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L’AZIENDA
Definita nell’art 2555 come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa. Teoria unitaria: afferma la diversità del bene azienda rispetto alla semplice somma di quelli
che lo compongono, equiparandola all’universalità di beni, in particolare di beni mobili. Teoria atomistica:
risolve l’azienda nei singoli beni che la compongono
Prevede l’applicazione di un regime circolatorio speciale rispetto a quello di diritto comune. Destinazione
di beni all’esercizio dell’impresa: non ha influenza ai fini dell’appartenenza di un bene all’azienda se
l’imprenditore ne sia proprietario o ne disponga in forza di un diritto reale o personale. Concepita come
azienda anche quella in cui nessuno dei beni organizzati appartenga, a titolo di proprietà o altro diritto
reale, all’imprenditore (beni mobili immobili e immateriali). Avviamento: valore aggiunto dell’azienda
rispetto a quello della somma dei singoli beni aziendali che consiste nella capacità di attrarre la clientela
e generare reddito ed è conseguenza dell’organizzazione dei fattori della produzione (oggettiva) e
dell’efficienza dell’imprenditore nella gestione (soggettiva). Non v’è azienda se non v’è impresa.
Circolazione. Scopo dell’azienda è quello di non disperdere il valore dell’organizzazione dei fattori della
produzione in caso di circolazione. Il concetto d’azienda consente di trasferire contestualmente tutti i
beni e i rapporti che dell’azienda fanno parte senza bisogno di specificarli in dettaglio. Ai fini della
circolazione la nozione d’azienda non si identifica con l’intero complesso di beni organizzato
dall’imprenditore ma può essere ristretto a quel nucleo di attività la cui organizzazione è essenziale per
l’esercizio dell’impresa.
L’azienda può circolare. È possibile: venderla, darla in affitto o in usufrutto. Considerata come bene
complesso, un insieme a sé e non beni singoli. La regola di circolazione è diversa dai singoli beni che la
compongono.
Ramo d’azienda: quel complesso di beni che è idoneo a dar luogo a un’azienda oggettivamente
autonoma sotto il profilo operativo. Parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento.
In giurisprudenza si è giunti a ritenere trasferimento d’azienda, ai fini del mantenimento del posto di
lavoro di un dipendente, il subentro in un appalto di servizi di un nuovo appaltatore senza alcun rapporto
contrattuale con il precedente appaltatore senza alcun rapporto contrattuale con il precedente, poiché il
nuovo aveva ottenuto la disponibilità dei medesimi beni, di proprietà del committente, necessari per lo
svolgimento del servizio.
Conservazione di valore. Patti di famiglia: si permette all’imprenditore di disporre in vita dell’azienda in
favore di uno o più discendenti al fine di evitare la possibile dispersione del patrimonio aziendale al
momento della successione.
Forma. I contratti che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda
sono soggetti a una regola di forma. L’art 2556 prevede che debbano essere stipulati in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata e iscritti nel registro delle imprese, a cura del notaio.
Se la legge non lo richiede, la forma è libera e il contratto è valido anche oralmente; se la legge invece lo
richiede, la forma diventa un requisito obbligatorio, poiché la mancanza determina la nullità. Ai fini della
prova è richiesta la forma scritta, ovvero iscrizione nel r.i.; requisito essenziale anche in caso di
donazione. Il contratto orale è valido ma non provabile, nullo se invece è richiesta espressamente la
forma scritta.
Divieto di concorrenza. L’art 2557 vieta all’alienante di un’azienda, per un periodo di 5anni dal
trasferimento, l’inizio di una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta in
ragione dell’oggetto, dell’ubicazione o di altre circostanze.
La tutela dell’acquirente alla ragionevole conservazione del valore di avviamento da lui pagato va però
parificato al principio di evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa economica dell’alienante
(autonomia negoziale: le parti provvedono a specificare i comportamenti concorrenziali che intendono
evitare). L’art 2557 si applica anche quando il trasferimento non sia l’azienda ma la totalità o il pacchetto
di maggioranza delle quote o delle azioni della società che ne è titolare.
Successione.
Nei contratti relativi all’azienda: il trasferimento dell’azienda deve tener conto di preservare la
continuità dei rapporti negoziali tramite i quali si esplica l’attività d’impresa. Salvo diversa pattuizione nel
contratto di cessione, l’acquirente dell’azienda non subentra nei contratti stipulati per l’esercizio della
stessa che abbiano carattere personale: in tale caso il passaggio avviene se c’è espressione nel
contratto e col consenso del terzo contraente ceduto. I contratti non personali passano all’acquirente
senza bisogno di apposita pattuizione e senza bisogno di assenso.
