A cura di HectorFranz
Premessa:
Questo documento contiene, come da titolo, un riassunto completo di un libro scritto
dal Prof. Grasso rientrante nel programma d'esame di Diritto Civile.
Si mira, attraverso tale elaborato, a facilitare lo studio dei saggi contenuti all'interno
del volume; saggi che, a causa dello stile di scrittura molto tecnico, risultano di non
facile comprensione.
Si tiene a precisare che i saggi numero 2, 3, 4 e 5 sono stati trattati in un unico testo;
ciò in modo da rendere il discorso sulla risoluzione del contrattto per inadempimento
più fluido e semplice.
Si spera di essere davvero di aiuto. Buona Lettura.
SAGGIO N° 1: IL SUBAPPALTO NEL SISTEMA DEL CODICE
CIVILE
Prima di trattare il subappalto secondo la visione del prof. Grasso, bisogna chiarire,
preliminarmente, cosa si intende per subcontratto.
Il subcontratto (quale può essere il subappalto o la sublocazione) è, secondo la
dottrina, un contratto derivato da altro contratto precedente, che dunque ne
rappresenta il presupposto giuridico.
Esempio: la sublocazione: contratto che deriva da un precedente contratto di
locazione; tale contratto è stipulato tra due soggetti, locatore e conduttore (o
locatario), mentre la sublocazione viene stipulata tra sublocatore (il conduttore-
locatario del contratto di locazione originario) ed un terzo soggetto, che diviene sub
conduttore (o sublocatario).
DOMANDA: QUAL È L’OGGETTO DELLA SUBLOCAZIONE?
La sublocazione ha ad oggetto il trasferimento di un diritto personale di godimento
(es. il diritto di abitazione), un diritto che fa capo al primo conduttore, il quale
trasferisce lo stesso, nel contratto di sublocazione, al subconduttore.
Come scritto sopra, la sublocazione rappresenta un contratto derivato dalla locazione
originaria; si parla di derivazione giuridica in quanto il contratto di locazione è il
presupposto giuridico della sublocazione, poichè il diritto non può trasferirsi al
subconduttore se non esiste la posizione di godimento in capo al primo conduttore.
Il professor Grasso nel saggio discuterà del perché la subcontrattazione, a contrario di
quanto affermato in dottrina, non può essere ascritto a un fenomeno generale di
derivazione contrattuale, poiché non tutti i subcontratti dipendono dal contratto
principale. Per giungere a tale conclusione, secondo il professore, è necessario
esaminare due tipi diversi di subcontratto:
- che è un contratto derivato
SUBLOCAZIONE
che non è un contratto derivato.
- SUBAPPALTO
--------
E’ necessario ricordare, in questa sede, i fondamentali del contratto d’appalto.
è il contratto con il quale una parte, detta committente, commette ad un
L’APPALTO
altro soggetto imprenditore, detto appaltatore un’opera o un servizio in cambio di un
,
corrispettivo.
L’appaltatore, se non è dotato dei mezzi necessari per eseguire l’opera o il servizio,
può stipulare un subappalto, dando così in appalto a sua volta tutta la (o parte della)
sua prestazione ad un altro imprenditore, il quale diviene subappaltatore.
--------
Grasso ritiene che il subappalto non è un contratto derivato giuridicamente da un
appalto preesistente, cioè non darebbe vita ad un fenomeno di derivazione giuridica;
ciò in quanto l’appalto originario rappresenta solo un presupposto di fatto e non un
presupposto giuridico Da questo punto di vista il subappalto si differenzia dalla
.
sublocazione, in cui avviene invece il trasferimento di una posizione di godimento
che non può essere trasferita al subconduttore se non fa capo giuridicamente al primo
conduttore.
Nel subappalto, invece, non si riscontra la suddetta derivazione giuridica; ciò in
quanto il subappaltatore poteva anche essere il soggetto a cui il committente avrebbe
potuto commettere l’opera al posto dell’appaltatore se avesse saputo che questo non
era solubile.
CONCLUSIONE: sublocazione e subappalto sono due tipi diversi di subcontratto,
poiché nel primo caso l’oggetto è il trasferimento di un diritto di godimento, mentre
nel secondo caso no. Questi due tipi rivestono il ruolo di categorie generali in cui gli
altri subcontratti, proprio alla luce dei loro oggetti, possono rientrare.
