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IL CONTRATTO PRELIMINARE - Generalità

Per contratto preliminare si intende il contratto con cui le parti si impegnano a stipulare in futuro un altro contratto. La giurisprudenza fa molta attenzione a distinguere l'ipotesi in cui le parti promettono di contrarre (preliminare), dall'ipotesi in cui le parti vogliono fin da subito gli effetti del negozio ma promettono di riprodurre il consenso successivamente, per lo più in forma diversa e solenne (riproduzione del contratto).

Potrà darsi che entrambe le parti si impegnino a concludere il definitivo, oppure può darsi che si vincoli una sola delle parti: un preliminare siffatto, che obbliga una sola parte senza contropartita, può dar luogo a seri problemi quando gli si voglia attribuire una causa diversa da quella liberale, con tutte le conseguenze in punto di validità.

La scissione del contratto preliminare da quello definitivo adempie a funzioni pratiche di primaria importanza, ad esempio il...

Il contraente preferisce impegnarsi a comprare, anziché comprare, perché preferisce rinviare gli effetti del contratto al momento in cui lo stato di fatto e di diritto del bene sia meglio noto, e vuole nel frattempo affrettare la formazione di un vincolo giuridico. Il preliminare con obbligo di una sola parte poi ha una funzione simile a quella della proposta irrevocabile o dell'opzione: permette cioè al beneficiario di riflettere prima di decidere, oppure di speculare fino all'ultimo giorno utile per l'esercizio del diritto.

Una variante del contratto preliminare di vendita è quella caratterizzata dall'esecuzione anticipata: il venditore trasferisce il possesso e intasca il prezzo fin dal momento del preliminare. Il contratto definitivo poi sarà un atto solutorio, consistente nell'alienazione del bene.

Requisiti ed effetti del contratto preliminare:

I requisiti oggettivi del contratto preliminare ricalcano i requisiti propri di ogni

contratto preliminare come atto negoziale autonomo, con effetti giuridici propri, anche in assenza del contratto definitivo. Tuttavia, è importante sottolineare che il contratto preliminare non può essere considerato un contratto definitivo e non può essere adempiuto in modo definitivo. Inoltre, il contratto preliminare può essere revocato o risolto in base alle regole generali previste per i contratti. Ad esempio, se una delle parti non adempie alle proprie obbligazioni previste nel contratto preliminare, l'altra parte può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Infine, è importante notare che il contratto preliminare può essere utilizzato in diversi settori, come ad esempio nel campo immobiliare, nel campo commerciale o nel campo del lavoro. In ogni caso, è fondamentale che il contratto preliminare sia redatto in forma scritta e che contenga tutte le clausole necessarie per garantire la validità e l'efficacia del contratto definitivo. Dal contratto preliminare deriva l'obbligazione di prestare il consenso necessario alla conclusione del Il contratto definitivo L'art 2932 cc dispone che se colui che è obbligato a concludere il contratto definitivoè un atto dovuto. Un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi previsti dalla legge, almeno che la prestazione non sia ancora esigibile. L'art. 2932 cc attribuisce all'avente diritto la facoltà di chiedere la sentenza costitutiva che sostituisce il contratto, ma non gli toglie l'altra facoltà di chiedere puramente la condanna del convenuto a concludere il definitivo. La sentenza fondata sull'art. 2932 cc è emessa affinché si verifichino gli effetti del contratto definitivo non concluso, ed è razionale quindi ritenere che essa.sia assoggettata al medesimo destino che il diritto riservava al contratto definitivo: per la giurisprudenza ad esempio la sentenza è risolubile per inadempimento. La presenza dell'obbligo di contrarre produce notevoli conseguenze sul regime di invalidità del definitivo, paralizzando alcune eccezioni fondate sul vizio del volere e sull'incapacità. Supponiamo che Tizio concluda un preliminare svantaggioso, e poi mentre medita di sottrarsi alla conclusione del definitivo, conclude il definitivo perché viene raggirato. A noi pare che il definitivo non si possa annullare, perché non è lecito chiedere l'annullamento di un contratto che subito dopo verrebbe sostituito da una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art 2932 cc). E comunque l'annullamento del definitivo farebbe rivivere il preliminare. La prassi tuttavia ha adottato un indirizzo diverso. La giurisprudenza si è pronunciata soprattutto sul

terrenodella rescissione, affermando che in presenza di contratto preliminare e definitivo, dal momento della conclusione di quest’ultimo sorge una nuova azione di rescissione con un proprio termine annuale di prescrizione.

