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La società europea: il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione

La società europea si caratterizza per la necessaria presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione. Obiettivo di tale disciplina è impedire che il nuovo tipo societario venga utilizzato per eludere i diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa che alcuni Stati membri riconoscono ai dipendenti. Il coinvolgimento dei lavoratori può essere attuato in forme diverse:
  1. Può consistere nell'obbligo di consultare ed informare periodicamente o in circostanze determinate un organo di rappresentanza dei dipendenti;
  2. Può arrivare fino al riconoscimento del potere di nomina da parte dei lavoratori di alcuni componenti degli organi di gestione e controllo.
La determinazione delle modalità di coinvolgimento è rimessa agli accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle società partecipanti alla costituzione della società europea.società europea. Al momento della formazione del progetto di costituzione, infatti, gli organi di gestione delle società partecipanti devono avviare la procedura di negoziazione: viene istituita una delegazione speciale di negoziazione, composta dai rappresentanti dei lavoratori, la quale può optare per l'applicazione delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti negli Stati membri dove la progettata società europea impiega il personale. Si arriva alla costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, i cui componenti sono eletti dai dipendenti della società europea, il quale ha diritto di essere informato e consultato almeno una volta l'anno in merito all'evoluzione delle attività e alle prospettive della società. Tale organo deve però essere informato qualora si verifichino delle circostanze eccezionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori. Più incisivo

è il coinvolgimento qualora siano già presenti forme di partecipazione nelle società che partecipano alla costituzione della società europea: si devono osservare le stesse forme di partecipazione dei lavoratori preesistenti alla costituzione della società europea. Di converso, non vi è l’obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori, se nessuna società la prevedeva.

LA SOCIETA’ EUROPEA: ALTRI ASPETTI DELLA DISCIPLINA

Per quanto concerne lo scioglimento della società, si rimanda alla disciplina dello Stato della sede in cui è posta.

Infine, si prevede che la società europea possa trasformarsi in una società per azioni disciplinata dalla legge dello Stato membro della sede, ma non prima che siano trascorsi due anni dalla registrazione e comunque dopo l’approvazione del secondo bilancio di esercizio.

LA SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA: COSTITUZIONE

Tale società è

Una società cooperativa in cui i soci rispondono limitatamente o illimitatamente, a seconda di quanto previsto dallo statuto, ma se questo non prevede nulla la responsabilità è limitata. L'oggetto principale della società deve essere il soddisfacimento dei bisogni e/o promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici. Devono partecipare alla costituzione della società almeno cinque soci. I soci fondatori devono avere un legame con almeno due ordinamenti nazionali diversi, affinché risulti giustificato l'utilizzo di tale modello. La società cooperativa può nascere:
  1. Per fusione tra cooperative soggette ad almeno due ordinamenti nazionali diversi;
  2. Trasformazione di una cooperativa costituita secondo la legge di uno Stato membro, che possegga da almeno due anni una succursale o una controllata soggetta alla legge di un altro Stato membro.
Il capitale

Il minimo non può essere inferiore a 30.000€. Per quanto riguarda i conferimenti, si rimanda alla disciplina delle società per azioni.

LA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA: LE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali di una società cooperativa sono rappresentate da quote obbligatoriamente nominative. È ammessa la creazione di categorie speciali di quote dotate di diritti diversi, ma il regolamento prevede che nell'ambito della medesima categoria le quote abbiano tutte lo stesso valore nominale ed attribuiscano uguali diritti (cfr. art.2348). Ciò consente di introdurre la categoria dei soci sovventori, privilegiati dal punto di vista della distribuzione degli utili.

L'ingresso di nuovi soci può avvenire per trasferimento delle quote esistenti o per sottoscrizione di quote di nuova emissione (anche in questo caso, come nelle cooperative italiane, ciò non comporta modifica dell'atto costitutivo, in quanto la

società è a capitale variabile). L'acquisto della qualità di socio cooperatore è soggetto ad approvazione dell'organo amministrativo. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il diritto di recedere spetta al socio che ha votato contro ad una delibera che:

  1. Imponga di effettuare nuovi conferimenti;
  2. Prolunghi il termine di preavviso di recesso ad oltre cinque anni;
  3. Comporti il trasferimento della sede all'estero.