ANALISI DEL SUBAPPALTO:
Il professore Grasso all’inizio del saggio analizza l’art 1656 c.c. :
“l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se
non è stato autorizzato dal committente”.
C’è stato un avvicendarsi di teorie sulla funzione dell’autorizzazione nel subappalto.
Secondo la dottrina dominante, l’autorizzazione nel subappalto sarebbe necessaria ai
fini della validità del subappalto, in quanto in assenza di autorizzazione da parte del
committente, il subappalto sarebbe invalido. La dottrina, tuttavia, si è divisa in due
correnti:
Secondo alcuni, la mancata autorizzazione del committente determinerebbe la
A) nullità relativa del subappalto, eccepibile solo dal committente originario,
poichè mancherebbe un elemento essenziale. Per Grasso non è così. Non si
può parlare di nullità relativa in quanto questa, poiché rappresenterebbe una
deroga al principio secondo cui la nullità è solo assoluta, dovrebbe essere
prevista espressamente dalla legge, cosa che, invece, non si riscontra.
Secondo altri autori la mancata autorizzazione del committente genererebbe
B) annullabilità del subappalto
. Il prof. Grasso contrasta anche questa teoria,
l’
giacchè le ipotesi di annullabilità sono testuali, tassative e tipiche e, tra queste,
non è prevista la mancanza di autorizzazione nel subappalto.
La dottrina, inoltre, ha dibattuto su quale fosse la ratio dell’autorizzazione richiesta
dall’art. 1656 c.c.
Una prima teoria ha ipotizzato che questa serva a tutelare l’interesse del committente
a controllare chi eseguirà l’opera o il servizio, giacchè il contratto di appalto è un
contratto intuitus personae, cioè un contratto fondato esclusivamente sulle qualità
personali dell’appaltatore,quindi mediante l’autorizzazione il committente accerterà
che il subappaltatore è dotato di tali qualità
Il prof. Grasso non è d’accordo: il contratto di appalto non è un contratto intuitus
personae; ciò lo si evincerebbe dall’art. 1674 c.c. , il quale prevede che:
“il contratto di appalto non si scioglie per morte dell’appaltatore, salvo che la
considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto”
quindi le qualità personali dell’appaltatore non sono essenziali per la sussistenza del
contratto di appalto (e dunque anche di subappalto), poiché il rapporto intuitus
personae rappresenta un’eventualità e non la regola generale .
Altra dottrina (Rubino) assegna all’autorizzazione il ruolo di tutelare uno specifico
interesse del committente originario: l’interesse a controllare chi eseguirà
“materialmente” l’opera o il servizio.
Grasso non è d’accordo. Se fosse vero quanto affermato da Rubino, la legge
permetterebbe al committente originario di esercitare tale diritto a 360°; ciò tuttavia
non avviene, infatti non è possibile per questi incidere sulle scelte imprenditoriali
dell’appaltatore, il quale può benissimo licenziare tutti i suoi operai per assumerne di
nuovi, cambiando così i soggetti che materialmente eseguono i lavori.
QUAL’ E’, ALLORA, LA FUNZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ?
Grasso afferma che in ogni fenomeno di subcontrattazione, in particolare nel
subappalto, si realizza un fenomeno economico, consistente nel trasferimento del
debito mediante accollo. Si tratterebbe di un accollo economico, come fenomeno
economico tra appaltatore - sub committente e subappaltatore .
Per comprendere tale teoria, secondo il professore, è necessario esaminare l’interesse
delle parti: nel subappalto, ad esempio, la stipula dello stesso trova fondamento
nell’interesse del subcommittente a procurarsi i mezzi per l’adempimento; la stipula
del subappalto, in tale chiave, non è altro che il trasferimento in capo al
subappaltatore dell’obbligo di eseguire l’opera o un servizio
.
Nell’ordinamento italiano, l’istituto deputato al trasferimento dei debiti è l’accollo; il
esaminando il subappalto si nota come la sua struttura ricalca in toto quella del
contratto d’accollo.
In virtù di questo contratto, dunque, il subappaltatore si obbliga a tenere indenne
l’appaltatore - subcommittente del peso del debito, nei confronti del creditore
committente.