Nei crediti: l’art 2559 dichiara che, salva diversa pattuizione contrattuale, l’acquirente subentra nei
crediti come effetto del trasferimento dell’azienda. La cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal
momento in cui il trasferimento d’azienda è iscritto nel registro delle imprese. Il pagamento effettuato in
buona fede dal debitore all’alienante è liberatorio anche se compiuto dopo l’iscrizione.
Nei debiti: il legislatore si occupa della responsabilità verso i creditori, al fine di evitare che la vicenda
circolatoria possa dal luogo a fenomeni elusivi. La responsabilità dell’acquirente è solidale con quella
dell’alienante. Nel caso di usufrutto e affitto d’azienda per i debiti pregressi la responsabilità e del nudo
proprietario o locatore.
Usufrutto e affitto: in considerazione della loro peculiare caratteristica di temporaneità, si prevede che
usufruttuario e affittuario devono esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; la gestione
dell’azienda deve essere svolta in modo tale da non modificarne la destinazione e preservarne
l’efficienza dell’organizzazione e le normali dotazioni di scorte; al termine del rapporto la differenza fra le
consistenze di inventario iniziali e quelle finali viene regolata in denaro mentre i contratti tornano in capo
al nudo proprietario o al locatore.
Proprietà industriale. Comprende: i marchi e gli altri segni distintivi; indicazioni geografiche e
denominazione d’origine; disegni e modelli; invenzioni; modelli di utilità; topografie dei prodotti e
semiconduttori; informazioni aziendali riservate; nuove varietà vegetali. Ovvero tutti beni immateriali. La
protezione accordata a tali diritti è di tipo dominicale, ricalca cioè quella predisposta per il diritto di
proprietà. Nell’ambito della proprietà industriale si distingue tra diritti titolati e non titolati: i primi si
acquistano mediante brevettazione o registrazione; i secondi ricorrendone i presupposti di legge volta a
volta indicati.
Il marchio: appartiene, insieme a ditte e insegna, alla famiglia dei segni distintivi, che identificano
l’imprenditore e la sua azienda e servono così a distinguere i suoi prodotti e servizi da quelli dei
concorrenti. Sono oggetto di cospicui investimenti, specie di tipo pubblicitario. Il marchio è certamente il
segno distintivo di maggior rilievo economico in quanto ne contraddistingue i prodotti o i servizi. A
riguardo, alle poche regole del codice civile si affiancano quelle del regolamento sul marchio comunitario
e le disposizioni sul marchio internazionale, queste ultime volte a rendere possibile la tutela
sovranazionale del marchio tramite sistemi di registrazione a base comunitaria ovvero tramite
l’agevolazione del riconoscimento all’estero delle registrazioni nazionali.
Caratteristiche e requisiti di validità. Il sistema di tutela del marchio si fonda sull’attribuzione di un
diritto al suo uso esclusivo in favore del soggetto che lo abbia registrato (diritto titolato) o, in misura
minore, che l’abbia utilizzato in via di fatto pur senza registrarlo (diritto non titolato). Il marchio può
contraddistinguere sia un bene sia un servizio e non vi sono limiti, da parte di un imprenditore,
sull’attribuzione dello stesso marchio a più prodotti dell’impresa, oppure a una diversificazione o uso
commisto di marchi generali e specifici per designare i prodotti, oppure di marchi di fabbrica e di
commercio. Il marchio deve essere: lecito, non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine
pubblico o al buon costume, o lesivo di altrui diritti; non possono essere registrati come marchi ritratti di
persona senza il consenso dell’interessato. Vero: non deve contenere segni idonei a ingannare il
pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi.
Originale: deve avere capacità distintiva del prodotto rispetto a quelli del medesimo genere (marchi forti:
significativamente distintivi; marchi deboli: il nucleo del segno rimanda a parole ricollegabili al prodotto
nell’uso comune. Nuovo: non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi commerciali, non deve essere confondibile con marchi registrati o segni
adottati da altri.
Registrazione ed uso. Il marchio che presenti gli indicati requisiti di validità può essere registrato
presso l’uibm: chi ottiene la registrazione acquisisce il diritto esclusivo all’uso del marchio su tutto il
territorio nazionale. La registrazione internazionale si può ottenere presso l’organizzazione mondiale per
la proprietà industriale, con sede a Ginevra. Quando il marchio è celebre o goda di rinomanza, la
possibilità di vietare ai terzi l’uso di un marchio simile o identico si estende anche ai prodotti non affini,
ove tale uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio ovvero rechi pregiudizio agli stessi.
Il diritto di uso esclusivo derivate dalla registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della relativa
domanda ed è rinnovabile per la stessa durata alla scadenza per un numero illimitato di volte. La tutela è
strettamente legata alla concreta utilizzazione del marchio, non è estendibile a prodotti affini e