Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 1 Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Saggi di Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SAGGIO N° 6: SURROGAZIONE LEGALE E SOLIDARIETA'

La surrogazione, disciplinata dagli articoli 1201 e successivi del codice civile, è

l'istituto mediante il quale è possibile sostituire un (o “il”, in caso di rapporto

plurisoggettivo) soggetto attivo di un rapporto obbligatorio. Attraverso la

surrogazione, dunque, il creditore viene sostituito da un altro soggetto, il quale si

sostituisce nella sua posizione creditoria nei confronti del debitore. La surrogazione

può essere di vari tipi; si distingue infatti tra:

a) Surrogazione per volontà del creditore (Art. 1201 c.c.) = La surrogazione è

voluta dal soggetto creditore, il quale vuole che nella sua posizione subentri un

soggetto terzo al rapporto.

b) Surrogazione per volontà del debitore (Art. 1202 c.c.) = La surrogazione,

nei casi previsti dalla legge, può essere stabilita dal debitore, senza il bisogno

di un precedente consenso del creditore.

c) Surrogazione Legale (Art. 1203 c.c.) = La surrogazione avviene, nei casi

espressamente previsti dall'articolo di riferimento, ex lege, cioè direttamente.

La dottrina ha dibattuto sulla natura dell’art 1203 c.c. (dunque la surrogazione legale)

e, in particolare, sul caso previsto dal numero 3. L’art. 1203 n. 3 c.c. prevede che la

surrogazione avviene, di diritto, <<a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o

per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>>.

L'ipotesi contemplata dal numero 3, dunque, è quella in cui un soggetto terzo al

rapporto, tenuto per altri o con altri al pagamento del debito di un soggetto (ed

avendo dunque interesse a soddisfare questo), paga, sostituendosi poi nelle ragioni

del creditore, verso il debitore.

La dottrina dominante ha ritenuto applicabile l'art. 1203 n.3 c.c. al caso delle

obbligazioni solidali. Secondo la dottrina, dunque, il soggetto condebitore in un

debito solidale che paga il debito, può surrogarsi nella posizione del creditore,

potendo così rivalersi sugli altri condebitori in maniera più forte.

-----

La solidarietà, che può presentarsi sia dal lato debitorio che creditorio, è disciplinata

dagli artt. 1292 c.c e ss. del codice civile; dalla lettura delle norme di riferimento è

possibile delineare quali sono le caratteristiche di tale tipo di rapporto (N.B. Vengono

qui fornite le caratteristiche rintracciabili analizzando la solidarietà passiva, cioè la

solidarietà presente dal lato debitorio del rapporto):

a) Vi sono due o più debitori obbligati per la medesima prestazione.

b) Ciascuno dei condebitori può essere costretto all’adempimento della

prestazione nella sua totalità, poichè il creditore può chiedere l’adempimento

dell’intero indifferentemente a qualunque debitore.

c) L’adempimento da parte di uno solo dei condebitori solidali soddisfa

l’interesse del creditore e libera tutti i condebitori dall'obbligo. Il condebitore

solidale che ha pagato l’intero può poi, secondo quanto previsto dall'art. 1299

c.c., agire in via di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali, in

modo da ottenere da ciascuno la propria quota.

Una delle regole generali, in base a quanto visto, è quella della libera scelta, in capo

al creditore, del debitore solidale a cui chiedere l’adempimento dell’intero; l’art 1293

c.c., tuttavia, prevede che la solidarietà non sia esclusa dal fatto che i singoli

condebitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse. La norma citata apre lo spazio

alla possibilità che questa libera scelta sia limitata. Può essere limitata, ad esempio,

dal beneficium ordinis, cioè da quella modalità attraverso cui si regola la solidarietà

tra i condebitori che obbliga il creditore a chiedere necessariamente il pagamento ad

un determinato condebitore, dando la possibilità di chiedere l'adempimento ad un

altro condebitore solo se il primo risulta inadempiente. Il beneficium ordinis è una

modalità compatibile con il sistema della solidarietà; è possibile notare, infatti, come

la presenza del beneficium ordinis non faccia venire meno quelle che sono le

caratteristiche del debito solidale (identità della prestazione, prestazione dovuta per

intero, l’adempimento di uno libera tutti ecc.)

-----

Il Prof. Grasso non si trova d'accordo con la visione della dottrina generale.

Per dimostrare la sua teoria, il Professore muove dal concetto di obbligazione

compatibile con la surrogazione

; secondo il Prof. Grasso, infatti, esistono sia delle

ipotesi in cui l'obbligazione si estingue nel momento in cui sopraggiunge il

pagamento da parte del debitore, sia ipotesi in cui quanto detto non avviene.

Muovendo da tale presupposto, si deve necessariamente affermare che il pagamento

compatibile con la surrogazione è il pagamento che non estingue l’obbligazione,

poichè “surrogarsi” significa sostituirsi nel lato attivo di un rapporto obbligatorio

ancora esistente (non si può subentrare in un rapporto che non esiste più).