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Specchetto di riferimento per le singole posizioni:
ACCOLLO ACCOLLATO ACCOLLANTE ACCOLLATARIO
SUBAPPALTO APPALTATTORE SUBAPPALTATORE COMMITTENTE
------------
In tale contesto, l’autorizzazione non è altro che un’adesione preventiva, da parte del
committente – accollatario, all’accollo, attraverso cui permettere all’accollo stesso di
produrre efficacia giuridica esterna ex lege.
Il prof. Grasso sottolinea, a questo punto, che nel contratto di accollo la mancata
autorizzazione del creditore comporta solo l’inefficacia dell’accollo verso questo, non
anche l’invalidità del contratto d’accollo.
A tal proposito il prof. Cicala afferma che l’accollo, in caso di mancata
autorizzazione da parte del creditore originario, si converte semplicemente da esterno
in interno, rimanendo efficace tra accollato e accollante.
PER QUESTO NON E’ POSSIBILE ACCETTARE TUTTE LE TEORIE CHE FANNO
DIPENDERE L’INVALIDITA’ DEL SUBAPPALTO DALLA MANCATA
.
AUTORIZZAZIONE
Il prof. Grasso aggiunge che l’accollo nel subappalto è un accollo legale, determinato
dalla legge e non voluto dalle parti.
Secondo una parte della dottrina non c’è nel subappalto un accollo legale, perché gli
interessi da tutelare, che sono alla base del subappalto, configgono con lo schema
dell’accollo, infatti:
L’appaltatore - subcommittente ha interesse a ricevere l’opera;
-
- Il subappaltatore ha interesse ad eseguire l’opera.
Non è ravvisabile, dunque, l’interesse all’assunzione del debito altrui.
Secondo il prof. Grasso questa concezione non può pregiudicare la tesi secondo cui
all’interno del subappalto ci sarebbe un accollo legale; ciò in quanto l’intento
oggettivo perseguito dall’appaltatore – sub committente non è quello di procurarsi il
bene per sé, ma quello di essere tenuto indenne dal peso economico del debito
(rappresentato, nel contesto dell’appalto, dalla prestazione dovuta al committente
originario) attraverso l’opera del subappaltatore; dunque l’appaltatore mira ad
agevolare l’esecuzione della prestazione a favore del committente.
La dottrina ha presentato un ulteriore obiezione alla teoria secondo cui nel subappalto
si ravvisa un accollo legale. Secondo questa, l’individuazione di un accollo
nell’ambito del subappalto sarebbe ostacolata dal fatto che l’accollante interno (il
subappaltatore) potrebbe avere interesse ad evitare l’accollo esterno per conservare il
diritto di compensazione che vanta nei confronti dell’accollato (appaltatore) in virtù
di un precedente rapporto; tale diritto di compensazione, infatti, verrebbe meno nel
caso in cui l’accollo diventasse esterno, giacchè l’art. 1413 c.c. stabilisce che
“l’accollante può opporre all’accollatario solo le eccezioni del contratto in base al
quale l’assunzione è avvenuta”.
Il prof. Grasso, a tale teoria, replica sottolineando che il subappalto rappresenta
un’ipotesi di accollo legale, caso questo in cui il suddetto diritto di compensazione
non si perde; ciò si evince dagli art. 1248 co 1 e 2805 co 2 c.c. , infatti:
Art. 1248, “Inopponibilità della compensazione”: il debitore, se ha accettato
- puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue
ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione,che
avrebbe potuto opporre al cedente;
Art. 2805, “Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno”:
- Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore ,se il debitore
medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può
opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatosi anteriormente).
Dall’analisi di queste norme emerge che solo se la modificazione di un rapporto è
volontaria non si può opporre la compensazione. Poiché, come scritto sopra, nel
subappalto si ravvisa un caso di accollo legale, il diritto alla compensazione non
viene perso.
e la Teoria del collegamento negoziale:
RUBINO
Rubino ha ipotizzato che il subappalto rientrasse, in realtà, nel fenomeno del
collegamento negoziale; ciò implicherebbe l’applicazione della regola “Simul stabunt
simul cadent”, cosicché il subappalto dovrebbe estinguersi, per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, nel caso in cui venisse meno il primo appalto.
