SOCIETÀ DI CAPITALI
Società Società a
Per Responsabilità
Azioni Limitata
È una società di capitali in cui: È una società di capitali in cui:
CARATTERI
DISTINTIVI
Per le obbligazioni sociali risponde Per le obbligazioni sociali risponde
ESSENZIALI soltanto la società con il suo patrimonio soltanto la società con il suo patrimonio
quindi i soci hanno responsabilità limitata (a quanto
conferito = i soci non hanno alcuna responsabilità
personale nei confronti di terzi, oltre quanto conferito)
vale a dire che in caso di fallimento fallisce solo la società.
La partecipazione sociale è rappresentata da AZIONI: La partecipazione è rappresentata da QUOTE SOCIALI:
Dunque il capitale sociale Esse: Dunque il capitale sociale Esse:
è diviso secondo un - Hanno uguale valore è diviso secondo un - Sono di diverso
criterio paritario, in parti - Conferiscono ai criterio personale, ossia ammontare, in base
uguali. possessori uguali in parti in base al al conferimento
diritti numero dei soci. - Conferiscono ai
possessori diversi
diritti, in misura
proporzionale alla
partecipazione
posseduta
Distinguiamo: Distinguiamo:
TIPOLOGIE SPA PLURIPERSONALE SPA UNIPERSONALE SRL PLURIPERSONALE SRL UNIPERSONALE
DI SOCIETÀ COSTITUZIONE
SPA SRL
Si noti però che, tra queste due Attualmente il procedimento di costituzione si articola in
fasi, vengono compiute delle due fasi:
operazioni in nome della
costituenda società. 1. STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO La STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO per una srl
non può avvenire per pubblica sottoscrizione
Per tali operazioni svolte prima SIMULTANEA: PER PUBBLICA dunque
dell’iscrizione al registro delle SOTTOSCRIZIONE: la srl può costituirsi solo mediante STIPULAZIONE
imprese sono responsabili verso l’atto costitutivo è l’atto costitutivo è SIMULTANEA.
terzi: stipulato stipulato al termine di
immediatamente dai un complesso
Coloro che hanno agito in soci fondatori procedimento tenuto
modo illimitato e solidale;
dai soci promotori
Il socio unico fondatore, in
modo solidale;
essi provvedono a essi provvedono a
I soci fondatori che hanno sottoscrivere raccogliere tra il
permesso il compimento il capitale sociale pubblico
di tali operazioni;
il capitale sociale
La società: 2. ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE, mediante la quale la società acquista
eventualmente, facoltativamente,
solo se le se le operazioni personalità giuridica, venendo dunque ad esistenza.
operazioni compiute in suo Avviene come segue:
compiute in suo nome non erano
nome erano necessarie per la
necessarie per sua costituzione
la sua
costituzione N.B: se nessuno ricorre al deposito N.B: non si può costituire una società di
N.B: se il notaio richiede l’iscrizione di
dell’atto costitutivo ricorrerà sulla società capitali senza iscrizione al RI, ossia non si
un atto costitutivo illecito, ricorrerà su
una sanzione amministrativa pecuniaria può avere una società di capitali
di esso una sanzione amministrativa irregolare.
ATTO COSTITUTIVO
SPA SRL
La SOCIETÀ PLURIPERSONALE viene costituita per CONTRATTO, per il quale sono richiesti: una particolare forma:
più precisamente l’atto costitutivo deve essere
un certo contenuto: più precisamente l’atto costitutivo deve indicare: redatto per atto pubblico, a pena di nullità
1. Generalità dei soci (fondatori/promotori), e partecipazioni attribuite a ciascuno 9. Amministrazione, e in particolare:
2. Denominazione sociale e sede sociale Sistema adottato;
Numero di amministratori e loro poteri;
Può essere formata - È il luogo dove risiedono Socio al quale è affidato il potere di
liberamente, purchè: l’organo di amministrazione e rappresentanza.
