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S.R.L STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODIFICAZIONI STATUTARIE-Le decisioni dei soci
In teoria qualunque scelta amministrativa potrebbe essere devoluta ai soci, svuotando il ruolo degli amministratori. La devoluzione di scelte amministrative ai soci può derivare dall'atto costitutivo, o dagli amministratori, o dalla richiesta di 1/3 del capitale sociale. Ad ogni modo agli amministratori spetta obbligatoriamente il compito di redigere il progetto di bilancio, di redigere progetti di fusione o scissione, di decidere l'aumento di capitale.
Ai soci spettano comunque inderogabilmente alcune competenze:
- approvazione del bilancio e distribuzione di utili;
- nomina degli amministratori (tranne quelli nominati all'atto costitutivo). L'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione spetti a tutti i soci;
- nomina dei sindaci (tranne quelli nominati all'atto costitutivo), del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- modifiche
Disposizione dell'atto costitutivo, i soci possono partecipare anche a mezzo di rappresentante. Il quorum costitutivo è di almeno metà del capitale sociale. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. Tuttavia nelle ipotesi d) ed e) la delibera è assunta con la maggioranza del capitale sociale. Tali quorum sono derogabili.
I soci in conflitto di interesse non sono obbligati ad astenersi, ma la delibera è invalida se il loro voto è determinante e se ciò potrebbe provocare pregiudizio alla società.
Nel caso invece in cui le delibere siano assunte mediante procedure scritte, la legge ci dice che: la decisione deve essere frutto di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ogni socio ha diritto di partecipare e il voto vale proporzionalmente alla partecipazione, i documenti devono indicare chiaramente l'oggetto della decisione, ed il quorum deliberativo è pari a metà del capitale sociale. Anche qui
valgono le stesse regole di prima per il socio in conflitto di interessi. L'autonomia statutaria deve precisare tutto il resto. La disciplina dell'invalidità pone in rilievo la stabilità delle decisioni (di conseguenza sono attenuati i diritti per la rimozione degli atti sociali invalidi). Processualmente la disciplina è analoga alle s.p.a. Le decisioni possono essere ANNULLABILI, se non sono prese in conformità a legge o all'atto costitutivo. Le decisioni annullabili possono essere impugnate entro 90 giorni dai soci assenti/dissenzienti/astenuti, dagli amministratori o dall'organo di controllo. L'annullamento della delibera obbliga gli amministratori ad adottare i conseguenti provvedimenti. Inoltre la delibera è sanabile sostituendola con una contenente il medesimo oggetto ma conforme a legge e atto costitutivo. In ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede. Il risarcimento del danno per i singoli soci.è possibile solo se la delibera non può essere annullata. Le decisioni sono NULLE se hanno oggetto illecito o impossibile (sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo), oppure se sono prese in assenza ASSOLUTA di informazione (sono impugnabili da chiunque entro 3 anni).Modelli di gestione
Anche in materia di gestione c'è ampio spazio all'autonomia negoziale. Gli unici vincoli di legge sono: le 5 competenze che spettano inderogabilmente ai soci (a) b) c) d) e)), l'obbligo degli amministratori di redigere il progetto di bilancio, di redigere progetti di fusione e scissione e di decidere l'aumento di capitale, regole sul potere di rappresentanza e sulla responsabilità degli amministratori.
Può esservi uno o più amministratori, soci o non soci, e nel caso di più amministratori abbiamo il consiglio di amministrazione. Il metodo standard con cui decidono è quello collegiale, ma anche qui
è prevista in modo disgiuntivo, ogni amministratore agisce autonomamente e indipendentemente dagli altri. Nel caso di amministrazione congiuntiva, invece, le decisioni devono essere prese all'unanimità dai membri dell'amministrazione. Inoltre, l'atto costitutivo può stabilire la possibilità di nominare un presidente del consiglio di amministrazione, che avrà il compito di coordinare le attività degli amministratori e rappresentare la società. Infine, è importante sottolineare che le modalità di consultazione e di adozione delle decisioni devono essere regolate in modo chiaro e preciso nell'atto costitutivo della società.disgiuntiva tutti gli amministratori possono effettuare atti di gestione, fermo restando il diritto degli altri di opporsi (in caso di opposizione decidono i soci con maggioranza calcolata in base alle partecipazioni).
