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La nozione del contratto

La concezione di base del contratto

La costruzione della nozione e del concetto di contratto ha stuzzicato l’ambiente dottrinale di tutti i paesi. A tal proposito si possono individuare quattro tipi di figure di contratto:

  • Una prima concezione assimila il contratto a un accordo di volontà;
  • Una terza concezione considera il contratto come uno scambio (la donazione quindi per esempio non sarebbe un contratto);
  • Infine, nel diritto romano il contratto è un impegno: ogni promessa è seria, è vincolante, perché crea affidamento.

Secondo l’autore del libro, non esiste un unico genotipo di contratto: al contrario, il contratto è una figura composta da un insieme di concezioni tutte legittime e tutte passibili di valide concretizzazioni. Ogni ordinamento giuridico ha chiaramente la sua nozione positiva di contratto, ma accanto ad essa l’interprete potrà portare con sé una nozione diversa con cui illuminerà ed integrerà il dettato legislativo.

Il contratto nel codice italiano

L’art 1321 cc definisce il contratto come il negozio con la quale due o più soggetti si accordano per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L’art 1325 cc poi elenca quattro elementi essenziali per ottenere un contratto: accordo delle parti, oggetto, causa e forma quando prescritta a pena di nullità. Siamo di fronte a due norme che tendono a definire il medesimo istituto, il che genera confusione e apparenti contraddizioni: quale delle due deve essere utilizzata per identificare la figura del contratto?

L’art 1321 cc sembra essere quello che ha una miglior funzione definitoria. Il problema è che la sua definizione è tutt’altro che limpida, e anzi talvolta è persino smentita da ulteriori disposizioni di legge. Infatti, tanto per cominciare, per l’articolo in esame il contratto sarebbe l’accordo, ma il problema è che manca una definizione unitaria di “accordo”. Cos’è?

Non sempre è la volontà dei due contraenti (si pensi all’interposizione fittizia, nel caso in cui il prestanome si ritrovi vincolato perché il terzo non è intervenuto nell’intesa simulatoria), e ancora peggio non sempre vi sono due dichiarazioni (si pensi alla proposta contrattuale con obbligazioni del solo proponente, che non necessita di accettazione). Il contratto quindi si identifica con una o più dichiarazioni a seconda dei casi: ma anche lo stesso concetto di “dichiarazione” non si presta a una definizione unitaria, perché i requisiti strutturali della dichiarazione cambiano a seconda dei casi. L’art 1321 cc ci pare allora inaffidabile, perché definisce il contratto con termini dal valore sfuggente.

A sua volta, l’art 1325 cc non integra utilmente l’art 1321 cc: lo dimostra l’analisi degli elementi essenziali. Talvolta infatti il solo accordo delle parti non è sufficiente, ma è necessario un atto di esecuzione (contratti reali). La causa poi è elemento necessario sempre che non siamo nell’ipotesi dei contratti astratti. La forma poi è necessaria solo per alcuni contratti.

Il combinato disposto dei due articoli non è tanto migliore nemmeno se lo osserviamo dal punto di vista dell’ambito entro il quale il contratto può operare: i rapporti giuridici patrimoniali. Lo stesso codice civile contiene articoli che dimostrano troppo ristretto o troppo ampio tale campo. Da un lato infatti vi sono alcuni diritti sul proprio corpo, che non hanno carattere patrimoniale, che sono in alcuni casi negoziabili: i negozi aventi ad oggetto tali diritti possono considerarsi almeno in parte contratti. Dall’altro lato prendiamo in considerazione il contratto in virtù del quale taluno promette ad altri di tollerare qualcosa: tale atto con cui si promette la tolleranza non vincola il permittente, che potrà ritrattare il consenso quando vorrà. Siamo allora in presenza di un accordo riguardante rapporti patrimoniali ma tuttavia privo degli effetti tipici del contratto (una parte infatti non è vincolato alla parola data).

