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FILIAZIONE NATURALE
Al primo comma si stabilisce che: "Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza."
Il presupposto della trasmissione automatica per filiazione naturale ex matre ed/od ex patre è quindi la MINORE ETA' del soggetto.
Al secondo comma, invece, si stabilisce che: "in caso di maggiore età del figlio naturale riconosciuto o dichiarato, esso mantiene la propria cittadinanza a meno che non ne faccia espressa richiesta con espressa dichiarazione in due casi:
- Entro 1 ANNO dal riconoscimento / dichiarazione se avvenuti in Italia
- Entro 1 ANNO dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, se emesso all'estero.
In questo caso la cittadinanza italiana costituisce sia il riconoscimento di figlio naturale, sia la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Infine il comma 3 si prevede l'estensione
dell’effetto dell’acquisto della cittadinanza italiana ancheverso i figli naturali non riconoscibili a favore dei quali sia stato giudizialmente riconosciuto il dirittoal mantenimento o agli alimenti.Infatti l’art. 279 cc. prevede che in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudizialedi paternità o maternità (appunto caso dei figli naturali non riconoscibili), il figlio naturale può agire perottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione da parte dei genitori.Se maggiorenne ed in stato di bisogno egli può agire per ottenere gli alimenti.Tale azione è ammessa previa autorizzazione del giudice e può essere promossa dal curatore specialenominato dal giudice su richiesta del pm o del genitore che esercita la potestà.Con tale azione il figlio acquista così anche la cittadinanza italiana del genitore naturale che ha laresponsabilità di mantenimento ed
- educazione: se si tratta di minore ciò avviene automaticamente, se si tratta di maggiorenne ciò è conseguenza di un'espressa dichiarazione dell'interessato.
- ADOZIONE E CITTADINANZA.
L'ART. 3 costituisce l'ultimo caso di acquisto automatico della cittadinanza italiana: l'ADOZIONE. L'ambito di applicazione della norma è definito dal comma 2 che estende la trasmissione automatica della cittadinanza anche ai minori adottati prima della data di entrata in vigore della legge, vale a dire prima del 1992. La disposizione in esame conferma del resto la previsione contenuta nell'art 39 della L. n.184/1983 in materia di adozione e affidamento di minore, il quale stabiliva che il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. Secondo la Giurisprudenza, l'art 39, richiede che entrambi i genitori, per l'acquisto della cittadinanza in capo al figlio adottivo,
posseggano la cittadinanza italiana. Tale legge NON esclude che l'acquisto della cittadinanza italiana derivi SOLO dal padre o madre adottivo/a in possesso di cittadinanza italiana, mentre NON avviene nel caso in cui gli adottati abbiano raggiunto la maggiore età alla data di entrata in vigore della legge stessa. Occorre ora interrogarsi sui presupposti formali necessari per l'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottato. Va sul punto premesso che il titolo III della L. 84/1983 è stato interamente sostituito dalla Legge 476/1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione. Con la medesima legge viene adottato, all'art 34, un nuovo PROCEDIMENTO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE maggiormente uniforme tra gli stati contraenti, comprendente: - UNA FASE in ITALIA, che termina con il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni. - UNA FASE all'ESTERO.che termina con la sentenza di adozione emessa dall'autorità straniera. Solo dopo tale pronuncia il minore, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, il soggetto adottato entra in Italia in una situazione di affidamento familiare che dura tutto il tempo necessario al Tribunale per la verifica che il provvedimento dell'autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla Convenzione dell'Aja. Tuttavia dal tenore letterale dell'art 34 sembrerebbe che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato abbia efficacia ex nunc, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto allatrascrizione de provvedimento di adozione. Si osservi che la trascrizione negli atti di stato civile del decreto di adozione emesso dall'autorità giudiziaria NON è condizione costitutiva dello stato civile italiano: essa rende solo possibile l'efficacia ex tunc delprovvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all'atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore adottato. Se così non fosse ci sarebbero 2 diversi status giuridici trascritti sugli atti di stato civile del minore (di affidamento familiare fino al momento della pronuncia dell'ordine di trascrizione e solo successivamente di adozione con conseguente acquisizione della cittadinanza italiana). Inoltre La legge 184/1983 disciplina anche la perdita della cittadinanza medesima. Le fattispecie disciplinate sono 2: - PERDITA AUTOMATICA: caso in cui la revoca della cittadinanza sia intervenuta per fatto dell'adottato, il quale o è in possesso di un'altra cittadinanza oppure la riacquisti. - PERDITA PER RINUNCIA DELL'ADOTTATO MAGGIORENNE: in tutti gli altri casi di revoca dell'adozione, nei quali per regola generale l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Infatti, nel caso in cui la revocaavvenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso può, se in possesso di altra cittadinanza o in caso di riacquisto, rinunciare alla cittadinanza italiana ENTRO 1 ANNO dalla revoca di adozione per causa diversa dal fatto dell'adottato. 4) L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA SU DOMANDA DELL'INTERESSATO: L'ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE. L'ART.4 disciplina il c.d. acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE. Esso prevede 2 ipotesi di acquisto della cittadinanza: 1. Fondata sulla FILIAZIONE 2. Fondata sulla NASCITA IN TERRITORIO ITALIANO In entrambi i casi si tratta di modi di acquisto della cittadinanza ad opera di quelle persone che abbiano stretto con l'Italia rapporti tali da affievolire il vincolo con la patria d'origine e contemporaneamente rafforzare il vincolo con l'Italia stessa. Di conseguenza si ritiene che esse debbano essere interpretate nel senso più ampio, concedendosi agli interessati laPossibilità di utilizzare ciascuno i modi di acquisto previsti da detto articolo, senza che la mancata utilizzazione di uno di essi costituisca preclusione per la successiva utilizzazione degli altri modi previsti dall'art in questione. Tale preclusione potrà sorgere solo da una chiara manifestazione di volontà dell'interessato che sia incompatibile con l'intenzione di avvalersi del beneficio che la legge gli ha elargito.
Il COMMA 1 dell'art 4 prevede l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero o dell'apolide di stirpe italiana (cioè discendente da cittadino italiano per nascita, relativamente agli ascendenti fino al 2° grado).
Affinché la cittadinanza possa essere acquisita è necessaria una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana e la presenza di uno dei tre requisiti alternativamente richiesti alle seguenti lettere dello stesso articolo:
a) soggetti che prestano effettivo
servizio militare per lo Stato italiano;
b) soggetti che assumano pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero (valido per i soli stranieri COMUNITARI, divieto d'accesso per i cittadini extracomunitari);
c) straniero o apolide maggiorenne discendente da cittadino italiano che, al raggiungimento della maggiore età, risieda legalmente in Italia (cioè chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia e quelle in materia di iscrizione anagrafica) da almeno 2 anni, se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di volere acquistare la cittadinanza italiana.
Il COMMA 2 dell'art 4, invece, stabilisce che l'acquisto della cittadinanza italiana fondato sulla nascita in Italia dello straniero, che vi abbia risieduto legalmente SENZA interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, sempre in presenza di
Una dichiarazione dell'interessato di voler acquistare la cittadinanza italiana resa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Una volta analizzata la medesima norma è opportuno richiamare la differenza tra l'acquisto per beneficio di legge da parte dello straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età e l'acquisto per nascita IURE SOLI del figlio di genitori entrambi apolidi o ignoti o del figlio che NON segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato ai quali essi appartengono. Sebbene in entrambe le fattispecie sia rilevante la nascita nel territorio dello stato italiano, è evidente che gli effetti di tale evento naturale sono nettamente diversi nell'uno e nell'altro caso, trattandosi nell'ipotesi dell'art 1 non di uno straniero che, nato in Italia da cittadini stranieri, ne acquista successivamente la cittadinanza in seguito ad espressa richiesta come richiesto dall'art 4.
acquisizione della cittadinanza per matrimonio. Infatti, secondo questa legge, sia il marito che la moglie stranieri o apolidi possono ottenere la cittadinanza italiana attraverso il matrimonio con un cittadino italiano. Tuttavia, la procedura di acquisizione è diversa per i due coniugi. Per la moglie straniera o apolide, l'acquisizione della cittadinanza avviene automaticamente al momento del matrimonio con un cittadino italiano. Non è necessario presentare una domanda formale, ma è comunque possibile richiedere un certificato di cittadinanza per confermare lo status di cittadina italiana. Per il marito straniero o apolide, invece, l'acquisizione della cittadinanza avviene attraverso la naturalizzazione ordinaria. Ciò significa che il marito deve presentare una domanda formale alle autorità competenti e soddisfare determinati requisiti, come la residenza in Italia per un determinato periodo di tempo e la conoscenza della lingua italiana. È importante sottolineare che l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio non è automatica per entrambi i coniugi, ma dipende dal sesso del coniuge straniero o apolide. Questa distinzione è stata oggetto di modifiche nel corso degli anni, al fine di garantire una maggiore parità di trattamento tra i coniugi. In conclusione, l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è regolata dal principio della iuris communicatio, che permette al coniuge straniero o apolide di ottenere la cittadinanza italiana attraverso il matrimonio con un cittadino italiano. Tuttavia, la procedura di acquisizione può variare a seconda del sesso del coniuge straniero o apolide.juris communicatio nela trasmissionedella cittadinanza da parte di un coniuge a favore dell'altro, grazie alla fissazione di criteri c