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CAPITOLO PRIMO

NOZIONI.

IL CONTRATTO: NATURA E FUNZIONE.

L’ordinamento giuridico riconosce ai privati, entro certi limiti, il potere di autoregolare i propri interessi

economici, attraverso lo strumento del contratto. Trattasi di una scelta comune a tutti gli ordinamenti degli stati

moderni la cui economia si basa sulla libera iniziativa del privato e sul libero mercato e nei quali il contratto

serve a sancire e regolare l'incontro tra domanda e offerta e lo svolgimento delle attività economiche sul

mercato.

Gli individui e gli enti devono entrare in relazione tra loro, al fine di scambiare beni e servizi o cooperare per

la realizzazione di un obiettivo comune. L’incontro della loro volontà e le loro determinazioni di carattere

economico producono effetti rilevanti per il diritto. Lo strumento ad essi apprestato è appunto il contratto.

ART 1173 CC: il contratto è una delle fonti delle obbligazioni: da esso trarrà origine il vincolo giuridico che

legherà le parti, obbligando entrambe o una di esse ad un comportamento (dare, fare o non fare) a vantaggio

dell’altra parte che vanterà al riguardo una pretesa.

Il contratto è anche l’atto mediante il quale circolano i diritti: idoneo cioè a produrre il trasferimento dei diritti

ex art 1376 cc.

 Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in

conformità dell’ordinamento giuridico.

funzione del contratto: il contratto è l’accordo di due o più parti diretto

Art 1321 cc indica la a costituire,

modificare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA PATRIMONIALITÀ DEL RAPPORTO GIURIDICO REGOLATO.

La presenza di due o più parti e la patrimonialità del rapporto giuridico che ne è oggetto delineano la distinzione

tra contratto e negozio giuridico.

Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale i privati, attraverso una dichiarazione, manifestano gli scopi che

intendono perseguire. Il negozio giuridico è, dunque, una dichiarazione di volontà con cui si esprimono gli

ed alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato perseguito, purché

effetti perseguiti,

le finalità e gli interessi che fanno da sfondo al negozio siano meritevoli di tutela.

Del negozio giuridico il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà di chi

ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici; caratterizzandosi però

per la necessaria presenza di almeno due parti.

L’elaborazione teorica che ha portato alla costruzione della categoria del negozio giuridico individua nel

contratto, unica figura conosciuta e regolata dal diritto positivo, il prototipo del negozio.

Il negozio giuridico può essere:

- bi\plurilaterale o

- unilaterale, ed in tal caso potrà essere:

- recettizio

- o non recettizio (a seconda della necessità o meno della comunicazione a uno specifico destinatario,

perché l’atto produca i propri effetti),

- a titolo oneroso

- gratuito. 1

Il contratto è una fattispecie particolare di negozio giuridico, caratterizzato da:

cioè l’incontro di volontà dei contraenti, sia sugli

1. Strutturanecessaria presenza di un ACCORDO:

elementi essenziali che secondari del contratto (accordo che invece non rileva necessariamente ai fini

del negozio, che può nascere dalla sola dichiarazione, anche unilaterale).

Del negozio, il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà del

soggetto che ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici.

L’esistenza di un accordo alla radice del contratto, fa sì che questo prototipo di negozio giuridico sia

caratterizzato dalla necessaria presenza di due o più parti.

Il contratto è un atto necessariamente bilaterale (compravendita, locazione, mutuo, ecc.), ma può anche

essere plurilaterale (contratto di società).

È dunque necessario l’incontro delle volontà di due o più parti per dar vita al contratto.

Con il termine parte, si intendono non i soggetti, ma i centri di interesse a cui risale il regolamento

contrattuale, che potrebbero essere costituiti anche da più soggetti (es.: più comproprietari alienano un

appartamento sono un’unica parte venditrice).

l’accordo sarà considerato e disciplinato come contratto solo

2. Patrimonialità ciò implica che se rivolto

a far nascere, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

La patrimonialità non deve necessariamente caratterizzare l’interesse della\e parte\i, ma attiene al

contenuto del rapporto: devono essere suscettibili di valutazione economica gli impegni così assunti e

le conseguenze prodotte nella sfera giuridica delle parti.