Il combinato disposto è ambiguo anche se si prendono in considerazione gli effetti del contratto. In linea di principio infatti il contratto è quello che, munito dei requisiti prescritti dalla legge, produce l’effetto conforme al contenuto dell’accordo. Ma abbiamo anche ipotesi di accordi che non producono effetti (contratto nullo), e una serie di figure intermedie che non è logico far rientrare né nella figura del contratto valido, né nella figura del contratto nullo (per esempio norme imperative che sostituiscono clausole del contratto con disposizioni di legge, facendo rimanere per il resto immutato l’accordo).

Con tutto ciò l’autore non intende dire che definire il contratto sia impossibile. Solo che una definizione di contratto non può che essere complicata, perché deve tener conto di una enorme quantità di variabili e di requisiti speciali dipendenti dagli effetti che si vogliono produrre.

Al di là del contratto

Alla categoria concettuale del contratto si sovraordina soprattutto la categoria concettuale del negozio giuridico (ossia un atto o un insieme di atti di più persone rivolto a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico), ignorata dal codice, e dell’atto non negoziale. L’art 1324 cc detta che, salvo diverse disposizioni di legge, le norme sul contratto si applicano anche per gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale. Tali norme si applicano anche agli atti non negoziali quando compatibili.

Fonti del diritto dei contratti

Le fonti del diritto dei contratti sono innanzitutto le normali fonti del diritto in vigore in Italia. Vi sono perciò norme comunitarie, situate ai diversi livelli dei trattati e dei regolamenti, e le norme nazionali, situate ai diversi livelli costituzionale, ordinario e regolamentare: fra le norme nazionali il codice civile è la fonte centrale, ma vi sono anche una serie di norme speciali di impulso comunitario rivolte soprattutto alla tutela del consumatore.

Autorità indipendenti esercitano poi poteri regolamentari con cui incidono in qualche modo nel campo dei contratti. Il contratto poi è particolarmente sensibile alle abitudini delle parti: potranno avere quindi una rilevanza anche gli usi.

Viene poi in rilievo il diritto internazionale privato quando il rapporto contrattuale si instaura fra persone lontane. In realtà però oggigiorno il diritto internazionale ha per lo più compiti residuali: dominano invece norme convenzionali uniformi come la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili. Sono infine circondati da sicuro prestigio i principi di diritto europeo dei contratti: in essi il giurista potrebbe trovare il documento che accerta l’opinione comune del collega europeo.

La conclusione dell’accordo

Accordo e formazione bilaterale del contratto

A norma dell’art 1333 cc la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente è irrevocabile appena giunta a conoscenza del destinatario (comma 1). Quest’ultimo può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi: in mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (comma 2).

L’articolo in esame sembra scalfire il dogma della bilateralità, cioè la comune idea secondo cui il contratto sarebbe un negozio a formazione bilaterale o plurilaterale (NB: non parla della struttura bilaterale o unilaterale del contratto, ma della formazione), introducendo la figura del contratto a formazione unilaterale. In realtà la natura di tale figura è assai discussa e molteplici sono le resistenze alla regola pratica dell’art 1333 cc.

Alcuni si rifiutano di ammettere un contratto con un'unica dichiarazione e ritengono che la fattispecie dell’art 1333 cc individui un semplice negozio unilaterale (quindi non è un contratto), mentre altri ritengono che nonostante le particolarità si tratti pur sempre di un contratto, visto che il destinatario è pur sempre titolare di un potere di non accettazione.

Il problema è che finché si considera il silenzio come accettazione allora la bilateralità nella formazione del contratto non è scalfita: il silenzio è certamente un fatto omissivo, ma le circostanze che lo accompagnano possono essere capaci di attribuirgli natura di mezzo espressivo e quindi ben potrebbe essere classificato fra le manifestazioni di volontà (silenzio circostanziato). Ma a nostro giudizio l’art 1333 cc non regola un fenomeno di accettazione tacita, bensì un silenzio semplice, ben diverso da quello circostanziato: non è il silenzio a perfezionare il contratto, ma la sola proposta, sempre che i suoi effetti non siano impediti dal rifiuto, sicché la formazione bilaterale del contratto ne esce definitivamente scalfita.

Qualunque situazione si adotti, va sottolineato che le norme sul vizio del consenso sono applicabili sia in presenza di una dichiarazione sia in presenza di un fatto omissivo come il silenzio.

