione del marchio separatamente dall'azienda

• legittimità del co-uso di uno stesso marchio da parte di più imprenditori concorrenti, sulla

base di una licenza di marchio non esclusiva concessa dal titolare dello stesso

i coutenti di uno stesso marchio sono tenuti ad assicurare l'omogeneità dei caratteri

– essenziali e della qualità dei prodotti dello stesso tipo in modo da evitare che il pubblico

sia tratto in inganno

• comunque non ha funzione di garanzia della qualità dei prodotti

6. I tipi di marchio

distinzione:

– a) marchio di fabbrica e di commercio: ne può servirsi il fabbricante del prodotto ed il

commerciante

i beni che subiscono successive fasi di lavorazione o risultano dall'assemblaggio di parti

– distintamente prodotte possono presentare anche più marchi di fabbrica

su uno stesso prodotto possono coesistere più marchi

– • il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non

può sopprimere il marchio del produttore

b) marchio di servizio: forma tipica = pubblicitaria, apposti sui materiali che servono per la

produzione del servizio o sulle divise del personale

c) marchio generale e marchi speciali: l'imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i

propri prodotti, ma può anche servirsi di più marchi

è altresì possibile l'uso contemporaneo di un marchio generale e di più marchi speciali,

– quando si vuole evidenziare al tempo stesso l'unità della fonte di produzione e la diversità

dei prodotti

composizione del marchio: tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente

– • marchio denominativo: costituito solo da parole

può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell'imprenditore

• marchio figurativo: costituito esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni o colori

– 45 / 81 –

• può essere costituito anche da suoni

• marchio misto: combinazione di parole e di uno o più altri simboli

marchio tridimensionale o di forma: costituito dalla forma del prodotto o dalla confezione dello

– stesso

• non possono essere registrate come marchio le forme imposte dalla natura stessa del

prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che danno un valore

sostanziale al prodotto (forme necessarie, funzionali ed ornamentali)

• si deve trattare di forma arbitraria o capricciosa, la cui funzione esclusiva è consentire

l'individuazione del prodotto

marchio collettivo: titolare è un soggetto che svolge la funzione di garantire l'origine, la

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andyrock666 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.