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Le altre forme

La forma minima : volontà espressa

Talora legislatore chiede alle parti dichiarazione espressa ( esplicita ) requisito formale che può essere

à

scisso in due elementi :

- comporta necessitò di dichiarazione di volontà in senso stretto : condotta = mezzi semantici qualificati

- tali mezzi semantici sono destinati tipicamente ad esprimere la volontà di cui si tratta per rendere

superflue illazioni più complesse

La volontà deve essere espressa nelle ipotesi : taluno vuole prestare fideiussione, donante vuol garantire de

evictione, contraenti vogliono clausola risolutiva

Art 2699 c.c. : atto pubblico è documento redatto, con le richieste di formalità, da un notaio o da altro

pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato + norme speciali

per spiegare in che consistono i vari tipi di atto pubblico

• primo tipo : redatto alla presenza delle parti e dei testimoni pubblico ufficiale da atto delle

à

dichiarazioni rivoltegli dalla parte e a sua volta può sottoscrivere l’atto ( es : donazione )

• secondo tipo : affine al primo MA le parti se capaci di leggere e scrivere, possono rinunciare all’assistenza

dei testi

• terzo tipo : prescinde dalla presenza dei testi

Pubblici ufficiali :

- notaio competenza generale

à 59

- taluni funzionari delle PA competenza limitata agli atti in cui sia parte la PA

à

- consoli competenza parallela a quella dei notai

à

- cancellieri

Il telegrafo ha fatto nascere il telegramma, la fotografia la fotocopia; è nato poi il telefax

Il c.c. ha potuto occuparsi del telegramma e della fotocopia ( per ragioni di data ) MA l’affacciarsi di nuove

tecniche di documentazione è recepito dall’osservatore come crisi della sottoscrizione

La scrittura privata comporta applicazione di quattro regole autonome e separate l’una dall’altra :

1. sottoscrizione è necessaria per appropriazione di un testo

2. sottoscrizione è sufficiente per appropriazione di un testo

3. documento sottoscritto e prodotto è autentico se non disconosciuto

4. documento sottoscritto e prodotto è autentico se dichiarato tale da notaio e giudice

La copia fotografica non può avere la forza dell’originale perché potrebbe risultare da montaggio.

Art 2719 : copie fotografiche di scrittura hanno efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale

non è espressamente disconosciuta o è attestata da pubblico ufficiale competente ( elementi rilevanti :

autenticità firma + conformità copia all’originale )

Nel telegramma, il dichiarante redige o fa redigere un modulo che il destinatario non vedrà mai, e terze

persone provvedono alla compilazione di un secondo modulo, con dovere giuridico di curare che sia uguale

al modulo originario.

Per la sottoscrizione si possono avere più ipotesi : culminare con nome del mittente, con la sottoscrizione

fatta a mano o con sottoscrizione manualmente eseguita e autenticata da notaio

Legislatore ha fatto che telegramma possa essere utilizzato correntemente nelle contrattazioni,

predisponendo servizi e accertamenti e garantendo a questo un trattamento di favore rispetto alla normale

scrittura; in concreto :

a. caso di modulo con indicazione del mittente, non può porsi a base dell’appartenenza della dichiarazione

al soggetto la sottoscrizione MA scatta altro criterio : circostanze che il mittente ha creato il messaggio

difetto di firma impedisce di parlare di scrittura privata, ma l’appartenenza della dichiarazione al

à

mittente è testuale nella legge e questo messaggio non firmato è assimilato a scrittura privata

b. caso di modulo con sottoscrizione di pugno, il destinatario riceve una ripetizione letterale, ma non

riproduzione grafica della firma. Art 2705 : consente al mittente sottoscrittore di far accertare la sua

identità e gli consente di far indicare che l’originale è stato firmato

® anche in caso di avvenuto accertamento dell’identità, la legge si limita a garantire al telegramma il valore

probatorio della scrittura privata ( natura sostanziale manca quando l’atto è recettizio )

c. firma può essere autenticata da notaio e il mittente può far indicare dall’ufficio l’avvenuta autenticazione

Il caso del telex presenta due differenze rispetto al telegramma : manca l’intervento di un terzo che possa

testimoniare sulla identità del mittente, e sull’avvenuta scrittura di pugno della firma + porta indicazione

dell’apparecchio mittente, il quale ha un proprietari, un possessore e un detentore e tra questi è possibile

individuare chi ne ha la custodia 60

Dichiarazione per telex si contrappone a quella da verbale e allo scritto dichiarazione per telex individua

à

il soggetto di un potere giuridico cui si accompagna di norma un potere di fatto

Principio per cui responsabilità del contraente colpisce il soggetto che dichiara, il telex non proverà che

qualcuno abbia dichiarato o responsabilità contrattuale MA adottato il principio per cui responsabilità

contrattuale colpisce colui che è giuridicamente responsabile per una dichiarazione creatrice d’affidamento,

il telex proverà a sufficienza la responsabilità contrattuale dell’utente dell’apparecchio emittente