Al dato sopra citato va aggiunto, secondo il Prof. Grasso, che all'interno

dell'ordinamento italiano vige la regola dell’adempimento esatto, secondo cui

l’obbligazione si estingue quando a pagare è il debitore, il quale soddisfa, attraverso il

suo adempimento, la pretesa o l'interesse creditorio. La regola dell'adempimento

esatto, però, rende incompatibile il pagamento che proviene dal debitore con la

surrogazione, poiché, come scritto sopra, può esservi surrogazione solo nel caso in

cui l'obbligazione resti in piedi, mentre, come si è appena visto, l'adempimento del

debitore estingue l'obbligazione. Alla luce di tale considerazione, il Prof. Grasso

sostiene che il pagamento, per essere compatibile con la surrogazione, deve

necessariamente essere un pagamento idoneo a soddisfare l’interesse del creditore,

ma inidoneo ad estinguere l’obbligo; deve essere un adempimento, dunque, che né

realizza, né estingue l’obbligazione.

-----

Esempio di tale tipo di pagamento: Adempimento del terzo.

Quando vi è un rapporto obbligatorio tra debitore e creditore e c’è un terzo che

effettua il pagamento al creditore, questo adempimento del terzo non estingue

l'obbligazione, poiché non vi è un esatto adempimento (per esservi, deve essere

effettuato esclusivamente dal debitore), ed è idoneo a soddisfare l’interesse del

creditore.

-----

Applicando il concetto esposto sopra al debito solidale, si dovrà necessariamente

concludere che anche l'adempimento del condebitore non è compatibile con la

surrogazione, in quanto tale tipo di adempimento estingue l'obbligazione.

A tale teoria, la dottrina dominante replica presentando un'obiezione che muove dalla

lettura di due specifici articoli: il 1202 ed il 1203 n. 4 c.c.

Questi due articoli, secondo la dottrina, disciplinerebbero due ipotesi in cui il debitore

adempie alla propria prestazione, senza che l'obbligazione si estingua; sarebbero,

quindi, due ipotesi che dimostrerebbero l'infondatezza della teoria dell'adempimento

esatto e, di conseguenza, della teoria del Prof. Grasso.

Per comprendere bene la teoria della dottrina dominante, è necessario esaminare i due

articoli, del codice civile, da cui questa parte:

a) Art. 1202 c.c. (N.B. Si ricorda che l'articolo disciplina la surrogazione per

volontà del debitore) = L'articolo dispone che il debitore, il quale si trova a

dover pagare un una somma di denaro ad un soggetto, senza avere i mezzi

necessari all’adempimento, si fa fornire il denaro per adempiere mediante

mutuo da un soggetto terzo (normalmente una banca); tale soggetto può, una

volta che il debito è stato pagato dal debitore, essere surrogato, per volontà di

questi, nella posizione del creditore (si ricorda che, in questo caso, tale

operazione può essere portata a termine anche in caso di opinione contraria del

creditore). Secondo la dottrina, in questo caso il pagamento del debitore non

estingue in alcun modo l'obbligazione; ad onor di ciò si nota proprio che è la

legge a disporre che il soggetto terzo, colui cioè che ha concesso il mutuo, può

essere surrogato nella posizione creditoria.

b) Art 1203 n 4 c.c. = Tale norma prevede che la surrogazione ha luogo di diritto

a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario che paga con danaro proprio

i debiti ereditari. Anche in tale ipotesi, secondo la dottrina dominante, si è in

presenza di un pagamento proveniente dal debitore, in questo caso l'erede, che

non estingue l'obbligazione, in quanto questi si surroga nella posizione di

creditore dei debiti ereditari.

Il Prof. Grasso replica in maniera diversa alle due critiche mosse dalla dottrina.

Per ciò che riguarda la critica sub a), il Professore, pur ammettendo che si tratti di un

caso in cui il pagamento del debitore non estingue l'obbligazione, nota che l'ipotesi in

questione ha carattere eccezionale, fattore questo che impedisce l'applicazione

dell'art. 1202 c.c. in ambito generale (per cui, dunque, varrebbe sempre la regola

dell'adempimento esatto). Tale considerazione, secondo il Prof. Grasso, è giustificata

non solo dal fatto che l'ipotesi è espressamente prevista (se la regola avesse portata

generale, non vi sarebbe bisogno di una una norma che prevede una specifica ipotesi),

ma anche da un ulteriore considerazione: nell'ipotesi prospettata è necessario

garantire un interesse specifico del debitore: fornire un'idonea garanzia al soggetto

che ha fornito il mutuo (garanzia rappresentata dalla possibilità per questi di essere

surrogato nella posizione creditoria). Tale interesse si ritrova solo ed esclusivamente

nell'ipotesi prospettata dal 1202 c.c., e non in altre; ecco spiegata, dunque,

l'eccezionalità.

Per ciò che riguarda la critica sub b), invece, il Professore fa presente che l’erede, di

cui al 1203 n 4 c.c., ha accettato con beneficio di inventario, fattore questo che ha

portato alla separazione del patrimonio dell’erede dal patrimonio ereditario e,

dunque, dal passivo ereditario. Quando l’erede paga il debito ereditario, questi in

realtà non è un debitore, poiché egli non ha assolutamente pagando un proprio debito,

ma ha pagato, invece, un debito che fa capo al patrimonio ereditario, patrimonio da

cui risulta estraneo. Tale estraneità, secondo il Prof. Grasso, rappresenta il motivo per

cui il debitore (l'erede) può surrogarsi nella posizione di creditore nei confronti del

patrimonio ereditario e può, dunque, fare i

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
37 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HectorFranz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Biagio.