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La società per azioni

A cura di Gianluca Pulpo

Nozioni e caratteri essenziali

È una società di capitali, ha autonomia patrimoniale e personalità giuridica; i soci partecipano con le azioni. La spa è la forma più utilizzata dalle imprese medio-grandi private e pubbliche; nelle spa con la responsabilità limitata dei soci, i creditori possono rivalersi solo sul capitale sociale (il legislatore ha infatti previsto una soglia minima di capitale sociale per la costituzione delle spa e particolari procedure per la riduzione del capitale soc a tutela dei creditori).

Con l’organizzazione corporativa ogni socio di una spa ha solo il diritto di voto in assemblea proporzionale al numero di azioni possedute. Nell’assemblea per le votazioni vige il principio maggioritario. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate dalle azioni, ciascuna delle quali ha uguale valore e uguali diritti rispetto alle altre.

Società per azioni e tipologia della realtà

Nelle spa ci sono pochi soci azionisti imprenditori che portano avanti imprenditorialmente la spa, e tanti piccoli azionisti risparmiatori, col solo intento di far fruttare i loro risparmi e con la possibilità di un facile pronto disinvestimento.

L'evoluzione della disciplina

Nel corso della storia, anche per adeguarsi alle direttive UE, si sono avute molte modifiche della disciplina della spa, innanzitutto per impedire la nascita di mini spa con capitale irrisorio (visto che in passato era sufficiente un capitale sociale di solo 1 milione di lire, oggi invece servono almeno 120.000,00 €).

Poi si è posta l’attenzione sulle spa quotate in borsa, in modo da tutelare i piccoli azionisti risparmiatori senza diritto di voto, mediante l’istituzione di un nuovo tipo di azioni (azioni di risparmio) e l’istituzione di organi terzi preposti al controllo dei bilanci (società di revisione) e della veridicità dell’informazione societaria (Consob). Il legislatore ha anche indirizzato il risparmio gestito verso le spa quotate in borsa. L’ultimo passaggio è stata la riforma delle società di capitali che ha dato più autonomia statutaria alle società.

A) La costituzione

Il procedimento

Consta di 2 fasi:

  • Stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico;
  • Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, che conferisce alla spa la personalità giuridica e il diritto di esistere.

La stipulazione dell'atto costitutivo

Avviene in 2 modi:

  • Stipulazione simultanea: i soci fondatori stipulano immediatamente e contemporaneamente l’atto costitutivo, sottoscrivendo il capitale sociale;
  • Stipulazione per pubblica sottoscrizione: dove si giunge alla stipulazione dell’atto costitutivo solo dopo una macchinosa procedura di raccolta pubblica del capitale sociale, portata avanti dai c.d. promotori.

Innanzitutto i promotori presentano un programma contenente oggetto, capitale sociale, eventuale partecipazione agli utili dei promotori, caratteristiche dell’atto costitutivo; il programma è firmato dai promotori e depositato da un notaio. Poi si passa all’adesione dei sottoscrittori di azioni, i quali si impegnano entro 30 giorni a versare il 25% della quota di capitale sottoscritta. Poi è convocata l’assemblea dei sottoscrittori, dove si verificano le condizioni per costituire la spa, si decide la % di utili ai promotori (massimo 10% per massimo 5 anni), e si nominano amministratori e sindaci. Nell’assemblea dei sottoscrittori si vota a maggioranza, ogni sottoscrittore ha un solo voto e l’assemblea è valida se sono presenti almeno la metà dei sottoscrittori. Infine, i partecipanti all’assemblea procedono alla stipulazione dell’atto costitutivo della spa. I promotori sono responsabili solidalmente verso i terzi per obbligazioni assunte in funzione della costituzione della spa.