Il contratto normativo

Mediante il contratto normativo, le parti prestabiliscono quale sarà il contenuto di futuri contratti che riservano di concludere: a differenza del contratto preliminare quindi non c’è un impegno vincolante delle parti. Di conseguenza, le parti quando concluderanno i contratti previsti nella convenzione normativa, potranno essere fedeli all’idea manifestata nel loro primo accordo: ma poiché non hanno perso il potere di disporre a piacimento dei propri rapporti, potranno anche aver cambiato idea e in tal caso l’accordo normativo verrà superato. Il contratto normativo inoltre può impegnare le parti ad includere determinate clausole quando trattano con i terzi, o può essere concluso fra

più di due parti. In queste ipotesi le parti che concludono contratti ulteriori non sono libere di non rispettare il patto normativo, poiché è coinvolto un soggetto terzo: se le parti derogano al patto normativo, sono responsabili contrattualmente per la lesione dell'accordo violato.

Mentre solitamente si conclude un preliminare in vista di un unico contratto, il contratto normativo si conclude in vista di un numero imprecisato di futuri affari. Sebbene il contratto normativo non obblighi le parti, si tratta di un vero e proprio contratto: se non si è d'accordo con tale affermazione, allora si può dire che esso è l'elemento cui rinviano gli specifici contratti ulteriori.

IL CONTRATTO IMPOSTO

Il contratto di solito è uno strumento di autonomia dei privati e degli enti pubblici, ma potrebbe anche essere modo di adempimento ad un obbligo.

La norma principale in tale ambito è l'art 2597 cc, la quale dispone che chi

esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le relative prestazioni, osservando la norma è di obbligare il monopolista all'equa contrattazione affinché non vi sia disparità di trattamento. La ratio è di impedire che il monopolista approfitti chiedendo controprestazioni ricattatorie, e di impedire comportamenti capricciosi di chi non vuole contrarre con una persona data per antipatia o prepotenza. L'obbligo è garantito ulteriormente dall'art. 2932 cc, che prevede che ogni obbligo di concludere un contratto è assistito dalla possibilità di ottenere una sentenza sostitutiva del contratto stesso. Si domanda tuttavia se la responsabilità del monopolista legale per mancata conclusione del contratto sia contrattuale o aquiliana. Ora, premesso che la responsabilità contrattuale si ha in caso di infrazione di un'obbligazione in senso stretto, e la responsabilità aquiliana si ha in caso di...

violazione della generica regola dicondotta, il dovere del monopolista ha tutta l'aria di essere un obbligazione in senso stretto. Obblighi legali di contrarre emergono anche da altri articoli specifici (es. normativa antitrust, o art 1679 cc). Non è detto però che non esistano obblighi di contrarre derivanti da norme di altro tipo, come ad esempio dall'ordine pubblico o dal buon costume. Uno spunto più generale poi si potrà ricavare dall'art 2043 cc, quando il rifiuto di contrarre cagioni ad altri un danno ingiusto.

L'OPZIONE

L'opzione è un contratto con cui una parte emette irretrattabilmente la proposta di concludere un ulteriore contratto, si che la controparte potrà perfezionare con la propria unilaterale accettazione questo contratto ulteriore.

Il problema principale per gli interpreti è chiarire la differenza che intercorre fra opzione e proposta irrevocabile. In materia vi sono due tesi: da un lato

c’è chi ritiene che opzione e proposta irrevocabile producono effetti identici, ma differiscono nella struttura perché la prima è una convenzione mentre la seconda è una dichiarazione unilaterale; dall’altro lato c’è chi sostiene che la differenza sta nel fatto che l’opzione, a differenza della proposta irrevocabile, attribuisce un diritto soggettivo, come tale cedibile ed opponibile ai terzi. A nostro giudizio l’opzione differisce dalla proposta irrevocabile perché si appoggia su una causa: in altri termini, perché è o sarà pagata con un corrispettivo a parte (pensa ai contratti con calciatori). Il contratto di opzione deve essere concluso nella stessa forma che è richiesta per il contratto definitivo, e deve indicare tutti gli elementi essenziali del contratto finale. Il contratto definitivo si concluderà mediante l’accettazione dell’oblato, da manifestare nei modi comuni o.

nei modi formali determinati dalla proposta.

LE SITUAZIONI STRUMENTALI

- La situazione giuridica del proponente

Il proponente, fin dal momento in cui propone, assume il dove

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A.A. 2020-2021
85 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.Russo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Villa Gianroberto.