Impegno unilaterale e contratto

Analizzando l’art 1333 cc, la fattispecie più elementare destinata ad operare nel campo contrattuale diviene la promessa unilaterale. Dalla promessa unilaterale poi si passa alla figura più complessa della promessa con repromissione, o in altri termini proposta con accettazione. La bilateralità nella formazione del contratto si riscontra nei contratti sinallagmatici, nei contratti reali, nei contratti che esigono un ulteriore accordo esecutivo (come avviene nei contratti ad effetti reali) e nelle donazioni formali; in tutti gli altri casi è sufficiente la promessa di chi vuole obbligarsi.

Un problema si può porre a proposito della promessa condizionata ad un evento favorevole al promittente e su cui il promissario può influire. Se Tizio e Caio convengono che il primo svolga un’attività a favore di Caio e il secondo lo remuneri, saremo in presenza di un contratto a formazione bilaterale (promessa con repromissione), la cui struttura è a sua volta bilaterale. Ma se Caio promette a Tizio di remunerarlo se questi avrà svolto una certa attività, e Tizio pur senza accettare svolga di fatto l’attività, allora saremo in presenza di un contratto a formazione unilaterale. Si noti come la differenza fra le due fattispecie sia sottilissima: se prometto a condizione che Tizio presti, avrò una dichiarazione unilaterale; se prometto a condizione che Tizio si impegni a prestare, avrò una proposta di contratto bilaterale che si perfezionerà se e quando Tizio effettuerà la prestazione.

Dalle considerazioni svolte inoltre appare sterile la comune discussione sulla natura contrattuale o unilaterale della fideiussione e dell’espromissione. Unilateralità e contratto non si escludono, con la conseguenza che fideiussione ed espromissione (così come altri contratti) se non comportano una repromissione si perfezionano col silenzio del promissario (o meglio con la proposta non soggetta a rifiuto).

Promessa e promesse unilaterali

Ci si potrebbe domandare quali differenze intercorrono fra le promesse dell’art 1333 cc e le promesse unilaterali regolate dall’art 1987 cc fino all’art 1991 cc. L’art 1987 cc dice che le promesse unilaterali di prestazioni non producono effetti obbligatori se non nei casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle promesse unilaterali): e i casi indicati sono quelli della promessa al pubblico, e della promessa che, essendo incorporata in un titolo di credito, è destinata ad operare nei confronti di persone che acquisteranno il titolo (NB: entrambe sono quindi efficaci senza accettazione). Al di fuori di questi casi la promessa di una prestazione è vincolante solo se si inserisce nel contesto di un contratto (occorre quindi consenso del promissario).

Ma allora la domanda è: per quale ragione il legislatore, una volta riconosciuto effetto alla promessa al pubblico, nega effetto a promesse individualizzate aventi il medesimo oggetto?

L’art 1333 cc eleva a contratto la proposta che mira a imporre obbligazioni a carico del solo proponente, salvo l’effetto paralizzante del rifiuto: questa proposta in realtà non è altro che la promessa individualizzata non riconosciuta dal legislatore. Ma allora ciò significa che il legislatore col principio di tipicità delle promesse unilaterali ha inteso non riconoscere efficacia a promesse individualizzate che in realtà sono già efficaci in virtù dell’art 1333 cc. Analogamente, se una proposta destinata a creare obblighi a carico del solo proponente fosse rivolta al pubblico, saremmo di fronte ad una semplice promessa al pubblico come quella disciplinata dall’art 1989 cc: l’art 1989 è quindi ridondante, e lungi dal creare una norma nuova è in forza dell’art 1333 cc una ripetizione dei risultati cui si perverrebbe.

È vero che sussisterebbero alcune differenze fra regolamento della promessa individualizzata ex art 1333 cc e regolamento della promessa al pubblico ex art 1989 cc: in primo luogo la promessa al pubblico sembra valida solo se rivolta a favore di chi si trova in una determinata situazione o compia una determinata azione; in secondo luogo la promessa al pubblico sembra svincolata dal requisito della causa NON liberale, che deve invece sussistere affinché la promessa individualizzata produca effetto; in terzo luogo la promessa al pubblico non può essere paralizzata dal rifiuto; infine la revoca della promessa al pubblico soggiace a regole peculiari previste dall’art 1990 cc, mentre la promessa individualizzata non può essere revocata una volta giunta a conoscenza del destinatario. A noi pare però che tali differenze siano soltanto apparenti.