L’atto costitutivo: forma e contenuto

Si stipula per contratto o per atto unilaterale (in caso di un unico socio fondatore). L’atto costitutivo deve contenere (altrimenti il notaio rifiuta la stipulazione):

  • Generalità di soci e promotori, con il n. di azioni;
  • Denominazione, sede principale e secondarie, nonché sede sociale (cioè dove risiede l’organo amministrativo);
  • Oggetto sociale;
  • Capitale sociale sottoscritto e versato;
  • n. di azioni e loro caratteristiche (valore, ecc.);
  • Crediti e beni conferiti in natura (se presenti);
  • Modalità di spartizione degli utili;
  • Modalità di percepimento degli utili da parte di promotori (massimo 10% per massimo 5 anni) e soci fondatori;
  • Sistema di amministrazione e n. di amministratori;
  • n. componenti del collegio sindacale;
  • Nomina di amministratori e sindaci;
  • Ammontare delle spese sostenute per la costituzione della spa;
  • Durata della società (es. a tempo indeterminato, coi soci che, se la spa non è quotata, possono recedere dopo un certo periodo di tempo con preavviso di 180 giorni).

Anche lo statuto è considerato per legge parte integrante dell’atto costitutivo, e quindi anch’esso va stipulato per atto pubblico (deve contenere le norme di funzionamento della spa), pena la nullità della spa.

Le condizioni per la costituzione

Il capitale sociale deve essere di minimo 120.000,00 €, tranne per tipologie di società che richiedono un capitale sociale più elevato (es. bancarie). Per la costituzione di una spa è necessario che sia sottoscritto tutto il capitale sociale, che i conferimenti di capitale avvengano per il 25% in denaro (in caso di unico socio fondatore, il 100%), e che siano rispettate tutte le leggi, anche speciali, in materia di costituzione di società. I conferimenti in denaro vanno eseguiti prima della stipula dell’atto costitutivo.

L’iscrizione nel registro delle imprese

Il notaio, stipulato l’atto costitutivo, entro 20 giorni deve procedere all’iscrizione presso il registro delle imprese della provincia in cui ha sede la spa. Altrimenti, l’iscrizione spetta agli amministratori della spa. Se non provvedono neanche loro, può farlo ciascun socio a spese della spa. Il notaio svolge un controllo di legalità, con cui verifica la conformità di atto costitutivo e statuto alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Il registro delle imprese accerta solo la regolarità formale degli atti formali ricevuti.

Le operazioni compiute prima dell’iscrizione

Nel caso di operazioni svolte tra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese, il codice civile dispone che per tali operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili i soggetti che le hanno poste in essere. Sono consentite solo operazioni finalizzate alla costituzione della società e purché l’atto costitutivo ne preveda l’addebito alla società. Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese è vietata l’emissione di azioni. In caso di non riuscita costituzione della spa, il codice civile vieta ai promotori di rivalersi sui sottoscrittori per quanto riguarda le spese sostenute.

La nullità della società per azioni

Fino al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, si ha un semplice contratto di società, valido solo tra le parti che l’hanno stipulato. Con l’iscrizione si ha invece una vera e propria società. Cause di nullità di una spa:

  • Atto costitutivo stipulato non per atto pubblico;
  • Illiceità dell’oggetto sociale risultante dall’atto costitutivo;
  • Mancanza di denominazione, conferimenti, ammontare del capitale sociale, oggetto sociale.

Una sentenza di nullità è causa di scioglimento di una spa, e sarà lo stesso tribunale a nominare i liquidatori, a differenza di ciò che accade in un normale scioglimento di una spa valida (non nulla). La causa di nullità può essere corretta, in modo da impedire la nullità, purché la correzione sia iscritta nel registro delle imprese prima che sia emessa la sentenza di nullità. L’azione di nullità può essere promossa da chiunque abbia interesse o rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione di nullità è imprescrittibile (non vi sono termini di tempo per applicarla).

B) Società per azioni unipersonale. Patrimoni destinati.

La società per azioni unipersonale

Con unico socio fondatore. Nelle spa unipersonali la responsabilità è limitata solo al patrimonio sociale (tranne casi eccezionali). Per le operazioni compiute in nome della spa prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, sono responsabili solidali il socio unico e coloro che hanno agito assieme a lui. Per costituire la spa unipersonale il socio unico deve versare il 100% del capitale sociale sottoscritto. Vi è l’obbligo di rendere pubblica l’unipersonalità della spa evidenziandolo negli atti, nella corrispondenza e iscrivendo nel registro delle imprese i dati anagrafici del socio unico, pena la rinuncia alla responsabilità limitata. I contratti tra spa unipersonale e il suo socio unico sono opponibili ai creditori solo se risultano dalle delibere del consiglio d’amministrazione o da atto scritto con data anteriore al pignoramento. La regola di base è che per il socio unico non sussiste responsabilità illimitata, tranne in 2 casi:

  • In caso di mancata pubblicità dell’unipersonalità;
  • In caso di mancata integrale liberazione dei conferimenti.

