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RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINSITRATORI
Dobbiamo vedere quali sono le conseguenze se questi poteri vengono violati.
Violazione dei poteri
La norma di riferimento è l’art. 2392 c.c. (Perizia) che ha corrispondente nella srl, art.
2976 comma 1 che stabilisce un valore comportamentale in termini di diligenza.
La violazione di uno degli obblighi generali o specifici che abbiamo a studiato comporta
come conseguenza:
1. Responsabilità per danni verso la società
Cioè il rapporto di amministrazione è un rapporto contrattuale, che intercorre tra
amministratori e società e quindi il fatto che uno o più obblighi siano violati porta a
inadempimento. Quindi l’amministratore che ha l'obbligo verso la società, è chiamato a
rispondere dei danni che sono l'immediata conseguenza, cioè rapporto di causa/effetto.
Gli amministratori devono risarcire i danni alla società. (Art. 1218 c.c.)
Questa responsabilità è una responsabilità solidale. La caratteristica è che colpisce tutti gli
amministratori che sono appunto colleghi di mandato per quella violazione.
La responsabilità è nei confronti della società e quindi il soggetto danneggiato.
La società una volta che ha ottenuto la condanna a risarcimento del danno per la
violazione degli obblighi, può chiedere l'intero danno nei confronti di uno qualsiasi degli
amministratori.
Ovviamente se un qualsiasi amministratore paga l'intero come deve fare nel momento in
cui viene richiesto, chi ha pagato può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli
altri, smistando il peso della responsabilità.
L'azione di regresso come viene esercitata? L'azione di regresso dovrà essere esercitata
facendone valere all'interno le specifiche COLPE di ognuno. Se per esempio, chi ha
pagato non è colpevole, cioè non ha commesso la violazione per cui la società è stata
danneggiata, può recuperare l'intero nei confronti dell’amministratore che invece è stato
causa o concausa del danno alla società.
Non è la società che fa valere le specifiche colpe, ma la società è tutelata e può chiedere
tutto a chi vuole e poi lascia il compito ai singoli amministratori di risistemare tra di loro
facendo valere le specifiche colpe che comunque vanno provate e la cosa potrebbe
essere né breve né facile.
Il dato normativo tutela la società chiedendo una responsabilità in solido. 116
Questa regola subisce delle eccezioni anche all'esterno, quindi eccezioni anche verso la
società, in alcuni casi.
Quali sono questi casi?
1. Quando la decisione è collegiale, quindi la decisione è del CDA, e quindi la
decisione è stata presa del consiglio e l'eventuale obbligo è conseguente alla
decisione presa e un amministratore fa notare il suo dissenso alla decisione è né
abbia dato immediata comunicazione al presidente del CDA. Questo basta per far
interrompere il vincolo solidale nei confronti di questo amministratore
2. Se la decisione è individuale, come quando si ha l'amministratore delegato e la
violazione è stata compiuta dall'amministratore delegato in esecuzione dei poteri
rientranti nella delega, in questo caso la responsabilità ricade solo
sull’amministratore delegato. Abbiamo visto che questa rottura del vincolo solidale
avviene a prescindere dal fatto che la delega sia stata autorizzata dai soci oppure
sia frutto di una scelta autonoma da parte del consiglio.
Quando c'è l'amministratore delegato, e la rottura del vincolo solidale, gli
amministratori possono essere chiamati a rispondere in solido con il delegato, ma
solo ad altro titolo, cioè solo per culpa in vigilando. Quindi la responsabilità per fatto
altrui (delegato che è responsabilità in via esclusiva), si estende in solido anche agli
altri nell'ipotesi in cui gli altri amministratori sono colpevoli per non aver vigilato.
Quando questa culpa in vigilando si verifica?
Guardiamo la norma art. 2392 c.c.
In ogni caso gli amministratori sono solidamente responsabili se a conoscenza di fatti
pregiudizievoli non hanno fatto nulla per impedire il compimento o attenuare le
conseguenze dannose, fermo quando disposto dall'art. 2381 comma 3 del c.c.
Cosa devono fare gli amministratori per non essere responsabili?
Quando la vigilanza è stata fatta regolarmente e quindi l'amministratore non è
responsabile in solido con l'amministratore delegato?
- Quando non era stato informato e di fatto non ha avuto le informazioni e il flusso
informativo richiesto dall'amministratore delegato verso il consiglio. Se mancano le
informazioni, il cda non potrà essere responsabile insieme all'amministratore
delegato. Se mancano queste informazioni il cda ha a sua volta un obbligo di
sollecitare queste informazioni, perché il principio generale degli amministratori è il
fatto che questi osservino il principio di agire informati. Quindi che adempiano al
proprio incarico e ai propri compiti attraverso una adeguata informazione. Inoltre
deve anche chiedere l'integrazione di alcune informazioni che il delegato non ha
dato.
Quando si ha la culpa in vigilando?
