CAPITOLO PRIMO
NOZIONI.
IL CONTRATTO: NATURA E FUNZIONE.
L’ordinamento giuridico riconosce ai privati, entro certi limiti, il potere di autoregolare i propri interessi
economici, attraverso lo strumento del contratto. Trattasi di una scelta comune a tutti gli ordinamenti degli stati
moderni la cui economia si basa sulla libera iniziativa del privato e sul libero mercato e nei quali il contratto
serve a sancire e regolare l'incontro tra domanda e offerta e lo svolgimento delle attività economiche sul
mercato.
Gli individui e gli enti devono entrare in relazione tra loro, al fine di scambiare beni e servizi o cooperare per
la realizzazione di un obiettivo comune. L’incontro della loro volontà e le loro determinazioni di carattere
economico producono effetti rilevanti per il diritto. Lo strumento ad essi apprestato è appunto il contratto.
ART 1173 CC: il contratto è una delle fonti delle obbligazioni: da esso trarrà origine il vincolo giuridico che
legherà le parti, obbligando entrambe o una di esse ad un comportamento (dare, fare o non fare) a vantaggio
dell’altra parte che vanterà al riguardo una pretesa.
Il contratto è anche l’atto mediante il quale circolano i diritti: idoneo cioè a produrre il trasferimento dei diritti
ex art 1376 cc.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico.
funzione del contratto: il contratto è l’accordo di due o più parti diretto
Art 1321 cc indica la a costituire,
modificare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
LA PATRIMONIALITÀ DEL RAPPORTO GIURIDICO REGOLATO.
La presenza di due o più parti e la patrimonialità del rapporto giuridico che ne è oggetto delineano la distinzione
tra contratto e negozio giuridico.
Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale i privati, attraverso una dichiarazione, manifestano gli scopi che
intendono perseguire. Il negozio giuridico è, dunque, una dichiarazione di volontà con cui si esprimono gli
ed alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato perseguito, purché
effetti perseguiti,
le finalità e gli interessi che fanno da sfondo al negozio siano meritevoli di tutela.
Del negozio giuridico il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà di chi
ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici; caratterizzandosi però
per la necessaria presenza di almeno due parti.
L’elaborazione teorica che ha portato alla costruzione della categoria del negozio giuridico individua nel
contratto, unica figura conosciuta e regolata dal diritto positivo, il prototipo del negozio.
Il negozio giuridico può essere:
- bi\plurilaterale o
- unilaterale, ed in tal caso potrà essere:
- recettizio
- o non recettizio (a seconda della necessità o meno della comunicazione a uno specifico destinatario,
perché l’atto produca i propri effetti),
- a titolo oneroso
- gratuito. 1
Il contratto è una fattispecie particolare di negozio giuridico, caratterizzato da:
cioè l’incontro di volontà dei contraenti, sia sugli
1. Strutturanecessaria presenza di un ACCORDO:
elementi essenziali che secondari del contratto (accordo che invece non rileva necessariamente ai fini
del negozio, che può nascere dalla sola dichiarazione, anche unilaterale).
Del negozio, il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà del
soggetto che ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici.
L’esistenza di un accordo alla radice del contratto, fa sì che questo prototipo di negozio giuridico sia
caratterizzato dalla necessaria presenza di due o più parti.
Il contratto è un atto necessariamente bilaterale (compravendita, locazione, mutuo, ecc.), ma può anche
essere plurilaterale (contratto di società).
È dunque necessario l’incontro delle volontà di due o più parti per dar vita al contratto.
Con il termine parte, si intendono non i soggetti, ma i centri di interesse a cui risale il regolamento
contrattuale, che potrebbero essere costituiti anche da più soggetti (es.: più comproprietari alienano un
appartamento sono un’unica parte venditrice).
l’accordo sarà considerato e disciplinato come contratto solo
2. Patrimonialità ciò implica che se rivolto
a far nascere, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.
La patrimonialità non deve necessariamente caratterizzare l’interesse della\e parte\i, ma attiene al
contenuto del rapporto: devono essere suscettibili di valutazione economica gli impegni così assunti e
le conseguenze prodotte nella sfera giuridica delle parti.
