Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Le altre forme
La forma minima : volontà espressa
Talora legislatore chiede alle parti dichiarazione espressa ( esplicita ) requisito formale che può essere
à
scisso in due elementi :
- comporta necessitò di dichiarazione di volontà in senso stretto : condotta = mezzi semantici qualificati
- tali mezzi semantici sono destinati tipicamente ad esprimere la volontà di cui si tratta per rendere
superflue illazioni più complesse
La volontà deve essere espressa nelle ipotesi : taluno vuole prestare fideiussione, donante vuol garantire de
evictione, contraenti vogliono clausola risolutiva
Art 2699 c.c. : atto pubblico è documento redatto, con le richieste di formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato + norme speciali
per spiegare in che consistono i vari tipi di atto pubblico
• primo tipo : redatto alla presenza delle parti e dei testimoni pubblico ufficiale da atto delle
à
dichiarazioni rivoltegli dalla parte e a sua volta può sottoscrivere l’atto ( es : donazione )
• secondo tipo : affine al primo MA le parti se capaci di leggere e scrivere, possono rinunciare all’assistenza
dei testi
• terzo tipo : prescinde dalla presenza dei testi
Pubblici ufficiali :
- notaio competenza generale
à 59
- taluni funzionari delle PA competenza limitata agli atti in cui sia parte la PA
à
- consoli competenza parallela a quella dei notai
à
- cancellieri
Il telegrafo ha fatto nascere il telegramma, la fotografia la fotocopia; è nato poi il telefax
Il c.c. ha potuto occuparsi del telegramma e della fotocopia ( per ragioni di data ) MA l’affacciarsi di nuove
tecniche di documentazione è recepito dall’osservatore come crisi della sottoscrizione
La scrittura privata comporta applicazione di quattro regole autonome e separate l’una dall’altra :
1. sottoscrizione è necessaria per appropriazione di un testo
2. sottoscrizione è sufficiente per appropriazione di un testo
3. documento sottoscritto e prodotto è autentico se non disconosciuto
4. documento sottoscritto e prodotto è autentico se dichiarato tale da notaio e giudice
La copia fotografica non può avere la forza dell’originale perché potrebbe risultare da montaggio.
Art 2719 : copie fotografiche di scrittura hanno efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale
non è espressamente disconosciuta o è attestata da pubblico ufficiale competente ( elementi rilevanti :
autenticità firma + conformità copia all’originale )
Nel telegramma, il dichiarante redige o fa redigere un modulo che il destinatario non vedrà mai, e terze
persone provvedono alla compilazione di un secondo modulo, con dovere giuridico di curare che sia uguale
al modulo originario.
Per la sottoscrizione si possono avere più ipotesi : culminare con nome del mittente, con la sottoscrizione
fatta a mano o con sottoscrizione manualmente eseguita e autenticata da notaio
Legislatore ha fatto che telegramma possa essere utilizzato correntemente nelle contrattazioni,
predisponendo servizi e accertamenti e garantendo a questo un trattamento di favore rispetto alla normale
scrittura; in concreto :
a. caso di modulo con indicazione del mittente, non può porsi a base dell’appartenenza della dichiarazione
al soggetto la sottoscrizione MA scatta altro criterio : circostanze che il mittente ha creato il messaggio
difetto di firma impedisce di parlare di scrittura privata, ma l’appartenenza della dichiarazione al
à
mittente è testuale nella legge e questo messaggio non firmato è assimilato a scrittura privata
b. caso di modulo con sottoscrizione di pugno, il destinatario riceve una ripetizione letterale, ma non
riproduzione grafica della firma. Art 2705 : consente al mittente sottoscrittore di far accertare la sua
identità e gli consente di far indicare che l’originale è stato firmato
® anche in caso di avvenuto accertamento dell’identità, la legge si limita a garantire al telegramma il valore
probatorio della scrittura privata ( natura sostanziale manca quando l’atto è recettizio )
c. firma può essere autenticata da notaio e il mittente può far indicare dall’ufficio l’avvenuta autenticazione
Il caso del telex presenta due differenze rispetto al telegramma : manca l’intervento di un terzo che possa
testimoniare sulla identità del mittente, e sull’avvenuta scrittura di pugno della firma + porta indicazione
dell’apparecchio mittente, il quale ha un proprietari, un possessore e un detentore e tra questi è possibile
individuare chi ne ha la custodia 60
Dichiarazione per telex si contrappone a quella da verbale e allo scritto dichiarazione per telex individua
à
il soggetto di un potere giuridico cui si accompagna di norma un potere di fatto
Principio per cui responsabilità del contraente colpisce il soggetto che dichiara, il telex non proverà che
qualcuno abbia dichiarato o responsabilità contrattuale MA adottato il principio per cui responsabilità
contrattuale colpisce colui che è giuridicamente responsabile per una dichiarazione creatrice d’affidamento,
il telex proverà a sufficienza la responsabilità contrattuale dell’utente dell’apparecchio emittente
