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I segni distintivi
1. Il sistema dei segni distintivi
ditta, insegna e marchio = i tre principali segni distintivi dell'imprenditore
– a) ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (nome
commerciale)
b) insegna individua i locali in cui l'attività di impresa è esercitata
c) marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti
d) nome a dominio individua un sito internet usato nell'attività economica
funzione = favorire la formazione e mantenimento della clientela
– • consentono al pubblico di distinguere fra i vari operatori economici
principi comuni:
– a) l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma tenuto a
rispettare det. regole volta ad assicurare verità, novità e capacità distintiva
b) l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi
diritto relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva
–
c) l'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi
l'ord. comunque evita che la circolazione dei segni distintivi possa trarre in inganno il
– pubblico
• tutela sul piano patrimoniale, ma in modo non pieno ed assoluto
carattere relativo e funzionale della tutela: rende controverso se i segni distintivi possono
– considerarsi beni immateriali
• accettabile, essendo acquisito concetto di proprietà limitata e funzionale (proprietà
industriale)
2. Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta
= il nome commerciale dell'imprenditore
– segno distintivo necessario: in mancanza di diversa scelta coincide col nome civile
– dell'imprenditore
può essere liberamente prescelta dall'imprenditore entro due limiti specifici
– a) verità della ditta (art. 2563 c.c.): deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore
non è imposta la sua corrispondenza all'attuale nome civile dell'imprenditore
– • l'imprenditore non è tenuto a modificare la ditta patronimica, qualora intervengano
mutamenti nel suo nome civile
ditta derivata = ditta formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro
– imprenditore insieme all'azienda
• la verità si riduce ad una pura verità storica: non è imposto di integrarla col proprio
cognome o con la propria sigla
b) novità/originarietà della ditta (art. 2564 c.c.): non deve essere uguale o simile a quella usata
da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui
questa è esercitata
chi ha adottato per primo una data ditta ha diritto all'uso esclusivo della stessa
– criterio della priorità dell'iscrizione: per le spese commerciali l'obbligo dell'integrazione o
– modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca
posteriore
• tende a prevalere l'opinione che la ditta registrata per prima prevalga solo quando chi
ha preusato la stessa ditta senza registrarla non riesca a provare la conoscenza del
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proprio preuso da parte dell'altro imprenditore
diritto all'uso esclusivo solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi
– possa determinarsi confusione per l'oggetto dell'impresa e/o per il luogo in cui questa è esercitata
• = diritto relativo
• la confondibilità per l'oggetto deve essere valutata tenendo conto anche dell'attitudine
dell'impresa a espandersi in attività complementari, similari o affini
• il luogo di esercizio dell'impresa deve essere valutato tenendo conto delle oggettive e
prevedibili possibilità di espansione territoriale, risultanti dalle dimensioni e
dall'organizzazione dell'impresa
• la confondibilità deve essere valutata sulla base delle ditte effettivamente utilizzate (ditta
ufficiosa) e si deve dar rilievo al nucleo caratterizzante e predominante (cuore della ditta)
il principio della novità opera anche nei rapporti fra la ditta ed altri segni distintivi
– • principio di unitarietà dei segni distintivi: il diritto di esclusiva che spetta al titolare di un
marchio ha effetto nei confronti di tutti i segni distintivi
è divieto di adottare come propria ditta il marchio altrui, se sussiste pericolo di confusione
– fra i segni
3. Il trasferimento della ditta
è trasferibile solo insieme all'azienda
– • se atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell'alienante
• azienda acquistata per successione a causa di morte: la ditta si trasmette al successore,
salvo diversa disposizione testamentaria
giustificazione del collegamento:
– • consente al titolare della ditta di monetizzare il valore di avviamento correlati
• tutela quanti hanno avuto rapporti con l'originario imprenditore
• tutela il pubblico dei consumatori contro un improvviso e radicale mutamento delle
caratteristiche oggettive dei beni o servizi prodotti o venduti da quell'impresa
pur nel silenzio della legge, si ammette pressoché concordemente che la ditta possa essere
– trasferita anche quando non è trasferita l'intera azienda, ma solo un ramo della stessa, purché
dotato di organica unità
• si ritiene che chi ha trasferito l'azienda è responsabile in solido con l'acquirente per i debiti da
questo contratti spendendo la ditta derivata, qualora il terzo contraente abbia potuto
ragionevolmente ritenere di trattare col cedente
si addossa all'alienante l'onere di portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei,
– l'avvenuto trasferimento dell'azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale,
ovvero e comunque di imporre all'acquirente di integrare la ditta con indicazioni non
equivoche
4. Ditta e nome civile. Ditta e nome delle società
ditta individuale e nome civile hanno diversa funzione e sono diversamente disciplinati
– a) nome civile è attribuito per legge, a struttura fissa, in modo unico e non liberamente
modificabile (art. 6 c.c.)
