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OGGETTO DELLA DELEGA.

L’art. 2381 non dice cosa può costituire oggetto di delega ma dice viceversa cosa non può essere

oggetto della delega: affronta il problema in termine negativo, ovvero vengono individuate delle

materie (art. 2381 comma 4) che non possono essere oggetto di delega.

Il comma 4 indica le materie che non possono essere oggetto di delega: art. 2420 ter, 2423, 2443,

2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

- Art. 2420 ter, 2443, 2446, 2447 trattano delle decisioni che riguardano le operazioni sul

capitale, che come sappiamo sono di competenza dei soci, il capitale può essere

modificato solo con modifica dell’atto costitutivo appannaggio dei soci.

I soci possono però delegare agli amministratori di effettuare aumenti/riduzioni di capitale

ovvero aumenti di capitale a servizio di un prestito obbligazionario convertibile.

Queste materie non possono essere oggetto di delega in quanto sono già delegate in via

eccezionale al consiglio e quindi il consiglio non può ulteriormente delegare (proprio perché

vi è già una delega eccezionale che delega al consiglio: vi è già stata una delega da parte

dei soci.

- Art. 2501 ter e 2506 bis riguardano le ipotesi in cui il consiglio prepari un progetto di fusione

o di scissione: proposta presentata dal consiglio nei confronti dei soci.

- Poi vi è il 2423 che tratta l’approvazione del bilancio d’esercizio. 85

Questo documento (progetto di bilancio o di fusione o di scissione) deve essere riferito nei

confronti dell’intera compagine amministrativa senza la possibilità di delegare la

competenza solo ad alcuni.

La ratio di questa disposizione riguarda solo questi documenti o si può estendere anche ad altri

casi oltre a quelli espressamente previsti?

Qual è il motivo per cui si vieta di delegare decisioni con riferimento al bilancio di esercizio?

Il bilancio di esercizio è documento che riguarda tutta la gestione riferibile all’esercizio, rappresenta

una sorta di rendiconto gestorio, un quadro di ciò che si è svolto in un determinato esercizio.

Deve quindi essere l’organo nel suo insieme a rendicontare sulla gestione in generale.

Per questo motivo il progetto di bilancio non può essere delegato.

Il progetto di fusione e di scissione non è invece delegabile perché la fusione modifica

l’organizzazione della società, la struttura organizzativa della società stessa.

La ragione per la quale non è possibile delegare la fusione o la scissione è proprio questo: le

materie che hanno conseguenze sul piano organizzativo sono materie che eccezionalmente sono

in mano agli amministratori ma di solito sono di competenza dei soci.

Il consiglio in questo caso infatti è chiamato a prendere una decisione in termini di modifica

dell’organizzazione della società che è presente eccezionalmente all’interno del consiglio. Il

consiglio è chiamato solo eccezionalmente a deliberare in termini di modifica dell’organizzazione

della società e come tale quindi non può essere oggetto di delega.

Un risvolto importante questo aspetto ce l’ha dal punto di vista pratico: tutte le volte che il consiglio

è chiamato ad occuparsi di qualcosa, di materie che hanno conseguenza sull’organizzazione della

società in questo caso il consiglio non può delegare.

Il divieto di delega quindi riguarda tutte quelle decisioni di modifica organizzativa di cui il consiglio è

investito.

Gli altri casi in cui il consiglio potrebbe essere investito di decisioni di modifica organizzativa sono:

- Emissione di obbligazioni non convertibili: titoli di debito con il quale la società raccogli il

credito per finanziarsi, le obbligazioni convertibili rientrano invece tra gli aumenti di capitale

previsti dalla norma.

Questa decisione non può essere delegata perché ha un impatto sulla struttura

organizzativa della società.

Un’operazione di questo tipo deve quindi sempre rimanere all’interno del consiglio.

- Una decisione molto frequente in questi tempi può essere quella di chiedere l’ammissione

al concordato preventivo (non decisione di chiedere il fallimento).

Questa decisione è attribuita dalla legge al cda e quindi anche questa decisione si presenta

come decisione non delegabile in quanto deve essere presa dal consiglio nel pieno della

sua composizione.

Dato che il concordato preventivo ha un impatto sulla struttura della società.

Nel caso in cui la decisione venisse presa con delega allora la decisione sarebbe viziata, irregolare

presa in violazione di una norma implicita e passibile di azione di invalidità.

Tutta l’altra competenza può invece costituire oggetto di delega.

Nel caso in cui tutta la gestione viene delegata all’amministratore delegato o al comitato esecutivo

(ma difficile), in questo caso la delega viene definita delega generica.

La delega si chiama specifica quando invece fa riferimento a singole operazioni che ne

costituiscono oggetto.

Se la delega è generica per comprenderne la portata bisogna guardare il comma 3 dell’art. 2381.

