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ATTO COSTITUTIVO
Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, "salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti" (art. 2251).
Per quanto riguarda la pubblicità, in base al codice del 1942 la società semplice non era assoggettata ad iscrizione nel registro delle imprese. La situazione è mutata attraverso un duplice intervento normativo:
- Con la riforma del registro delle imprese 580/1993, anche per le società semplici è stata prevista l'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene nella sezione speciale e ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia.
- Con il d.lgs. 228/2001, è stata attribuita funzione di pubblicità legale all'iscrizione, nella sezione speciale, delle società semplici esercenti attività agricola.
La costituzione della società semplice resta comunque improntata alla massima
semplicità formale e sostanziale: il contratto di società semplice può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).
La società in nome collettivo, potendo svolgere attività commerciale, dovrà essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Si parla di società in nome collettivo regolare quando iscritta nel registro delle imprese; di società in nome collettivo irregolare quando non iscritta nel registro delle imprese (ma sarà comunque valida a prescindere dalla iscrizione).
L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata per la registrazione e regolarità della società, deve contenere:
- Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci (generalità)
- La ragione sociale, che dev'essere costituita "dal nome di uno o più soci"
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- La durata della società.
L'inabilitato non possono partecipare ex novo ad una società in nome collettivo. Con l'autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o per successione.
Il minore emancipato può partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo o aderirvi successivamente con autorizzazione del tribunale.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo o aderirvi successivamente senza autorizzazione.
INVALIDITÀ SOCIETÀ
Il codice non detta alcuna disposizione specifica per quanto riguarda l'invalidità del contratto costitutivo di una società di persone. Valgono perciò in materia le cause di nullità (art. 1418) e le cause di annullabilità (art. 1425 ss.) previste dalla disciplina generale dei contratti. Si avrà perciò nullità quando il
contratto è contrario a norme imperative, quando l'oggetto è impossibile o illecito, o quando è illecito il motivo comune determinante. Si avrà perciò annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.
La dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intero contratto di società non solleva problemi particolari se l'attività della società non è ancora iniziata; la situazione si presenta invece ben più complessa quando, nonostante la causa di invalidità, l'attività sociale è in fatto iniziata, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni nei confronti dei terzi: in questo caso la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
B. ORDINAMENTO PATRIMONIALE CONFERIMENTI L'art.
Il codice civile stabilisce che "il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale". Nel silenzio del codice si presume che tutti i conferimenti debbano essere eseguiti in danaro. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253.2).
Non essendo posta alcuna limitazione all'autonomia privata in merito alle entità conferibili, nelle società di persone può essere quindi conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Quindi, in sostanza, qualsiasi prestazione di dare, fare, o anche di non fare.
DISCIPLINA CONFERIMENTI
Il codice detta una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal danaro:
- Per il conferimento di beni in proprietà, è disposto che "la
- Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi;
- Si avrà contratto ad effetti reali quando in virtù del consenso legittimamente manifestato, si produce il trasferimento della proprietà della cosa o in generale del diritto, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata (art. 1376); contratto ad effetti obbligatori quando questo effetto non può immediatamente realizzarsi: perché si realizzi occorre l'accordo tra le parti (art. 1378).
- Nella società semplice è totalmente assente una nozione di capitale sociale. Il che probabilmente si spiega col fatto che la società semplice, in quanto destinata esclusivamente all'esercizio di attività non commerciale, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio.
- Nella società in nome collettivo, invece, è prescritto che l'atto costitutivo indichi i conferimenti dei soci, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.
La "garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita" (art. 2254.1). Perciò:
Nel conferimento di beni in godimento, il rischio resta a carico del socio che li ha conferiti e la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
In questo caso, i beni restano di proprietà del socio: la società ne può godere, ma non ne può disporre: il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine.
della società nello stato in cui si trova. Se il bene è perito o è stato deteriorato per causa imputabile alla società, il socio ha diritto, sempre al termine della società, al risarcimento dei danni. Per il conferimento di crediti, il rischio resta in capo al solo che ha conferito il credito qualora il suo debitore risulti insolvente (art. 2255). Si ha conferimento d'opera quando il socio presti la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. Quest'ultimo viene chiamato socio d'opera o di industria. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Il socio d'opera corre perciò il rischio di lavorare invano. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE I conferimenti deiI soci formano il patrimonio iniziale (o attivo patrimoniale) della società. Per quanto riguarda il capitale sociale:
L'art. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi); di somme cioè che non corrispondono ad un'eccedenza del patrimonio netto (attività meno passività) rispetto al capitale sociale nominale.
La stessa norma stabilisce poi che, se si verifica una perdita del
capitale sociale, non può farsi luogo allaripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente:
La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale (riduzione nominale)
La riduzione reale del capitale si attua mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante loro liberazione da eventuali altri versamenti (art. 2306). Tutto ciò avrà effetto mediante una specifica deliberazione di riduzione di capitale.
L'operazione può essere eseguita solo dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
PARTECIPAZIONE SOCI AD UTILI E PERDITE
Ciascun socio ha diritto di partecipare agli utili (nella società semplice dopo l'approvazione del rendiconto, art. 2262,
nella società in nome collettivo con l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, art. 2302). Il solo limite posto all'autonomia privata è rappresentato dal divieto di patto leonino (art. 2265): "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite". Nulle altresì devono considerarsi le convenzioni fra soci non risultanti dall'atto costitutivo (patti parasociali), che violano il contenuto precettivo dell'art. 2265. Comunque sia, l'art. 2263 dispone che: - Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. - Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, esse si presumono uguali; - Se disciplinate sono solo le partecipazioni nei guadagni, la stessa sorte seguiranno le partecipazioni alle perdite. Vale anche la regola inversa. È infine disposto che la parte spettante al socio.d'opera se non è determinata dal contratto, " è fissata dal giudice secondo equità.