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SAGGIO N° 6: SURROGAZIONE LEGALE E SOLIDARIETA'
La surrogazione, disciplinata dagli articoli 1201 e successivi del codice civile, è
l'istituto mediante il quale è possibile sostituire un (o “il”, in caso di rapporto
plurisoggettivo) soggetto attivo di un rapporto obbligatorio. Attraverso la
surrogazione, dunque, il creditore viene sostituito da un altro soggetto, il quale si
sostituisce nella sua posizione creditoria nei confronti del debitore. La surrogazione
può essere di vari tipi; si distingue infatti tra:
a) Surrogazione per volontà del creditore (Art. 1201 c.c.) = La surrogazione è
voluta dal soggetto creditore, il quale vuole che nella sua posizione subentri un
soggetto terzo al rapporto.
b) Surrogazione per volontà del debitore (Art. 1202 c.c.) = La surrogazione,
nei casi previsti dalla legge, può essere stabilita dal debitore, senza il bisogno
di un precedente consenso del creditore.
c) Surrogazione Legale (Art. 1203 c.c.) = La surrogazione avviene, nei casi
espressamente previsti dall'articolo di riferimento, ex lege, cioè direttamente.
La dottrina ha dibattuto sulla natura dell’art 1203 c.c. (dunque la surrogazione legale)
e, in particolare, sul caso previsto dal numero 3. L’art. 1203 n. 3 c.c. prevede che la
surrogazione avviene, di diritto, <<a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>>.
L'ipotesi contemplata dal numero 3, dunque, è quella in cui un soggetto terzo al
rapporto, tenuto per altri o con altri al pagamento del debito di un soggetto (ed
avendo dunque interesse a soddisfare questo), paga, sostituendosi poi nelle ragioni
del creditore, verso il debitore.
La dottrina dominante ha ritenuto applicabile l'art. 1203 n.3 c.c. al caso delle
obbligazioni solidali. Secondo la dottrina, dunque, il soggetto condebitore in un
debito solidale che paga il debito, può surrogarsi nella posizione del creditore,
potendo così rivalersi sugli altri condebitori in maniera più forte.
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La solidarietà, che può presentarsi sia dal lato debitorio che creditorio, è disciplinata
dagli artt. 1292 c.c e ss. del codice civile; dalla lettura delle norme di riferimento è
possibile delineare quali sono le caratteristiche di tale tipo di rapporto (N.B. Vengono
qui fornite le caratteristiche rintracciabili analizzando la solidarietà passiva, cioè la
solidarietà presente dal lato debitorio del rapporto):
a) Vi sono due o più debitori obbligati per la medesima prestazione.
b) Ciascuno dei condebitori può essere costretto all’adempimento della
prestazione nella sua totalità, poichè il creditore può chiedere l’adempimento
dell’intero indifferentemente a qualunque debitore.
c) L’adempimento da parte di uno solo dei condebitori solidali soddisfa
l’interesse del creditore e libera tutti i condebitori dall'obbligo. Il condebitore
solidale che ha pagato l’intero può poi, secondo quanto previsto dall'art. 1299
c.c., agire in via di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali, in
modo da ottenere da ciascuno la propria quota.
Una delle regole generali, in base a quanto visto, è quella della libera scelta, in capo
al creditore, del debitore solidale a cui chiedere l’adempimento dell’intero; l’art 1293
c.c., tuttavia, prevede che la solidarietà non sia esclusa dal fatto che i singoli
condebitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse. La norma citata apre lo spazio
alla possibilità che questa libera scelta sia limitata. Può essere limitata, ad esempio,
dal beneficium ordinis, cioè da quella modalità attraverso cui si regola la solidarietà
tra i condebitori che obbliga il creditore a chiedere necessariamente il pagamento ad
un determinato condebitore, dando la possibilità di chiedere l'adempimento ad un
altro condebitore solo se il primo risulta inadempiente. Il beneficium ordinis è una
modalità compatibile con il sistema della solidarietà; è possibile notare, infatti, come
la presenza del beneficium ordinis non faccia venire meno quelle che sono le
caratteristiche del debito solidale (identità della prestazione, prestazione dovuta per
intero, l’adempimento di uno libera tutti ecc.)
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Il Prof. Grasso non si trova d'accordo con la visione della dottrina generale.
Per dimostrare la sua teoria, il Professore muove dal concetto di obbligazione
compatibile con la surrogazione
; secondo il Prof. Grasso, infatti, esistono sia delle
ipotesi in cui l'obbligazione si estingue nel momento in cui sopraggiunge il
pagamento da parte del debitore, sia ipotesi in cui quanto detto non avviene.
Muovendo da tale presupposto, si deve necessariamente affermare che il pagamento
compatibile con la surrogazione è il pagamento che non estingue l’obbligazione,
poichè “surrogarsi” significa sostituirsi nel lato attivo di un rapporto obbligatorio
ancora esistente (non si può subentrare in un rapporto che non esiste più).
