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OTA INTEGRATIVA ARTT BIS C C
La nota integrativa illustra e specifica le voci dello stato patrimoniale e del
conto economico. Essa fornisce una serie di informazioni integrative come
criteri di valutazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul
risultato economico di esercizio, nonché sul numero dei dipendenti…
La nota si chiude con la formulazione da parte degli amministratori di una
proposta all’assemblea sulla destinazione degli utili o le modalità di
copertura delle perdite.
R ELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione è un allegato esterno al bilancio, che assolve
una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle prospettive.
Essa deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell’andamento della gestione nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato. 189 251
Pag. a
P
ROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio è un atto della società alla cui redazione cooperano nel sistema
tradizionale di amministrazione e controllo – e in quello monistico – tutti e
tre gli organi sociali: amministratori, collegio sindacale ed assemblea,
nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle società
che adottano il sistema dualistico il bilancio invece è predisposto dal
consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza.
Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato nel tempo
dall’articolo 2364 comma. 2. In base a tale orma, l’assemblea ordinaria
deve essere convocata almeno una volta, entro il termine stabilito dallo
statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e tale funzione non è
delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati. Nelle
società quotate, al progetto di bilancio deve allegato una relazione in cui
si attesta che il bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili
ed ai principi contabili e che fornisce una rappresentazione contabile
veritiera e corretta. Il progetto deve essere preventivamente comunicato
al collegio sindacale, il quale deve riferire sui risultati dell’esercizio
all’assemblea e fare osservazioni.
Il progetto di bilancio ed i relativi allegati, con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, devono restare depositati in copia nella sede della società
durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio sia
approvato.
Avvenuto ciò, l’assemblea può approvare, respingere, modificare il
progetto.
Entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio, le relazioni e il
verbale di approvazione dell’assemblea deve essere depositata a cura
degli amministratori presso il registro delle imprese.
I
NVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE
Il bilancio di esercizio può presentare vizi ed irregolarità che riguardano il
procedimento di formazione dello stesso. In tal caso, la relativa delibera
assembleare di approvazione è di regola annullabile. È nulla in caso di
mancanza di convocazione o del verbale.
In generale, si afferma che il bilancio è annullabile in caso di vizi ed
irregolarità procedurale, mentre è nullo in caso di vizi relativi alla mancata
convocazione dell’assemblea o del verbale e in caso di vizi relativi alla
chiarezza e non preciso della delibera il quale ha contenuto illecito in
quanto viola norma imperative inderogabili. Esse possono essere eccepite
entro l’approvazione del successivo bilancio.
Importante è capire chi abbia l’interesse ad agire per eccepire l’invalidità
della delibera di approvazione. Ai fini dell’interesse ad impugnare è
richiesto un interesse concreto ed attuale ad agire individuato
nell’interesse a conoscere la reale situazione patrimoniale della società. La
legittimazione ad impugnare la delibera spetta a tanti soci che
rappresentano il 5% del capitale sociale. Anche dalla CONSOB – nelle SPA
quotate – può impugnare per mancata conformità del bilancio alle norme
190 251
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che ne disciplinano i criteri di redazione entro sei mesi dal deposito del
bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese. 191 251
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GRUPPI DI SOCIETÀ
Il gruppo può definirsi come una forma o modello di
organizzazione dell'iniziativa imprenditoriale, caratterizzato
dall'unità del disegno economico, a cui si contrappone la pluralità
dei soggetti giuridici, ovvero è un’aggregazione di imprese
societarie formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra,
ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.
Molteplici sono le esigenze che questo modello organizzativo è in grado di
soddisfare:
l'esigenza della concentrazione attraverso la creazione di sinergie e
di economie di scala tra imprese con un collegamento economico-
funzionale ma giuridicamente autonome e distinte l'una dall'altra,
operano sotto una comune regia, elaborata dalla c.d. capogruppo,
utilizzando i medesimi segni distintivi;
l'esigenza del decentramento organizzativo e funzionale attraverso
l'imputazione di ciascun segmento o fase dell'attività ad un distinto
soggetto giuridico, dotato di autonomia patrimoniale e di propri
organi;
l'esigenza del coordinamento finanziario di più attività
imprenditoriali eterogenee, facenti capo a società operanti in settori
economici diversi ed aventi in comune il socio di controllo o “di
riferimento”;
l’esigenza di ottimizzare la dimensione dell’iniziativa economica
attraverso la costituzione di una pluralità di succursali munite
ciascuna di autonomia giuridica.
