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SOCIETÀ DI CAPITALI

Società Società a

Per Responsabilità

Azioni Limitata

È una società di capitali in cui: È una società di capitali in cui:

CARATTERI

DISTINTIVI  

Per le obbligazioni sociali risponde Per le obbligazioni sociali risponde

ESSENZIALI soltanto la società con il suo patrimonio soltanto la società con il suo patrimonio

quindi i soci hanno responsabilità limitata (a quanto

conferito = i soci non hanno alcuna responsabilità

personale nei confronti di terzi, oltre quanto conferito)

vale a dire che in caso di fallimento fallisce solo la società.

 

La partecipazione sociale è rappresentata da AZIONI: La partecipazione è rappresentata da QUOTE SOCIALI:

Dunque il capitale sociale Esse: Dunque il capitale sociale Esse:

è diviso secondo un - Hanno uguale valore è diviso secondo un - Sono di diverso

criterio paritario, in parti - Conferiscono ai criterio personale, ossia ammontare, in base

uguali. possessori uguali in parti in base al al conferimento

diritti numero dei soci. - Conferiscono ai

possessori diversi

diritti, in misura

proporzionale alla

partecipazione

posseduta

Distinguiamo: Distinguiamo:

TIPOLOGIE SPA PLURIPERSONALE SPA UNIPERSONALE SRL PLURIPERSONALE SRL UNIPERSONALE

DI SOCIETÀ COSTITUZIONE

SPA SRL

Si noti però che, tra queste due Attualmente il procedimento di costituzione si articola in

fasi, vengono compiute delle due fasi:

operazioni in nome della

costituenda società. 1. STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO La STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO per una srl

non può avvenire per pubblica sottoscrizione

Per tali operazioni svolte prima SIMULTANEA: PER PUBBLICA dunque

dell’iscrizione al registro delle SOTTOSCRIZIONE: la srl può costituirsi solo mediante STIPULAZIONE

imprese sono responsabili verso l’atto costitutivo è l’atto costitutivo è SIMULTANEA.

terzi: stipulato stipulato al termine di

 immediatamente dai un complesso

Coloro che hanno agito in soci fondatori procedimento tenuto

modo illimitato e solidale;

 dai soci promotori

Il socio unico fondatore, in

modo solidale;

 essi provvedono a essi provvedono a

I soci fondatori che hanno sottoscrivere raccogliere tra il

permesso il compimento il capitale sociale pubblico

di tali operazioni;

 il capitale sociale

La società: 2. ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE, mediante la quale la società acquista

eventualmente, facoltativamente,

solo se le se le operazioni personalità giuridica, venendo dunque ad esistenza.

operazioni compiute in suo Avviene come segue:

compiute in suo nome non erano

nome erano necessarie per la

necessarie per sua costituzione

la sua

costituzione N.B: se nessuno ricorre al deposito N.B: non si può costituire una società di

N.B: se il notaio richiede l’iscrizione di

dell’atto costitutivo ricorrerà sulla società capitali senza iscrizione al RI, ossia non si

un atto costitutivo illecito, ricorrerà su

una sanzione amministrativa pecuniaria può avere una società di capitali

di esso una sanzione amministrativa irregolare.

ATTO COSTITUTIVO

SPA SRL

La SOCIETÀ PLURIPERSONALE viene costituita per CONTRATTO, per il quale sono richiesti: una particolare forma:

più precisamente l’atto costitutivo deve essere

un certo contenuto: più precisamente l’atto costitutivo deve indicare: redatto per atto pubblico, a pena di nullità

1. Generalità dei soci (fondatori/promotori), e partecipazioni attribuite a ciascuno 9. Amministrazione, e in particolare:

2. Denominazione sociale e sede sociale  Sistema adottato;

 Numero di amministratori e loro poteri;

Può essere formata - È il luogo dove risiedono  Socio al quale è affidato il potere di

liberamente, purchè: l’organo di amministrazione e rappresentanza.

- Contenga la sigla gli uffici direttivi; 10. Numero dei componenti del collegio sindacale

spa o srl; - Indica il comune in cui si trova la 11. Nomina di primi amministratori, sindaci, revisore

- Non sia simile al società e quindi indica qual è il legale dei conti

nome già adottato registro delle imprese presso il 12. Importo globale ed approssimativo delle spese

da una società quale la società deve essere per la costituzione della società, che fanno capo

concorrente se ciò iscritta. alla società stessa

crea confusione. 13. Durata della società

3. Oggetto sociale = tipo di attività economica che la società si propone di svolgere

4. Ammontare del capitale versato e sottoscritto La società può essere costituita:

5. Azioni: numero, valore nominale, modalità di emissione e circolazione

6. Valore attribuito ai crediti e ai beni concessi in natura a tempo a tempo indeterminato

7. Norme per la ripartizione degli utili (in questo caso bisogna indicare il

determinato

8. Benefici accordati ai soci fondatori (ed eventualmente promotori) periodo di tempo entro il quale il socio

Essi: potrà recedere dalla società, che può

 Equivalgono ad una partecipazione agli utili inferiore al 10% degli utili netti essere:

risultanti dal bilancio; 1 anno per spa

 180 giorni per srl

Hanno durata inferiore a 5 anni. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

SPA SRL

Per la costituzione di una società PLURIPERSONALE sono necessari: Per la costituzione di una società PLURIPERSONALE sono necessari:

1. Capitale sociale minimo pari a 50.000€ 1. Capitale sociale minimo pari a 10.000€

2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale 2. Integrale sottoscrizione del capitale sociale

3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente 3. Rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti: più precisamente

deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in deve essere versato direttamente agli amministratori:

denaro. Tale versamento:

 o il 25% dei conferimenti in oppure, in alternativa al 25%,:

Deve essere fatto prima della stipulazione dell’atto costitutivo 

 denaro Polizza assicurativa

Rimane vincolato presso la banca fino al completamento della 

procedura di costituzione Fideiussione bancaria

4. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione 4. Sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione

NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

SPA SRL

La fase di costituzione della società può presentare vizi ed anomalie tra le due fasi o al termine delle stesse.

In particolare:

prima dell’iscrizione della società al RI: dopo l’iscrizione della società al RI:

se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie se l’atto costitutivo presenta vizi o anomalie

si avrà un contratto invalido o viziato. si avrà l’esistenza di una società invalidamente costituita,

ossia di una società non conforme alla legge.

In questo caso si deve indurre lo scioglimento della società,

In questo caso il contratto viene dichiarato nullo ed annullato, secondo la disciplina prevista dall’art. 2332.

secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti.

Si noti che in questo caso la società può essere dichiarata nulla solo Si noti che la dichiarazione di nullità di una società iscritta:

per alcuni motivi. Si hanno infatti solo 3 cause di nullità: Sono efficaci gli atti

1. L’atto costitutivo non è stato stipulato nel rispetto della forma La società non può

compiuti in nome della

dell’atto pubblico; essere dichiarata

società:

non nulla quando la causa

2. L’oggetto sociale è illecito = vale a dire che l’attività - Successivi di nullità si stata

ha è

economica che la società si propone di svolgere non è all’iscrizione eliminata e tale

effetto sanabile

conforme alla legge; presso il RI; eliminazione è stata

retroattivo

3. L’atto costitutivo non indica: denominazione sociale, - Precedenti alla iscritta nel RI.

dichiarazione di

conferimenti, oggetto sociale, capitale sociale. nullità.

CONFERIMENTI

SPA SRL

Nelle società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in danaro, In tema di conferimenti il principio base vuole che possono essere conferiti

salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente. tutti gli elementi dell’attivo, suscettibili di valutazione economica.

È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il È obbligatorio, per garantire l’effettività almeno parziale del capitale, il

versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro (o versamento presso gli amministratori di almeno il 25% dei conferimenti in

dell’intero ammontare se si tratta di una società unipersonale). Una volta danaro. Questo 25% può essere sostituito dalla stipula di:

costituita la società, gli amministratori possono richiedere ai soci i Polizza assicurativa;

versamenti ancora dovuti. Fideiussione bancaria.

Essi:

 Devono risultare dal titolo azionario;

 Grava sia sul socio attuale, sia sull’alienante (solo per 3 anni), nel caso

di trasferimento di azioni;

 Art. 2344: se il socio non provvede al pagamento delle quote dovute

cadrà in mora e di conseguenza:

 Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto; Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

La società può vendere le azioni di tale socio moroso: in questo caso La società può vendere coattivamente le azioni di tale socio moroso.

la società deve offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci per il valore risultante

partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dall’ultimo bilancio approvato, si procederà alla vendita dell’incanto, solo

ancora dovuti. se lo statuto lo consente.

Se non è possibile fare offerte, allora la società può far vendere le In mancanza di compratori allora gli amministratori escludono il socio

azioni tramite una banca o altro intermediario. moroso e trattengono le somme.

Se la vendita non ha esito, allora gli amministratori trattengono i Ma in tal caso è necessaria un’immediata riduzione del capitale sociale, in

conferimenti già versati, dichiarando decaduto il socio. quanto la srl non può mai acquistare le proprie quote.

L’atto costitutivo può però prevedere conferimenti diversi dal danaro.

Ricordiamo, però, che non ogni entità economica diversa dal danaro può

essere conferita in una società per azioni: in particolare sono entità non

conferibili le prestazioni di opera e di servizi, che possono formare oggetto

solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti (= apporti dei soci non

imputabili a capitale).

Invece sono entità conferibili: Inoltre, sono entità conferibili le prestazioni di opera e di servizi, purchè

 I diritti di godimento; l’intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da:

 I beni immateriali (diritti di brevetto per marchi o per invenzioni  Una polizza assicurativa;

industriali);  O da una fideiussione bancaria.

 Entro certi limiti

i beni in natura e i crediti.

Tali conferimenti diversi dal danaro (beni in natura e crediti) devono formare

oggetto di una specifica valutazione, per evitare che ad essi venga assegnato

un valore nominale superiore a quello reale.

Il normale procedimento di valutazione, tenuto da un esperto designato dal I conferimenti in natura presentano una disciplina più semplificata rispetto

tribunale, si articola in fasi differenti: alle società per azioni, infatti

1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare, in allegato

all’atto costitutivo, una relazione giurata di stima, al fine di attestare Tali conferimenti devono comunque formare oggetto di una specifica

che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito valutazione, però:

al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale

sovrapprezzo;  Non è necessario che l’esperto chiamato a svolgere la valutazione

sia designato dal tribunale: basta, infatti, che si tratti di un revisore

2. Entro 170 giorni dalla costituzione della società gli amministratori (e o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro;

non i sindaci) inducono un procedimento di verifica della relazione di 

stima, ed eventualmente procedono alla revisione della stima. Non è prevista alcuna revisione della stima.

Se da tale revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti è

inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui è avvenuto il

conferimento, allora:

La società dovrà: Il socio può:

-Ridurre proporzionalmente il -o versare la differenza in denaro,

capitale sociale; lasciando inalterato il numero di

- e annullare le azioni scoperte. azioni sottoscritte;

oppure recedere dalla società, con

conseguente diritto alla

liquidazione del valore attuale delle

azioni sottoscritte.

L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere che in caso di annullamento delle

azioni, le azioni residue siano ripartite tra i soci.

Vi sono comunque dei metodi alternativi di valutazione. Più precisamente

non si richiede la stima del perito nominato dal tribunale se il valore

attribuito al conferimento in natura di titoli quotati nel mercato di capitali

(valori mobiliari come azioni ed obbligazioni) e per gli strumenti quotati nel

mercato monetario (titoli di debito pubblico, certificati di deposito, …) è pari

o inferiore:

 Al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati

negoziati nei sei mesi precedenti al conferimento;

 Al fair value (= valore di cambio del bene o del credito) iscritto nel

bilancio dell’esercizio precedente nel quale è stato effettuato il

conferimento;

 Al valore che risulta da una valutazione effettuata in una data

precedente di non oltre sei mesi il conferimento.

Chi intende effettuare un conferimento in natura può far redigere una

stima non giurata da un esperto di sua fiducia, purchè sia dotato di una

certa professionalità e sia indipendente sia dalla società, sia da chi

effettua il conferimento, sia dai soci che controllano il soggetto

conferente o la società stessa.

3. Nella fase finale operano i soci amministratori, i quali possono

decidere (per entrambi i metodi di valutazione utilizzati) di:

richiedere una nuova valutazione, iscrivere una dichiarazione nel RI,

se reputano inattendibile il valore se reputano attendibile il valore

attribuito al conferimento. attribuito al conferimento.

N.B: è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea ordinaria e una

documentazione da parte dell’alientante per la stima dei conferimenti in

natura dei c.d. acquisti pericolosi, ossia di quegli acquisti effettuati dai

promotori, dai fondatori, dai soci attuali o dagli amministratori quando:

 Il corrispettivo pattuito è pari o superiore a 1/10 del capitale sociale;

 L’acquisto è compiuto nei 2 anni dall’iscrizione della società al RI.

In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto è comunque ritenuto valido,

ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni

causati alla società, ai soci ed ai terzi. OLTRE AI CONFERIMENTI …

SPA SRL

Per le spa oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei Per le srl è stata introdotta una nuova disciplina (non prevista per le spa) dei

soci di eseguire PRESTAZIONI ACCESSORIE che non consistono in denaro e FINANZIAMENTI DEI SOCI, al fine di porre un freno alle società

che non possono formare oggetto di conferimento. sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale

di prestito da parte dei soci.

Esempio: i soci sono obbligati a:

 Secondo l’art. 2467 il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società:

prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società; 

 è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori;

effettuare forniture periodiche di materie prime o di merci.  deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precedente

Tale obbligo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. alla dichiarazione di fallimento della stessa.

Le azioni con prestazioni accessorie:

 Tale disciplina si applica ai finanziamenti dei soci che sono stati concessi in

devono essere nominative;

 un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e

non sono trasferibili senza il consenso dei soci amministratori. patrimonio netto.

Con tale disciplina è caduto il divieto per le srl di emettere obbligazioni:

più precisamente tali società possono emettere titoli di debito nei casi

previsti dallo statuto e ovviamente differenti alle obbligazioni delle spa.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

SPA SRL

Il capitale sociale viene diviso in quote che prendono il nome di AZIONI. Il capitale sociale viene diviso in QUOTE SOCIALI.

Più precisamente tali azioni sono: Più precisamente:

 

Tutte di eguale valore nominale: il capitale sociale è diviso in parti di Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, in base

uguale ammontare; ad un principio personale;

 

Omogenee e standardizzate; Ogni socio è titolare di una quota, la cui misura è proporzionale al

valore del suo conferimento;

 Attribuiscono ai soci uguali diritti:  Salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo i diritti sociali (agli

utili e al voto) spettano a ciascun socio in misura proporzionale

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cla.Love di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Policaro Giuseppe.
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