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Il Leasing
1. PREMESSA
Uno strumento alternativo finanziario all'acquisto o alla locazione/affitto dei beni strumentali per le imprese è il leasing.
2. TIPOLOGIA
3 tipi di leasing:
- leasing finanziario -> l'impresa si rivolge a una società d'intermediazione finanziaria (società concedente), la quale acquista il bene strumentale dal fornitore concedendolo in godimento all'impresa in cambio di canoni stabiliti e di un'eventuale maxirata finale per l'acquisizione della proprietà del bene. Si divide in leasing tradizionale (per beni strumentali, contratto di lunga durata, basso valore residuo), e leasing traslativo (per beni di consumo, contratto di durata inferiore alla vita del bene, alto valore residuo);
- leasing operativo -> è direttamente il fornitore a concedere in locazione il bene strumentale all'impresa dietro pagamento di canoni stabiliti;
- leasing diritorno o lease-back ->
Il leasing evita all’impresa di immobilizzare il suo capitale (a differenza dell’acquisto del bene).
In caso di inadempienza dell’impresa nel pagamento dei canoni di leasing, la società d’intermediazione finanziaria ha diritto alla risoluzione del contratto, a trattenere i canoni già versati ed eventualmente anche ad un risarcimento danni, di solito consistente (dipende dal contratto) nell’ammontare dei canoni mancanti e residui e del prezzo di opzione.
Il contratto di leasing deve già prevedere il prezzo d’opzione, cioè il prezzo con cui l’impresa utilizzatrice può riscattare il bene usato, prezzo calcolato in base al valore residuo.
Nel caso di leasing traslativo, la Cassazione ha sancito che, qualora le parti abbiano concordato un prezzo d’opzione
(o riscatto del bene) molto inferiore al valore residuo del bene, e l'impresa è inadempiente, l'intermediatore finanziario deve restituire i canoni già riscossi, ma ha diritto a un equo compenso per l'uso del bene ed eventualmente al risarcimento danni.
Le società di leasing per legge devono avere forma di spa o cooperativa, capitale minimo di 5 volte superiore al capitale minimo delle spa e devono iscriversi all'elenco delle imprese finanziarie.
3. LEASING FINANZIARIO (già descritto precedentemente)
4. LEASING OPERATIVO (già descritto precedentemente)
5. LEASING DI RITORNO (LEASE-BACK)
Per quanto riguarda il lease-back, la Giurisprudenza lo paragona alla vendita a scopo di garanzia (o patto commissorio), con cui un imprenditore vende un bene con l'impegno di riacquistarlo quando il debito sarà saldato.
Siccome il c.c. vieta espressamente il patto commissorio, poiché l'imprenditore può vendere il
benesottostimandolo per necessità economiche, si ritiene che il lease-back è consentito solo se impostato in modo proporzionato al valore dei beni.
B) IL FACTORING
6. IL CONTRATTO
Il contratto di factoring con le banche o intermediari finanziari è disciplinato da una legge speciale del 1991; mentre se i crediti sono ceduti ad altro tipo di imprese, la disciplina da osservare è quella del c.c.
Col contratto di factoring un imprenditore incarica una banca o intermediario finanziario (detti "factor"), dietro pagamento di un corrispettivo, di riscuotere i crediti sorti, o che sorgeranno in base a rapporti futuri con i propri clienti (es. crediti da forniture).
Si parla di cessione dei crediti d'impresa (possibili solo per le imprese commerciali).
La cessione dei crediti futuri è possibile solo se l'impresa specifica al facto chi siano i debitori e se i rapporti futuri da cui sorgeranno tali crediti saranno definiti da contratti stipulati nel
Biennio successivo alla firma del contratto di factoring.
I factor possono essere solo imprese bancarie o intermediari finanziari nel cui oggetto sociale, deve risultare l'acquisto di crediti d'impresa.
Esistono 2 tipi di factoring:
- Pro solvendo -> l'impresa che cede i crediti, deve garantire al factor la solvibilità dei debitori;
- Pro soluto -> l'impresa che cede i crediti deve solo dimostrare al factor l'esistenza e la validità dei crediti.
Il factor si impegna a versare le somme ricevute dai debitori all'impresa che le ha ceduto i crediti, solo dopo averle effettivamente incassate.
Il contratto di factoring può prevedere anche che il factor, pur non avendo ancora riscosso i crediti, conceda un anticipo all'impresa cedente, che in tal modo riceve una sorta di finanziamento.
In merito all'opponibilità ai terzi del contratto di factoring, questa sussiste anche se non
È stata data notifica ai terzi o se i debitori del cedente non l'abbiano accettato, purché però il factor abbia pagato in tutto o in parte l'impresa cedente ad una certa data. Così il contratto di factoring è opponibile ai creditori dell'impresa cedente che hanno pignorato i crediti dopo la data del pagamento del factor; ed è opponibile anche ad altri factor cui sono stati ceduti i crediti dopo la data del pagamento del primo factor.