Il requisito della patrimonialità, essendo il contratto una delle fonti delle obbligazioni, si atteggia nel
contratto come nell’art. 1174 c.c.
L’interesse della parte del contratto può essere di varia natura (al pari di quello del creditore), ma non
così la sua pretesa e l’impegno assunto dalla sua controparte che devono avere carattere patrimoniale.
Es. assistere ad una partita di calcio risponde ad una esigenza ricreativa il cui valore del tutto soggettivo
difficilmente potrebbe esprimersi attraverso un prezzo. Tuttavia, se per procurarmi tale piacere devo
acquistare un biglietto di ingresso allo stadio il fine ricreativo entra a far parte di uno scambio
me e l’organizzatore dell’evento, il cui contenuto patrimoniale è
economicamente apprezzabile tra
espresso dal prezzo del biglietto pagato in cambio del servizio.
In concreto la verifica sarà agevole nei casi in cui una valutazione economica sia espressamente
concordata tra le parti o, all'opposto, sia impossibile. Ma non sempre la distinzione è agevole.
Quando si tratta di rapporti caratterizzati dalla cortesia, da amicizia, solidarietà o affetto, potrebbe mancare
spesso, ancor prima della patrimonialità, la stessa giuridicità del vincolo: le parti potrebbero aver inteso
mantenere l’impegno nell’ambito dei meri rapporti di cortesia o dei cd accordi tra gentiluomini. Per tracciare
cade nell’ambito di questo (la
il confine tra ciò che è destinato a rimanere fuori del diritto e ciò che invece
l’indagine deve appuntarsi sull’effettiva volontà delle parti e sull’affidamento che l’una
giuridicità del vincolo)
abbia fatto sull’impegno dell’altra, potendo non essere decisiva la presenza o meno di un corrispettivo , dato
che la gratuità non esclude la giuridicità del vincolo, potendo anche essere connotato essenziale di alcuni
contratti previsti dall’ordinamento giuridico (es. comodato\ trasporto amichevole o gratuito: se il passaggio
dato al collega di lavoro diviene un comportamento costante, così da determinare una consuetudine, creando
legittimo affidamento nel collega, potrebbe affermarsi che dal rapporto di cortesia sia nato un contratto di
trasporto gratuito, da cui nasce la responsabilità per la mancate esecuzione).
ES. Mettere a disposizione di un amico la casa al mare per alcune settimane può essere un atto di cortesia, ma
può dare luogo ad un vincolo giuridico ove le parti intendessero dar vita ad un comodato ex art 1803 cc: cioè
un contratto essenzialmente gratuito da cui derivano per il comodatario sia il diritto di godimento del bene
seppur per un tempo determinato o a titolo precario sia le obbligazioni di cui agli artt. 1804 e ss. 2
La gratuità (cioè la mancata previsione di un corrispettivo per la prestazione effettuata) non esclude la
per i quali l’ordinamento ammette o
giuridicità del vincolo, ma è al contrario connotato di taluni contratti E d’altra parte la gratuità
addirittura richiede come requisito essenziale e distintivo il carattere della gratuità.
attiene al contenuto del vincolo e delle prestazioni a carico delle parti, ma non esclude la patrimonialità, intesa
quale suscettibilità di valutazione economica.
Dunque, il contratto si distingue dal negozio per il suo carattere necessariamente plurilaterale (almeno
bilaterale), nonché per il carattere necessariamente patrimoniale del rapporto che il contratto instaura, regola
o estingue (esistono negozi giuridici che non coinvolgono interessi patrimoniali, es.: matrimonio): fuori dal
campo dei rapporti patrimoniali, non può parlarsi di contratto.
È generalmente esclusa la qualificazione come contratti anche delle convenzioni matrimoniali, accordi che pur
avendo ad oggetto esclusivamente il regime patrimoniale tra i coniugi incontrano, quanto a contenuto ed effetti,
vincoli posti dagli artt. 210 e 211 c.c. in considerazione dello stretto nesso con rapporti e diritti di natura
personale; destinati a produrre effetti nella sfera giuridica personale oltre che patrimoniale dei coniugi.