Il requisito della patrimonialità, essendo il contratto una delle fonti delle obbligazioni, si atteggia nel

contratto come nell’art. 1174 c.c.

L’interesse della parte del contratto può essere di varia natura (al pari di quello del creditore), ma non

così la sua pretesa e l’impegno assunto dalla sua controparte che devono avere carattere patrimoniale.

Es. assistere ad una partita di calcio risponde ad una esigenza ricreativa il cui valore del tutto soggettivo

difficilmente potrebbe esprimersi attraverso un prezzo. Tuttavia, se per procurarmi tale piacere devo

acquistare un biglietto di ingresso allo stadio il fine ricreativo entra a far parte di uno scambio

me e l’organizzatore dell’evento, il cui contenuto patrimoniale è

economicamente apprezzabile tra

espresso dal prezzo del biglietto pagato in cambio del servizio.

In concreto la verifica sarà agevole nei casi in cui una valutazione economica sia espressamente

concordata tra le parti o, all'opposto, sia impossibile. Ma non sempre la distinzione è agevole.

Quando si tratta di rapporti caratterizzati dalla cortesia, da amicizia, solidarietà o affetto, potrebbe mancare

spesso, ancor prima della patrimonialità, la stessa giuridicità del vincolo: le parti potrebbero aver inteso

mantenere l’impegno nell’ambito dei meri rapporti di cortesia o dei cd accordi tra gentiluomini. Per tracciare

cade nell’ambito di questo (la

il confine tra ciò che è destinato a rimanere fuori del diritto e ciò che invece

l’indagine deve appuntarsi sull’effettiva volontà delle parti e sull’affidamento che l’una

giuridicità del vincolo)

abbia fatto sull’impegno dell’altra, potendo non essere decisiva la presenza o meno di un corrispettivo , dato

che la gratuità non esclude la giuridicità del vincolo, potendo anche essere connotato essenziale di alcuni

contratti previsti dall’ordinamento giuridico (es. comodato\ trasporto amichevole o gratuito: se il passaggio

dato al collega di lavoro diviene un comportamento costante, così da determinare una consuetudine, creando

legittimo affidamento nel collega, potrebbe affermarsi che dal rapporto di cortesia sia nato un contratto di

trasporto gratuito, da cui nasce la responsabilità per la mancate esecuzione).

ES. Mettere a disposizione di un amico la casa al mare per alcune settimane può essere un atto di cortesia, ma

può dare luogo ad un vincolo giuridico ove le parti intendessero dar vita ad un comodato ex art 1803 cc: cioè

un contratto essenzialmente gratuito da cui derivano per il comodatario sia il diritto di godimento del bene

seppur per un tempo determinato o a titolo precario sia le obbligazioni di cui agli artt. 1804 e ss. 2

La gratuità (cioè la mancata previsione di un corrispettivo per la prestazione effettuata) non esclude la

per i quali l’ordinamento ammette o

giuridicità del vincolo, ma è al contrario connotato di taluni contratti E d’altra parte la gratuità

addirittura richiede come requisito essenziale e distintivo il carattere della gratuità.

attiene al contenuto del vincolo e delle prestazioni a carico delle parti, ma non esclude la patrimonialità, intesa

quale suscettibilità di valutazione economica.

Dunque, il contratto si distingue dal negozio per il suo carattere necessariamente plurilaterale (almeno

bilaterale), nonché per il carattere necessariamente patrimoniale del rapporto che il contratto instaura, regola

o estingue (esistono negozi giuridici che non coinvolgono interessi patrimoniali, es.: matrimonio): fuori dal

campo dei rapporti patrimoniali, non può parlarsi di contratto.

È generalmente esclusa la qualificazione come contratti anche delle convenzioni matrimoniali, accordi che pur

avendo ad oggetto esclusivamente il regime patrimoniale tra i coniugi incontrano, quanto a contenuto ed effetti,

vincoli posti dagli artt. 210 e 211 c.c. in considerazione dello stretto nesso con rapporti e diritti di natura

personale; destinati a produrre effetti nella sfera giuridica personale oltre che patrimoniale dei coniugi.