La responsabilità illimitata del socio unico ha carattere sussidiario.

I patrimoni destinati

Per limitare i rischi d’impresa, la legge consente alle spa di suddividere il patrimonio in diversi “patrimoni destinati”, ciascuno finalizzato alla realizzazione di uno specifico affare, e ciascuno che non deve superare il 10% del patrimonio netto. La legge prevede anche il “finanziamento destinato”, ossia un contratto di finanziamento tra la spa e un terzo per la conclusione di un affare; finanziamento che sarà rimborsato al terzo con i proventi dell’affare o parte di essi.

Patrimoni destinati operativi

La costituzione di un patrimonio destinato avviene con delibera votata dal CDA, e verbalizzata da un notaio che la iscrive nel registro delle imprese, con effettività a partire dopo 2 mesi. Gli atti finalizzati alla conclusione dello specifico affare devono riportare tutti il vincolo di destinazione, così come anche i beni immobili o mobili registrati usati per l’affare devono riportare il vincolo di destinazione nei rispettivi registri. Anche la contabilità dei patrimoni destinati va tenuta distinta dalla contabilità generale. Concluso l’affare, gli amministratori depositano un relativo rendiconto presso il registro delle imprese. Se restano creditori insoddisfatti, questi possono rivalersi solo sul patrimonio destinato. Invece, in assenza di creditori, il patrimonio destinato decade e confluisce nel patrimonio generale.

I finanziamenti destinati

Nel contratto di finanziamento destinato devono risultare l’oggetto dell’affare e altre caratteristiche come i tempi di realizzazione, i costi e i ricavi, i beni strumentali usati, le garanzie offerte dalla spa al terzo finanziatore. Copia del contratto va iscritta nel registro delle imprese. Deve essere previsto anche un termine per il rimborso del finanziamento destinato, passato il quale il finanziatore non può pretendere più nulla. Se la spa ha osservato gli obblighi di pubblicità, i finanziatori possono compiere solo azioni conservative sui beni usati per concludere l’affare, fino a quando non avviene il rimborso completo.

C) I conferimenti

Conferimenti e capitale sociale

I conferimenti sono i contributi dei soci che formano il capitale sociale necessario allo svolgimento dell’attività d’impresa. Ai soci è assegnato un numero di azioni proporzionale ai conferimenti sottoscritti e di valore non superiore ad essi. Il valore complessivo delle azioni non deve differire dal valore nominale del capitale sociale.

I conferimenti in denaro

A meno che l’atto costitutivo stabilisca diversamente, nelle spa i conferimenti vanno effettuati in denaro. In fase di costituzione, i soci hanno l’obbligo di versare immediatamente a una banca il 25% dei conferimenti in denaro. Dopo la costituzione, gli amministratori possono richiedere il versamento della restante parte. Le azioni non ancora del tutto liberate sono trasferibili purché siano nominative e risultino chiaramente i versamenti ancora dovuti; l’onere di completare la liberazione è suddiviso tra socio alienante e socio acquirente (la responsabilità dell’alienante è però limitata nel tempo e sussidiaria rispetto a quella dell’acquirente).

Il socio moroso nei versamenti perde il diritto di voto nell’assemblea. Gli altri soci, previa diffida pubblicata su Gazzetta Ufficiale, possono procedere ad una vendita coattiva delle azioni del socio moroso. Se la vendita coattiva non ha esito, si ha l’esclusione del socio dalla spa. Quelle azioni entrano a far parte del patrimonio sociale; si può tentare ancora di venderle, ma qualora anche questo tentativo fallisce, si è costretti ad annullare le azioni e a ridurre il capitale sociale.