Il terzo comma stabilisce il punto di equilibrio tra consiglio ed amministratori delegati.

Il consiglio comunque se dà una delega generica mantiene lo stesso un ruolo all’interno della

società.

Il consiglio mantiene infatti un ruolo di vigilanza, diventa di fatto un organo di controllo

sull’amministratore delegato: vi è una separazione tra amministratore esecutivo e amministratore

non esecutivo con poteri di controllo sull’amministratore delegato. 86

Oggetto della delega può essere:

- la competenza ad elaborare i piani industriali e finanziari: business plan, budget, piani

industriali. All’amministratore delegato quindi può essere data la decisione di strategia,

ovvero l’alta gestione.

Decido la strategia dell’impresa e la formalizzo all’interno di questi documenti.

Quando realizzo un piano quindi mi pongo degli obiettivi e poi verifico se questi vengono

raggiunti nella gestione corrente.

- Sulla base delle decisioni organizzative date dai soci, gli amministratori delegati devono

curare che gli assetti, che l’organizzazione risponda al meglio: assetto organizzativo,

amministrativo e contabile.

Con questo termine si fa riferimento al sistema organizzativo d’impresa, all’articolazione

organizzativa dell’impresa e così via.

Quindi gli amministratori non devono stabilire l’organizzazione ma devono curare che

l’organizzazione funzioni al meglio.

- Tutto ciò che rientra nella gestione corrente.

Questo è quindi il contenuto di una delega generica che non è stato altrimenti specificato dal

consiglio di amministrazione.

Ma l’art. 2381 presuppone che vi sia l’autorizzazione da parte dei soci, che la delega sia stata

autorizzata.

Ma se non vi è l’autorizzazione da parte dei soci allora la delega si deve svuotare di contenuto e

non vi può essere né la strategia di gestione né la cura di assetti organizzativi all’interno

dell’oggetto della delega.

Rimane quindi la possibilità per il consiglio di delegare soltanto la gestione corrente.

La delega potrà contenere soltanto operazioni di gestione corrente.

Due amministratori delegati fanno il comitato esecutivo?

No gli amministratori delegati sono in quanto tali singolarmente investiti di una delega, è come se

fossero degli organi unipersonali.

Il comitato esecutivo invece è proprio un gruppo di amministratori che dovrà operare secondo la

regola collegiale e che decide nei limiti della delega di cui il comitato è stato investito.

Nella pratica può ricorrere tranquillamente la combinazione tra amministratore delegato e comitato

esecutivo: l’amministratore delegato ha una competenza generica mentre il comitato esecutivo ha

solo una competenza specifica su alcune materie prestabilite.

Un amministratore delegato può comunque essere parte di un comitato esecutivo, però è chiaro

che le competenze nei due casi in cui opera il soggetto sono diverse.

RAPPORTI TRA CONSIGLIO E DELEGATI.

Il delegato ha il ruolo di esecutore della delega: comma 5 art. 2381.

“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla

natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio

sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

Nell’esecuzione della delega devono svolgere tutte le cose previste all’interno della delega stessa

fra cui curare l’assetto organizzativo. Inoltre devono svolgere anche le operazioni correnti.

In tutto questo gli organi delegati nel dare esecuzione alla delega devono anche procedere a dare

un’informazione al consiglio su come stanno esercitando la delega: dovere informativo.

Questa informazione ha una tempistica di almeno ogni sei mesi, tuttavia questo limite temporale

viene generalmente ristretto su specifica previsione dello statuto o su specifica richiesta

dell’organo amministrativo.

Le informazioni che devono essere date sono: dire come si sta esercitando la delega, e quindi

concretamente vuol dire dare informazioni sull’andamento della gestione. Dare informazioni con

riferimento anche alle società controllate che gestiscono il gruppo. 87

Il consiglio invece ha un’attività di vigilanza e di controllo: il consiglio controlla i paini industriali e

finanziari, controllo il modo con cui è curata l’adeguatezza degli assetti organizzativi però

soprattutto questo controllo riguarda la gestione corrente, l’esecuzione della delega.

In che modo può essere esercitato questo controllo?

La norma dice che: il consiglio stabilisce le modalità di esercizio della delega, il controllo può

avvenire attraverso istruzioni fornite e il consiglio può revocare anche parzialmente l’istituto della

delega nella misura in cui il consiglio non è soddisfatto di come la delega è esercitata.

La revoca può sempre avvenire in quanto le materie oggetto di delega sono materie di

competenza del consiglio e che quindi il consiglio stesso le può riprendere sotto propria

competenza.

(Aspetto facoltativo):

C’è stata su questo aspetto una sentenza: la revoca della delega è sempre possibile nei confronti

dell’amministratore delegato, però la delega senza giusta causa può portare l’amministratore

delegato a ch

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A.A. 2016-2017
146 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucaf_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.