IMPRENDITORE
Il nostro codice civile non definisce cosa sia l’impresa, ma l’imprenditore:
“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.).
La definizione prevede vari requisiti. Infatti, l’imprenditore esercita:
- Una attività, intesa come una serie di atti coordinati;
- Economica, perché è un’attività che ha come scopo la produzione o scambio di beni o servizi;
- Organizzata, facente riferimento alla coordinazione tra il capitale ed il lavoro svolta
dall'imprenditore per la sua attività;
- Professionalmente, in quanto l'attività è svolta in modo abituale, e non occasionale;
- Al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi: l'attività deve essere economica;
in questo caso l'articolo ripete un concetto già espresso.
CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Innanzitutto, il nostro ordinamento prevede:
Uno statuto generale dell’imprenditore, che si applica a tutti gli imprenditori e che riguarda
azienda, segni distintivi, concorrenza, consorzi tra imprese, tutela della concorrenza;
Uno statuto speciale dell’imprenditore commerciale, che si applica solo agli imprenditori
commerciali (da art. 2195) e concerne l’iscrizione nel registro delle imprese con efficacia di
pubblicità legale, tenuta delle scritture contabili, rappresentanza commerciale e fallimento.
A. IN BASE ALL’OGGETTO
IMPRENDITORE AGRICOLO
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle attività comprese tra coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse” (art. 2135).
In base alla definizione resaci dal codice civile, possiamo distinguere tra due grandi categorie:
o Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.
La riforma del 2001 ha specificato la natura delle attività essenziali, visto il progresso tecnologico
dell’agricoltura che poteva portare difficoltà nell’applicazione dell’esatta disciplina: “Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine (art. 2315.2)”.
Questo ci fa comprendere che sono attività agricole essenziali quelle che riguardano la produzione
di specie vegetali e animali, anche se prescindono dallo sfruttamento della terra. Questo per
incentivare l’attività agricola.
Sono quindi attività agricole essenziali le coltivazioni “fuori terra”, le coltivazioni in serra,
l’orticoltura, la floricoltura, gli allevamenti in batteria, l’allevamento di animali da cortile,
l’acquacoltura e l’attività ittica.
o Attività agricole per connessione: attività commerciali esercitate in connessione alle attività
agricole essenziali.
Queste attività devono prevedere due requisiti:
- Uno soggettivo, consistente nel fatto che debbano essere svolte dallo stesso soggetto che
svolge l’attività agricola e che l’attività connessa sia coerente;
- Uno oggettivo, consistente nel fatto che i prodotti devono essere ottenuti prevalentemente
dall’esercizio dell’attività agricola essenziale (attività connessa non deve prevalere su quella
essenziale).
L’imprenditore agricolo gode dell’applicazione dello statuto generale dell’imprenditore e dell’iscrizione nel
registro delle imprese (ma senza efficacia di pubblicità legale).
IMPRENDITORE COMMERCIALE
Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano (art. 2195):
1) Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.
2) Attività intermediaria nella circolazione di beni.
3) Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
4) Attività bancaria o assicurativa.
5) Altre attività ausiliarie delle precedenti.
La giurisprudenza disciplina che ogni attività non agricola sia commerciale.
B. IN BASE ALLE DIMENSIONI
Innanzitutto distinguiamo tra:
o Imprenditore non piccolo (medio-grande)
o Piccolo imprenditore
PICCOLO IMPRENDITORE
Innanzitutto il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore; è esonerato,
anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili; è altresì esonerato dal
fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale (artt. 2221), potendo
usufruire solo delle procedure concorsuali da sovraindebitamento; l’iscrizione nel registro delle imprese,
originariamente esclusa, ha di regola solo funzione di pubblicità notizia.
Abbiamo due fonti che parlano del piccolo imprenditore:
L’art. 2083, dove viene affermato che “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
In base alla definizione, ne deduciamo che la prevalenza del lavoro proprio e familiare è carattere
distintivo di tutti i piccoli imprenditori.
Per aversi piccola impresa è quindi necessario che:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa
- Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia
rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa.
La versione originaria dell’art. 2 l. fall. prevedeva che fossero piccoli imprenditori commerciali
“coloro che esercitassero attività commerciale dove fosse stato investito un capitale non superiore
a lire 900.000”.
Nella legge fallimentare il piccolo imprenditore era quindi individuato esclusivamente in base a
parametri monetari e, quindi, con criterio palesemente non coincidente con quello fissato dal
codice civile (prevalenza funzionale del lavoro familiare).
