Cittadini e stranieri nel diritto privato della modernità
(Daniela Memmo)
Capitolo primo: La cittadinanza italiana
1) L’acquisto della cittadinanza italiana per nascita
L’art.1 della L. n. 91/1992 disciplina i casi di acquisto automatico per nascita:
- È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. È un acquisto di cittadinanza iure sanguinis, che ha come presupposto la filiazione ed è la regola generale vigente in Italia.
- È cittadino italiano chi è nato nel territorio italiano da genitori ignoti o apolidi oppure se il soggetto non segue la cittadinanza dei genitori. È considerato, del pari, cittadino italiano anche chi nasce da genitori ignoti e il soggetto sia stato trovato in territorio italiano e sia privo di altra cittadinanza. Si parla in questo caso di acquisto di cittadinanza iure soli. (inoltre vale in via eccezionale).
Per entrambi i casi conseguono complessi problemi applicativi. Per quanto riguarda l’acquisto automatico della cittadinanza iure sanguinis è noto come la disciplina attuale sia il risultato di un lungo percorso interpretativo, segnato dagli interventi della Corte Costituzionale, volti a modificare la disciplina contenuta nella previgente l. n. 555/1912 in materia di cittadinanza.
In particolare, la Corte Costituzionale, con sentenza 30/1983, ha ridefinito la disciplina dell’acquisto iure sanguinis ex matre, dichiarando incostituzionale l’art 1, primo comma della l. n. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre italiana.
La fondamentale decisione, successiva all’intervenuta riforma del diritto di famiglia del 1975 ed ispirata alla parità tra i coniugi, ha portato definitivamente a riconoscere la trasmissibilità iure sanguinis ex matre. Ciò ha però posto l’ulteriore problema relativo al limite temporale al quale ricondurre poi gli effetti della dichiarazione.
Ci si domandò se gli effetti della pronuncia dovessero avere efficacia retroattiva o futura. A questo quesito cercò di rispondere la giurisprudenza ordinaria con due orientamenti difformi:
- Il primo orientamento prevedeva un’interpretazione estensiva della pronuncia: al figlio legittimo di madre cittadina, pur se nato in data anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, deve essere riconosciuto lo status di cittadino italiano iure sanguinis. Perciò deve essere considerato cittadino italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1o gennaio 1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione). Tale orientamento venne seguito dalla Cassazione e dalla stessa giurisprudenza di merito.
- Il secondo orientamento esponeva un’interpretazione opposta: essa venne seguita dalla S.C., che ha ritenuto che l’efficacia retroattiva di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma sin dal momento in cui quest’ultima sia entrata in vigore, trova applicazione solo con riferimento alla categoria delle norme che si rilevino incostituzionali ab initio, mentre, invece, allorquando una norma sia venuta a collidere con i parametri costituzionali solo successivamente alla data della sua entrata in vigore, il termine di decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità coincide con il momento in cui l’incostituzionalità si sia concretizzata. Da ciò discende che gli effetti della sentenza 30/1983 non possono retroagire oltre il 1o gennaio 1948.
Il complesso problema dell’acquisto iure sanguinis ex matre e la questione collegata della fissazione del limite temporale alla retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale delle norme in tema di cittadinanza si è posto in giurisprudenza anche con riferimento all’art 10 comma 3 della L. n. 555/1912, che prevedeva la perdita da parte della donna della cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà della donna medesima, sempre che il marito possedesse una diversa cittadinanza che per effetto del matrimonio si comunicasse alla moglie.
Tale norma è stata anche dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 87/1975. Questa importante sentenza ha preceduto la riforma del diritto di famiglia del 1975 e ha trovato immediata applicazione e riscontro nella legislazione.
Nello stesso anno la riforma del diritto di famiglia ha introdotto l’art 143 ter. C.c. che prevedeva che la perdita della cittadinanza da parte della donna, che acquisti una cittadinanza straniera per effetto di matrimonio o mutamento della cittadinanza da parte del marito, è condizionata alla sua espressa rinunzia.
La questione di particolare importanza discussa in giurisprudenza attiene alla possibilità di considerare cittadino italiano iure sanguinis il soggetto figlio di madre italiana, la quale anteriormente alla nascita, abbia perso la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero contratto prima della norma successivamente dichiarata illegittima.
Com’è evidente anche in questa fattispecie si pone il problema del limite temporale alla retroattività delle pronunce della Corte.
Anche in questo caso si pone un contrasto di interpretazioni:
- La Cassazione, con una decisione risalente al 1978 ha dapprima affermato che, non potendo gli effetti della sentenza della Cort. Cost. n. 81/1975 retroagire oltre la data del 1 gennaio 1948, la pronuncia di incostituzionalità non ha travolto il fatto estensivo della cittadinanza costituito dal matrimonio contratto dalla cittadina italiana prima di tale data, ma ha prodotto il diverso e limitato risultato di attribuire alla donna il diritto di riacquistare, ove lo voglia, la cittadinanza cessata.
