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OTA INTEGRATIVA ARTT BIS C C

La nota integrativa illustra e specifica le voci dello stato patrimoniale e del

conto economico. Essa fornisce una serie di informazioni integrative come

criteri di valutazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul

risultato economico di esercizio, nonché sul numero dei dipendenti…

La nota si chiude con la formulazione da parte degli amministratori di una

proposta all’assemblea sulla destinazione degli utili o le modalità di

copertura delle perdite.

R ELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione è un allegato esterno al bilancio, che assolve

una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle prospettive.

Essa deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della

situazione della società e dell’andamento della gestione nel suo

complesso e nei vari settori in cui essa ha operato. 189 251

Pag. a

P

ROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio è un atto della società alla cui redazione cooperano nel sistema

tradizionale di amministrazione e controllo – e in quello monistico – tutti e

tre gli organi sociali: amministratori, collegio sindacale ed assemblea,

nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle società

che adottano il sistema dualistico il bilancio invece è predisposto dal

consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza.

Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato nel tempo

dall’articolo 2364 comma. 2. In base a tale orma, l’assemblea ordinaria

deve essere convocata almeno una volta, entro il termine stabilito dallo

statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e tale funzione non è

delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati. Nelle

società quotate, al progetto di bilancio deve allegato una relazione in cui

si attesta che il bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili

ed ai principi contabili e che fornisce una rappresentazione contabile

veritiera e corretta. Il progetto deve essere preventivamente comunicato

al collegio sindacale, il quale deve riferire sui risultati dell’esercizio

all’assemblea e fare osservazioni.

Il progetto di bilancio ed i relativi allegati, con le relazioni degli

amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale

dei conti, devono restare depositati in copia nella sede della società

durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio sia

approvato.

Avvenuto ciò, l’assemblea può approvare, respingere, modificare il

progetto.

Entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio, le relazioni e il

verbale di approvazione dell’assemblea deve essere depositata a cura

degli amministratori presso il registro delle imprese.

I

NVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE

Il bilancio di esercizio può presentare vizi ed irregolarità che riguardano il

procedimento di formazione dello stesso. In tal caso, la relativa delibera

assembleare di approvazione è di regola annullabile. È nulla in caso di

mancanza di convocazione o del verbale.

In generale, si afferma che il bilancio è annullabile in caso di vizi ed

irregolarità procedurale, mentre è nullo in caso di vizi relativi alla mancata

convocazione dell’assemblea o del verbale e in caso di vizi relativi alla

chiarezza e non preciso della delibera il quale ha contenuto illecito in

quanto viola norma imperative inderogabili. Esse possono essere eccepite

entro l’approvazione del successivo bilancio.

Importante è capire chi abbia l’interesse ad agire per eccepire l’invalidità

della delibera di approvazione. Ai fini dell’interesse ad impugnare è

richiesto un interesse concreto ed attuale ad agire individuato

nell’interesse a conoscere la reale situazione patrimoniale della società. La

legittimazione ad impugnare la delibera spetta a tanti soci che

rappresentano il 5% del capitale sociale. Anche dalla CONSOB – nelle SPA

quotate – può impugnare per mancata conformità del bilancio alle norme

190 251

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che ne disciplinano i criteri di redazione entro sei mesi dal deposito del

bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese. 191 251

Pag. a

GRUPPI DI SOCIETÀ

Il gruppo può definirsi come una forma o modello di

organizzazione dell'iniziativa imprenditoriale, caratterizzato

dall'unità del disegno economico, a cui si contrappone la pluralità

dei soggetti giuridici, ovvero è un’aggregazione di imprese

societarie formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra,

ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.

Molteplici sono le esigenze che questo modello organizzativo è in grado di

soddisfare:

l'esigenza della concentrazione attraverso la creazione di sinergie e

 di economie di scala tra imprese con un collegamento economico-

funzionale ma giuridicamente autonome e distinte l'una dall'altra,

operano sotto una comune regia, elaborata dalla c.d. capogruppo,

utilizzando i medesimi segni distintivi;

l'esigenza del decentramento organizzativo e funzionale attraverso

 l'imputazione di ciascun segmento o fase dell'attività ad un distinto

soggetto giuridico, dotato di autonomia patrimoniale e di propri

organi;

l'esigenza del coordinamento finanziario di più attività

 imprenditoriali eterogenee, facenti capo a società operanti in settori

economici diversi ed aventi in comune il socio di controllo o “di

riferimento”;

l’esigenza di ottimizzare la dimensione dell’iniziativa economica

 attraverso la costituzione di una pluralità di succursali munite

ciascuna di autonomia giuridica.