L’ordinamento assegna in questo caso ai privati ambiti più ristretti di autoregolamentazione dei propri interessi

rispetto a quelli consentiti quando è in gioco l’autonomia contrattuale, come delineata nell’art 1322 cc.

che contiene “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso

La l. 76/2016 sulle Unioni Civili,

sesso e disciplina delle convivenze”, –

ha previsto che i conviventi di fatto due persone maggiorenni unite

stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti

di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, secondo la definizione di cui all’art. 1,

co. 36 possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di

un contratto di convivenza, che deve avere forma scritta a pena di nullità. Malgrado sia configurato dal

legislatore come precipuamente rivolto a stabilire e regolare esclusivamente gli aspetti patrimoniali della

convivenza, dando vita a un regime di comunione convenzionale (è legale invece per i coniugi), tale atto

intercetta anche interessi di natura personale oltre che patrimoniale; il richiamo alla figura del contratto lascia

dunque perplessi, anche se lo stesso legislatore risulta consapevole della peculiarità dell'accordo.

I CONTRATTI COLLEGATI.

In ragione della complessità dei rapporti da regolare le parti affidano il regolamento dei propri interessi a due

o più contratti: essi vengono programmati per realizzare un’unica operazione economica e dunque ricondotti

ad una causa unitaria. In questi casi, per espressa volontà delle parti o per l'atteggiarsi del regolamento

un contratto è ragione dell’altro.

contrattuale, Il fenomeno è quello del collegamento negoziale e comporta che

si riverseranno sull’altro.

le vicende di un contratto (inadempimento, risoluzione)

IL CONTRATTO COME ATTO E COME RAPPORTO.

Contratto è patto sono spesso usati come sinonimi, anche se talvolta la legge parlando di patto intende riferirsi

ad una pattuizione su un profilo specifico del rapporto tra le parti, suscettibile di rientrare in un più ampio

accordo e dunque far parte di un contratto.

Si usa il termine patto con riferimento a manifestazioni di volontà successive al contratto, con cui le parti

chiariscono, specificano o modificano un profilo (es.: patto di riscatto che accede, completandone il contenuto,

al contratto di compravendita).

Il termine contratto indica:

l’atto di autonomia privata

- sia (accordo),

nel quale è versato l’accordo,

- sia il testo del documento contrattuale

che da quell’accordo discende, e dunque il rapporto giuridico regolato

- sia il regolamento contrattuale

dall’accordo. 3

quando si parla dell’esecuzione del

Malgrado il codice usi anche a questo riguardo il termine contratto,

contratto e degli effetti giuridici da esso prodotti appare più corretto riferirsi al rapporto contrattuale: nelle

norme citate l’ordinamento prende in considerazione non l’accordo ma l’attuazione di esso e dunque dei diritti

ed obblighi che ne discendono ovvero le vicende del rapporto giuridico di cui l’accordo è fonte.

Come vedremo, caratteristica dell’intervento dell’UE nella materia del contratto è proprio quella di assumere

come punto di riferimento il rapporto giuridico che lega le parti, dunque il contenuto del vincolo e i diritti ed

obblighi nascenti dal contratto, piuttosto che il contratto come atto.

LE CLAUSOLE. singole previsioni nelle quali si articola e si specifica l’accordo.

Le clausole sono le

Esse di regola vanno considerate unitariamente e nel loro complesso, essendo in gioco la ricostruzione, per il

loro tramite, della volontà delle parti: da qui la regola per cui esse si interpretano le une per mezzo delle altre

attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

ex art 1363 cc,

Alle volte però va fatta una considerazione separata: la nullità di singole clausole non importa la nullità

dell’intero contratto:

- se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza tale clausola,

- o quando sia possibile sostituire di diritto la clausola pattizia nulla con altra prevista da norma

imperativa (nullità parziale ex art.1419.1,2),

quando l’effetto conservativo è previsto espressamente dalla legge

- ovvero (es. clausole vessatorie nulle

nei contratti dei consumatori, la cui invalidità non travolge l’intero contratto, art 33 cod. consumo / es

2. clausola compromissoria, con cui le parti devolvono ad arbitri le controversie derivanti dal contratto,

non viene travolta dall’invalidità del contratto che

è considerata dalla legge come autonoma e dunque

la ospita, né conduce alla caducazione di questo).