- Però, più recentemente, la stessa Cassazione ha assunto una diversa posizione proclamando che per effetto delle sentenze della Cort. Cost. n. 81/1975 e n.30/1983 la cittadinanza italiana va riconosciuta anche alle donne coniugate con cittadino straniero prima dell’entrata in vigore della Cost. (1 gennaio 1948), nonché ai figli di madre cittadina italiana, che non l’avevano acquistata perché nati prima del 1o gennaio 1948.
Il contrasto interpretativo al giorno d’oggi sembra avere una natura restrittiva: infatti la sentenza della Cass. Sez. Un. n.3331/2004 non considera cittadino italiano iure sanguinis il figlio nato dopo il 1 gennaio 1948, di donna, la quale, a seguito di matrimonio con straniero contratto prima dell’entrata in vigore della Costituzione, abbia perduto, dopo la previgente disciplina, l’originario status di cittadina italiana.
2) La cittadinanza italiana dei figli minori naturali
L’art.2 prevede un ulteriore caso di acquisto automatico della cittadinanza italiana fondato sulla filiazione naturale:
Al primo comma si stabilisce che: “Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza.”
Il presupposto della trasmissione automatica per filiazione naturale ex matre ed/od ex patre è quindi la minore età del soggetto.
Al secondo comma, invece, si stabilisce che: “in caso di maggiore età del figlio naturale riconosciuto o dichiarato, esso mantiene la propria cittadinanza a meno che non ne faccia espressa richiesta con espressa dichiarazione in due casi:
- Entro 1 anno dal riconoscimento / dichiarazione se avvenuti in Italia.
- Entro 1 anno dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, se emesso all’estero.”
In questo caso la cittadinanza italiana costituisce sia il riconoscimento di figlio naturale, sia la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Infine, il comma 3 prevede l’estensione dell’effetto dell’acquisto della cittadinanza italiana anche verso i figli naturali non riconoscibili a favore dei quali sia stato giudizialmente riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti.
Infatti, l’art. 279 C.c. prevede che in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (appunto caso dei figli naturali non riconoscibili), il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione da parte dei genitori. Se maggiorenne ed in stato di bisogno egli può agire per ottenere gli alimenti.
Tale azione è ammessa previa autorizzazione del giudice e può essere promossa dal curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pm o del genitore che esercita la potestà.
Con tale azione il figlio acquista così anche la cittadinanza italiana del genitore naturale che ha la responsabilità di mantenimento ed educazione: se si tratta di minore ciò avviene automaticamente, se si tratta di maggiorenne ciò è conseguenza di un’espressa dichiarazione dell’interessato.
3) Adozione e cittadinanza
L’art. 3 costituisce l’ultimo caso di acquisto automatico della cittadinanza italiana: l’adozione.
L’ambito di applicazione della norma è definito dal comma 2 che estende la trasmissione automatica della cittadinanza anche ai minori adottati prima della data di entrata in vigore della legge, vale a dire prima del 1992.
La disposizione in esame conferma del resto la previsione contenuta nell’art 39 della L. n.184/1983 in materia di adozione e affidamento di minore, il quale stabiliva che il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
Secondo la giurisprudenza, l’art 39 richiede che entrambi i genitori, per l’acquisto della cittadinanza in capo al figlio adottivo, posseggano la cittadinanza italiana. Tale legge non esclude che l’acquisto della cittadinanza italiana derivi solo dal padre o madre adottivo/a in possesso di cittadinanza italiana, mentre non avviene nel caso in cui gli adottati abbiano raggiunto la maggiore età alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Occorre ora interrogarsi sui presupposti formali necessari per l’acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottato.
Va sul punto premesso che il titolo III della L. 184/1983 è stato interamente sostituito dalla Legge 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione. Con la medesima legge viene adottato, all’art 34, un nuovo procedimento di adozione internazionale maggiormente uniforme tra gli stati contraenti, comprendente:
- Una fase in Italia, che termina con il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minori.
- Una fase all’estero, che termina con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera.
Solo dopo tale pronuncia il minore, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, entra in Italia in una situazione di affidamento familiare che dura tutto il tempo necessario al Tribunale per la verifica che il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla Convenzione dell’Aja.
Tuttavia, dal tenore letterale dell’art 34 sembrerebbe che l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato abbia efficacia ex nunc, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione del provvedimento di adozione.
Si osservi che la trascrizione negli atti di stato civile del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria non è condizione costitutiva dello stato civile italiano: essa rende solo possibile l’efficacia ex tunc del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all’atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore adottato.
Se così non fosse ci sarebbero due diversi status giuridici trascritti sugli atti di stato civile del minore (di affidamento familiare fino al momento della pronuncia dell’ordine di trascrizione e solo successivamente di adozione con conseguente acquisizione della cittadinanza italiana).