è attributo della personalità e come tale tutelato nei limiti fissati dagli artt. 7-9 c.c.
–
b) ditta: l'imprenditore, se ha un solo nome civile, può avere più ditte
è tutelata come mezzo di attrazione della clientela e come valore patrimoniale
–
distinzione fra nome civile e nome commerciale dell'imprenditore è da ritenersi valida anche per
– le società – 44 / 81 –
• ragione sociale e denominazione sociale non vanno identificate con la ditta, ma costituiscono
il nome necessario delle società e vanno poste sullo stesso piano del nome civile della
persona fisica
• le società devono avere una ragione sociale o una denominazione sociale (nome della
società)
• le società possono avere anche una ditta originaria, nonché una o più ditte derivate
5. Nozione e funzioni del marchio
marchio = segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa
– marchio nazionale, comunitario e internazionale
– • istituto della registrazione
• riconoscono al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso
= il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economica industriale
– • funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti
• principale simbolo di collegamento fra produttori e consumatori e svolge ruolo centrale nella
formazione e nel mantenimento della clientela
certi marchi finiscono con l'assumere un'autonoma forza attrattiva dei consumatori
–
è di regola anche indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione
– riforma del 1992:
– • è caduto il divieto di circolazione del marchio separatamente dall'azienda
• legittimità del co-uso di uno stesso marchio da parte di più imprenditori concorrenti, sulla
base di una licenza di marchio non esclusiva concessa dal titolare dello stesso
i coutenti di uno stesso marchio sono tenuti ad assicurare l'omogeneità dei caratteri
– essenziali e della qualità dei prodotti dello stesso tipo in modo da evitare che il pubblico
sia tratto in inganno
• comunque non ha funzione di garanzia della qualità dei prodotti
6. I tipi di marchio
distinzione:
– a) marchio di fabbrica e di commercio: ne può servirsi il fabbricante del prodotto ed il
commerciante
i beni che subiscono successive fasi di lavorazione o risultano dall'assemblaggio di parti
– distintamente prodotte possono presentare anche più marchi di fabbrica
su uno stesso prodotto possono coesistere più marchi
– • il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non
può sopprimere il marchio del produttore
b) marchio di servizio: forma tipica = pubblicitaria, apposti sui materiali che servono per la
produzione del servizio o sulle divise del personale
c) marchio generale e marchi speciali: l'imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i
propri prodotti, ma può anche servirsi di più marchi
è altresì possibile l'uso contemporaneo di un marchio generale e di più marchi speciali,
– quando si vuole evidenziare al tempo stesso l'unità della fonte di produzione e la diversità
dei prodotti
composizione del marchio: tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente
– • marchio denominativo: costituito solo da parole
può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell'imprenditore
–
• marchio figurativo: costituito esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni o colori
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• può essere costituito anche da suoni
• marchio misto: combinazione di parole e di uno o più altri simboli
marchio tridimensionale o di forma: costituito dalla forma del prodotto o dalla confezione dello
– stesso
• non possono essere registrate come marchio le forme imposte dalla natura stessa del
prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che danno un valore
sostanziale al prodotto (forme necessarie, funzionali ed ornamentali)
• si deve trattare di forma arbitraria o capricciosa, la cui funzione esclusiva è consentire
l'individuazione del prodotto
marchio collettivo: titolare è un soggetto che svolge la funzione di garantire l'origine, la