L’ordinamento assegna in questo caso ai privati ambiti più ristretti di autoregolamentazione dei propri interessi
rispetto a quelli consentiti quando è in gioco l’autonomia contrattuale, come delineata nell’art 1322 cc.
che contiene “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
La l. 76/2016 sulle Unioni Civili,
sesso e disciplina delle convivenze”, –
ha previsto che i conviventi di fatto due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti
di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, secondo la definizione di cui all’art. 1,
–
co. 36 possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di
un contratto di convivenza, che deve avere forma scritta a pena di nullità. Malgrado sia configurato dal
legislatore come precipuamente rivolto a stabilire e regolare esclusivamente gli aspetti patrimoniali della
convivenza, dando vita a un regime di comunione convenzionale (è legale invece per i coniugi), tale atto
intercetta anche interessi di natura personale oltre che patrimoniale; il richiamo alla figura del contratto lascia
dunque perplessi, anche se lo stesso legislatore risulta consapevole della peculiarità dell'accordo.
I CONTRATTI COLLEGATI.
In ragione della complessità dei rapporti da regolare le parti affidano il regolamento dei propri interessi a due
o più contratti: essi vengono programmati per realizzare un’unica operazione economica e dunque ricondotti
ad una causa unitaria. In questi casi, per espressa volontà delle parti o per l'atteggiarsi del regolamento
un contratto è ragione dell’altro.
contrattuale, Il fenomeno è quello del collegamento negoziale e comporta che
si riverseranno sull’altro.
le vicende di un contratto (inadempimento, risoluzione)
IL CONTRATTO COME ATTO E COME RAPPORTO.
Contratto è patto sono spesso usati come sinonimi, anche se talvolta la legge parlando di patto intende riferirsi
ad una pattuizione su un profilo specifico del rapporto tra le parti, suscettibile di rientrare in un più ampio
accordo e dunque far parte di un contratto.
Si usa il termine patto con riferimento a manifestazioni di volontà successive al contratto, con cui le parti
chiariscono, specificano o modificano un profilo (es.: patto di riscatto che accede, completandone il contenuto,
al contratto di compravendita).
Il termine contratto indica:
l’atto di autonomia privata
- sia (accordo),
nel quale è versato l’accordo,
- sia il testo del documento contrattuale
che da quell’accordo discende, e dunque il rapporto giuridico regolato
- sia il regolamento contrattuale
dall’accordo. 3
quando si parla dell’esecuzione del
Malgrado il codice usi anche a questo riguardo il termine contratto,
contratto e degli effetti giuridici da esso prodotti appare più corretto riferirsi al rapporto contrattuale: nelle
norme citate l’ordinamento prende in considerazione non l’accordo ma l’attuazione di esso e dunque dei diritti
ed obblighi che ne discendono ovvero le vicende del rapporto giuridico di cui l’accordo è fonte.
Come vedremo, caratteristica dell’intervento dell’UE nella materia del contratto è proprio quella di assumere
come punto di riferimento il rapporto giuridico che lega le parti, dunque il contenuto del vincolo e i diritti ed
obblighi nascenti dal contratto, piuttosto che il contratto come atto.
LE CLAUSOLE. singole previsioni nelle quali si articola e si specifica l’accordo.
Le clausole sono le
Esse di regola vanno considerate unitariamente e nel loro complesso, essendo in gioco la ricostruzione, per il
loro tramite, della volontà delle parti: da qui la regola per cui esse si interpretano le une per mezzo delle altre
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
ex art 1363 cc,
Alle volte però va fatta una considerazione separata: la nullità di singole clausole non importa la nullità
dell’intero contratto:
- se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza tale clausola,
- o quando sia possibile sostituire di diritto la clausola pattizia nulla con altra prevista da norma
imperativa (nullità parziale ex art.1419.1,2),
quando l’effetto conservativo è previsto espressamente dalla legge
- ovvero (es. clausole vessatorie nulle
nei contratti dei consumatori, la cui invalidità non travolge l’intero contratto, art 33 cod. consumo / es
2. clausola compromissoria, con cui le parti devolvono ad arbitri le controversie derivanti dal contratto,
non viene travolta dall’invalidità del contratto che
è considerata dalla legge come autonoma e dunque
la ospita, né conduce alla caducazione di questo).