Al dato sopra citato va aggiunto, secondo il Prof. Grasso, che all'interno
dell'ordinamento italiano vige la regola dell’adempimento esatto, secondo cui
l’obbligazione si estingue quando a pagare è il debitore, il quale soddisfa, attraverso il
suo adempimento, la pretesa o l'interesse creditorio. La regola dell'adempimento
esatto, però, rende incompatibile il pagamento che proviene dal debitore con la
surrogazione, poiché, come scritto sopra, può esservi surrogazione solo nel caso in
cui l'obbligazione resti in piedi, mentre, come si è appena visto, l'adempimento del
debitore estingue l'obbligazione. Alla luce di tale considerazione, il Prof. Grasso
sostiene che il pagamento, per essere compatibile con la surrogazione, deve
necessariamente essere un pagamento idoneo a soddisfare l’interesse del creditore,
ma inidoneo ad estinguere l’obbligo; deve essere un adempimento, dunque, che né
realizza, né estingue l’obbligazione.
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Esempio di tale tipo di pagamento: Adempimento del terzo.
Quando vi è un rapporto obbligatorio tra debitore e creditore e c’è un terzo che
effettua il pagamento al creditore, questo adempimento del terzo non estingue
l'obbligazione, poiché non vi è un esatto adempimento (per esservi, deve essere
effettuato esclusivamente dal debitore), ed è idoneo a soddisfare l’interesse del
creditore.
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Applicando il concetto esposto sopra al debito solidale, si dovrà necessariamente
concludere che anche l'adempimento del condebitore non è compatibile con la
surrogazione, in quanto tale tipo di adempimento estingue l'obbligazione.
A tale teoria, la dottrina dominante replica presentando un'obiezione che muove dalla
lettura di due specifici articoli: il 1202 ed il 1203 n. 4 c.c.
Questi due articoli, secondo la dottrina, disciplinerebbero due ipotesi in cui il debitore
adempie alla propria prestazione, senza che l'obbligazione si estingua; sarebbero,
quindi, due ipotesi che dimostrerebbero l'infondatezza della teoria dell'adempimento
esatto e, di conseguenza, della teoria del Prof. Grasso.
Per comprendere bene la teoria della dottrina dominante, è necessario esaminare i due
articoli, del codice civile, da cui questa parte:
a) Art. 1202 c.c. (N.B. Si ricorda che l'articolo disciplina la surrogazione per
volontà del debitore) = L'articolo dispone che il debitore, il quale si trova a
dover pagare un una somma di denaro ad un soggetto, senza avere i mezzi
necessari all’adempimento, si fa fornire il denaro per adempiere mediante
mutuo da un soggetto terzo (normalmente una banca); tale soggetto può, una
volta che il debito è stato pagato dal debitore, essere surrogato, per volontà di
questi, nella posizione del creditore (si ricorda che, in questo caso, tale
operazione può essere portata a termine anche in caso di opinione contraria del
creditore). Secondo la dottrina, in questo caso il pagamento del debitore non
estingue in alcun modo l'obbligazione; ad onor di ciò si nota proprio che è la
legge a disporre che il soggetto terzo, colui cioè che ha concesso il mutuo, può
essere surrogato nella posizione creditoria.
b) Art 1203 n 4 c.c. = Tale norma prevede che la surrogazione ha luogo di diritto
a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario che paga con danaro proprio
i debiti ereditari. Anche in tale ipotesi, secondo la dottrina dominante, si è in
presenza di un pagamento proveniente dal debitore, in questo caso l'erede, che
non estingue l'obbligazione, in quanto questi si surroga nella posizione di
creditore dei debiti ereditari.
Il Prof. Grasso replica in maniera diversa alle due critiche mosse dalla dottrina.
Per ciò che riguarda la critica sub a), il Professore, pur ammettendo che si tratti di un
caso in cui il pagamento del debitore non estingue l'obbligazione, nota che l'ipotesi in
questione ha carattere eccezionale, fattore questo che impedisce l'applicazione
dell'art. 1202 c.c. in ambito generale (per cui, dunque, varrebbe sempre la regola
dell'adempimento esatto). Tale considerazione, secondo il Prof. Grasso, è giustificata
non solo dal fatto che l'ipotesi è espressamente prevista (se la regola avesse portata
generale, non vi sarebbe bisogno di una una norma che prevede una specifica ipotesi),
ma anche da un ulteriore considerazione: nell'ipotesi prospettata è necessario
garantire un interesse specifico del debitore: fornire un'idonea garanzia al soggetto
che ha fornito il mutuo (garanzia rappresentata dalla possibilità per questi di essere
surrogato nella posizione creditoria). Tale interesse si ritrova solo ed esclusivamente
nell'ipotesi prospettata dal 1202 c.c., e non in altre; ecco spiegata, dunque,
l'eccezionalità.
Per ciò che riguarda la critica sub b), invece, il Professore fa presente che l’erede, di
cui al 1203 n 4 c.c., ha accettato con beneficio di inventario, fattore questo che ha
portato alla separazione del patrimonio dell’erede dal patrimonio ereditario e,
dunque, dal passivo ereditario. Quando l’erede paga il debito ereditario, questi in
realtà non è un debitore, poiché egli non ha assolutamente pagando un proprio debito,
ma ha pagato, invece, un debito che fa capo al patrimonio ereditario, patrimonio da
cui risulta estraneo. Tale estraneità, secondo il Prof. Grasso, rappresenta il motivo per
cui il debitore (l'erede) può surrogarsi nella posizione di creditore nei confronti del
patrimonio ereditario e può, dunque, fare i