L'esclusione colpisce il socio fallito ovvero il socio gravemente inadempiente ai propri obblighi, su delibera dell'assemblea. All'atto di scioglimento del rapporto sociale, il socio ha diritto al rimborso del valore nominale della quota.

LA SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA: GLI ORGANI

La società cooperativa europea può essere organizzata secondo il sistema dualistico ovvero quello monistico. Anche in questa società vige la regola del voto capitario: ad ogni socio

è infatti attribuito un solo voto, qualsiasi sia il numero delle quote che detiene. Se la legge dello Stato lo permette, lo statuto può prevedere l’attribuzione di una parte dei voti in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico ed assegnare un massimo di cinque voti a testa.

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. Viene convocata dall’organo amministrativo ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta l’organo di vigilanza o una minoranza qualificata di soci (cfr. art. 2367). La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta.

Nelle cooperative di maggiori dimensioni, lo statuto può prevedere la presenza di assemblee separate o settoriali ed, in questo caso, si rimanda alla disciplina già esposta.

LA SOCIETA’

COOPERATIVA EUROPEA: GLI UTILI. SCIOGLIMENTO

La cooperativa europea può attribuire ristorni ai propri soci in proporzione all'oscambio mutualistico realizzato da ciascuno, mentre viene limitata la remunerazione del capitale mediante distribuzione degli utili: le cooperative europee con sede in Italia devono rispettare la disciplina già esposta.

Per quanto concerne lo scioglimento, il regolamento si limita a precisare che la società debba essere posta in liquidazione qualora risulti che sia stata costituita in violazione dei casi consentiti o non rispetti il limite minimo di capitale ovvero non osservi l'obbligo di far coincidere nello stesso Stato la sede reale e quella legale.

Il residuo attivo di liquidazione viene devoluto per finalità altruistiche, dedotto solo quanto necessario per il rimborso del capitale ai soci.

Infine, si prevede che la società cooperativa europea possa trasformarsi in una società cooperativa disciplinata dalla legge.

dello Stato membro della sede, ma non prima che siano trascorsi due anni dalla registrazione e comunque dopo l'approvazione del secondo bilancio di esercizio. FINE SECONDA PARTE PARTE TERZA I CONTRATTI CAPITOLO 27 – LA VENDITA

"La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo" (art. 1470) – contratto ad effetti reali.

La vendita è un contratto consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso fra le parti, a differenza dei contratti reali, che si perfezionano con la consegna della cosa.

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa all'acquirente con l'individuazione, che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita.

Se si tratta di cose che devono essere trasportate, l'individuazione è fatta anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Per quanto concerne la vendita di

cose future, è previsto che, se le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, il compratore acquista la proprietà se e quando la cosa verrà ad esistenza.

LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

Le obbligazioni del venditore sono:

  1. Consegnare la cosa al compratore;
  2. Far acquistare la proprietà;
  3. Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476).

La vendita su documenti riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate nei magazzini generali, per i quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo.

La vendita di tali merci può essere realizzata anche mediante trasferimento dei relativi titoli rappresentativi, dato che il possesso degli stessi consente al compratore di ritirare la merce o rivenderla (art. 1992).

Allo stesso tempo, il compratore è obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti.

LA GARANZIA PER EVIZIONE

Si ha

evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà dellacosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa.

  1. Se l'evizione è stata totale, il venditore deve rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa. Sarà inoltre tenuto al risarcimento del danno se il fatto che ha prodotto l'evizione, è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo.
  2. Se l'evizione è stata parziale, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Può chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.

La garanzia per evizione può essere esclusa dalle parti, ma è nullo il patto che la esclude.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
179 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 3gabriele1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scognamiglio Giuliana.