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Società di capitali

Società per azioni e società a responsabilità limitata

È una società di capitali in cui: È una società di capitali in cui:

Caratteri distintivi essenziali

  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, quindi i soci hanno responsabilità limitata a quanto conferito = i soci non hanno alcuna responsabilità personale nei confronti di terzi, oltre quanto conferito; vale a dire che in caso di fallimento fallisce solo la società.
  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni: dunque il capitale sociale è diviso secondo un criterio paritario, in parti uguali.

Esse:

  • Hanno uguale valore.
  • Conferiscono ai possessori uguali diritti.

La partecipazione è rappresentata da quote sociali: dunque il capitale sociale è diviso secondo un criterio personale, ossia in parti in base al numero dei soci.

Esse:

  • Sono di diverso ammontare, in base al conferimento.
  • Conferiscono ai possessori diversi diritti, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Tipologie di società

Distinguiamo: SPA pluripersonale, SPA unipersonale.

Distinguiamo: SRL pluripersonale, SRL unipersonale.

Costituzione

SPA

Si noti però che, tra queste due fasi, vengono compiute delle operazioni in nome della costituenda società.

Per tali operazioni svolte prima dell’iscrizione al registro delle imprese sono responsabili verso terzi:

  • Coloro che hanno agito in modo illimitato e solidale.
  • Il socio unico fondatore, in modo solidale.
  • I soci fondatori che hanno permesso il compimento di tali operazioni.
  • La società, eventualmente, facoltativamente, solo se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la sua costituzione.

SRL

Attualmente il procedimento di costituzione si articola in due fasi:

1. Stipulazione dell’atto costitutivo

La stipulazione dell’atto costitutivo per una SRL non può avvenire per pubblica sottoscrizione.

Simultanea: l’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai soci fondatori; essi provvedono a sottoscrivere il capitale sociale.

Per pubblica sottoscrizione: l’atto costitutivo è stipulato al termine di un complesso procedimento tenuto dai soci promotori; essi provvedono a raccogliere tra il pubblico il capitale sociale.

Dunque la SRL può costituirsi solo mediante stipulazione simultanea.

2. Iscrizione dell’atto costitutivo al registro delle imprese

Mediante la quale la società acquista personalità giuridica, venendo dunque ad esistenza.

Avviene come segue:

N.B.: se nessuno ricorre al deposito dell’atto costitutivo ricorrerà sulla società una sanzione amministrativa pecuniaria.

N.B.: se il notaio richiede l’iscrizione di un atto costitutivo illecito, ricorrerà su di esso una sanzione amministrativa.

N.B.: non si può costituire una società di capitali senza iscrizione al RI, ossia non si può avere una società di capitali irregolare.

Atto costitutivo

SPA e SRL

La società pluripersonale viene costituita per contratto, per il quale sono richiesti: una particolare forma e un certo contenuto.

Più precisamente l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, a pena di nullità.

Più precisamente l’atto costitutivo deve indicare:

  1. Generalità dei soci, fondatori/promotori, e partecipazioni attribuite a ciascuno.
  2. Denominazione sociale e sede sociale.

Può essere formata liberamente, purché:

  • Contenga la sigla SPA o SRL.
  • Non sia simile al nome già adottato da una società concorrente se ciò crea confusione.

È il luogo dove risiedono l’organo di amministrazione e gli uffici direttivi.

Indica il comune in cui si trova la società e quindi indica qual è il registro delle imprese presso il quale la società deve essere iscritta.

  1. Oggetto sociale = tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.
  2. Ammontare del capitale versato e sottoscritto.
  3. Azioni: numero, valore nominale, modalità di emissione e circolazione.
  4. Valore attribuito ai crediti e ai beni concessi in natura.
  5. Norme per la ripartizione degli utili.
  6. Benefici accordati ai soci fondatori, ed eventualmente promotori.

Essi:

  • Equivalgono ad una partecipazione agli utili inferiore al 10% degli utili netti risultanti dal bilancio.
  • Hanno durata inferiore a 5 anni.
  1. Amministrazione, e in particolare:
    • Sistema adottato.
    • Numero di amministratori e loro poteri.
    • Socio al quale è affidato il potere di rappresentanza.
  2. Numero dei componenti del collegio sindacale.
  3. Nomina di primi amministratori, sindaci, revisore dei conti.
  4. Importo globale ed approssimativo delle spese per la costituzione della società, che fanno capo alla società stessa.
  5. Durata della società.

