Estratto del documento

A cura di HectorFranz

Premessa:

Questo documento contiene, come da titolo, un riassunto completo di un libro scritto

dal Prof. Grasso rientrante nel programma d'esame di Diritto Civile.

Si mira, attraverso tale elaborato, a facilitare lo studio dei saggi contenuti all'interno

del volume; saggi che, a causa dello stile di scrittura molto tecnico, risultano di non

facile comprensione.

Si tiene a precisare che i saggi numero 2, 3, 4 e 5 sono stati trattati in un unico testo;

ciò in modo da rendere il discorso sulla risoluzione del contrattto per inadempimento

più fluido e semplice.

Si spera di essere davvero di aiuto. Buona Lettura.

SAGGIO N° 1: IL SUBAPPALTO NEL SISTEMA DEL CODICE

CIVILE

Prima di trattare il subappalto secondo la visione del prof. Grasso, bisogna chiarire,

preliminarmente, cosa si intende per subcontratto.

Il subcontratto (quale può essere il subappalto o la sublocazione) è, secondo la

dottrina, un contratto derivato da altro contratto precedente, che dunque ne

rappresenta il presupposto giuridico.

Esempio: la sublocazione: contratto che deriva da un precedente contratto di

locazione; tale contratto è stipulato tra due soggetti, locatore e conduttore (o

locatario), mentre la sublocazione viene stipulata tra sublocatore (il conduttore-

locatario del contratto di locazione originario) ed un terzo soggetto, che diviene sub

conduttore (o sublocatario).

DOMANDA: QUAL È L’OGGETTO DELLA SUBLOCAZIONE?

La sublocazione ha ad oggetto il trasferimento di un diritto personale di godimento

(es. il diritto di abitazione), un diritto che fa capo al primo conduttore, il quale

trasferisce lo stesso, nel contratto di sublocazione, al subconduttore.

Come scritto sopra, la sublocazione rappresenta un contratto derivato dalla locazione

originaria; si parla di derivazione giuridica in quanto il contratto di locazione è il

presupposto giuridico della sublocazione, poichè il diritto non può trasferirsi al

subconduttore se non esiste la posizione di godimento in capo al primo conduttore.

Il professor Grasso nel saggio discuterà del perché la subcontrattazione, a contrario di

quanto affermato in dottrina, non può essere ascritto a un fenomeno generale di

derivazione contrattuale, poiché non tutti i subcontratti dipendono dal contratto

principale. Per giungere a tale conclusione, secondo il professore, è necessario

esaminare due tipi diversi di subcontratto:

- che è un contratto derivato

SUBLOCAZIONE

 che non è un contratto derivato.

- SUBAPPALTO

--------

E’ necessario ricordare, in questa sede, i fondamentali del contratto d’appalto.

è il contratto con il quale una parte, detta committente, commette ad un

L’APPALTO

altro soggetto imprenditore, detto appaltatore un’opera o un servizio in cambio di un

,

corrispettivo.

L’appaltatore, se non è dotato dei mezzi necessari per eseguire l’opera o il servizio,

può stipulare un subappalto, dando così in appalto a sua volta tutta la (o parte della)

sua prestazione ad un altro imprenditore, il quale diviene subappaltatore.

--------

Grasso ritiene che il subappalto non è un contratto derivato giuridicamente da un

appalto preesistente, cioè non darebbe vita ad un fenomeno di derivazione giuridica;

ciò in quanto l’appalto originario rappresenta solo un presupposto di fatto e non un

presupposto giuridico Da questo punto di vista il subappalto si differenzia dalla

.

sublocazione, in cui avviene invece il trasferimento di una posizione di godimento

che non può essere trasferita al subconduttore se non fa capo giuridicamente al primo

conduttore.

Nel subappalto, invece, non si riscontra la suddetta derivazione giuridica; ciò in

quanto il subappaltatore poteva anche essere il soggetto a cui il committente avrebbe

potuto commettere l’opera al posto dell’appaltatore se avesse saputo che questo non

era solubile.

CONCLUSIONE: sublocazione e subappalto sono due tipi diversi di subcontratto,

poiché nel primo caso l’oggetto è il trasferimento di un diritto di godimento, mentre

nel secondo caso no. Questi due tipi rivestono il ruolo di categorie generali in cui gli

altri subcontratti, proprio alla luce dei loro oggetti, possono rientrare.