La legge intende liberato il debitore se questi paga un altro factor prima che il primo factor gli abbia notificato l'esistenza del contratto di factoring, o prima che lo stesso debitore accetti il contratto di factoring.
I contratti di factoring prevedono poteri di controllo del factor sulle scritture contabili dell'impresa cedente, nonché una serie di obblighi per la cedente, che se non rispettati sono causa di risoluzione del contratto.
C) LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
7. LA
DISCIPLINA E LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
Acquisendo i crediti dalla cedente, la cessionaria acquisisce anche tutti i diritti accessori su quei crediti (es. ipoteche, ecc.).
Le banche o intermediari finanziari, quando sono cessionari di crediti di un'altra impresa, effettuano la cartolarizzazione di quei crediti, operando di solito un finanziamento all'impresa cedente e un investimento per i risparmiatori.
La cessionaria di crediti deve pubblicare tale operazione in Gazzetta Ufficiale.
Con la cartolarizzazione si ha la trasformazione dei crediti acquisiti dalla cessionaria (banca o intermediario finanziario) in titoli emessi di debito da collocare presso i risparmiatori.
A seguito di acquisizione dei crediti della cedente, la cessionaria emette titoli di debito (es. obbligazioni); dunque la cedente grazie alla cessione dei crediti riceve un finanziamento per la sua attività, la cessionaria con il ricavato dell'emissione dei titoli di debito può
pagare i propri acquisti direttamente presso l'esercente, senza dover utilizzare denaro contante. Queste carte sono generalmente accettate solo presso gli esercenti che hanno un accordo con l'impresa che le emette; multilaterali -> rilasciate da banche o istituti finanziari, che permettono al cliente di effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetti carte di credito. Queste carte sono generalmente accettate a livello internazionale e offrono al cliente la possibilità di dilazionare il pagamento degli acquisti nel tempo, pagando gli interessi sul saldo utilizzato. Le carte di credito sono uno strumento molto diffuso e comodo per effettuare pagamenti, in quanto permettono di evitare l'utilizzo di denaro contante e offrono la possibilità di dilazionare i pagamenti nel tempo. Tuttavia, è importante utilizzare le carte di credito con responsabilità, evitando di accumulare debiti e pagando sempre puntualmente le rate mensili.effettuare acquisti in tutti ipunti vendita della stessa catena;trilaterali.
9. LE CARTE DI CREDITO TRILATERALI
Queste carte di credito devono riportare le generalità del titolare, il n. della carta e la sua scadenza.
Il titolare deve porre la propria firma sulla carta.
Nella transazione sono coinvolti 3 soggetti:
- il titolare della carta che si impegna a restituire all'emittente della carta l'importo della transazione nelle modalità stabilite (in un'unica soluzione, a rate, ecc.);
- il fornitore che vende il bene o servizio;
- l'emittente della carta che paga il fornitore al posto del titolare della carta, al netto delle commissioni.
Quindi con la carta di credito il pagamento non avviene in contanti, il fornitore è più tutelato perché non corre il rischio dell'insolvenza del cliente, e l'emittente eroga un servizio in cambio di una commissione.
La carta di credito ha anche funzione di prelievo soldi allo sportello
automatico (tipo Bancomat), tramite digitazione di un codice segreto.
10. LA MONETA ELETTRONICA
Sono carte prepagate che hanno la stessa funzione delle carte di credito, ma il titolare versa all'emittente anticipatamente i pagamenti (es. Postepay).
E) IL CREDITO AL CONSUMO
11. IL CREDITO AL CONSUMO
Per acquistare un bene o servizio, un soggetto ha diverse opzioni:
- utilizzare proprie risorse finanziarie (denaro);
- ricorrere, per convenienza o costrizione, al finanziamento da parte di terzi;
- rivolgersi a banche o intermediari finanziari;
- ottenere dilazioni di pagamento dagli stessi fornitori.
Per credito al consumo la legge intende la concessione, da parte di un'impresa commerciale, di una dilazione di pagamento o di un prestito o di un finanziamento ad altra persona fisica, la quale non destinerà quanto ottenuto alla propria attività commerciale o professionale.
Ad esercitare il credito al consumo possono essere:
- banche;
- imprese
finanziarie;- fornitori di beni e servizi.Banche e finanziarie esercitano credito al consumo tramite prestiti (mutui) o contratti bancari/finanziari(leasing, apertura di conti correnti, ecc.).I contratti bancari/finanziari con cui si concede credito al consumo devono essere in forma scritta e unacopia va rilasciata al consumatore che richiede credito.
Nel contratto di credito al consumo devono essere riportati:
- ammontare e modalità del finanziamento;
- numero, importi e scadenze delle rate;
- tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè il tasso d’interesse annuo da applicare al credito concesso, comprensivo di interessi e oneri vari;
- modalità di eventuale modifica del TAEG;
- eventuali garanzie e coperture chieste al consumatore.
Il rispetto di tali norme è sotto la vigilanza della Banca d’Italia e del Ministero delle attività produttive.
75Riassunti di Gianluca Pulpo PaginaL’INTERMEDIAZIONE MOBILIAREA) I SERVIZI DI