Il rapporto giuridico fra i diversi soggetti in cui il gruppo si articola può
essere organizzato su basi paritarie, o secondo uno schema di
subordinazione dell'una società all'altra.
Nel primo caso si ha gruppo paritario in cui si ha la soggezione
all’altrui direzione e coordinamento da parte di società in
posizione reciprocamente paritetica. Tale fattispecie trova
riconoscimento nel Codice civile e in particolare nell’articolo 2497
septies che, secondo una parte della dottrina, nel riferirsi a contratti o a
clausole statutarie sulla cui base è esercitata attività di direzione e
coordinamento di società, avrebbe riguardo all'ipotesi di soggezione
all'altrui direzione e coordinamento da parte di società in posizione
reciprocamente paritetica; e nell’articolo 2545 septies che tratta nello
specifico del gruppo cooperativo paritetico. Il gruppo cooperativo
paritetico si fonda per contratto con cui più cooperative regolano la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.
Nel secondo caso si ha gruppo verticale o gerarchico ovvero l’ipotesi
di assoggettamento dell’una società al controllo o influenza
dominante dell’altra. L’influenza dominante ha fondamento nella
partecipazione della seconda società nella prima tale da avere un numero
rilevante di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o particolari vincoli
contrattuali che avvicinano la seconda alla prima.
Tale modello può svilupparsi secondo uno schema a raggiera, ovvero a
catena: 192 251
Pag. a
nello schema a raggiera, Alfa controlla una pluralità di società
indipendenti l'una dall'altra (società sorelle); nello schema a catena, Alfa
controlla la società Beta, che a sua volta controlla Gamma, che a sua volta
controlla Epsilon, e così via. Specie in questa seconda versione, il modello
in questione offre al titolare dell'iniziativa economica la possibilità di
espandere la propria influenza dominante su una pluralità di società, a
fronte di un impiego di risorse finanziarie limitato.
Controllo e influenza sulle società
controllate: l’analisi dell’articolo
2359
Per quanto riguarda le forme o modalità con le quali si manifesta il
controllo, sono da considerare società controllate le società in cui
un’altra detiene una partecipazione in virtù della quale dispone della
maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea (controllo
interno di diritto) ovvero un numero sufficiente ai fini dell’esercizio
dell’influenza dominante nell’assemblea (controllo interno di fatto); le
società sulle quali un’altra società esercita un’influenza dominante in virtù
di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno). Questi particolari
vincoli si ha riguardo a quei contratti che, in considerazione della presenza
della clausola di esclusiva, sono idonei a determinare la soggezione
economica di una società rispetto all’altra; perché si realizzi un tale
controllo è necessario che i vincoli contrattuali siano tali da produrre
effetti analoghi a quelli propri del controllo interno.
Il concetto di controllo è inserito nel codice civile all’articolo 2359,
inizialmente dato che è stata inserita nel capo dedicato alla disciplina
delle società per azioni, è stata lungamente ritenuta applicabile solo ai
casi in cui entrambi i soggetti del rapporto di controllo fossero società di
capitali, sul presupposto che il tipo di rilevanza attribuita ai vincoli in
esame, suggerisca di limitare l’operatività dei vincoli stessi alle società a
base capitalistica, nelle quali l’esigenza conoscitiva assume particolare
rilievo. Oggi l’introduzione della possibilità per una società di capitali di
partecipare a una società di persone consente di propendere per una
diversa interpretazione più espansiva.
Altra questione relativa ai limiti soggettivi di applicabilità della norma,
concerne la configurabilità o meno del controllo congiunto,
intendendosi con tale locuzione la circostanza in cui il controllo viene
esercitato da parte di una pluralità di soggetti, ai quali risulta attribuito
l’esercizio congiunto di una influenza dominante, per effetto di accordi tra
essi intercorrenti. Il tema oggi viene risolto nel senso della estraneità del
controllo congiunto alla norma in questione, sulla scorta della
formulazione letterale della medesima, che sembra riferirsi a un singolo
controllante e non a una pluralità di soggetti.
Un ulteriore aspetto interpretativo è se la norma abbia o meno carattere
imperativo, ovvero se la definizione di controllo ammetta,