ANALISI DEL SUBAPPALTO:

Il professore Grasso all’inizio del saggio analizza l’art 1656 c.c. :

“l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se

non è stato autorizzato dal committente”.

C’è stato un avvicendarsi di teorie sulla funzione dell’autorizzazione nel subappalto.

Secondo la dottrina dominante, l’autorizzazione nel subappalto sarebbe necessaria ai

fini della validità del subappalto, in quanto in assenza di autorizzazione da parte del

committente, il subappalto sarebbe invalido. La dottrina, tuttavia, si è divisa in due

correnti:

Secondo alcuni, la mancata autorizzazione del committente determinerebbe la

A) nullità relativa del subappalto, eccepibile solo dal committente originario,

poichè mancherebbe un elemento essenziale. Per Grasso non è così. Non si

può parlare di nullità relativa in quanto questa, poiché rappresenterebbe una

deroga al principio secondo cui la nullità è solo assoluta, dovrebbe essere

prevista espressamente dalla legge, cosa che, invece, non si riscontra.

Secondo altri autori la mancata autorizzazione del committente genererebbe

B) annullabilità del subappalto

. Il prof. Grasso contrasta anche questa teoria,

l’

giacchè le ipotesi di annullabilità sono testuali, tassative e tipiche e, tra queste,

non è prevista la mancanza di autorizzazione nel subappalto.

La dottrina, inoltre, ha dibattuto su quale fosse la ratio dell’autorizzazione richiesta

dall’art. 1656 c.c.

Una prima teoria ha ipotizzato che questa serva a tutelare l’interesse del committente

a controllare chi eseguirà l’opera o il servizio, giacchè il contratto di appalto è un

contratto intuitus personae, cioè un contratto fondato esclusivamente sulle qualità

personali dell’appaltatore,quindi mediante l’autorizzazione il committente accerterà

che il subappaltatore è dotato di tali qualità

Il prof. Grasso non è d’accordo: il contratto di appalto non è un contratto intuitus

personae; ciò lo si evincerebbe dall’art. 1674 c.c. , il quale prevede che:

“il contratto di appalto non si scioglie per morte dell’appaltatore, salvo che la

considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto”

quindi le qualità personali dell’appaltatore non sono essenziali per la sussistenza del

contratto di appalto (e dunque anche di subappalto), poiché il rapporto intuitus

personae rappresenta un’eventualità e non la regola generale .

Altra dottrina (Rubino) assegna all’autorizzazione il ruolo di tutelare uno specifico

interesse del committente originario: l’interesse a controllare chi eseguirà

“materialmente” l’opera o il servizio.

Grasso non è d’accordo. Se fosse vero quanto affermato da Rubino, la legge

permetterebbe al committente originario di esercitare tale diritto a 360°; ciò tuttavia

non avviene, infatti non è possibile per questi incidere sulle scelte imprenditoriali

dell’appaltatore, il quale può benissimo licenziare tutti i suoi operai per assumerne di

nuovi, cambiando così i soggetti che materialmente eseguono i lavori.

QUAL’ E’, ALLORA, LA FUNZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ?

Grasso afferma che in ogni fenomeno di subcontrattazione, in particolare nel

subappalto, si realizza un fenomeno economico, consistente nel trasferimento del

debito mediante accollo. Si tratterebbe di un accollo economico, come fenomeno

economico tra appaltatore - sub committente e subappaltatore .

Per comprendere tale teoria, secondo il professore, è necessario esaminare l’interesse

delle parti: nel subappalto, ad esempio, la stipula dello stesso trova fondamento

nell’interesse del subcommittente a procurarsi i mezzi per l’adempimento; la stipula

del subappalto, in tale chiave, non è altro che il trasferimento in capo al

subappaltatore dell’obbligo di eseguire l’opera o un servizio

.

Nell’ordinamento italiano, l’istituto deputato al trasferimento dei debiti è l’accollo; il

esaminando il subappalto si nota come la sua struttura ricalca in toto quella del

contratto d’accollo.

In virtù di questo contratto, dunque, il subappaltatore si obbliga a tenere indenne

l’appaltatore - subcommittente del peso del debito, nei confronti del creditore

committente.