Per tale motivo, nel 1989 è stata dichiarata incostituzionale la parte indicante il criterio del capitale
non superiore a lire 900.000.
In conclusione, giungeremo ad una definizione di piccolo imprenditore con rinvio ai parametri dimensionali
fissati dalla legge fallimentare per i quali si è soggetti a fallimento: qualora non si superino tali parametri, si
parlerà di piccolo imprenditore.
IMPRESA ARTIGIANA
Innanzitutto, l’impresa artigiana rappresenta una delle figure tipiche di piccola impresa.
La riforma del ’56 delineava un modello di impresa artigiana difficilmente conciliabile con quello del codice
civile e al vecchio art. 1, 2° comma l. fall.:
- Il suo dato caratterizzante risiedeva nella natura “artistica o usuale” dei beni o servizi prodotti e
non più nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo.
- Doveva ritenersi esonerata dal fallimento, dato che l’impresa artigiana operava “a tutti gli
effetti di legge”, e quindi anche agli effetti del fallimento.
Questi problemi sono stati superati dalla “legge quadro per l’artigianato” n. 443/1985, che contiene una
propria definizione dell’impresa artigiana oggi basata su:
Oggetto dell’impresa, che oggi può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni
Ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendosi in particolare che esso svolga “in misura prevalente
il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
La legge del 1985 riconosce la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società cooperativa e
in nome collettivo, a responsabilità limitata unipersonale e accomandita semplice, a responsabilità limitata
unipersonale.
IMPRESA FAMILIARE
E’ impresa familiare l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado dell’imprenditore: la cosiddetta famiglia nucleare.
L’istituto, che è delineato e regolato dall’art. 230-bis del codice civile (introdotto con la riforma del diritto di
famiglia del 1975) ha avuto largo successo soprattutto per ragioni tributarie, consentendo il frazionamento
del reddito di impresa fra i parenti dell’imprenditore.
Sul piano patrimoniale sono riconosciuti:
Diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;
Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato nell’impresa o nella famiglia;
Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda, anche dovuti ad
avviamento, sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda
stessa.
Sul piano gestorio è invece previsto che:
- Le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa e talune altre decisioni di
particolare rilievo sono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa e
ognuno di essi ha diritto ad un solo voto;
- Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare
e con il consenso unanime di quelli già partecipanti;
- Solo il capo famiglia-datore di lavoro sarà esposto al fallimento in caso di dissesto.
C. IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO
IMPRESA SOCIETARIA
La società è la tipica forma associativa per lo svolgimento di attività d’impresa.
Ne esistono di due tipi:
Società semplice, che compie solo attività agricola ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle
imprese;
Società commerciali, che compiono sia attività agricola sia attività commerciale e sono soggette
all’iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili.
Se l’attività è commerciale è soggetta anche al fallimento, se l’attività è agricola non è soggetta al
fallimento.
IMPRESA PUBBLICA
Si parla di impresa pubblica quando l’attività di impresa viene svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici.
E’ esonerata dal fallimento e dal concordato preventivo.
Distinguiamo tre modalità di intervento da parte di questi:
Imprese-organo: lo Stato o enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) possono svolgere
direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta
soggettività ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile.
In questo caso l’attività di impresa è secondaria e accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente
pubblico. Si parla per questo di “imprese-organo”
Esempi di imprese-organo sono le varie “aziende municipalizzate” erogatrici di pubblici servizi
(acqua, gas, trasporti urbani)
Enti pubblici economici: lo Stato e gli altri enti pubblici possono dar vita ad enti di diritto pubblico
il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di attività di impresa.
Oggi quasi tutti sono privatizzati (es. ENEL).
Società a partecipazione pubblica: lo Stato e gli altri enti pubblici possono infine svolgere attività di
impresa attraverso la costituzione di (o la partecipazione in) società, generalmente per azioni.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni e più in generale tutti gli enti privati con fini
ideali o altruistici (es. enti religiosi) possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di
impresa.
Essenziale per aversi impresa è che l’attività produttiva venga condotta con metodo economico, e tale
metodo può infatti ricorrere anche quando lo scopo perseguito sia ideale.
L’attività commerciale perseguita da tali enti può presentare:
o Carattere esclusivo o principale rispetto allo scopo istituzionale perseguito, pur presentandone
sempre carattere strumentale. In tal caso l’ente acquista la qualità di imprenditore commerciale e
resta esposto a tutte le relative conseguenze, compresa l’esposizione al fallimento in caso di
insolvenza.
o Carattere accessorio rispetto allo scopo istituzionale perseguito. In tal caso non viene negato
l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, non mancando il requisito della
professionalità. Inoltre, per tali enti non è dettata alcuna norma specifica per quanto concerne
l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale: essi acquisteranno quindi la qualità di
imprenditori commerciali con pienezza di effetti, anche se l’attività ha carattere accessorio o
secondario.