ATTI UNILATERALI A CONTENUTO PATRIMONIALE.

La maggior parte dei rapporti giuridici patrimoniali tra vivi si costituisce, modifica o estingue per contratto. La

legge tuttavia non esclude che anche una manifestazione unilaterale di volontà possa produrre effetti giuridici

di natura patrimoniale: si pensi all’accettazione dell’eredità, al recesso da un contratto.

Agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale fa espresso riferimento l’art 1324 cc al fine di

estendervi, in quanto compatibile e fatte salve diverse disposizioni di legge la disciplina del contratto.

L’ordinamento tuttavia guarda con una certa cautela al negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale

dell’art 1987cc nel senso della

quale fonte di obbligazioni: la dottrina ha difeso una interpretazione necessaria

tipicità dei negozi unilaterali con cui il soggetto assume un’obbligazione (promesse unilaterali).

fa riferimento all’efficacia delle promesse unilaterali:

[L’Art.1987 la promessa unilaterale di una prestazione

non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge]

l’atto

In generale unilaterale può produrre effetti nella sfera giuridica altrui solo nei casi previsti dalla legge

o dal contratto. Tali effetti, ex 1334 c.c., si producono dal momento in cui vengono a conoscenza della persona

alla quale sono destinati (recettizietà, efficacia recettizia degli atti unilaterali).

All’atto unilaterale a contenuto patrimoniale si applicherà la disciplina dei requisiti (causa e oggetto),

dell’invalidità e quella della forma, previsti per il contratto, ma anche quella dell'interpretazione, avuto riguardo

al comportamento del solo autore del negozio; il criterio della buona fede soccorrerà ai fini dell'interpretazione,

avuto riguardo all’affidamento riposto dal destinatario della promessa. 4

le norme sull’interpretazione si

Secondo una SENTENZA della Cassazione (9127/2015) applicano anche ai

negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità dei criteri ex artt.1362 ss.

Con la particolare natura e struttura di tali negozi (es. nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune

intenzione delle parti, ma deve indagarsi solo quale sia stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in

Resta ferma l’applicazione del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.

essere il negozio).

IL CONTRATTO TRA AUTONOMIA PRIVATA E LEGGE.

Il principio che sta a base della disciplina del contratto è quello dell’autonomia contrattuale: cioè della libertà

dei privati, salvi i limiti previsti dalla legge, di autoregolare i propri rapporti economici tramite lo strumento

del contratto.

L’art 1322 cc vi fa espresso riferimento nella sua rubrica (AUTONOMIA CONTRATTUALE) e ne sancisce

gli aspetti più rilevanti: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti

dalla legge.

Ai privati è consentito concludere anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,

cioè CONTRATTI ATIPICI, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo

l’ordinamento giuridico.

A chiarire la portata del principio sancito nell’art 1322 cc sta l’art 1372 cc circa L’EFFICACIA DEL

CONTRATTO. “il contratto ha forza di legge tra le parti”, a sottolineare che l’ordinamento giuridico riconosce

ai privati un potere di autonormazione, cioè il potere di darsi da sé, esercitando la propria autonoma

determinazione, regole vincolanti, di forza pari a quella della legge.

Il vincolo di fonte privata vale solo per le parti che lo hanno voluto.

I privati sono liberi, sempre che la legge non preveda limitazioni al riguardo, di decidere se stipulare un

Anche se la maggiore espressione dell’autonomia contrattuale è la scelta

contratto, quando, come e con chi. regolamento di interessi. È l’accordo delle parti

del tipo e soprattutto quella del contenuto, cioè del con

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ItsM22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Venuti Maria Carmela.
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