Inoltre, la legge 184/1983 disciplina anche la perdita della cittadinanza medesima. Le fattispecie disciplinate sono due:
- Perdita automatica: caso in cui la revoca della cittadinanza sia intervenuta per fatto dell’adottato, il quale o è in possesso di un’altra cittadinanza oppure la riacquisti.
- Perdita per rinuncia dell’adottato maggiorenne: in tutti gli altri casi di revoca dell’adozione, nei quali per regola generale l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Infatti, nel caso in cui la revoca avvenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso può, se in possesso di altra cittadinanza o in caso di riacquisto, rinunciare alla cittadinanza italiana entro 1 anno dalla revoca di adozione per causa diversa dal fatto dell’adottato.
4) L’acquisto della cittadinanza su domanda dell’interessato: L’acquisto per beneficio di legge
L’art.4 disciplina il c.d. acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Esso prevede due ipotesi di acquisto della cittadinanza:
- Fondata sulla filiazione
- Fondata sulla nascita in territorio italiano
In entrambi i casi si tratta di modi di acquisto della cittadinanza ad opera di quelle persone che abbiano stretto con l’Italia rapporti tali da affievolire il vincolo con la patria d’origine e contemporaneamente rafforzare il vincolo con l’Italia stessa. Di conseguenza si ritiene che esse debbano essere interpretate nel senso più ampio, concedendosi agli interessati la possibilità di utilizzare ciascuno i modi di acquisto previsti da detto articolo, senza che la mancata utilizzazione di uno di essi costituisca preclusione per la successiva utilizzazione degli altri modi previsti dall’art in questione. Tale preclusione potrà sorgere solo da una chiara manifestazione di volontà dell’interessato che sia incompatibile con l’intenzione di avvalersi del beneficio che la legge gli ha elargito.
Il comma 1 dell’art 4 prevede l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero o dell’apolide di stirpe italiana (cioè discendente da cittadino italiano per nascita, relativamente agli ascendenti fino al 2o grado). Affinché la cittadinanza possa essere acquisita è necessaria una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana e la presenza di uno dei tre requisiti alternativamente richiesti alle seguenti lettere dello stesso articolo:
- Soggetti che prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano;
- Soggetti che assumano pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero (valido per i soli stranieri comunitari, divieto d’accesso per i cittadini extracomunitari);
- Straniero o apolide maggiorenne discendente da cittadino italiano che, al raggiungimento della maggiore età, risieda legalmente in Italia (cioè chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia e quelle in materia di iscrizione anagrafica) da almeno 2 anni, se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di volere acquistare la cittadinanza italiana.
Il comma 2 dell’art 4, invece, stabilisce che l’acquisto della cittadinanza italiana fondato sulla nascita in Italia dello straniero, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, sempre in presenza di una dichiarazione dell’interessato di voler acquistare la cittadinanza italiana resa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
Una volta analizzata la medesima norma è opportuno richiamare la differenza tra l’acquisto per beneficio di legge da parte dello straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età e l’acquisto per nascita iure soli del figlio di genitori entrambi apolidi o ignoti o del figlio che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato ai quali essi appartengono.
Sebbene in entrambe le fattispecie sia rilevante la nascita nel territorio dello stato italiano, è evidente che gli effetti di tale evento naturale sono nettamente diversi nell’uno e nell’altro caso, trattandosi nell’ipotesi dell’art 1 non di uno straniero che, nato in Italia da cittadini stranieri, ne acquista successivamente la cittadinanza in seguito ad espressa richiesta come richiesto dall’art 4, ma di un soggetto che nasce già cittadino italiano.
5) L’acquisto per iuris communicatio: Matrimonio e cittadinanza italiana
Tra i modi di acquisto della cittadinanza su domanda dell’interessato, gli art. 5-8 L. n. 91/1992, disciplinano l’acquisto della cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino italiano, in applicazione del principio della c.d. iuris communicatio della cittadinanza da parte di un coniuge in favore dell’altro.
Tale istituto è stato ripetutamente modificato: infatti, la L. 555/1912 operava una netta distinzione in materia in base al sesso del coniuge straniero o apolide: così se la moglie conseguiva automaticamente la cittadinanza italiana del marito, contrariamente il marito la conseguiva soltanto mediante naturalizzazione ordinaria, ossia con decreto del Capo dello Stato, avente natura discrezionale.
Tale legge venne sostituita dalla L. 123/1983. Nella medesima venne attuata una parziale modifica del principio della iuris communicatio nella trasmissione della cittadinanza da parte di un coniuge a favore dell’altro, grazie alla fissazione di criteri cardine del nuovo sistema. Infatti essa ha abolito la discriminazione dei sessi e fissato un regime uniforme, il quale è basato sulla volontarietà dell’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di nostro connazionale, il quale ne faccia richiesta o che non si opponga alla richiesta in tal senso effettuata dal coniuge italiano qualora siano trascorsi 3 anni dal matrimonio o siano trascorsi 6…
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