----------

Specchetto di riferimento per le singole posizioni:

ACCOLLO ACCOLLATO ACCOLLANTE ACCOLLATARIO

SUBAPPALTO APPALTATTORE SUBAPPALTATORE COMMITTENTE

------------

In tale contesto, l’autorizzazione non è altro che un’adesione preventiva, da parte del

committente – accollatario, all’accollo, attraverso cui permettere all’accollo stesso di

produrre efficacia giuridica esterna ex lege.

Il prof. Grasso sottolinea, a questo punto, che nel contratto di accollo la mancata

autorizzazione del creditore comporta solo l’inefficacia dell’accollo verso questo, non

anche l’invalidità del contratto d’accollo.

A tal proposito il prof. Cicala afferma che l’accollo, in caso di mancata

autorizzazione da parte del creditore originario, si converte semplicemente da esterno

in interno, rimanendo efficace tra accollato e accollante.

PER QUESTO NON E’ POSSIBILE ACCETTARE TUTTE LE TEORIE CHE FANNO

DIPENDERE L’INVALIDITA’ DEL SUBAPPALTO DALLA MANCATA

.

AUTORIZZAZIONE

Il prof. Grasso aggiunge che l’accollo nel subappalto è un accollo legale, determinato

dalla legge e non voluto dalle parti.

Secondo una parte della dottrina non c’è nel subappalto un accollo legale, perché gli

interessi da tutelare, che sono alla base del subappalto, configgono con lo schema

dell’accollo, infatti:

L’appaltatore - subcommittente ha interesse a ricevere l’opera;

-

- Il subappaltatore ha interesse ad eseguire l’opera.

Non è ravvisabile, dunque, l’interesse all’assunzione del debito altrui.

Secondo il prof. Grasso questa concezione non può pregiudicare la tesi secondo cui

all’interno del subappalto ci sarebbe un accollo legale; ciò in quanto l’intento

oggettivo perseguito dall’appaltatore – sub committente non è quello di procurarsi il

bene per sé, ma quello di essere tenuto indenne dal peso economico del debito

(rappresentato, nel contesto dell’appalto, dalla prestazione dovuta al committente

originario) attraverso l’opera del subappaltatore; dunque l’appaltatore mira ad

agevolare l’esecuzione della prestazione a favore del committente.

La dottrina ha presentato un ulteriore obiezione alla teoria secondo cui nel subappalto

si ravvisa un accollo legale. Secondo questa, l’individuazione di un accollo

nell’ambito del subappalto sarebbe ostacolata dal fatto che l’accollante interno (il

subappaltatore) potrebbe avere interesse ad evitare l’accollo esterno per conservare il

diritto di compensazione che vanta nei confronti dell’accollato (appaltatore) in virtù

di un precedente rapporto; tale diritto di compensazione, infatti, verrebbe meno nel

caso in cui l’accollo diventasse esterno, giacchè l’art. 1413 c.c. stabilisce che

“l’accollante può opporre all’accollatario solo le eccezioni del contratto in base al

quale l’assunzione è avvenuta”.

Il prof. Grasso, a tale teoria, replica sottolineando che il subappalto rappresenta

un’ipotesi di accollo legale, caso questo in cui il suddetto diritto di compensazione

non si perde; ciò si evince dagli art. 1248 co 1 e 2805 co 2 c.c. , infatti:

Art. 1248, “Inopponibilità della compensazione”: il debitore, se ha accettato

- puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue

ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione,che

avrebbe potuto opporre al cedente;

Art. 2805, “Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno”:

- Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le

eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore ,se il debitore

medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può

opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatosi anteriormente).

Dall’analisi di queste norme emerge che solo se la modificazione di un rapporto è

volontaria non si può opporre la compensazione. Poiché, come scritto sopra, nel

subappalto si ravvisa un caso di accollo legale, il diritto alla compensazione non

viene perso.

e la Teoria del collegamento negoziale:

RUBINO

Rubino ha ipotizzato che il subappalto rientrasse, in realtà, nel fenomeno del

collegamento negoziale; ciò implicherebbe l’applicazione della regola “Simul stabunt

simul cadent”, cosicché il subappalto dovrebbe estinguersi, per impossibilità

sopravvenuta della prestazione, nel caso in cui venisse meno il primo appalto.

----------

Si ha collegamento negoziale quando più negozi sono collegati tra loro dal punto di

vista funzionale, ma non strutturale.

