Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PARTE, INTERMEDIAZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
Dall'accordo delle parti ex 1321 discendono conseguenze, in termini di nascita, regolamentazione e estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale, tra le parti dell'accordo (tra loro). Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, cioè rispetto a coloro che non ne sono parte (art.1372 c.c.).
La Suprema Corte (Cass. 3433/2014) ha precisato che (salve ipotesi particolari) le parti sostanziali del contratto devono essere determinate o determinabili al momento della conclusione del contratto, cioè l'identità giuridica del soggetto contraente sostanziale. Presuppone che sia conosciuta/conoscibile l'identificazione dei contraenti ed è fatta dal pubblico ufficiale.
Nei contratti formali, stipulati per atto pubblico, rogante nell'atto (in quelli stipulati per atto pubblico essa è fatta ad opera del pubblico ufficiale rogante); mentre nei contratti in cui...
Non vi è onere di forma, può non essere identificato il soggetto al momento della stipula, ma in un momento successivo. Un problema di identificazione sorge nel caso in cui entra in scena un portavoce, il NUNCIUS: egli non ha un potere di rappresentanza, si limita a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa in tutti i suoi elementi. Quando una dichiarazione contrattuale è resa non personalmente, ma tramite il nuncius, questo dovrà far presente alla controparte che la dichiarazione che rende non è di sua volontà ma di altra persona: ciò presuppone che il dichiarante effettivo (=autore formale della dichiarazione contrattuale) sia già identificabile al momento della conclusione del contratto. Pertanto il nuncius dovrà comunicare alla controparte elementi idonei all'identificazione del dichiarante effettivo (anche se non esattamente le sue generalità). Il nuncius non è parte né in senso
è autorizzato alla stipula dei contratti);l’imprenditore può- direttamente incaricare qualcuno della stipula di contratti già determinati, ovverodi acquistare\vendere beni individuati, fissandone o meno il prezzo(commissionario ex artt.1731 ss.).Difetta invece di qualsiasi vincolo di collaborazione ,dipendenza o rappresentanza rispetto alle figure anzidette,il mediatore, ossia colui che mette in relazione 2 o più parti per la conclusione di un affare, dotato di spiccataautonomia (art.1754).Tutte le figure citate, rimandano al fenomeno dell’interposizione gestoria, che trova nel mandato lo schemacontrattuale di riferimento.Nelle fonti normative più recenti questo fenomeno è indicato come INTERMEDIAZIONE, in riferimentoall’intermediario da distinguere però dall’intermediariodel professionista, finanziario (identificato in ragionedell’esercizio, stabilmente organizzato e in forma di impresa, nei confronti del pubblico,
dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e che potrà essere parte o meno dei singoli contratti poi stipulati in conseguenza della sua attività di intermediazione nei mercati finanziari (art.106 tub)). Diverso e più generico è il termine intermediario del professionista (nei contratti professionista/consumatore), che racchiude un tratto comune alle diverse figure di interposizione gestoria su richiamate: nelle relazioni di scambio, svolge la funzione di intermediare tra domanda e offerta nel processo produttivo e distributivo di beni e servizi, sollecitando e favorendo l'incontro, tra chi produce tali beni e servizi offerti sul mercato (professionista), e chi vuole accedervi (consumatore). Quella di intermediario è nozione essenzialmente descrittiva, che può in concreto atteggiarsi secondo molteplici varianti giuridiche, a seconda del differente regime dei contratti conclusi con l'intervento, aIl titolo dell'intermediario. A seconda del contenuto del suo mandato, egli potrà essere incaricato a:
- promuovere contratti che poi saranno stipulati dall'imprenditore-professionista (procacciare affari)
- stipulare contratti per conto del professionista (agente)
Quando l'incaricato rappresentante ha il potere di impegnare la sfera giuridica altrui (rappresentato), nell'interesse, concludendo il contratto non solo ma anche in nome del rappresentato, in quanto abbia ricevuto tale potere di spendita del nome del rappresentato, potere che abbia reso noto alla controparte, si parla di rappresentanza diretta.
Stipulare contratti in nome e per conto del professionista. Solo in quest'ultimo caso si ha un intermediario che conclude il contratto fenomeno di sostituzione: impegna la sfera giuridica di un altro soggetto (vincolato all'obbligazione nascente dal contratto).