- Contenga la sigla gli uffici direttivi; 10. Numero dei componenti del collegio sindacale
spa o srl; - Indica il comune in cui si trova la 11. Nomina di primi amministratori, sindaci, revisore
- Non sia simile al società e quindi indica qual è il legale dei conti
nome già adottato registro delle imprese presso il 12. Importo globale ed approssimativo delle spese
da una società quale la società deve essere per la costituzione della società, che fanno capo
concorrente se ciò iscritta. alla società stessa
crea confusione. 13. Durata della società
3. Oggetto sociale = tipo di attività economica che la società si propone di svolgere
4. Ammontare del capitale versato e sottoscritto La società può essere costituita:
5. Azioni: numero, valore nominale, modalità di emissione e circolazione
6. Valore attribuito ai crediti e ai beni concessi in natura a tempo a tempo indeterminato
7. Norme per la ripartizione degli utili (in questo caso bisogna indicare il
determinato
8. Benefici accordati ai soci fondatori (ed eventualmente promotori) periodo di tempo entro il quale il socio
Essi: potrà recedere dalla società, che può
Equivalgono ad una partecipazione agli utili inferiore al 10% degli utili netti essere:
risultanti dal bilancio; 1 anno per spa
180 giorni per srl
Hanno durata inferiore a 5 anni. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
SPA SRL
Per la costituzione di una società PLURIPERSONALE sono necessari: Per la costituzione di una società PLURIPERSONALE sono necessari:
1. Capitale sociale minimo pari a 50.000€ 1. Capitale sociale minimo pari a 10.000€
2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale 2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale
3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente 3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente
deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in deve essere versato direttamente agli amministratori:
denaro. Tale versamento:
o il 25% dei conferimenti in oppure, in alternativa al 25%,:
Deve essere fatto prima della stipulazione dell’atto costitutivo
denaro Polizza assicurativa
Rimane vincolato presso la banca fino al completamento della
procedura di costituzione Fideiussione bancaria
4. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione 4. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione
NULLITÀ DELLA SOCIETÀ
SPA SRL
La fase di costituzione della società può presentare vizi ed anomalie tra le due fasi o al termine delle stesse.
In particolare:
prima dell’iscrizione della società al RI: dopo l’iscrizione della società al RI:
se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie
si avrà un contratto invalido o viziato. si avrà l’esistenza di una società invalidamente costituita,
ossia di una società non conforme alla legge.
In questo caso si deve indurre lo scioglimento della società,
In questo caso il contratto viene dichiarato nullo ed annullato, secondo la disciplina prevista dall’art. 2332.
secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti.
Si noti che in questo caso la società può essere dichiarata nulla solo Si noti che la dichiarazione di nullità di una società iscritta:
per alcuni motivi. Si hanno infatti solo 3 cause di nullità: Sono efficaci gli atti
1. L’atto costitutivo non è stato stipulato nel rispetto della forma La società non può
compiuti in nome della
dell’atto pubblico; essere dichiarata
società:
non nulla quando la causa
2. L’oggetto sociale è illecito = vale a dire che l’attività - Successivi di nullità si stata
ha è
economica che la società si propone di svolgere non è all’iscrizione eliminata e tale
effetto sanabile
conforme alla legge; presso il RI; eliminazione è stata
retroattivo
3. L’atto costitutivo non indica: denominazione sociale, - Precedenti alla iscritta nel RI.
dichiarazione di
conferimenti, oggetto sociale, capitale sociale. nullità.
CONFERIMENTI
SPA SRL
Nelle società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in danaro, In tema di conferimenti il principio base vuole che possono essere conferiti
salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente. tutti gli elementi dell’attivo, suscettibili di valutazione economica.
È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il
versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro (o versamento presso gli amministratori di almeno il 25% dei conferimenti in
dell’intero ammontare se si tratta di una società unipersonale). Una volta danaro. Questo 25% può essere sostituito dalla stipula di:
costituita la società, gli amministratori possono richiedere ai soci i Polizza assicurativa;
versamenti ancora dovuti. Fideiussione bancaria.
Essi:
Devono risultare dal titolo azionario;
Grava sia sul socio attuale, sia sull’alienante (solo per 3 anni), nel caso
di trasferimento di azioni;
Art. 2344: se il socio non provvede al pagamento delle quote dovute
cadrà in mora e di conseguenza:
Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto; Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
La società può vendere le azioni di tale socio moroso: in questo caso La società può vendere coattivamente le azioni di tale socio moroso.
la società deve offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci per il valore risultante
partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dall’ultimo bilancio approvato, si procederà alla vendita dell’incanto, solo
ancora dovuti. se lo statuto lo consente.
Se non è possibile fare offerte, allora la società può far vendere le In mancanza di compratori allora gli amministratori escludono il socio
azioni tramite una banca o altro intermediario. moroso e trattengono le somme.
Se la vendita non ha esito, allora gli amministratori trattengono i Ma in tal caso è necessaria un’immediata riduzione del capitale sociale, in
conferimenti già versati, dichiarando decaduto il socio. quanto la srl non può mai acquistare le proprie quote.
L’atto costitutivo può però prevedere conferimenti diversi dal danaro.
Ricordiamo, però, che non ogni entità economica diversa dal danaro può
essere conferita in una società per azioni: in particolare sono entità non
conferibili le prestazioni di opera e di servizi, che possono formare oggetto
solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti (= apporti dei soci non
imputabili a capitale).
Invece sono entità conferibili: Inoltre, sono entità conferibili le prestazioni di opera e di servizi, purchè
I diritti di godimento; l’intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da:
I beni immateriali (diritti di brevetto per marchi o per invenzioni Una polizza assicurativa;
industriali); O da una fideiussione bancaria.
Entro certi limiti
i beni in natura e i crediti.
Tali conferimenti diversi dal danaro (beni in natura e crediti) devono formare
oggetto di una specifica valutazione, per evitare che ad essi venga assegnato
un valore nominale superiore a quello reale.