La società può essere costituita a tempo determinato o a tempo indeterminato; in questo caso bisogna indicare il periodo di tempo entro il quale il socio potrà recedere dalla società, che può essere: 1 anno per SPA; 180 giorni per SRL.

Condizioni per la costituzione

SPA

Per la costituzione di una società pluripersonale sono necessari:

  1. Capitale sociale minimo pari a 50.000€.
  2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale.
  3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro.

Tale versamento:

  • Deve essere fatto prima della stipulazione dell’atto costitutivo.
  • Rimane vincolato presso la banca fino al completamento della procedura di costituzione.
  1. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione.

SRL

Per la costituzione di una società pluripersonale sono necessari:

  1. Capitale sociale minimo pari a 10.000€.
  2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale.
  3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente deve essere versato direttamente agli amministratori:
    • Il 25% dei conferimenti in denaro.
    • Oppure, in alternativa al 25%, polizza assicurativa.
    • Fideiussione bancaria.
  4. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione.

Nullità della società

SPA e SRL

La fase di costituzione della società può presentare vizi ed anomalie tra le due fasi o al termine delle stesse.

In particolare:

Prima dell’iscrizione della società al RI: se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie si avrà un contratto invalido o viziato.

In questo caso il contratto viene dichiarato nullo ed annullato, secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti.

Dopo l’iscrizione della società al RI: se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie si avrà l’esistenza di una società invalidamente costituita, ossia di una società non conforme alla legge.

In questo caso si deve indurre lo scioglimento della società, secondo la disciplina prevista dall’art. 2332.

Si noti che in questo caso la società può essere dichiarata nulla solo per alcuni motivi. Si hanno infatti solo 3 cause di nullità:

  1. L’atto costitutivo non è stato stipulato nel rispetto della forma dell’atto pubblico.
  2. L’oggetto sociale è illecito = vale a dire che l’attività economica che la società si propone di svolgere non è conforme alla legge.
  3. L’atto costitutivo non indica: denominazione sociale, conferimenti, oggetto sociale, capitale sociale.

Si noti che la dichiarazione di nullità di una società iscritta:

  • Sono efficaci gli atti compiuti in nome della società, successivi all’iscrizione presso il RI e precedenti alla dichiarazione di nullità.
  • La società non può essere dichiarata nulla quando la causa di nullità è stata eliminata e tale eliminazione è stata iscritta nel RI.
  • Non ha effetto retroattivo.

Conferimenti

SPA

Nelle società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.

È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o dell’intero ammontare se si tratta di una società unipersonale.

Una volta costituita la società, gli amministratori possono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.

Essi:

  • Devono risultare dal titolo azionario.
  • Grava sia sul socio attuale, sia sull’alienante, solo per 3 anni, nel caso di trasferimento di azioni.
  • Art. 2344: se il socio non provvede al pagamento delle quote dovute cadrà in mora e di conseguenza il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

La società può vendere le azioni di tale socio moroso: in questo caso la società deve offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

Se non è possibile fare offerte, allora la società può far vendere le azioni tramite una banca o altro intermediario.

Se la vendita non ha esito, allora gli amministratori trattengono i conferimenti già versati, dichiarando decaduto il socio.

L’atto costitutivo può però prevedere conferimenti diversi dal denaro.

Ricordiamo, però, che non ogni entità economica diversa dal denaro può essere conferita in una società per azioni: in particolare sono entità non conferibili le prestazioni di opera e di servizi, che possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti (= apporti dei soci non imputabili a capitale).

Invece sono entità conferibili:

  • I diritti di godimento.
  • I beni immateriali, diritti di brevetto per marchi o per invenzioni industriali.
  • Entro certi limiti i beni in natura e i crediti.

Tali conferimenti diversi dal denaro, beni in natura e crediti, devono formare oggetto di una specifica valutazione, per evitare che ad essi venga assegnato un valore nominale superiore a quello reale.

Il normale procedimento di valutazione, tenuto da un esperto designato dal tribunale, si articola in fasi differenti:

  1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare, in allegato all’atto costitutivo, una relazione giurata di stima, al fine di attestare che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
  2. Entro 170 giorni dalla costituzione della società gli amministratori, e non i sindaci, inducono un procedimento di verifica della relazione di stima, ed eventualmente procedono alla revisione della stima.

Se da tale revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti è inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento, allora:

La società dovrà ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni scoperte.

Il socio può versare la differenza in denaro, lasciando inalterato il numero di azioni sottoscritte; oppure recedere dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte.

L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere che in caso di annullamento delle azioni, le azioni residue siano ripartite tra i soci.