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Si ha collegamento negoziale quando più negozi sono collegati tra loro dal punto di
vista funzionale, ma non strutturale.
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Il prof. Grasso non si trova d’accordo con questa teoria. Tale posizione nasce da
un esame generale del fenomeno del collegamento negoziale, il quale può essere:
volontario quando le parti coordinano più negozi al fine di ottenere uno
- scopo ulteriore rispetto a quello raggiungibile dai singoli contratti;
necessario quando effettivamente un negozio è presupposto giuridico di un
- altro, senza il quale il secondo non potrebbe realizzarsi.
Secondo il prof. Grasso nel subappalto non si può ravvisare alcun collegamento
negoziale, infatti:
Non si può ravvisare un’ipotesi di “collegamento volontario”, poichè non
- sempre nel subappalto le parti vogliono realizzare un risultato ulteriore;
Non si può altresì ravvisare un’ipotesi di “collegamento necessario”, poiché
- l’appalto è un presupposto di fatto e non giuridico del subappalto, poiché nulla
avrebbe impedito al committente di stipulare direttamente col subappaltatore il
contratto di appalto.
Dunque l’appalto non è dotato di presupposti che lo ergono a presupposto giuridico
del subappalto.
Il prof. Grasso aggiunge che nulla impedisce alle parti di elevare il contratto di
appalto a condizione di esistenza del subappalto (previsione, questa, molto frequente
nella pratica); ciò però sarebbe il risultato di un accordo e non dell’applicazione di
una regola generale.
Sempre per accordo può essere previsto anche il divieto di subappaltare a pena di
risolubilità del contratto per inadempimento; ciò rappresenterebbe comunque solo
un’espressione di volontà delle parti.
La dottrina ha proposto un ulteriore teoria volta a far rientrare il subappalto nel
fenomeno del collegamento negoziale. Questa, muovendo dal presupposto che il
contratto rappresenta realmente un modello di accollo legale, ritiene che si debba
riscontrare necessariamente un collegamento tra il subappalto ed il rapporto di valuta
presente nell’accollo (cioè il rapporto tra committente e primo appaltatore), rapporto
di valuta che corrisponde proprio all’appalto originario.
Per Grasso tale teoria non può essere accolta perché il suddetto collegamento è un
effetto tipico dell’accollo e non rappresenta, dunque, un ipotesi di collegamento
negoziale.
Conclusioni di Grasso: il subappalto non è un fenomeno di collegamento
negoziale; in ogni fenomeno di subappalto, c’è un accollo interno legale come
fenomeno economico il quale si convertirebbe in accollo esterno mediante
autorizzazione che è considerata un’adesione preventiva all’accollo legale
interno. Lo stesso dicasi per la sublocazione.
L’ ACCOLLO LEGALE SI RISCONTRA ANCHE NELLA SUBLOCAZIONE
stipulano un contratto di locazione:
1) LOCATORE – CONDUTTORE
diventa trasferendo questo diritto di godimento
2) CONDUTTORE SUBLOCATORE
al nella
SUBCONDUTTORE SUBLOCAZIONE.
La sublocazione genera un problema art 1595 rapporti tra locatore e
subconduttore.
Il locatore originario (proprietario dell’immobile) nell’ipotesi in cui il suo conduttore
(primo inquilino) non paga il canone della locazione, può agire direttamente contro
il sub conduttore (subinquilino).
La domanda posta dalla dottrina italiana è : “Come è possibile che il locatore possa
agire, nell’ipotesi in cui il conduttore sia inadempiente, direttamente contro il
subconduttore, il quale non è parte del contratto di locazione originario?”
Come si giustifica il diritto a pretendere una prestazione da un soggetto che non è
parte del contratto?
La dottrina ha risposto in maniera univoca che l’azione diretta rappresenta un
eccezione alla regola.
Grasso afferma che l’art 1595 c.c. non rappresenta affatto un eccezione alla regola.
L’azione diretta ex art. 1595 c.c. si giustifica, infatti, proprio facendo riferimento al
fatto che la sublocazione, come tutti i subcontratti, rientra nel fenomeno dell’accollo.
In virtù di tale considerazione, infatti, si capisce che nella sublocazione il
subconduttore (accollato), proprio per tenere indenne dal peso del debito il conduttore
originario (accollante) assume su di sé tutti i debiti; questi no
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