----------

Il prof. Grasso non si trova d’accordo con questa teoria. Tale posizione nasce da

un esame generale del fenomeno del collegamento negoziale, il quale può essere:

volontario quando le parti coordinano più negozi al fine di ottenere uno

- scopo ulteriore rispetto a quello raggiungibile dai singoli contratti;

necessario quando effettivamente un negozio è presupposto giuridico di un

- altro, senza il quale il secondo non potrebbe realizzarsi.

Secondo il prof. Grasso nel subappalto non si può ravvisare alcun collegamento

negoziale, infatti:

Non si può ravvisare un’ipotesi di “collegamento volontario”, poichè non

- sempre nel subappalto le parti vogliono realizzare un risultato ulteriore;

Non si può altresì ravvisare un’ipotesi di “collegamento necessario”, poiché

- l’appalto è un presupposto di fatto e non giuridico del subappalto, poiché nulla

avrebbe impedito al committente di stipulare direttamente col subappaltatore il

contratto di appalto.

Dunque l’appalto non è dotato di presupposti che lo ergono a presupposto giuridico

del subappalto.

Il prof. Grasso aggiunge che nulla impedisce alle parti di elevare il contratto di

appalto a condizione di esistenza del subappalto (previsione, questa, molto frequente

nella pratica); ciò però sarebbe il risultato di un accordo e non dell’applicazione di

una regola generale.

Sempre per accordo può essere previsto anche il divieto di subappaltare a pena di

risolubilità del contratto per inadempimento; ciò rappresenterebbe comunque solo

un’espressione di volontà delle parti.

La dottrina ha proposto un ulteriore teoria volta a far rientrare il subappalto nel

fenomeno del collegamento negoziale. Questa, muovendo dal presupposto che il

contratto rappresenta realmente un modello di accollo legale, ritiene che si debba

riscontrare necessariamente un collegamento tra il subappalto ed il rapporto di valuta

presente nell’accollo (cioè il rapporto tra committente e primo appaltatore), rapporto

di valuta che corrisponde proprio all’appalto originario.

Per Grasso tale teoria non può essere accolta perché il suddetto collegamento è un

effetto tipico dell’accollo e non rappresenta, dunque, un ipotesi di collegamento

negoziale.

Conclusioni di Grasso: il subappalto non è un fenomeno di collegamento

negoziale; in ogni fenomeno di subappalto, c’è un accollo interno legale come

fenomeno economico il quale si convertirebbe in accollo esterno mediante

autorizzazione che è considerata un’adesione preventiva all’accollo legale

interno. Lo stesso dicasi per la sublocazione.

L’ ACCOLLO LEGALE SI RISCONTRA ANCHE NELLA SUBLOCAZIONE

stipulano un contratto di locazione:

1) LOCATORE – CONDUTTORE

diventa trasferendo questo diritto di godimento

2) CONDUTTORE SUBLOCATORE

al nella

SUBCONDUTTORE SUBLOCAZIONE.

 

La sublocazione genera un problema art 1595 rapporti tra locatore e

subconduttore.

Il locatore originario (proprietario dell’immobile) nell’ipotesi in cui il suo conduttore

(primo inquilino) non paga il canone della locazione, può agire direttamente contro

il sub conduttore (subinquilino).

La domanda posta dalla dottrina italiana è : “Come è possibile che il locatore possa

agire, nell’ipotesi in cui il conduttore sia inadempiente, direttamente contro il

subconduttore, il quale non è parte del contratto di locazione originario?”

Come si giustifica il diritto a pretendere una prestazione da un soggetto che non è

parte del contratto?

La dottrina ha risposto in maniera univoca che l’azione diretta rappresenta un

eccezione alla regola.

Grasso afferma che l’art 1595 c.c. non rappresenta affatto un eccezione alla regola.

L’azione diretta ex art. 1595 c.c. si giustifica, infatti, proprio facendo riferimento al

fatto che la sublocazione, come tutti i subcontratti, rientra nel fenomeno dell’accollo.

In virtù di tale considerazione, infatti, si capisce che nella sublocazione il

subconduttore (accollato), proprio per tenere indenne dal peso del debito il conduttore

originario (accollante) assume su di sé tutti i debiti; questi no

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HectorFranz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Biagio.
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