Nel caso di amministrazione congiuntiva invece è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento dell'atto di gestione, tranne nel caso in cui vi sia urgenza di evitare un danno. Sempre nella congiuntiva può essere previsto che le decisioni vengano prese a maggioranza calcolata in relazione alle quote degli amministratori -> ciò significa che o tutti devono essere soci, oppure nel caso in cui non tutti gli amministratori siano soci allora la maggioranza deve essere calcolata per teste come nel sistema consigliare.
Anche nel caso di amministrazione disgiuntiva, il progetto di relazione del bilancio, i progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale DEVONO SEMPRE ESSERE DECISI COLLEGIALMENTE.
Nomina, cessazione,
constitutivo possono essere revocati dall'assemblea dei soci, sempre con giusta causa e con il risarcimento del danno; gli amministratori nominati da un giudice possono essere revocati solo dallo stesso giudice. L'assemblea può procedere alla nomina di un nuovo amministratore per sostituire quello revocato o cessato dalla carica. La nomina del nuovo amministratore deve essere comunicata al registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua effettuazione. È importante sottolineare che la nomina degli amministratori e le relative modalità devono essere disciplinate nell'atto costitutivo della società. In caso di mancata indicazione nel contratto sociale, si applicano le disposizioni di legge in materia. In conclusione, la nomina degli amministratori è un aspetto fondamentale per il funzionamento delle società e deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dalla legge e dall'atto costitutivo.costitutivo possono essere revocati solo per giusta causa; gli amministratori nominati da un socio avente particolari diritti possono essere revocati solo da questo. In caso di revoca non sorge l'obbligo di sostituzione, ma i poteri si concentrano in capo agli amministratori restanti (almeno che l'atto costitutivo decida diversamente). La legge non dice nulla riguardo a effetti della cessazione e sostituzione, il che significa che il tutto è rimesso all'autonomia statutaria.
Diritti e doveri: La legge non dice nulla in tema di diritti e doveri, quindi il tutto è rimesso all'autonomia negoziale. Anche qui opera tuttavia il divieto di concorrenza, anche se l'assemblea può autorizzare l'amministratore a concorrere. Il compenso di solito è stabilito dall'assemblea, tuttavia l'autonomia negoziale può derogare.
Rappresentanza e conflitto di interessi: Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi nemmeno se sono iscritte, almeno che i terzi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società. E' dubbio se siano inopponibili anche i limiti legali. A differenza delle s.p.a, in caso di invalidità della nomina degli amministratori, tale invalidità è opponibile dimostrando che i terzi ne erano a conoscenza, senza dover dimostrare che essi abbiano agito a danno della società. Gli amministratori hanno il dovere di non compiere operazioni nei quali si trovino in conflitto di interessi. La violazione di tale dovere comporta la responsabilità risarcitoria in caso di danno alla società. Quanto all'atto compiuto bisogna distinguere: se non è stato preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione allora la società entro 5 anni può chiedere l'annullamento dell'atto provando che il terzo conosceva il conflitto di interessi; seè stato preceduto da una delibera del consiglio di amministrazioneallora l'atto vincola la società almeno che la delibera non venga annullata ( può essere annullata solo entro 90giorni se è stata assunta con voto determinante dell'amministratore in conflitto e se provoca danno allasocietà ).
In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquistati dal terzo in buona fede.
-I controlli sulla gestione
Nelle s.r.l il controllo è affidato in prima battuta ai singoli soci che possono consultare documenti e agire perla responsabilità ( non si può abusare di questo diritto ).
L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo e/o di un revisore. Tale nomina èobbligatoria quando la s.r.l deve redigere il bilancio consolidato, quando una sua controllata è obbligata allarevisione legale dei conti, e quando per due esercizi consecutivi sono superati 2 dei 3 limiti previsti per laredazione del
bilancio in forma abbreviata. In questo ultimo caso la nomina deve avvenire entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio (se l'assemblea non provvede qualsiasi soggetto interessato può