ATTI UNILATERALI A CONTENUTO PATRIMONIALE.
La maggior parte dei rapporti giuridici patrimoniali tra vivi si costituisce, modifica o estingue per contratto. La
legge tuttavia non esclude che anche una manifestazione unilaterale di volontà possa produrre effetti giuridici
di natura patrimoniale: si pensi all’accettazione dell’eredità, al recesso da un contratto.
Agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale fa espresso riferimento l’art 1324 cc al fine di
estendervi, in quanto compatibile e fatte salve diverse disposizioni di legge la disciplina del contratto.
L’ordinamento tuttavia guarda con una certa cautela al negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale
dell’art 1987cc nel senso della
quale fonte di obbligazioni: la dottrina ha difeso una interpretazione necessaria
tipicità dei negozi unilaterali con cui il soggetto assume un’obbligazione (promesse unilaterali).
fa riferimento all’efficacia delle promesse unilaterali:
[L’Art.1987 la promessa unilaterale di una prestazione
non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge]
l’atto
In generale unilaterale può produrre effetti nella sfera giuridica altrui solo nei casi previsti dalla legge
o dal contratto. Tali effetti, ex 1334 c.c., si producono dal momento in cui vengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati (recettizietà, efficacia recettizia degli atti unilaterali).
All’atto unilaterale a contenuto patrimoniale si applicherà la disciplina dei requisiti (causa e oggetto),
dell’invalidità e quella della forma, previsti per il contratto, ma anche quella dell'interpretazione, avuto riguardo
al comportamento del solo autore del negozio; il criterio della buona fede soccorrerà ai fini dell'interpretazione,
avuto riguardo all’affidamento riposto dal destinatario della promessa. 4
le norme sull’interpretazione si
Secondo una SENTENZA della Cassazione (9127/2015) applicano anche ai
negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità dei criteri ex artt.1362 ss.
Con la particolare natura e struttura di tali negozi (es. nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune
intenzione delle parti, ma deve indagarsi solo quale sia stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in
Resta ferma l’applicazione del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.
essere il negozio).
IL CONTRATTO TRA AUTONOMIA PRIVATA E LEGGE.
Il principio che sta a base della disciplina del contratto è quello dell’autonomia contrattuale: cioè della libertà
dei privati, salvi i limiti previsti dalla legge, di autoregolare i propri rapporti economici tramite lo strumento
del contratto.
L’art 1322 cc vi fa espresso riferimento nella sua rubrica (AUTONOMIA CONTRATTUALE) e ne sancisce
gli aspetti più rilevanti: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge.
Ai privati è consentito concludere anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,
cioè CONTRATTI ATIPICI, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico.
A chiarire la portata del principio sancito nell’art 1322 cc sta l’art 1372 cc circa L’EFFICACIA DEL
CONTRATTO. “il contratto ha forza di legge tra le parti”, a sottolineare che l’ordinamento giuridico riconosce
ai privati un potere di autonormazione, cioè il potere di darsi da sé, esercitando la propria autonoma
determinazione, regole vincolanti, di forza pari a quella della legge.
Il vincolo di fonte privata vale solo per le parti che lo hanno voluto.
I privati sono liberi, sempre che la legge non preveda limitazioni al riguardo, di decidere se stipulare un
Anche se la maggiore espressione dell’autonomia contrattuale è la scelta
contratto, quando, come e con chi. regolamento di interessi. È l’accordo delle parti
del tipo e soprattutto quella del contenuto, cioè del con
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Riassunto esame diritto civile, prof Alessi, manuale consigliato La disciplina generale del contratto
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Riassunto esame Diritto civile, Prof. Venuti Maria Carmela, libro consigliato Diritto civile, Alessi
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Riassunto esame Diritto Privato, prof. Perlingieri, libro consigliato Manuale di Diritto Civile
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Riassunto esame Diritto civile II, Prof. Di Donna Luca, libro consigliato Contratto in generale, Alpa