Vi sono comunque dei metodi alternativi di valutazione. Più precisamente non si richiede la stima del perito nominato dal tribunale se il valore attribuito al conferimento in natura di titoli quotati nel mercato di capitali, valori mobiliari come azioni ed obbligazioni, e per gli strumenti quotati nel mercato monetario, titoli di debito pubblico, certificati di deposito, …, è pari o inferiore:

  • Al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti al conferimento.
  • Al fair value (= valore di cambio del bene o del credito) iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente nel quale è stato effettuato il conferimento.
  • Al valore che risulta da una valutazione effettuata in una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento.

Chi intende effettuare un conferimento in natura può far redigere una stima non giurata da un esperto di sua fiducia, purché sia dotato di una certa professionalità e sia indipendente sia dalla società, sia da chi effettua il conferimento, sia dai soci che controllano il soggetto conferente o la società stessa.

  1. Nella fase finale operano i soci amministratori, i quali possono decidere, per entrambi i metodi di valutazione utilizzati, di richiedere una nuova valutazione, se reputano inattendibile il valore attribuito al conferimento, oppure iscrivere una dichiarazione nel RI, se reputano attendibile il valore attribuito al conferimento.

N.B.: è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea ordinaria e una documentazione da parte dell’alienante per la stima dei conferimenti in natura dei c.d. acquisti pericolosi, ossia di quegli acquisti effettuati dai promotori, dai fondatori, dai soci attuali o dagli amministratori quando:

  • Il corrispettivo pattuito è pari o superiore a 1/10 del capitale sociale.
  • L’acquisto è compiuto nei 2 anni dall’iscrizione della società al RI.

In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto è comunque ritenuto valido, ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

SRL

In tema di conferimenti il principio base vuole che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo, suscettibili di valutazione economica.

È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il versamento presso gli amministratori di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

Questo 25% può essere sostituito dalla stipula di:

  • Polizza assicurativa.
  • Fideiussione bancaria.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

La società può vendere coattivamente le azioni di tale socio moroso.

Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, si procederà alla vendita dell’incanto, solo se lo statuto lo consente.

In mancanza di compratori allora gli amministratori escludono il socio moroso e trattengono le somme.

Ma in tal caso è necessaria un’immediata riduzione del capitale sociale, in quanto la SRL non può mai acquistare le proprie quote.

Inoltre, sono entità conferibili le prestazioni di opera e di servizi, purché l’intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da:

  • Una polizza assicurativa.
  • O da una fideiussione bancaria.

I conferimenti in natura presentano una disciplina più semplificata rispetto alle società per azioni, infatti tali conferimenti devono comunque formare oggetto di una specifica valutazione, però:

  • Non è necessario che l’esperto chiamato a svolgere la valutazione sia designato dal tribunale: basta, infatti, che si tratti di un revisore o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
  • Non è prevista alcuna revisione della stima.

Oltre ai conferimenti …

SPA

Per le SPA oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie che non consistono in denaro e che non possono formare oggetto di conferimento.

Esempio: i soci sono obbligati a:

  • Prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società.
  • Effettuare forniture periodiche di materie prime o di merci.

Tale obbligo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.

Le azioni con prestazioni accessorie:

  • Devono essere nominative.
  • Non sono trasferibili senza il consenso dei soci amministratori.

SRL

Per le SRL è stata introdotta una nuova disciplina, non prevista per le SPA, dei finanziamenti dei soci, al fine di porre un freno alle società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci.

Secondo l’art. 2467 il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società:

  • È postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.
  • Deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della stessa.

Tale disciplina si applica ai finanziamenti dei soci che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto.

Con tale disciplina è caduto il divieto per le SRL di emettere obbligazioni: più precisamente tali società possono emettere titoli di debito nei casi previsti dallo statuto e ovviamente differenti alle obbligazioni delle SPA.

Partecipazioni sociali

SPA

Il capitale sociale viene diviso in quote che prendono il nome di azioni.

Più precisamente tali azioni sono:

  • Tutte di eguale valore nominale: il capitale sociale è diviso in parti di uguale ammontare.
  • Omogenee e standardizzate.
  • Attribuiscono ai soci uguali diritti.

SRL

Il capitale sociale viene diviso in quote sociali.

Più precisamente:

  • Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, in base ad un principio personale.
  • Ogni socio è titolare di una quota, la cui misura è proporzionale al valore del suo conferimento.
  • Salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo i diritti sociali, agli utili e al voto, spettano a ciascun socio in misura proporzionale.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cla.Love di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Policaro Giuseppe.
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