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SOCIETÀ COOPERATIVE:
La de nizione di cooperativa nella Costituzione (art. 45)— —> la Repubblica riconosce lafunzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza ni di speculazione privata.La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le nalità.
Elementi caratterizzanti la cooperazione:
- Funzione sociale (aiuta persone della cooperativa);
- Mutualità (aiuto reciproco);
- Assenza ni di lucro.
La funzione sociale della cooperazione è riconosciuta in funzione di MUTUALITÀ e ASSENZAFINI DI SPECULAZIONE PRIVATA. (Queste hanno una funzione diversa da quella di produrre utiliattraverso l’investimento di denaro). Nascono nel 1800 nell’ambito del mondo dei lavoratori dovevi erano problematiche di carattere economico: tutto ciò su cui potevano contare era lo stipendio.Erano persone doppiamente sfruttate: stipendi
bassi e prezzi bassi. Allora nascono queste organizzazioni mutualistiche, le cooperative, per cui attraverso il principio per cui l'unione fa la forza acquistano beni sul mercato avendo una forza contrattuale maggiore (realizzando economie di scala). Il risparmio di spesa viene chiamato vantaggio mutualistico (tanto più al to quanto il soggetto consuma nelle cooperative). Proprietari della cooperativa sono i soci. Abbiamo diverse tipologie di cooperative come le cooperative di lavoro per trovare condizioni di lavoro migliori; cooperative di consumo, cooperative di credito, cooperative di abitazione per l'acquisto di una abitazione. (art. 2511 c.c.) La definizione di cooperativa nel codice civile - (art. -> Le cooperative sono: - società; - a capitale variabile (perché aperta a nuovi soci e quindi nuovi conferimenti); - con scopo mutualistico; 2511 c.c.). - iscritte presso l'albo delle società cooperative (art.delle SOCIETÀ— —> con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica (art.c.c.).LA SOCIETÀ È UNA FORMA DI ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA. I SOCI SONO GLI IMPRENDITORI. I SOCI SONO I PROPRIETARI DELL’IMPRESA.
Le cooperative sono società con SCOPO MUTUALISTICO— —> Lo scopo mutualistico èl’elemento caratterizzante la cooperativa secondo la Costituzione ed il codice civile. Lo scopomutualistico consiste nel “fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato», Relazione accompagnamento al codice civile. La cooperativa soddisfa l’interesse mutualistico del socio:
- l’occupazione (cooperative di lavoro);
- l’acquisto
Traggono causa dal contratto di società. Tale particolare collegamento è disciplinato per legge nel caso delle cooperative di lavoro "Il sociolavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" La remunerazione dello scambio mutualistico (ristorno) contraddistingue la cooperativa rispetto alle società lucrative nelle quali si ha remunerazione del capitale investito (dividendo). Norme applicabili alle società cooperative—> Alle società cooperative si applicano, qualora compatibili, le norme sulle SPA. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla SRL nelle cooperative.
con un numero di soci inferiore a 20 o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9. Può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Le cooperative sono IMPRESE -> norme sull'impresa (pubblicità registro, imprese, obbligo-deposito bilancio, fallimento, ecc.); disciplina sui finanziamenti (comunitari, nazionali, regionali,); disciplina comunitaria aiuti di stato; norme sulla concorrenza e contratti pubblici etc...
IL REGIME FISCALE DI FAVORE DELLE COOPERATIVE: LA CONDIZIONE DI PREVALENZA:
Cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse: le RAGIONI della distinzione -> La disciplina precedente alla riforma del 2003 distingueva tra società cooperativa
disciplinata dal codice civile in riferimento allo scopo mutualistico perseguito, e società cooperativa D.Lcps. n. 1577 del 1947 caratterizzata dai requisiti mutualistici di non lucratività di cui al (Legge Basevi - valutava i criteri che le cooperative dovevano avere per avere agevolazioni scali) mutualità e l'assenza di fini di speculazione privata rilevanti esclusivamente a fini scali. La (la cooperativa può avere scopo di lucro, in questo caso si dice cooperativa spuria es. coop, ricavi assegnati ai soci in proporzione), indicati dal Costituente quali elementi caratterizzanti la artt. 2511 e ss. c.c., cooperazione, dovevano ritenersi propri del modello societario di cui agli oppure rilevanti esclusivamente ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione scale? La riforma del diritto societario si è ispirata ad una visione fondamentalmente unitaria del fenomeno cooperativo. Funzione sociale e scopo mutualistico sono
pertanto nel sistema dellalegge delega entrambi elementi causali costitutivi della cooperativa e le attribuiscono quellaparticolare meritevolezza che giusti ca una disciplina di erente dalla ordinarie società lucrative.Nell'ambito dell'unica forma giuridica della società cooperativa, il legislatore delegato haindividuato due distinte specie, riservando ad una sola di esse le norme scali di favore previstedall'ordinamento. Coerentemente alla volontà di riservare le agevolazioni scali alle solecooperative che realizzassero lo scopo mutualistico in modo particolarmente meritevole, ilha previsto una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente elegislatore delegatocooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, riservando solo alle prime, in quantoparticolarmente virtuose, le speci che norme di favore tributarie. (Le cooperative che hanno lamaggior parte dei rapporti con i soci hanno queste agevolazioni scali -mutualità prevalente). Cooperative a mutualità prevalente soddisfano entrambe le seguenti opzioni:
- Opzione statutaria: introduzione in statuto di clausole di non lucratività;
- Opzione gestionale: svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci o avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.
(art. 2514 c.c.):
Opzione statutaria: le CLAUSOLE STATUTARIE di non lucratività:
- (a tutti i soci) - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (criterio), aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve (utili accantonati) fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
terzi.-QUINDI I SOCI DI UNA COOPERATIVA SI LIMITANO A CONFERIRE BENI E SERVIZI SENZAINVESTIRE RISORSE ECONOMICHE?
L'atto costitutivo di una società cooperativa deve indicare la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio -> La cooperativa è una società ed il rapporto mutualistico è collegato al rapporto societario. La disciplina del capitale sociale in cooperativa:
- Indicazione in statuto se il capitale è suddiviso in azioni o quote, il loro valore nominale, MA NON l'ammontare COMPLESSIVO del capitale sociale;
- Tutela dell'effettività del capitale sociale: la riduzione per perdite;
- Tutela dei creditori: divieto distribuire dividendi o ristorni in caso di perdita del capitale sociale, scioglimento della cooperativa per perdita integrale del capitale sociale;
- IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI.