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Compiti del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza ha i seguenti compiti:

  1. Riferire ai soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.
  2. Formulare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'eventuale disapplicazione di una norma di legge incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
  3. Nelle sole s.p.a. aperte, riferire sull'osservanza delle regole in tema di operazioni con parti correlate.
  4. Denunziare il fondato sospetto di gravi irregolarità: il Consiglio di Sorveglianza ha la legittimazione a presentare una denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. nel caso in cui sia ravvisato il fondato sospetto del compimento di gravi irregolarità pregiudizievoli per la società (o per le sue controllate) da parte degli amministratori, in violazione dei loro doveri.
  5. Azione di responsabilità contro gli amministratori: vedi Manuale - Lezione XXVI.

§7.1.3: comunicazione alla CONSOB delle irregolarità riscontrate (solo s.p.a. quotate): comunicazione senza indugio alla CONSOB delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmissione dei relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti, nonché di ogni altra utile documentazione. Di converso, la CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del CS, può denunziare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c.: in sostanza, i due organi di vigilanza si controllano a vicenda.

2.5 Il funzionamento

Salvo i casi in cui l’esercizio dei poteri spetta loro individualmente, i sindaci operano collegialmente.

Il presidente del CS è nominato dall’assemblea; nelle s.p.a. quotate deve essere scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Le riunioni del CS devono avvenire con una frequenza di almeno 90 giorni e possono svolgersi, ove consentito dallo statuto,

Anche con mezzi di telecomunicazione. Il quorum costitutivo è la maggioranza dei sindaci e quello deliberativo corrisponde alla maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni deve redigersi verbale, trascritto e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. A loro carico si prevede:

c.d. responsabilità esclusiva: inosservanza dell'obbligo di verità nelle attestazioni, divulgazione di segreti sui fatti e sui documenti conosciuti per ragione dell'ufficio;

c.d. responsabilità concorrente (in solido con gli amministratori): inosservanza dell'obbligo di vigilanza sui fatti e sulle omissioni degli amministratori causativi del danno. Questi dunque i presupposti:

1. inadempimento dei loro doveri da parte degli amministratori;

causazione del danno; 3. evitabilità del danno tramite l'impiego di diligenza e professionalità da parte dei sindaci nello svolgimento dei loro incarichi; 4. inadempimento dei sindaci. 3. Il controllo contabile La materia della revisione legale dei conti è stata, negli ultimi anni, oggetto di frequenti modifiche da parte del legislatore, evidentemente sulla scia di quei numerosi scandali finanziari italiani ed esteri che hanno fatto spesso emergere clamorose falsificazioni nei bilanci delle società coinvolte, mettendo di conseguenza in dubbio l'affidabilità dei soggetti chiamati a svolgere il controllo contabile. La normativa oggi di riferimento è sita nel d.lgs. 39/2010, il quale propone una netta divisione tra s.p.a. ordinarie e s.p.a. qualificate come enti di interesse pubblico (alle quali si applica una disciplina più rigorosa); sono enti di interesse pubblico (ma la definizione è "a geometria variabile", in quantola CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, può integrarla con nuove fattispecie), volendo proporre un elenco esemplificativo: le s.p.a. quotate o richiedenti la quotazione; gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; SIM, SGR e SICAV; gli istituti di pagamento e di moneta elettronica; le società di gestione dei mercati regolamentati; ecc. In tali enti è previsto un apposito comitato per il controllo interno e la revisione contabile (corrispondente al CS), chiamato a vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati, sull'indipendenza del revisore dei conti. Proprio nei confronti di quest'ultimo il comitato assume una posizione di "interfaccia" a livello societario: il revisore, infatti, deve consegnare al comitato una relazione.annuale sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno, in relazione al processo di informativa finanziaria.

3.1 Revisori e società di revisione

Stando ai recenti interventi legislativi in materia di controllo contabile, oggi qualsiasi s.p.a., ivi comprese quelle definite come enti di interesse pubblico, può attribuire l'incarico di revisore legale dei conti sia ad una persona fisica sia ad una società di revisione, scelti nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia. La vigilanza pubblica sui revisori è differente a seconda che si tratti di soggetti incaricati della revisione su società ordinarie, per i quali la vigilanza sarà esercitata esclusivamente dal Ministero dell'Economia, ovvero di soggetti incaricati della revisione di enti di interesse pubblico, per i quali la vigilanza è

suddivisa tra Ministero dell'Economia e CONSOB.

La maggior parte dei revisori adotta la modalità organizzativa della rete, ossia una struttura finalizzata alla cooperazione e alla condivisione degli utili e dei costi, facente capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni, condividente prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale e uno stesso nome.

3.2 Nomina, durata, cessazione e compenso

In merito alla nomina del revisore legale dei conti, salva l'indicazione in sede di atto costitutivo, l'incarico viene conferito, previo parere del CS, dall'assemblea, la quale determina altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Il revisore nominato ha l'obbligo di consultare il precedente revisore (che ha l'obbligo di rispondere), al fine di ottenere ogni informazione utile in merito alla società conferente l'incarico.

A presidio dell'indipendenza e

obiettività del revisore, il corrispettivo per l'incarico va determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, sulla base delle risorse professionali e delle ore di lavoro analiticamente preventivate; non può essere subordinato a alcuna condizione, né essere parametrato ai risultati della revisione.

L'incarico, al pari di quanto previsto per i sindaci, ha durata pari a 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio.

Negli enti di interesse pubblico, l'incarico ha durata di 9 esercizi per le soc. di revisione e di 7 anni per i revisori persone fisiche, e non può essere rinnovato se non dopo il decorso di almeno 3 anni dalla cessazione del precedente (c.d. cooling-off period).

La revoca è consentita solo per giusta causa (non è giusta causa la divergenza di opinioni su un trattamento contabile o su procedure).

di un terzo possa ragionevolmente concludere che possa essere compromessa l'indipendenza del revisore; divieto di svolgere attività incompatibili con l'indipendenza e l'obiettività del revisore; divieto di accettare incarichi che possano creare conflitti di interesse con la società sottoposta a revisione; obbligo di astensione dal partecipare a decisioni che possano influenzare l'indipendenza e l'obiettività del revisore; obbligo di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite durante l'esercizio dell'incarico di revisione. Inoltre, la legge prevede che il revisore debba essere iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che debba sottoporsi a un esame di abilitazione professionale. Infine, il revisore è tenuto a redigere una relazione di revisione che attesti la correttezza e la veridicità dei conti della società sottoposta a revisione. In caso di violazione delle norme di indipendenza e obiettività, il revisore può essere soggetto a sanzioni disciplinari e penali. In conclusione, il revisore svolge un ruolo fondamentale nella verifica dell'affidabilità dei conti delle società sottoposte a revisione, garantendo la trasparenza e la correttezza delle informazioni finanziarie.principi: tassatività delle situazioni compromettenti l'indipendenza del revisore, stabilite con reg. dalla CONSOB;

lista nera di servizi non-audit che il revisore e i soggetti collegati alla società di revisione non possono prestare in favore dell'ente conferente l'incarico; tra questi:

  1. tenuta dei libri e altri documenti contabili;
  2. progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
  3. servizi attuariali;
  4. valutazione e stima, emissione di pareri pro veritate;
  5. intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari di investimento;
  6. patrocinio legale;

ed altre ipotesi legislativamente previste;

preclusione al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di:

  1. esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo nell'ente conferente l'incarico di revisione;
  2. prestazione di lavoro autonomo/subordinato in favore dell'ente conferente l'incarico di revisione, se non siano
trascorsi almeno 2 anni dal
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rimini Emanuele.