® art 13 convenzione Vienna : include nella nozione di scritto l’ipotesi di trasmesso per telex

Il telex è attendibile come mezzo di prova MA non è possibile considerarlo come equipollente idoneo alla

scrittura privata ove questa è richiesta per la validità dell’atto

Questo garantisce la provenienza del messaggio : non individua l’agente MA il responsabile + è idoneo a

riprodurre il messaggio

( registratori o altri modi di riproduzione del parlato non possono essere scritture private )

Contratto telematico e firma digitale

Nella comunicazione telematica, tema della forma è legato al problema dell’accertamento dell’autenticità

del messaggio provenienza e integrità del messaggio emesso ( rischio di intercettazione e alterazione a

à

causa della struttura di internet )

Tecniche volte al controllo aumentano nel tempo, per es : chiavi biometriche / tessere magnetiche / parole

o numeri identificativi

® firma elettronica * : qualsiasi metodo di autenticazione

*= insieme dei dati connessi ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione

Si distinguono le firme elettroniche avanzate : ottenute mediante procedura informatica che garantisce

connessione univoca del firmatario, e la sua univoca identificazione con mezzi su cui il firmatario ha un

controllo esclusivo e collegato ai dati cui si riferisce

® per attestare titolare dichiarazione elettronica interviene certificatore che rilascia certificati elettronici

Particolare specie di firma = firma digitale : dichiarante trasmette avvalendosi di chiave privata nota solo a

lui; il destinatario decifra grazie ad una chiave pubblica e individua il mittente grazie all’intervento di un terzo

certificatore chiave è basata su sistema di chiavi asimmetriche a coppia

à

® firma garantisce provenienza del messaggio e integrità

Diritto italiano periodo 1991-2002 : in un primo tempo legislatore ha puntato su unico modello di firma (

digitale ) e ne ha regolato procedura e effetti giuridici : in base a queste regole, l’apposizione di firma digitale

ha effetto di scrittura privata MA efficacia probatoria maggiore, perché questa rende certa provenienza del

messaggio di chi ha controllo della chiave. Secondo periodo, legislatore trova di fronte a direttiva europea

1999 che prevede firme elettroniche ( avanzate ) statuendone idoneità a prova legale senza fissare parametri

61

D.l. 2002 importa in Italia regola europea :

- documento informatico senza firma ha efficacia probatoria prevista ex art 2712 c.c.

- documento informatico con firma elettronica è atto scritto

- documento informatico con firma digitale o elettronica avanzata, se firma è basata su certificato

qualificato, fa piena prova

Altre forme

Forma olografa + forma segreta : forme tipiche del testamento e interessano la materia contrattuale in modo

marginale

Contratti verbali romani : es : per emettere un pagherò cambiario, bisogna inserire nella promessa le parole

cambiale, pagherò cambiario ecc.

Il nostro ordinamento conosce solennità che ricorda in parte la scrittura private e l’atto pubblico MA non

offrono garanzia di nessuna delle due ( es : adottata per raccogliere delibere condominiali, assemblea sociale

ordinaria ecc. )

Valore fotocopia di un originale, telegrafo, telex o telefax ?

Copia fotografica della scrittura non fa sorgere problemi : non può avere forza dell’originale perché potrebbe

risultare da montaggio MA art 2719 c.c. : copie fotografiche hanno stessa efficacia delle autentiche se la loro

conformità con originale non è disconosciuta

Telegramma : dichiarante redige / fa redigere modulo che destinatario non vedrà mai e terze persone

provvedono alla comparizione di un secondo modulo, con dovere giuridico di curare che sia uguale al modulo

originario

Legislatore ha fatto si che telegramma possa essere utilizzato correntemente nelle contrattazioni,

predisponendo servizi e accertamento collaterali e garantendo al telegramma trattamento di favore rispetto

a normale scrittura :

- modulo con indicazione mittente : a base dell’appartenenza della dichiarazione al soggetto la trascrizione

MA altro criterio : circostanza che mittente abbia creato messaggio

- modulo con sottoscrizione di pugno : destinatario riceve ripetizione letterale MA non riproduzione

grafica della firma anche caso di avvenuto accertamento identità, legge si limita a garantire al

à

telegramma valore probatorio di scrittura privata ( natura scrittura privata manca se atto è recettizio )

- firma autenticata da notaio e mittente può far indicare da ufficio avvenuta autenticazione

Telex : attendibile come mezzo di prova MA non è possibile considerarlo come equipollente idoneo della

scrittura privata, ove questa sia richiesta per validità atto

Telefax : garantisce provenienza messaggio e individua responsabile è scrittura privata

à

62

Capitolo 7 : la causa

Temi generali

Nozione di causa nasce nell’area del contratto; codificatori passati usavano indifferentemente il termine

causa dell’obbligazione e causa del contratto confusione perché vedono non il contratto, ma l’allegazione

à

del contraente davanti al tribunale

® nei contratti di scambio, la causa è il sacrificio dell’attore : causa è parte del contenuto d

Dettagli
A.A. 2023-2024
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale.tabacchi01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Villa Gianroberto.