Il normale procedimento di valutazione, tenuto da un esperto designato dal I conferimenti in natura presentano una disciplina più semplificata rispetto
tribunale, si articola in fasi differenti: alle società per azioni, infatti
1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare, in allegato
all’atto costitutivo, una relazione giurata di stima, al fine di attestare Tali conferimenti devono comunque formare oggetto di una specifica
che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito valutazione, però:
al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo; Non è necessario che l’esperto chiamato a svolgere la valutazione
sia designato dal tribunale: basta, infatti, che si tratti di un revisore
2. Entro 170 giorni dalla costituzione della società gli amministratori (e o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro;
non i sindaci) inducono un procedimento di verifica della relazione di
stima, ed eventualmente procedono alla revisione della stima. Non è prevista alcuna revisione della stima.
Se da tale revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti è
inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui è avvenuto il
conferimento, allora:
La società dovrà: Il socio può:
-Ridurre proporzionalmente il -o versare la differenza in denaro,
capitale sociale; lasciando inalterato il numero di
- e annullare le azioni scoperte. azioni sottoscritte;
oppure recedere dalla società, con
conseguente diritto alla
liquidazione del valore attuale delle
azioni sottoscritte.
L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere che in caso di annullamento delle
azioni, le azioni residue siano ripartite tra i soci.
Vi sono comunque dei metodi alternativi di valutazione. Più precisamente
non si richiede la stima del perito nominato dal tribunale se il valore
attribuito al conferimento in natura di titoli quotati nel mercato di capitali
(valori mobiliari come azioni ed obbligazioni) e per gli strumenti quotati nel
mercato monetario (titoli di debito pubblico, certificati di deposito, …) è pari
o inferiore:
Al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati
negoziati nei sei mesi precedenti al conferimento;
Al fair value (= valore di cambio del bene o del credito) iscritto nel
bilancio dell’esercizio precedente nel quale è stato effettuato il
conferimento;
Al valore che risulta da una valutazione effettuata in una data
precedente di non oltre sei mesi il conferimento.
Chi intende effettuare un conferimento in natura può far redigere una
stima non giurata da un esperto di sua fiducia, purchè sia dotato di una
certa professionalità e sia indipendente sia dalla società, sia da chi
effettua il conferimento, sia dai soci che controllano il soggetto
conferente o la società stessa.
3. Nella fase finale operano i soci amministratori, i quali possono
decidere (per entrambi i metodi di valutazione utilizzati) di:
richiedere una nuova valutazione, iscrivere una dichiarazione nel RI,
se reputano inattendibile il valore se reputano attendibile il valore
attribuito al conferimento. attribuito al conferimento.
N.B: è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea ordinaria e una
documentazione da parte dell’alientante per la stima dei conferimenti in
natura dei c.d. acquisti pericolosi, ossia di quegli acquisti effettuati dai
promotori, dai fondatori, dai soci attuali o dagli amministratori quando:
Il corrispettivo pattuito è pari o superiore a 1/10 del capitale sociale;
L’acquisto è compiuto nei 2 anni dall’iscrizione della società al RI.
In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto è comunque ritenuto valido,
ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni
causati alla società, ai soci ed ai terzi. OLTRE AI CONFERIMENTI …
SPA SRL
Per le spa oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei Per le srl è stata introdotta una nuova disciplina (non prevista per le spa) dei
soci di eseguire PRESTAZIONI ACCESSORIE che non consistono in denaro e FINANZIAMENTI DEI SOCI, al fine di porre un freno alle società
che non possono formare oggetto di conferimento. sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale
di prestito da parte dei soci.
Esempio: i soci sono obbligati a:
Secondo l’art. 2467 il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società:
prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società;
è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori;
effettuare forniture periodiche di materie prime o di merci. deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precedente
Tale obbligo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. alla dichiarazione di fallimento della stessa.
Le azioni con prestazioni accessorie:
Tale disciplina si applica ai finanziamenti dei soci che sono stati concessi in
devono essere nominative;
un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e
non sono trasferibili senza il consenso dei soci amministratori. patrimonio netto.
Con tale disciplina è caduto il divieto per le srl di emettere obbligazioni:
più precisamente tali società possono emettere titoli di debito nei casi
previsti dallo statuto e ovviamente differenti alle obbligazioni delle spa.
PARTECIPAZIONI SOCIALI
SPA SRL
Il capitale sociale viene diviso in quote che prendono il nome di AZIONI. Il capitale sociale viene diviso in QUOTE SOCIALI.
Più precisamente tali azioni sono: Più precisamente:
Tutte di eguale valore nominale: il capitale sociale è diviso in parti di Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, in base
uguale ammontare; ad un principio personale;
Omogenee e standardizzate; Ogni socio è titolare di una quota, la cui misura è proporzionale al
valore del suo conferimento;
Attribuiscono ai soci uguali diritti: Salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo i diritti sociali (agli
utili e al voto) spettano a ciascun socio in misura proporzionale
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