I conferimenti diversi dal denaro

Il codice civile dispone che i conferimenti diversi dal denaro devono avere comunque valutazione economica (quindi niente prestazioni d’opera e servizi). Le azioni corrispondenti ai conferimenti diversi dal denaro vanno liberate per intero al momento della sottoscrizione. Il socio che conferisce un bene deve approntare tutti gli atti necessari per trasferire la titolarità di quel bene alla spa, nonché la piena disponibilità. Si può conferire anche un diritto di godimento di un bene alla spa (es. uso).

La valutazione

Con cui si fa la stima dei conferimenti non in denaro. Prima di tutto il conferente deve fornire una relazione di stima giurata, eseguita da un esperto nominato dal tribunale. Deve tenere conto dell’eventuale sovraprezzo. Questa stima va allegata all’atto costitutivo. Entro 6 mesi dalla costituzione della spa, gli amministratori possono attuare una revisione della stima, e nel frattempo le azioni del conferente sono inalienabili. Se con la revisione si accerta che il valore del bene è inferiore di oltre 1/5 della precedente stima, si ha una riduzione di capitale sociale e l’annullamento proporzionale delle azioni del conferente. Il conferente può però pagare in denaro la differenza di stima, o recedere dalla spa riprendendosi il bene.

Gli acquisti potenzialmente pericolosi

L’acquisto da parte della spa di un bene di un socio deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci, e inoltre è obbligatoria la presentazione di una relazione giurata di stima da parte del socio alienante. Ciò avviene se il bene ha valore pari o superiore a 1/10 del capitale sociale, o se la vendita si realizza nei primi 2 anni di vita della spa. Queste norme non si applicano agli acquisti che avvengono nelle normali operazioni della spa.

Le prestazioni accessorie

L’atto costitutivo può prevedere che i soci forniscano prestazioni accessorie per la spa, stabilendone caratteristiche, durata e compenso. Le azioni legate alla fornitura di prestazioni accessorie sono intrasferibili, a meno che non ci sia l’autorizzazione degli amministratori, con l’obbligo di fornire la prestazione che passa dall’alienante all’acquirente.

Le azioni

Nozione e caratteri

L’azione è l’unità minima del capitale sociale di una spa. Sono tutte di identico ammontare e comportano ciascuna identici diritti. Sono dunque indivisibili, e se più soggetti posseggono in comune un’unica azione, devono nominare un rappresentante nei confronti della spa.

A) Azioni e capitale sociale

Il valore delle azioni

Ogni azione ha un suo valore nominale, cioè il valore monetario della frazione di capitale sociale che costituiscono. Il valore complessivo dei conferimenti da parte dei soci non può mai essere inferiore al capitale sociale suddiviso in azioni. Una cosa è il valore di emissione delle azioni, e una cosa è il loro reale valore, ottenuto semplicemente dividendo il capitale sociale per il numero di azioni -> valore di bilancio. Invece, il valore di mercato delle azioni è quello che può variare ogni giorno quando una spa è quotata in borsa. È il valore che più conta di un’azione. Le azioni emesse con sovraprezzo (pagate a un prezzo maggiore rispetto al loro valore nominale) sono obbligatorie quando si esclude o limita il diritto di opzione dei vecchi azionisti sulle nuove azioni.

L’indivisibilità delle azioni

Quando più soggetti posseggono in comune un’azione, si ha la c.d. comproprietà indivisa. I comproprietari di un’azione devono per legge nominare un rappresentante. Se non viene nominato, le comunicazioni fatte dalla spa anche ad uno solo dei proprietari sono valide per tutti e i proprietari dell’azione non possono esercitare i propri diritti. I comproprietari rispondono solidalmente alla spa per i conferimenti ancora dovuti.

Frazionamento e raggruppamento di azioni

Con modifica dell’atto costitutivo, una spa può, mantenendo lo stesso capitale sociale, frazionare le azioni aumentandone il numero e diminuendone il valore nominale, oppure può raggrupparle diminuendone il numero e aumentandone il valore nominale. La delibera di frazionamento o raggruppamento deve rispettare le procedure previste dalla legge.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Di Rienzo Massimo.
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