® art 13 convenzione Vienna : include nella nozione di scritto l’ipotesi di trasmesso per telex
Il telex è attendibile come mezzo di prova MA non è possibile considerarlo come equipollente idoneo alla
scrittura privata ove questa è richiesta per la validità dell’atto
Questo garantisce la provenienza del messaggio : non individua l’agente MA il responsabile + è idoneo a
riprodurre il messaggio
( registratori o altri modi di riproduzione del parlato non possono essere scritture private )
Contratto telematico e firma digitale
Nella comunicazione telematica, tema della forma è legato al problema dell’accertamento dell’autenticità
del messaggio provenienza e integrità del messaggio emesso ( rischio di intercettazione e alterazione a
à
causa della struttura di internet )
Tecniche volte al controllo aumentano nel tempo, per es : chiavi biometriche / tessere magnetiche / parole
o numeri identificativi
® firma elettronica * : qualsiasi metodo di autenticazione
*= insieme dei dati connessi ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione
Si distinguono le firme elettroniche avanzate : ottenute mediante procedura informatica che garantisce
connessione univoca del firmatario, e la sua univoca identificazione con mezzi su cui il firmatario ha un
controllo esclusivo e collegato ai dati cui si riferisce
® per attestare titolare dichiarazione elettronica interviene certificatore che rilascia certificati elettronici
Particolare specie di firma = firma digitale : dichiarante trasmette avvalendosi di chiave privata nota solo a
lui; il destinatario decifra grazie ad una chiave pubblica e individua il mittente grazie all’intervento di un terzo
certificatore chiave è basata su sistema di chiavi asimmetriche a coppia
à
® firma garantisce provenienza del messaggio e integrità
Diritto italiano periodo 1991-2002 : in un primo tempo legislatore ha puntato su unico modello di firma (
digitale ) e ne ha regolato procedura e effetti giuridici : in base a queste regole, l’apposizione di firma digitale
ha effetto di scrittura privata MA efficacia probatoria maggiore, perché questa rende certa provenienza del
messaggio di chi ha controllo della chiave. Secondo periodo, legislatore trova di fronte a direttiva europea
1999 che prevede firme elettroniche ( avanzate ) statuendone idoneità a prova legale senza fissare parametri
61
D.l. 2002 importa in Italia regola europea :
- documento informatico senza firma ha efficacia probatoria prevista ex art 2712 c.c.
- documento informatico con firma elettronica è atto scritto
- documento informatico con firma digitale o elettronica avanzata, se firma è basata su certificato
qualificato, fa piena prova
Altre forme
Forma olografa + forma segreta : forme tipiche del testamento e interessano la materia contrattuale in modo
marginale
Contratti verbali romani : es : per emettere un pagherò cambiario, bisogna inserire nella promessa le parole
cambiale, pagherò cambiario ecc.
Il nostro ordinamento conosce solennità che ricorda in parte la scrittura private e l’atto pubblico MA non
offrono garanzia di nessuna delle due ( es : adottata per raccogliere delibere condominiali, assemblea sociale
ordinaria ecc. )
Valore fotocopia di un originale, telegrafo, telex o telefax ?
Copia fotografica della scrittura non fa sorgere problemi : non può avere forza dell’originale perché potrebbe
risultare da montaggio MA art 2719 c.c. : copie fotografiche hanno stessa efficacia delle autentiche se la loro
conformità con originale non è disconosciuta
Telegramma : dichiarante redige / fa redigere modulo che destinatario non vedrà mai e terze persone
provvedono alla comparizione di un secondo modulo, con dovere giuridico di curare che sia uguale al modulo
originario
Legislatore ha fatto si che telegramma possa essere utilizzato correntemente nelle contrattazioni,
predisponendo servizi e accertamento collaterali e garantendo al telegramma trattamento di favore rispetto
a normale scrittura :
- modulo con indicazione mittente : a base dell’appartenenza della dichiarazione al soggetto la trascrizione
MA altro criterio : circostanza che mittente abbia creato messaggio
- modulo con sottoscrizione di pugno : destinatario riceve ripetizione letterale MA non riproduzione
grafica della firma anche caso di avvenuto accertamento identità, legge si limita a garantire al
à
telegramma valore probatorio di scrittura privata ( natura scrittura privata manca se atto è recettizio )
- firma autenticata da notaio e mittente può far indicare da ufficio avvenuta autenticazione
Telex : attendibile come mezzo di prova MA non è possibile considerarlo come equipollente idoneo della
scrittura privata, ove questa sia richiesta per validità atto
Telefax : garantisce provenienza messaggio e individua responsabile è scrittura privata
à
62
Capitolo 7 : la causa
Temi generali
Nozione di causa nasce nell’area del contratto; codificatori passati usavano indifferentemente il termine
causa dell’obbligazione e causa del contratto confusione perché vedono non il contratto, ma l’allegazione
à
del contraente davanti al tribunale
® nei contratti di scambio, la causa è il sacrificio dell’attore : causa è parte del contenuto d