Anche tali enti sono quindi esposti a fallimento.
Problemi più delicati solleva la questione per cui il fallimento di un’associazione non riconosciuta comporti
anche il fallimento degli associati illimitatamente responsabili. La soluzione negativa è preferibile.
IMPRESA SOCIALE
Stabilisce a disciplina dell’impresa sociale (d. lgs. 155/2006 che “possono acquisire la qualifica di impresa
sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica
organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale”
Ulteriori elementi caratterizzante l’impresa sociale sono:
- L’assenza dello scopo di lucro
- La possibilità di strutturarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata.
- La situazione per cui:
Se questa è dotata di un patrimonio (netto) di almeno € 20.000 dal momento dell’iscrizione
nel registro delle imprese, risponde delle obbligazioni assunte soltanto l’organizzazione
con il suo patrimonio (art. 6)
Quando però il patrimonio diminuisce in conseguenza di perdite di oltre un terzo al di sotto
del limite di ventimila euro (a meno di 13.333 euro), delle obbligazioni assunte rispondono
personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’impresa.
Ulteriori regole quelle per cui:
- Le imprese sociali devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese, devono
redigere le scritture contabili e, in caso di insolvenza, sono assoggettate alla liquidazione
coatta amministrativa, invece che a fallimento.
- Le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di “impresa sociale” devono costituirsi
per atto pubblico.
- Le imprese sociali sono infine soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, che può anche
procedere ad ispezioni.
ACQUISTO QUALITA’ DI IMPRENDITORE
A. IMPUTAZIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA
L’individuazione del soggetto è agevole quando:
E’ l’imprenditore stesso a svolgere gli atti d’impresa;
L’imprenditore nomina un terzo che agisce come rappresentante (quindi in nome e per conto dello
stesso). E’ questo il principio formale della spendita del nome, per cui gli effetti degli atti giuridici
ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico.
ESERCIZIO INDIRETTO ATTIVITA’ IMPRESA
L’esercizio di attività d’impresa può dar luogo ad un fenomeno di dissociazione tra chi compie in proprio
nome i singoli atti di impresa (imprenditore palese o prestanome) e chi somministra al primo i necessari
mezzi finanziari, dirige in fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni:
- Altro è il soggetto che (persona fisica o giuridica) che compie in proprio nome i singoli atti di
impresa, ossia il c.d. imprenditore palese o prestanome
- Altro è il dominus dell’impresa, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi, ossia il
c.d. imprenditore indiretto o occulto.
Questo modo di operare non solleva particolari problemi fin quando gli affari prosperano e i creditori sono
regolarmente pagati dall’imprenditore palese. Ne solleva di ben gravi quando gli affari vanno male e il
soggetto di cui si serve il dominus è una persona fisica nullatenente o una società per azioni o a
responsabilità limitata con capitale irrisorio (c.d. società di comodo o etichetta).
A favore dei creditori opererebbero due soluzioni efficaci:
- La prima è data dalla responsabilità cumulativa dell’imprenditore palese e del dominus (con
esclusione del fallimento di quest’ultimo): quando l’attività di impresa è esercitata tramite
prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il dominus, per quanto solo il
primo acquisti la qualità di imprenditore e, quindi, sia senz’altro esposto al fallimento, dato che
solo il suo nome è stato speso nel traffico giuridico.
Questo principio si desumerebbe da una serie di norme dettate in tema di società di persone e in
passato anche di società di capitali e sarebbe di generale applicazione.
- La seconda è data dalla teoria dell’imprenditore occulto, dove responsabile sarà solo il dominus.
B. INIZIO E FINE IMPRESA
INIZIO
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. E’ questo il
principio di effettività.
Questo principio è principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo
istituzionale non è lo svolgimento di attività di impresa; vale invece diverso principio per le società (e per gli
enti pubblici economici).
Le società acquisterebbero la qualità di imprenditori
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Milli, libro consigliato Diritto commerciale Campobasso vol. 1 e 2
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campob…
-
Riassunto esame Diritto Commerciale, professoressa Viscusi, libro consigliato Diritto commerciale, volume 1 (diritt…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Parrella Filippo, libro consigliato Diritto commerciale 1 Diritto dell'i…