12. LA RAPPRESENTANZA il potere di rappresentanza è conferito dalla
Legge ovvero dall'interessato. In base all'art. 1387 c.c. Va distinto tra rappresentanza:
- Legale: imposta dalla legge per il compimento di atti giuridici di soggetti privi di capacità di agire (minori, interdetti), ed è regolata dalla legge che ne definisce ambito e poteri;
- Volontaria: e rappresentato da cui trae origine l'incarico, remunerazione, ecc...; durata, persone fisiche, organi dell'ente, compiono atti giuridici in nome e per conto delle organizzazioni;
- Organica: dell'ente.
La rappresentanza che trova fonte nell'autonomia privata è la rappresentanza volontaria, che si iscrive in un rapporto tra rappresentante e rappresentato, dove il rappresentante potrà stipulare un contratto valido se avrà:
- ricevuto tale potere dal rappresentato tramite procura;
- reso noto tale potere, contenuto e limiti, alla controparte.
(spendita del nome = in nome di chi contratta).potrà sempre chiedere una copia dell'atto scritto daIl terzo che contratta con il rappresentante (art.1393 c.c.)cui risulta tale potere. Eventuali modificazioni o revoca della procura vanno rese note a terzi con mezzi idonei,altrimenti non sono opponibili a terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusionedel contratto (art.1396 c.c.).
La rappresentanza può essere:
- diretta: in nome e per conto del rappresento.
Perché si abbia rappresentanza in senso proprio, ossia rappresentanza diretta, non basta che una persona agisca per conto, ossia nell'interesse, del rappresentato: deve agire anche in nome di questo, dichiarando di agire in nome e per conto del diretto interessato, spendendone il nome (questa in tal modo il rappresentante rende "presente all'atto" dichiarazione è la c.d. contemplatio domini): l'interessato, e gli effetti giuridici dell'atto.
concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, si producono direttamente nella sfera della persona fisica o dell'ente rappresentato (art.1388). Solo nella rappresentanza diretta si verifica una divaricazione tra parte in senso formale e parte in (quest'ultima sarà vincolata dagli obblighi nascenti dal contratto stipulato a suo nome o ne acquisirà i diritti). *se un soggetto agisce nell'interesse altrui, ma - indiretta: non dichiara di agire in nome altrui; per conto del rappresentato, l'intermediario non ha il potere di spendere il nome del rappresentato. Potrà stipulare il contratto a nome proprio e gli effetti saranno prodotti nella sua sfera giuridica e poi trasferiti in conseguenza di un altro contratto (quello con cui gli è stato trasferito l'incarico di agire) nella sfera giuridica del mandante. 66Art. 1704 e 1705 c.c. "il mandatario il qualeagisca in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,
i terzi non hanno alcun rapporto col mandante
e che dovendosi successivamente delineare il regime degli acquisti del mandatario ex art.1706.
Un tipico caso di rappresentanza indiretta è il mandato senza rappresentanza (art.1705): il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi nascenti dal rapporto col terzo, che non ha alcun rapporto col mandante.
Il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante, con un nuovo atto, i diritti che ha acquistato e gli obblighi assunti.
Dunque qui gli effetti del negozio concluso non si producono direttamente ed immediatamente nella sfera del rappresentato (come nella rappresentanza diretta): occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell'atto nel patrimonio della persona nel cui
interesse l'atto è stato compiuto. Dunque la rappresentanza indiretta perciò richiede 2 negozi affinché gli effetti giuridici si producano nella sfera giuridica del dominus dell'affare. Il compimento dell'ulteriore negozio, che serve per trasferire diritti ed obblighi a colui nel cui interesse la persona che ha fatto la dichiarazione ha agito, costituisce oggetto di un'obbligazione per il rappresentante indiretto, a cui si applicano le regole del mandato senza rappresentanza (art.1706).
Secondo la Sentenza della Cassazione 3433/2013, il rappresentante indiretto è parte in senso formale e (sia pure con le peculiarità ex artt.1705,1706): si tratta di un'ipotesi di sostanziale interposizione reale di persona: dal rapporto, con l'obbligo il rappresentante indiretto è un reale contraente, che assume diritti/obblighi derivanti di trasferirli al mandante (il terzo contraente non può in nessun caso agire nei confronti del
o, può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del mandatario.