Innanzitutto la promessa al pubblico, se ammessa indiscriminatamente, verrebbe ad inficiare le regole comuni sulla forma e sulla causa: i requisiti della promessa al pubblico costituiscono quindi il modo per escludere ogni promessa non accompagnata da un serio impegno del promittente, o meglio ogni promessa fondata su causa meramente capricciosa. E allora si nota che anche nelle promesse al pubblico, nei casi normali, la causa non è liberale perché l’attività del terzo produce un vantaggio per il promittente.

In secondo luogo non si capisce infatti il motivo per cui il pubblico può non aderire alla promessa ma non può emettere un vero e proprio rifiuto. A nostro avviso, nonostante si tratti di un eventualità molto rara, il rifiuto se emesso dovrebbe essere efficace.

Infine anche la differenza sulla disciplina della revoca è soltanto apparente. Secondo l’art 1989 cc infatti la promessa al pubblico è irrevocabile una volta resa pubblica: fin qui la simmetria è evidente. La differenza apparente sta nell’art 1990 cc, che consente la revoca per giusta causa della promessa al pubblico, cosa che non viene prevista anche nell’art 1333 cc: in realtà però il rimedio della revoca o del recesso per giusta causa è contenuto nelle norme sui singoli contratti o nelle norme sui contratti in genere.

Art 1333 cc e contratto formale

Il secondo comma dell’art 1333 cc non chiarisce se il silenzio dell’oblato possa far perfezionare anche un contratto formale. La nostra corte di cassazione, con decisioni di evidente importanza, ha affermato l’applicabilità dell’articolo anche ai contratti formali: è da sottolineare che la corte è giunta a tale conclusione considerando il contratto come concluso se il promissario non ha rifiutato l’offerta, conclusione che sarebbe stata molto più difficile se invece avesse considerato il silenzio come un accettazione tacita.

Art 1333 cc ed effetti extraobbligatori

L’art 1333 cc parla di proposta contrattuale da cui derivano obbligazioni per il solo proponente. Ma tale articolo si applica anche ai contratti con effetti reali?

A noi pare che in generale l’art 1333 cc sia applicabile nei casi in cui non vi è motivo di credere che l’acquisto nuoccia all’oblato: l’acquisto della proprietà e dell’usufrutto possono nuocere all’oblato, perché trascinano con sé obbligazioni e responsabilità, così come l’acquisto per donazione può semplicemente imbarazzare il donatario. Tuttavia se sussiste già un interesse precostituito dell’oblato all’appropriazione, allora riteniamo che l’art 1333 cc sia applicabile anche ai contratti con effetti reali (per esempio Tizio possiede già la cosa che Caio vuole trasferirgli).

Consenso, silenzio e dichiarazione tacita

Il silenzio circostanziato in dottrina e in giurisprudenza

In presenza di circostanze di fatto appropriate, il giudice può inferire il consenso contrattuale di un soggetto? Alla domanda rispondono affermativamente dottrina e giurisprudenza. La dottrina osserva che la manifestazione del consenso tende a rendere conoscibile l’intento del soggetto. Ma non è possibile prestabilire quale comportamento umano abbia le qualità adatte a tale scopo, con la conseguenza che a seconda delle circostanze tanto una condotta positiva quanto una condotta negativa possono rendere noto il consenso del soggetto.

D’altronde, il comportamento omissivo può essere assimilato a una dichiarazione (quindi comportamento positivo) qualora l’interessato aveva l’onere o il dovere di parlare, e non ha parlato. La giurisprudenza ha sottolineato più volte il principio secondo cui il silenzio, da solo, non vale consenso, data la sua equivocità: anch’essa tuttavia ammette eccezioni quando chi tace poteva e doveva parlare. Ma da dove nasce quest’onere di parlare? Può nascere dalla legge, dalla consuetudine o dagli usi, dal sistema invalso tra...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.Russo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Villa Gianroberto.
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