Il rapporto giuridico fra i diversi soggetti in cui il gruppo si articola può

essere organizzato su basi paritarie, o secondo uno schema di

subordinazione dell'una società all'altra.

Nel primo caso si ha gruppo paritario in cui si ha la soggezione

all’altrui direzione e coordinamento da parte di società in

posizione reciprocamente paritetica. Tale fattispecie trova

riconoscimento nel Codice civile e in particolare nell’articolo 2497

septies che, secondo una parte della dottrina, nel riferirsi a contratti o a

clausole statutarie sulla cui base è esercitata attività di direzione e

coordinamento di società, avrebbe riguardo all'ipotesi di soggezione

all'altrui direzione e coordinamento da parte di società in posizione

reciprocamente paritetica; e nell’articolo 2545 septies che tratta nello

specifico del gruppo cooperativo paritetico. Il gruppo cooperativo

paritetico si fonda per contratto con cui più cooperative regolano la

direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Nel secondo caso si ha gruppo verticale o gerarchico ovvero l’ipotesi

di assoggettamento dell’una società al controllo o influenza

dominante dell’altra. L’influenza dominante ha fondamento nella

partecipazione della seconda società nella prima tale da avere un numero

rilevante di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o particolari vincoli

contrattuali che avvicinano la seconda alla prima.

Tale modello può svilupparsi secondo uno schema a raggiera, ovvero a

catena: 192 251

Pag. a

nello schema a raggiera, Alfa controlla una pluralità di società

indipendenti l'una dall'altra (società sorelle); nello schema a catena, Alfa

controlla la società Beta, che a sua volta controlla Gamma, che a sua volta

controlla Epsilon, e così via. Specie in questa seconda versione, il modello

in questione offre al titolare dell'iniziativa economica la possibilità di

espandere la propria influenza dominante su una pluralità di società, a

fronte di un impiego di risorse finanziarie limitato.

Controllo e influenza sulle società

controllate: l’analisi dell’articolo

2359

Per quanto riguarda le forme o modalità con le quali si manifesta il

controllo, sono da considerare società controllate le società in cui

un’altra detiene una partecipazione in virtù della quale dispone della

maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea (controllo

interno di diritto) ovvero un numero sufficiente ai fini dell’esercizio

dell’influenza dominante nell’assemblea (controllo interno di fatto); le

società sulle quali un’altra società esercita un’influenza dominante in virtù

di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno). Questi particolari

vincoli si ha riguardo a quei contratti che, in considerazione della presenza

della clausola di esclusiva, sono idonei a determinare la soggezione

economica di una società rispetto all’altra; perché si realizzi un tale

controllo è necessario che i vincoli contrattuali siano tali da produrre

effetti analoghi a quelli propri del controllo interno.

Il concetto di controllo è inserito nel codice civile all’articolo 2359,

inizialmente dato che è stata inserita nel capo dedicato alla disciplina

delle società per azioni, è stata lungamente ritenuta applicabile solo ai

casi in cui entrambi i soggetti del rapporto di controllo fossero società di

capitali, sul presupposto che il tipo di rilevanza attribuita ai vincoli in

esame, suggerisca di limitare l’operatività dei vincoli stessi alle società a

base capitalistica, nelle quali l’esigenza conoscitiva assume particolare

rilievo. Oggi l’introduzione della possibilità per una società di capitali di

partecipare a una società di persone consente di propendere per una

diversa interpretazione più espansiva.

Altra questione relativa ai limiti soggettivi di applicabilità della norma,

concerne la configurabilità o meno del controllo congiunto,

intendendosi con tale locuzione la circostanza in cui il controllo viene

esercitato da parte di una pluralità di soggetti, ai quali risulta attribuito

l’esercizio congiunto di una influenza dominante, per effetto di accordi tra

essi intercorrenti. Il tema oggi viene risolto nel senso della estraneità del

controllo congiunto alla norma in questione, sulla scorta della

formulazione letterale della medesima, che sembra riferirsi a un singolo

controllante e non a una pluralità di soggetti.

Un ulteriore aspetto interpretativo è se la norma abbia o meno carattere

imperativo, ovvero se la definizione di controllo ammetta,

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A.A. 2024-2025
251 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tent92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scognamiglio Giuliana.