Non si ha se il cda PROVA di aver agito informato. Tutte le volte che gli amministratori non
delegati provano che hanno agito nell’osservanza del principio non si ha la culpa in
vigilando. La culpa in vigilando non si ha tutte le volte che sulla base delle informazioni
ricevute o richieste il controllo è stato fatto in maniera corretta. Se io sulla base delle
informazioni che ho, queste informazioni mi consentivano di esercitare in qualche modo un
controllo soddisfacente, tutte le volte che ho limitato il controllo, e il controllo del CDA è
stato realizzato attraverso le informazioni disponibili, la culpa in vigilando viene meno.
Il controllo del CDA non deve essere un controllo prossimo all'amministratore delegato, ma
deve essere da vigilante, e deve effettuare una vigilanza informativa, ma la vigilanza non
eccede una vigilanza di tipo amministrativo.
Quindi se dimostra di aver controllato sulla base delle informazioni disponibili in seguito a
richiesta, non deve verificare le decisione del delegato. 117
Il controllo è solo di tipo amministrativo e lì si ferma. Non è un controllo come quello verso
institore o il direttore generale dove il controllo è un controllo di verifica più competa.
Lezione 18. Mercoledì 11 maggio 2016
- Art 2392; 2293; 2293 bis; 2294 per le SPA
- Per le srl art 2476 con delle peculiarità che esamineremo
Dobbiamo tenere in considerazione l’azione disciplinata dell'articolo 2397 che vede come
obiettivo primario la holding e come soggetti attivi i soci delle controllate e i creditori delle
controllate.
Per addentrarci nella disciplina dell'azione di responsabilità abbiamo già trattato gli
elementi costitutivi è fondamentalmente l'evento dannoso, cioè il danno, la condotta, la
colpa è quindi la condotta colposa e il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore
responsabile (condotta omissiva e omissiva per omesso controllo).
Evento dannoso che si deve sostanziare come nella teoria generale in un danno
emergente o in un lucro cessante. Nelle società sono un lucro cessante e quindi un
mancato guadagno.
Ci sono specifiche competenze dell'amministratore e il ruolo effettivamente svolto nel
l'organo amministrativo. Noi ci riferiamo all’amministratore ma in realtà si estende al
l'organo di controllo (se esiste, infatti nelle srl non esiste ma in quel caso parliamo di socio)
e il direttore generale che nella prassi è il manager o top management.
Chi può chiamare in giudizio gli amministratori?
I tribunali hanno sezioni specializzate tra cui quella fallimentare, e ad oggi alcuni tribunali
hanno al loro interno una funzione specializzata per l'impresa.
Non in tutti ci sono queste sezioni specializzate, ma nei capoluoghi solitamente si.
Nella prassi capita che i soggetti legittimati attivi prima di adire davanti all’attività
giudiziaria gli amministratori, si dovrà mandare una richiesta extragiudiziale agli
amministratori.
Solitamente l'amministratore non paga allora si manda una richiesta scritta di andare in
tribunale davanti ai giudici che diranno se dovrà risarcire il danno.
Colui che chiama l'amministratore e chi subisce effetti negativi per la condotta del
amministratore è cioè la società.
Se l’amministratore è unico difficilmente chiamerà in giudizio se stesso.
Se l'amministratore non è solo comunque a volte si preferisce lasciare ai soci, ovvero i
primi interessati al patrimonio sociale, la scelta di chiamare in giudizio l'amministratore.
Di fronte l'azione di responsabilità ci sono una serie di esigenze.
Oltre alle cautele di lasciare un giudizio di merito ai soci, come criterio generale si è arrivati
a elaborare un soggetto della business judgement rule: se una attivatà intrapresa
dall'amministratore ha avuto un effetto negativo sulla società oppure ha eroso il
patrimonio sociale, l'amministratore risponde solo se il danno deriva da una sua condotta
colpevole e negligente in quanto non ha seguito un criterio decisorio e razionale,
assumendo tutte le informazioni per agire consapevolmente e abbia assunto una scelta
totalmente irrazionale o in conflitto di interessi. 118
Se io nello svolgimento della mia attività gestoria assumo tutte le scelte che un soggetto
razionale assumerebbe e quindi prendo una decisione che poi risulta dannosa, allora NON
RISPONDO del danno. L'amministratore deve evitare atti negligenti.
L'assemblea decide se chiamare o meno l'amministratore a rispondere de danni causati
dalla sua condotta.
Si vota in assemblea e si vota con le maggioranze della assemblea ordinaria. Questa
assemblea è agevolata dalla legge, cioè si può deliberare anche nel caso in cui
l'assemblea non fosse stata convocata solo per questo motivo ma per esempio per
l'approvazione del bilancio.
I quorum sono quelli dell'assemblea ordinaria e si vota a maggioranza assoluta dei
presenti e le astensioni sono voto negativo. Una volta che i soci e la maggioranza dei soci,
hanno deliberato, l'azione di responsabilità e tale delibera devono già contenere i fatti che
vengono imputati all'amministratore e deve indicare quali amministratori sono chiamati in
giudizio. Una volta che si ha questa direttiva di nuovo saranno gli amministratori in carica a
conferire mandato a un avvocato e quindi esperire l'azione di responsabilità.
Anche in imp